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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 27/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva Presidente
2) Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 226 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione nell'udienza del 07 febbraio 2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Rinaldi;
Parte_1
APPELLANTE -
E
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresenta e
[...] difesa dall'Avvocatura distrettuale dello stato Lecce, in persona dell'Avvocato dello Stato Alessandra Invitto;
– APPELLATA –
e con l'intervento del P.G. presso questa Corte
Conclusioni della parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così provvedere: 1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1263/2023, emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Taranto in data 25 maggio 2023 e pubblicata in data 30/05/2023 ( RG 6223/20019), accogliere le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: accertare e dichiarare che le firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate n. 7665976563-8 e
1 76639365243-2 sono apocrife e come tali non sono quelle dell'Avv. nato a [...]
EM (Svizzera) il 10 giungo 1958 2). Condannare l' Controparte_2 di al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da liquidarsi
[...] CP_1 ai sensi del DM 55/2014
Conclusioni della parte appellata: Voglia l'On.le Corte adita: rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque sprovvista di prova. Solo in via gradata, in ipotesi di accoglimento della avversa domanda, si insiste affinché l'Amministrazione sia mantenuta indenne da conseguenze pregiudizievoli anche in relazione alla condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinnanzi al Tribunale di Taranto, l CP_1 Controparte_1 di , al fine di accertare e dichiarare che le firme apposte sugli avvisi di CP_1 ricevimento delle raccomandate nn. 7665976563-8 e 76639365243-2 erano apocrife. Più specificatamente, l'attore rappresentava che in data 09 ottobre 2014 aveva ricevuto l'avviso di accertamento n. TVP01P200757/2014, in forza del quale l' CP_1
di liquidava per l'anno d'imposta 2009 maggiori imposte per
[...] CP_1 complessivi € 13.1500,00, oltre sanzioni ed interessi, nonché l'atto di contestazione TVPCOP201833/2014, in forza del quale l gli irrogava la sanzione di € 258,00€, CP_1 per non avere, quale contribuente, ottemperato all'invito a comparire n. I00158/2014, notificatogli in data 03 giugno 2014. Avverso tali atti il proponeva, dinnanzi alla Pt_1
, ricorso, con istanza di sospensione, con Controparte_3 il quale eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento n. TVP01P200757/2014, per non aver mai ricevuto notifica dell'invito a comparire I0015/2014 e dell'invito al contraddittorio n TVPI1P200205.
L' , costituendosi in quel giudizio, aveva sostenuto che tali atti Controparte_1 erano stati notificati regolarmente, depositando a riprova due avvisi di ricevimento, di cui il primo, della lettera raccomandata n.77973107877-1, recante la data di ricezione del 3 giugno 2014 ed il secondo, della lettera raccomandata n.77973107866-8, recante la data di ricezione dell'8 luglio 2014.
Senonché, l'avv. disconosceva le firme apposte su entrambe le suddette Pt_1 raccomandate e tale procedimento terminava con la sentenza n. 1647/2016, con la quale la di accoglieva il ricorso del contribuente Controparte_3 CP_1
e, per l'effetto, dichiarava nullo sia l'avviso di accertamento n. TVP01P200757/2014 che l'atto di contestazione di sanzione n. TVPCOP201833/2014.
2 Avverso tale sentenza proponeva appello l sostenendo che le Controparte_1 ricevute di ritorno della raccomandata facessero piena prova dell'avvenuta ricezione delle stesse, fino a querela di falso.
