Sentenza 22 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2001, n. 8581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8581 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 858 1/ 01 " LA CORTE SU PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Condominio IMA, DELI BERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente e Relatore R.G.N. 9517/99 Dott. Antonio VELLA Consigliere- Cron. 19614 Rep. 3052 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 26/04/01 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SE NTENZA dal Sig. per diritti L sul ricorso proposto da:
2.2 GIU 2001 IL CANCELLERE DA AT, elettivamente domiciliato in ROMA VLE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO, che lo difende, giusta delega in PALUMBO atti;
LIRE 1500 ricorrente ANCELLE
contro
CONDOMINIO EDIFICIO VIA CARPACCIO 6 CAGLIARI, in 0407264 persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato 0407265 iavverso la sentenza n. 115/98 della Corte d'Appello di 2001 CAGLIARI, depositata il 30/03/98; 727 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Antonio ! VELLA;
udito l'Avvocato Adriano ABATE, per delega dell'Avv. F. PALUMBO, dep. in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 14 maggio 1985, AT ZE, proprietario di una unità immobiliare nell'edificio in Cagliari, via Carpaccio 6, convenne davanti al Tribunale di Cagliari il Condominio dell'edificio suddetto, in persona dell'amministratore in carica, e domandò l'annullamento della delibera assembleare 29 marzo 1985. Espose che il verbale non corrispondeva alle volontà espresse nella riunione, non essendo stata la decisione relativa all'orario del riscaldamento stata assunta all'unanimità; che l'ordine del giorno non era stato trascritto nel verbale;
che era stata approvata una spesa non menzionata all'ordine del giorno;
che in esso non era stata fatta menzione dell'insufficienza degli elementi radianti;
che l'assemblea era irregolarmente costituita, avendovi partecipato certi CA IS ed NG TA, i quali non erano condomini ed erano privi di delega. Il Condominio si costitui e chiese il rigetto delle avverse istanze, contestando tutte le deduzioni: in particolare, rispose che CA IS era fratello del condomino NO IS ed aveva sempre partecipato alle riunioni per delega permanente del proprietario;
che NG TA era il coniuge, in regime di comunione dei beni, della condomina FR CC ed in tale veste aveva sempre preso parte alle assemblee, senza che lo ZE, già amministratore del Condomi- nio, avesse eccepito alcunché. 2 Istruita la causa, con sentenza 25 giugno - 6 dicembre 1996, il Tribunale dichiarò la nullità della deliberazione assembleare e con- danno il Condominio nelle spese. Pronunziando sul gravame del Condominio, la Corte d'Appello, con sentenza 6 febbraio 30 marzo 1998, in totale riforma respinse l'impugnazione proposta da AT ZE contro la delibera 29 marzo 1985 e condannò l'appellante alla rifusione delle spese. Nella sentenza si legge che lo ZE non aveva mai dedotto la nullità della delibera per l'invalidità della costituzione dell'assemblea, in ragione della insufficienza delle quote millesimali, ma si era limitato a denunziare l'irregolarità della costituzione per la presenza di due soggetti non legittimati. Dai documenti prodotti in primo grado e riproposti in appello (produzione, questa, non conte- stata e comunque ammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., trattandosi di processo disciplinato dal vecchio rito), risultava che anche escludendo i millesimi afferenti al IS e alla CC - sarebbe- ro stati rappresentati validamente 748,16 millesimi, e cioè un numero superiore al quorum previsto dalla legge. Inoltre, la deliberazione re- lativa all'orario di riscaldamento era stata assunta all'unanimità; l'ordine del giorno era riportato nel verbale;
la spesa di lire 728.500 re- lativa alla approvazione del consuntivo era indicata nell'ordine del giorno;
del pari inserita all'ordine del giorno tra le varie ed eventuali era l'autorizzazione all'incremento della superficie radiante per il primo e per gli ultimi piani;
comunque, non pregiudicava in alcun 3 modo i condomini, in quanto la ripartizione delle spese per il riscal- damento continuava ad essere ancorata alla cubatura delle singole unità immobiliari.. Contro la sentenza ricorre per cassazione AT ZE con u- nico, articolato motivo. Non spiega attività difensiva il Condominio intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. A fondamento del ricorso, con unico, articolato motivo il ri- corrente deduce violazione degli artt. 112 e 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; violazione o falsa applicazione dell'art. 1136 cod. civ., in relazione al primo motivo d'appello; violazione o falsa applicazione del medesimo articolo in combinazione con l'art. 66 comma ult. disp. att. cod. civ.; violazione dell'art. 1137 cod. civ. e contraddittorietà della motivazio- ne e omessa motivazione in relazione agli altri motivi. Il verbale dell'assemblea 29 marzo 1985 registrava i nomi degli intervenuti senza l'indicazione dei millesimi: dato l'intervento e la votazione di persone estranee al condominio e prive di delega, non era possibile il controllo della validità dell'assemblea, la cui delibera non risultava sanata dall'assemblea 8 giugno 1985, che si era limitata ad autorizzare l'amministratore a resistere all'impugnazione propo- sta dallo ZE. La Corte, inoltre, non aveva esaminato la questione del difetto dell'ordine del giorno, che comportava l'annullabilità della delibera: questione assorbita in primo grado, ma riproposta in appello. Anche + la censura concernente l'insufficienza degli elementi radianti nei primi e negli ultimi piani dell'edificio era stata dichiarata infondata dalla Corte senza nessuna prova e con la superficiale affermazione che l'incremento della superficie radiante era prevista dal momento della costruzione dell'edificio e non pregiudicava in alcun modo i condomini, in quanto la ripartizione delle spese per il riscaldamento continuava ad essere ancorata alla superficie delle singole unità im- mobiliari: il che costituiva comunque una valutazione di merito, non consentita al giudice, i cui poteri erano circoscritti al sindacato di le- gittimità. Infine, poiché dal verbale risultava che non tutti i condo- mini avevano partecipato all'assemblea, l'eccezione non poteva esse- re disattesa.
