Ordinanza collegiale 11 aprile 2025
Ordinanza collegiale 9 ottobre 2025
Sentenza 8 aprile 2026
Decreto collegiale 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00656/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00364/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 364 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Colosimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del foglio di via del 23.12.2024 – prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Catanzaro e notificato il 16.1.2025, con il quale a -OMISSIS- veniva ordinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 D.Lgs, n. 159/2011, il divieto di far ritorno nel comune di -OMISSIS- per un periodo di anni quattro;
nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti ai precedenti preordinati, presupposti, collegati, connessi o dipendenti, antecedenti o successivi, mai comunicati al ricorrente, o in ogni caso non conosciuti;
ovvero, in subordine, riduzione della durata della misura di prevenzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa IA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l’istante è insorto avverso il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Catanzaro, il 23 dicembre 2024, ha disposto il divieto di ritorno nel Comune di -OMISSIS- per la durata di quattro anni, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 159/2011, a seguito di un episodio, avvenuto il 2 novembre 2024, consistito nella resistenza a pubblico ufficiale e nel danneggiamento dell’autovettura di servizio.
Segnatamente, dal provvedimento avversato, è emerso che, nel corso di un intervento di polizia, volto a sedare un alterco tra più persone, il ricorrente ha aggredito con calci e pugni il personale del Commissariato di -OMISSIS- distruggendo, nella circostanza, il finestrino dell’autovettura di servizio in uso alla P.G operante.
A seguito di ciò l’istante è stato ricondotto alla categoria dei soggetti di cui all’art. 1 del predetto decreto legislativo e in particolare a quella di cui alla lettera c: “ coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”.
2. Parte istante quindi, nel gravarsi avverso detto provvedimento, ha proposto quale unico motivo di ricorso la “ violazione e falsa applicazione di legge: artt. 1 e 2 d.lgs. n. 159/2011 - eccesso di potere – difetto e carenza di istruttoria e di motivazione - erronea valutazione dei fatti e dei presupposti – violazione principio di proporzionalità” , non potendo desumersi la pericolosità sulla base dell’unico episodio indicato nel predetto atto, nonché per erroneità del provvedimento nella parte in cui assume che il ricorrente non abbia interessi lavorativi nel comune di -OMISSIS-, sebbene egli svolga, sin dall’11 ottobre 2024, l’attività di -OMISSIS- presso la sede in loco di una ditta di -OMISSIS-.
3. All’udienza del 9 aprile 2025 è stata disposta l’acquisizione di una relazione a chiarimenti in relazione ai fatti, nel dettaglio, posti a fondamento della decisione impugnata nonché ai provvedimenti complessivamente e ulteriormente adottati dalle Autorità competenti, giudiziarie e amministrative, in relazione ai medesimi accadimenti.
All’udienza del 14 gennaio 2026 è stata reiterata la medesima richiesta all’amministrazione.
Parte ricorrente, quindi, ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. il 23 gennaio 2026 ribadendo che, dalle difese articolate dall’amministrazione, non risulta essere stata adottata alcuna ulteriore misura in sede penale e/o amministrativa, insistendo quindi per l’accoglimento del ricorso.
4. All’udienza del 25 febbraio 2026 il giudizio è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non può essere accolto.
2. Le disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, quanto al profilo soggettivo, si applicano (art. 1) nei confronti di “ coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi ” (lett. a), a “ coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose ” (lett. b) e di “ coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ” (lett. c). Sul versante oggettivo, ai sensi del successivo art. 2, le persone indicate nell’art. 1 devono essere “…pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza ”.
Quanto all'estensione del potere esercitabile dal Questore, la giurisprudenza amministrativa ha di recente affermato che assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, due profili: a) quello soggettivo, relativo alla “dedizione” del soggetto alla commissione di reati; b) quello oggettivo, inerente all’attitudine offensiva dei medesimi reati (o fatti) nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore. La misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici), dall'altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3782).
3. Tanto premesso, nel caso di specie, il provvedimento è stato adottato sulla base di un singolo episodio ma complesso e pluri-comportamentale, nell’ambito del quale il ricorrente, a seguito di un intervento delle forze dell’ordine finalizzato a sedare una rissa, ha tentato la fuga, ha aggredito a calci e pugni personale del Commissariato di -OMISSIS- e da ultimo ha danneggiato l’auto di servizio del personale di polizia.
Deve rilevarsi che, sebbene il provvedimento si fondi esclusivamente su tale evento, cionondimeno esso si rivela particolarmente significativo e grave, tale da sorreggere la decisione sotto il profilo sostanziale e motivazionale.
Più nello specifico, dal verbale redatto dagli operatori del Commissariato di -OMISSIS-, emerge infatti che l’odierno istante, prima di perpetrare le condotte contestate, era già soggetto attivo di un litigio tra più persone nell’ambito del quale veniva sorpreso mentre impugnava una bottiglia con la quale mimava di colpire un altro soggetto e che, avvedutosi della presenza degli agenti, si dava alla fuga. Durante la fase di inseguimento, inoltre, consegnava una bustina di plastica “ contenente alcuni oggetti similia a involucri e la consegnava all’altro soggetto che riusciva a dileguarsi ”. Una volta raggiunto dagli agenti di polizia, inoltre, iniziava a scalciare e ad agitarsi, tanto da rendere necessario l’ammanettamento. Nonostante il contenimento ad opera degli operatori di polizia, risulta inoltre che lo stato di agitazione sia perdurato oltre, al punto che gli agenti decidevano di collocarlo nella vettura di servizio per condurlo in Questura, operazione questa osteggiata dal ricorrente il quale frapponeva, ancora una volta, resistenza attiva. Collocato sul mezzo, poi, lo stesso, infrangeva il vetro posteriore danneggiando anche la portiera della volante.
Già dalle condotte testé riferite, come descritte nel verbale di polizia, non oggetto peraltro di contestazione, emerge chiaramente la pericolosità sociale del ricorrente che, nell’arco di un unico episodio, ha di fatto commesso plurime condotte pericolose quali: la minaccia di violenza rivolta ad uno dei disputanti; la fuga; la resistenza attiva alle forze dell’ordine, reiterata, e il danneggiamento del mezzo di servizio.
In considerazione di ciò, nella complessiva valutazione delle condotte ascrittegli, il giudizio di pericolosità sociale risulta compiuto in maniera adeguata e sufficientemente motivata.
4. Né la legittimità del provvedimento assunto risulta scalfita in ragione della mancata considerazione degli interessi lavorativi dell’istante sul territorio comunale interessato dall’ordine di allontanamento, atteso che, da un lato, tale circostanza non risulta rappresentata dal ricorrente prima della proposizione del ricorso e tenuto contro, altresì, che l’adozione del provvedimento non esclude di per sé la possibilità di presentare una motivata richiesta autorizzatoria in deroga, finalizzata a poter prestare l’attività lavorativa che si assume allegata.
5. Il ricorso va conseguentemente respinto.
6. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e dell’ammissione provvisoria del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte istante.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD DR, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
IA AL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AL | RD DR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.