Pertanto, il proponeva dinanzi al Tribunale di Taranto la querela di falso, Pt_1 per sentir accertare e dichiarare che le firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate n.77973107877-1 e n.77973107866-8, spedite dall'ufficio postale di Taranto /5 rispettivamente il 28 maggio 2014 ed il 2 luglio 2014 erano apocrife e non appartenenti ad esso attore, il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' di , la Controparte_1 CP_1 quale eccepiva che, anche a volere ipotizzare che le firme apposte in occasione del ritiro dei plichi non fossero quelle del la notifica si sarebbe comunque perfezionata nei Pt_1 dieci giorni dalla spedizione delle raccomandate informative. Aggiungeva, inoltre, l'Agenzia che le firme apposte all'atto del ritiro dei plichi presso l'ufficio postale avrebbero potuto ricondursi non solo al ma anche ad un suo delegato;
pertanto Pt_1 la querela proposta per sentire dichiarare la falsità della sottoscrizione del destinatario era inammissibile;
la stessa querela era inammissibile, anche per la mancata indicazione degli elementi di prova della falsità ai sensi dell'art.221 c.p.c.. Insisteva, pertanto, per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita con la nomina di una c.t.u. grafologica, e, rimessa al collegio per la decisione, veniva decisa con la sentenza n. 1263/2023, pubblicata in data 30/05/2023, con la quale, rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità della querela di falso poiché erano stati indicati gli elementi di prova dell'affermata falsità in ossequio al requisito formale di cui all'art 221 c.p.c., la domanda veniva rigettata, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di quelle di c.t.u.
In particolare, il Giudice di primo grado rilevava che, nonostante il ctu avesse constatato la non riconducibilità all'attore delle sottoscrizioni apposte per il ritiro dei plichi presso l'ufficio postale, questo non fosse sufficiente a dimostrarne la falsità, perché non poteva escludersi che le firme apposte, non compiutamente leggibili nelle sue componenti, e pertanto non univocamente riferibili al nome , fossero Parte_1 di una persona delegata dal destinatario al ritiro dei plichi. Infatti, la disciplina prevista per il ritiro presso l'ufficio postale, in caso in cui la notificazione non sia andata a buon fine presso l'indirizzo del destinatario per sua temporanea assenza, prevede che possa ritirare il plico “il destinatario o un suo delegato”, senza che sia prevista la precisazione del soggetto che ha provveduto al ritiro dei documenti.
3 L'attore non aveva provato la falsità dell'attestazione, essendosi limitato a chiedere di provare la non riconducibilità a sé stesso delle firme in verifica, e null'altro, non potendosi pertanto escludere che le firme appartenessero ad un terzo delegato.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con un unico motivo Parte_1 di appello, lamentando l'erroneo accertamento. circa la qualifica del soggetto che ha ritirato le lettere raccomandate.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza di primo grado. E' intervenuto il Sostituto Procuratore Generale, chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 02.12.23 le parti chiedevano i termini di cui all'art. 352 c.p.c., che venivano concessi con rinvio all'udienza del 07.02.2025, per la rimessione della causa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Con un unico ed ampio motivo di appello, il ha contestato le conclusioni a Pt_1 cui è giunto il Tribunale, poiché in contrasto con le risultanze della CTU disposta dallo stesso giudice. Dall'elaborato peritale era emerso che le firme apposte sugli avvisi di ricevimento non erano state vergate dall'attore, e che il nome che risultava apposto sul documento sarebbe in ogni caso di Pertanto, l'appellante ha ritenuto Parte_1 errato il percorso argomentativo del collegio che ha portato al rigetto della querela, poiché sulla base della Ctu doveva apparire palese che le firme sugli avvisi di ricevimento erano false e che erano state apposte da un soggetto qualificatosi come destinatario. Sulla base di ciò si rende, a dire dell'appellante, superfluo il dover dimostrare il fatto negativo, ossia l'inesistenza di una delega, tramite fatti positivi contrari o tramite presunzioni dalle quali poteva desumersi il fatto negativo.
La doglianza non è condivisibile. Infatti, la querela di falso ha lo scopo -sia quando sia svolta in via principale, sia quando lo sia in via incidentale- di vincere la speciale forza probatoria ricollegabile alla attestazione del pubblico ufficiale, contenuta nell'atto della cui falsità si discute, nel caso di specie dell'avviso di ricevimento che fa piena prova ai sensi dell'art.2700 c.c. della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato (l'agente postale) e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza. Orbene, come previsto 8 l. 890/1982 (norma applicabile all'epoca dei fatti in causa): “La notificazione si ha per eseguita dalla data
4 del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione”.