2. Il ricorso non può essere accolto.
2.1 Per la verità, è risaputo che i motivi del ricorso per cassazio- ne devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che hanno formato oggetto del giudizio di secondo grado, non essendo consentita in sede di legittimità la deduzione di nuove questioni (anche di dirit- to), ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimen- to, quando esse presuppongono o comunque richiedano nuovi accer- tamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di Cassazione;
che il ricorso per cassazione - in ragione del principio della sua auto- sufficienza deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a per- mettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la neces- sità di fare rinvio a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad ele- 5 menti od atti relativi al pregresso giudizio di merito;
che il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata aventi i caratteri del- la specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata. Ciò premesso, in una decisione di merito si ha carenza di moti- vazione solo quando il giudice omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indica senza una appro- fondita disamina logico giuridica;
parimenti si ha motivazione insuf- ficiente nell'ipotesi di obbiettiva deficienza di un criterio logico nella decisione, ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e a indi- viduare la ratio decidendi, ma non anche quando vi sia difformità ri- spetto alle attese e alle deduzioni della parte sul valore e sul significa- to attribuito dal giudice agli elementi di fatto e di diritto delibati. Per- tanto, il motivo del ricorso per cassazione, con il quale si facciano va- lere i vizi della sentenza impugnata a norma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non può far valere la non rispondenza alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte e, in particolare, non può proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, perché tali aspetti del giudizio, es- sendo interni all'ambito della discrezionalità della valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi formativi di tale convincimento, in modo che sono estranei al suddetto motivo di ri- 6 corso, che altrimenti si risolverebbe in una istanza di revisione delle valutazioni del giudice del merito.
2.2 Alla luce dei principi esposti, la sentenza impugnata si sot- trae alle censure, le quali presentano il carattere della novità, fanno riferimento ad elementi estranei al ricorso, sono generiche e non de- ducono deficienze in ordine al criterio logico della decisione. La sen- tenza impugnata precisa che, alla riunione assembleare del 29 marzo 1985, anche escludendo i millesimi facenti capo ai condomini IS e CC, erano rappresentati ben 748,16, millesimi, i quali configurano un quorum superiore a quello previsto dalla legge. Risulta generico ed inconferente il rilievo, peraltro nuovo, circa la registrazione nel verbale dei nomi degli intervenuti senza l'indicazione dei millesimi, perché non specifica le ragioni per cui siffatta mancanza avrebbe in- ficiato la costituzione del collegio e la susseguente votazione. Avuto riguardo all'affermazione contenuta nella sentenza, secondo cui l'ordine del giorno era stato riportato nel verbale, appare approssi- mativa ed insufficiente la censura relativa al "difetto dell'ordine del giorno". Infine, non può considerarsi viziata da carenza o da illogici- tà di motivazione l'argomentazione svolta dalla sentenza, secondo cui l'autorizzazione all'incremento della superficie radiante per il primo e per gli ultimi piani era stata inserita all'ordine del giorno, era già prevista dal tempo della costruzione dell'edificio da parte dello IACP e, comunque, non pregiudicava in alcuno modo i condomini, in quan- 7 to la ripartizione delle spese per il riscaldamento continuava a resta- re ancorata alla cubatura delle singole unità immobiliari.
3. Al rigetto del ricorso non fà seguito la pronunzia sulle spese processuali, non essendosi costituito il condominio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte: rigetta il ricorso. Roma, 26 aprile 2001. Il Presidente est. (dott. Rafaele Corona) лепти IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 GIU, 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 Fransay hoooo 290000 1087 124, 11 2966 4567 8067 1200 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia 161.7L Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 29-7-2011 serie 4 al n. 38.263 versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)