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20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 216.
Dopo l'articolo 34 delle disposizioni di attuazione del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 34-bis. - Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.
Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 163 del codice".
Dopo l'articolo 34 delle disposizioni di attuazione del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 34-bis. - Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.
Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 163 del codice".
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- 1. Circolare del 25/07/1986 n. 48 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 25 luglio 1986 · 4.504836
L\'art. 34 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, quale aggiunto dall\'art. 216 della legge 19 maggio 1975, n. 151 dispone che il notaio che stipula atti di convenzione matrimoniale deve richiederne l\'annotazione a margine dell\'atto di matrimonio dei contraenti. In ordine al trattamento tributario, ai fini dell\'imposta di bollo, delle
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