Pertanto, la normativa soprarichiamata non richiede all'agente postale di indicare le generalità e neanche la qualifica del soggetto ricevente, che si presenta quale persona delegata, essendo sufficiente che il soggetto che si presenta presso l'ufficio postale sia in possesso dell'avviso di giacenza e di una delega da mostrare all'impiegato postale, senza necessità che quest'ultima sia indicata, né che sia indicata la qualifica del delegato, o il suo rapporto con il destinatario.
Come il giudice di primo grado (e questo è un punto fondamentale), anche la corte non condivide l'assunto del c.t.u., secondo il quale la firma in verifica sia una dicitura in cui incontrovertibilmente sia contenuto il nome di ed il cognome di Pt_1 Pt_1 poiché la firma non è assolutamente leggibile in questo senso;
pertanto, accertare che tale sottoscrizione non è stata vergata dalla mano di , e che non è Parte_1 neanche il frutto di un tentativo di imitazione, non è affatto sufficiente per dimostrare la falsità della attestazione dell'ufficiale postale, poiché non può escludersi che appartenga a persona delegata.
Lo stesso c.t.u. evidenzia che entrambe le firme apposte sui due avvisi, e vergate in due momenti distinti, a distanza di circa un mese l'una dall'altra, appartengono alla stessa mano. Anche tale aspetto conduce ad affermare che non è assolutamente possibile, sulla base delle prove offerte dal querelante, escludere che le due firme appartengano a persona diversa dal destinatario e dal medesimo delegata.
Era onere del querelante, come rimarcato dal collegio di primo grado, dare prova non già del fatto negativo dell'inesistenza di una delega al ritiro delle lettere raccomandate, ma dedurre e provare elementi di fatto che potessero rendere plausibile e sostenibile che arbitrariamente un terzo si fosse impossessato dell'avviso messo nella cassetta della posta e si fosse arbitrariamente presentato presso l'ufficio postale a ritirare i plichi. Nulla al riguardo è stato dedotto dal querelante, non essendo affatto sufficiente a dimostrare la falsità dell'attestazione relativa al ritiro del plico, la dimostrazione di non aver vergate le due sottoscrizioni.
Peraltro l'appellante, altresì, per sua stessa ammissione ha affermato di aver delegato per altre incombenze un altro soggetto, dovendosene dedurre che poteva accadere di non occuparsi personalmente del ritiro della posta al medesimo destinata;
inoltre, lo stesso non ha fornito alcun elemento per dimostrare il fatto alquanto anomalo e poco verosimile che una persona estranea per ben due volte si sia presentata presso
5 l'ufficio postale a ritirare l'altrui corrispondenza proveniente dall'amministrazione finanziaria, dopo essersi illegittimamente impossessata dei due avvisi di giacenza.
All'esito di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato;
ne consegue la conferma della sentenza impugnata e la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della , liquidate in complessivi euro 4.000,00 per compenso, oltre Controparte_1 accessori di legge e di tariffa, in ragione del valore indeterminabile della controversia, della sua bassa complessità, dell'attività processuale svolta (criteri tutti che consentono di determinare il compenso in misura ricompresa tra i parametri medi e quelli minimi, di cui al d.m. 147/22).
Il rigetto dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_1
30.05.2023 n. 1263/2023 RG 6223/2019, nel contraddittorio con
[...]
, così provvede: Controparte_1
1) RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, che si liquidano in euro 4.000,00 per compenso, oltre accessori di tariffa e di legge.
