Articolo 216 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 215Articolo 217
Versione
20 settembre 1975
Art. 216.
Dopo l'articolo 34 delle disposizioni di attuazione del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 34-bis. - Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.
Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 163 del codice".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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