3) Ai sensi del DPR 30/05/202 n. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Taranto, il 26.2.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Claudia Calabrese dr. Pietro Genoviva
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva Presidente
2) Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 226 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione nell'udienza del 07 febbraio 2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Rinaldi;
Parte_1
APPELLANTE -
E
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresenta e
[...] difesa dall'Avvocatura distrettuale dello stato Lecce, in persona dell'Avvocato dello Stato Alessandra Invitto;
– APPELLATA –
e con l'intervento del P.G. presso questa Corte
Conclusioni della parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione così provvedere: 1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1263/2023, emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Taranto in data 25 maggio 2023 e pubblicata in data 30/05/2023 ( RG 6223/20019), accogliere le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: accertare e dichiarare che le firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate n. 7665976563-8 e
1 76639365243-2 sono apocrife e come tali non sono quelle dell'Avv. nato a [...]
EM (Svizzera) il 10 giungo 1958 2). Condannare l' Controparte_2 di al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da liquidarsi
[...] CP_1 ai sensi del DM 55/2014
Conclusioni della parte appellata: Voglia l'On.le Corte adita: rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto e comunque sprovvista di prova. Solo in via gradata, in ipotesi di accoglimento della avversa domanda, si insiste affinché l'Amministrazione sia mantenuta indenne da conseguenze pregiudizievoli anche in relazione alla condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinnanzi al Tribunale di Taranto, l CP_1 Controparte_1 di , al fine di accertare e dichiarare che le firme apposte sugli avvisi di CP_1 ricevimento delle raccomandate nn. 7665976563-8 e 76639365243-2 erano apocrife. Più specificatamente, l'attore rappresentava che in data 09 ottobre 2014 aveva ricevuto l'avviso di accertamento n. TVP01P200757/2014, in forza del quale l' CP_1
di liquidava per l'anno d'imposta 2009 maggiori imposte per
[...] CP_1 complessivi € 13.1500,00, oltre sanzioni ed interessi, nonché l'atto di contestazione TVPCOP201833/2014, in forza del quale l gli irrogava la sanzione di € 258,00€, CP_1 per non avere, quale contribuente, ottemperato all'invito a comparire n. I00158/2014, notificatogli in data 03 giugno 2014. Avverso tali atti il proponeva, dinnanzi alla Pt_1
, ricorso, con istanza di sospensione, con Controparte_3 il quale eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento n. TVP01P200757/2014, per non aver mai ricevuto notifica dell'invito a comparire I0015/2014 e dell'invito al contraddittorio n TVPI1P200205.
L' , costituendosi in quel giudizio, aveva sostenuto che tali atti Controparte_1 erano stati notificati regolarmente, depositando a riprova due avvisi di ricevimento, di cui il primo, della lettera raccomandata n.77973107877-1, recante la data di ricezione del 3 giugno 2014 ed il secondo, della lettera raccomandata n.77973107866-8, recante la data di ricezione dell'8 luglio 2014.
Senonché, l'avv. disconosceva le firme apposte su entrambe le suddette Pt_1 raccomandate e tale procedimento terminava con la sentenza n. 1647/2016, con la quale la di accoglieva il ricorso del contribuente Controparte_3 CP_1
e, per l'effetto, dichiarava nullo sia l'avviso di accertamento n. TVP01P200757/2014 che l'atto di contestazione di sanzione n. TVPCOP201833/2014.
2 Avverso tale sentenza proponeva appello l sostenendo che le Controparte_1 ricevute di ritorno della raccomandata facessero piena prova dell'avvenuta ricezione delle stesse, fino a querela di falso.
Pertanto, il proponeva dinanzi al Tribunale di Taranto la querela di falso, Pt_1 per sentir accertare e dichiarare che le firme apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate n.77973107877-1 e n.77973107866-8, spedite dall'ufficio postale di Taranto /5 rispettivamente il 28 maggio 2014 ed il 2 luglio 2014 erano apocrife e non appartenenti ad esso attore, il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' di , la Controparte_1 CP_1 quale eccepiva che, anche a volere ipotizzare che le firme apposte in occasione del ritiro dei plichi non fossero quelle del la notifica si sarebbe comunque perfezionata nei Pt_1 dieci giorni dalla spedizione delle raccomandate informative. Aggiungeva, inoltre, l'Agenzia che le firme apposte all'atto del ritiro dei plichi presso l'ufficio postale avrebbero potuto ricondursi non solo al ma anche ad un suo delegato;
pertanto Pt_1 la querela proposta per sentire dichiarare la falsità della sottoscrizione del destinatario era inammissibile;
la stessa querela era inammissibile, anche per la mancata indicazione degli elementi di prova della falsità ai sensi dell'art.221 c.p.c.. Insisteva, pertanto, per la dichiarazione di inammissibilità o per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita con la nomina di una c.t.u. grafologica, e, rimessa al collegio per la decisione, veniva decisa con la sentenza n. 1263/2023, pubblicata in data 30/05/2023, con la quale, rilevata, preliminarmente, l'ammissibilità della querela di falso poiché erano stati indicati gli elementi di prova dell'affermata falsità in ossequio al requisito formale di cui all'art 221 c.p.c., la domanda veniva rigettata, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di quelle di c.t.u.
In particolare, il Giudice di primo grado rilevava che, nonostante il ctu avesse constatato la non riconducibilità all'attore delle sottoscrizioni apposte per il ritiro dei plichi presso l'ufficio postale, questo non fosse sufficiente a dimostrarne la falsità, perché non poteva escludersi che le firme apposte, non compiutamente leggibili nelle sue componenti, e pertanto non univocamente riferibili al nome , fossero Parte_1 di una persona delegata dal destinatario al ritiro dei plichi. Infatti, la disciplina prevista per il ritiro presso l'ufficio postale, in caso in cui la notificazione non sia andata a buon fine presso l'indirizzo del destinatario per sua temporanea assenza, prevede che possa ritirare il plico “il destinatario o un suo delegato”, senza che sia prevista la precisazione del soggetto che ha provveduto al ritiro dei documenti.
3 L'attore non aveva provato la falsità dell'attestazione, essendosi limitato a chiedere di provare la non riconducibilità a sé stesso delle firme in verifica, e null'altro, non potendosi pertanto escludere che le firme appartenessero ad un terzo delegato.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con un unico motivo Parte_1 di appello, lamentando l'erroneo accertamento. circa la qualifica del soggetto che ha ritirato le lettere raccomandate.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza di primo grado. E' intervenuto il Sostituto Procuratore Generale, chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 02.12.23 le parti chiedevano i termini di cui all'art. 352 c.p.c., che venivano concessi con rinvio all'udienza del 07.02.2025, per la rimessione della causa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Con un unico ed ampio motivo di appello, il ha contestato le conclusioni a Pt_1 cui è giunto il Tribunale, poiché in contrasto con le risultanze della CTU disposta dallo stesso giudice. Dall'elaborato peritale era emerso che le firme apposte sugli avvisi di ricevimento non erano state vergate dall'attore, e che il nome che risultava apposto sul documento sarebbe in ogni caso di Pertanto, l'appellante ha ritenuto Parte_1 errato il percorso argomentativo del collegio che ha portato al rigetto della querela, poiché sulla base della Ctu doveva apparire palese che le firme sugli avvisi di ricevimento erano false e che erano state apposte da un soggetto qualificatosi come destinatario. Sulla base di ciò si rende, a dire dell'appellante, superfluo il dover dimostrare il fatto negativo, ossia l'inesistenza di una delega, tramite fatti positivi contrari o tramite presunzioni dalle quali poteva desumersi il fatto negativo.
La doglianza non è condivisibile. Infatti, la querela di falso ha lo scopo -sia quando sia svolta in via principale, sia quando lo sia in via incidentale- di vincere la speciale forza probatoria ricollegabile alla attestazione del pubblico ufficiale, contenuta nell'atto della cui falsità si discute, nel caso di specie dell'avviso di ricevimento che fa piena prova ai sensi dell'art.2700 c.c. della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato (l'agente postale) e delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza. Orbene, come previsto 8 l. 890/1982 (norma applicabile all'epoca dei fatti in causa): “La notificazione si ha per eseguita dalla data
4 del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione”.
Pertanto, la normativa soprarichiamata non richiede all'agente postale di indicare le generalità e neanche la qualifica del soggetto ricevente, che si presenta quale persona delegata, essendo sufficiente che il soggetto che si presenta presso l'ufficio postale sia in possesso dell'avviso di giacenza e di una delega da mostrare all'impiegato postale, senza necessità che quest'ultima sia indicata, né che sia indicata la qualifica del delegato, o il suo rapporto con il destinatario.
Come il giudice di primo grado (e questo è un punto fondamentale), anche la corte non condivide l'assunto del c.t.u., secondo il quale la firma in verifica sia una dicitura in cui incontrovertibilmente sia contenuto il nome di ed il cognome di Pt_1 Pt_1 poiché la firma non è assolutamente leggibile in questo senso;
pertanto, accertare che tale sottoscrizione non è stata vergata dalla mano di , e che non è Parte_1 neanche il frutto di un tentativo di imitazione, non è affatto sufficiente per dimostrare la falsità della attestazione dell'ufficiale postale, poiché non può escludersi che appartenga a persona delegata.
Lo stesso c.t.u. evidenzia che entrambe le firme apposte sui due avvisi, e vergate in due momenti distinti, a distanza di circa un mese l'una dall'altra, appartengono alla stessa mano. Anche tale aspetto conduce ad affermare che non è assolutamente possibile, sulla base delle prove offerte dal querelante, escludere che le due firme appartengano a persona diversa dal destinatario e dal medesimo delegata.
Era onere del querelante, come rimarcato dal collegio di primo grado, dare prova non già del fatto negativo dell'inesistenza di una delega al ritiro delle lettere raccomandate, ma dedurre e provare elementi di fatto che potessero rendere plausibile e sostenibile che arbitrariamente un terzo si fosse impossessato dell'avviso messo nella cassetta della posta e si fosse arbitrariamente presentato presso l'ufficio postale a ritirare i plichi. Nulla al riguardo è stato dedotto dal querelante, non essendo affatto sufficiente a dimostrare la falsità dell'attestazione relativa al ritiro del plico, la dimostrazione di non aver vergate le due sottoscrizioni.
Peraltro l'appellante, altresì, per sua stessa ammissione ha affermato di aver delegato per altre incombenze un altro soggetto, dovendosene dedurre che poteva accadere di non occuparsi personalmente del ritiro della posta al medesimo destinata;
inoltre, lo stesso non ha fornito alcun elemento per dimostrare il fatto alquanto anomalo e poco verosimile che una persona estranea per ben due volte si sia presentata presso
5 l'ufficio postale a ritirare l'altrui corrispondenza proveniente dall'amministrazione finanziaria, dopo essersi illegittimamente impossessata dei due avvisi di giacenza.
All'esito di tali considerazioni, l'appello deve essere rigettato;
ne consegue la conferma della sentenza impugnata e la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della , liquidate in complessivi euro 4.000,00 per compenso, oltre Controparte_1 accessori di legge e di tariffa, in ragione del valore indeterminabile della controversia, della sua bassa complessità, dell'attività processuale svolta (criteri tutti che consentono di determinare il compenso in misura ricompresa tra i parametri medi e quelli minimi, di cui al d.m. 147/22).
Il rigetto dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Parte_1
30.05.2023 n. 1263/2023 RG 6223/2019, nel contraddittorio con
[...]
, così provvede: Controparte_1
1) RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, che si liquidano in euro 4.000,00 per compenso, oltre accessori di tariffa e di legge.
3) Ai sensi del DPR 30/05/202 n. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Taranto, il 26.2.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Claudia Calabrese dr. Pietro Genoviva
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