Ordinanza collegiale 5 novembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 3698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3698 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03698/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01622/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1622 del 2025, proposto da
NT OE e NI Ferraù, rappresentati e difesi dall'avvocato NI Ferraù, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Letizia Grillo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto 151;
per l'ottemperanza
- del giudicato formatosi sulla sentenza n. 368 del 27 gennaio 2025, emessa dal Tribunale di Catania, Sez. Lavoro all'esito del procedimento iscritto al n. 6532/2022 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa EP RA TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso ex art. 112 c.p.a. in esame, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 368 del 27 gennaio 2025, con cui il Tribunale di Catania sez. lavoro ha accolto la domanda del ricorrente, dichiarando “ il diritto di OE NT alla corresponsione dell’indennità di fine servizio relativa al rapporto di lavoro non di ruolo espletato dal maggio 1988 al settembre 1991 alle dipendenze del Comune di Catania ” e, per l’effetto, ha condannato, “ il Comune di Catania al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 5.686,07, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento della cessazione del rapporto sino all’effettivo soddisfo ”, oltre al pagamento delle spese processuali come ivi indicate, con distrazione in favore del difensore antistatario, costituito nel presente giudizio.
Parte ricorrente ha rappresentato che, nonostante il titolo esecutivo sia stato notificato all’Amministrazione in data 28.01.2025 e sia passato in giudicato, come da attestazione in atti, l’intimata Amministrazione non ha ottemperato la sentenza della cui esecuzione si tratta; sicché, persistendo l’inadempimento del Comune intimato rispetto al giudicato formatosi sul predetto titolo, parte ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112 c.p.a., ritualmente notificato e depositato, chiedendo a questo Tribunale di ordinare all’amministrazione intimata di dare seguito all’esecuzione della sentenza in favore dei ricorrenti, di provvedere alla nomina di un Commissario ad acta nella eventuale ipotesi di una persistente inattività da parte dell’Ente debitore, con vittoria di spese e dei compensi, da distrarre in favore del difensore che ne ha fatto richiesta.
2. Si è costituito il Comune di Catania, che ha eccepito:
- l’inammissibilità del ricorso e/o la dichiarazione di estinzione, in quanto il fatto generatore del contenzioso sarebbe da ascrivere ad un periodo precedente alla dichiarazione di dissesto di cui alla deliberazione del consiglio comunale di Catania n. 37 del 12.12.2018, sicché si tratterebbe di debiti compresi nella procedura liquidatoria di dissesto;
- in subordine, l’inammissibilità per mancato rispetto del termine di 120 giorni previsto normativamente per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, essendo stata notificata la sentenza in questione al procuratore costituito del Comune in data 5 giugno 2025;
- in via gradata, l’improcedibilità del ricorso per l’impignorabilità delle somme in quanto non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell’art. 159, co. 2, del d. lgs. n. 267/2000, e ciò in forza della deliberazione di giunta municipale n. 163 del 23 settembre 2025, avente ad oggetto la quantificazione delle somme indisponibili, ai sensi dell’art. 159 d. lgs. n. 267/2000.
3. Con ordinanza n. 3122 del 5.11.2025, il Collegio, all’esito della camera di consiglio del 4.11.2025, ha disposto incombenti istruttori a carico delle parti, della Regione Siciliana e del Ministero dell’Interno, ottemperati dal comune e dalla parte ricorrente in vista della nuova camera di consiglio.
4. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha rappresentato al Collegio l’avvenuto pagamento della sorte capitale (TFR), insistendo per la condanna al pagamento delle spese legali, come liquidate nella sentenza da ottemperare; indi il ricorso è stato posto in decisione.
5. Va dichiarata la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della dichiarazione in udienza del difensore di parte ricorrente dell’avvenuto pagamento, da parte del Comune resistente, della sorte capitale.
6. Per il resto, il ricorso è fondato nei sensi che seguono.
7. Innanzitutto, va disattesa l’eccezione di inammissibilità secondo cui, essendo il fatto generatore del credito anteriore alla dichiarazione di dissesto, si tratterebbe di debiti compresi nella procedura liquidatoria.
In base al secondo comma, primo paragrafo, dell’art. 256 del D. Lgs. n. 267/2000, “ dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione ”; ne consegue che la deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione n. 51 del 10.07.2025, da parte della Commissione Straordinaria di Liquidazione insediata presso il Comune di Catania (cfr. nota di riscontro del Comune a seguito di ordinanza collegiale di questo T.A.R.), fa venir meno ogni impedimento processuale all’introduzione dell’azione esecutiva intrapresa con il ricorso in epigrafe.
D’altronde, come specificato nella nota prot. n. 511988 del 2025 del Comune, “relativamente al contenzioso in questione non risulta agli atti alcuna istanza censita a massa passiva”.
8. Va respinta anche l’eccezione del mancato rispetto del termine dilatorio dei 120 gg. per l’introduzione del giudizio di esecuzione in quanto risulta in atti che la sentenza è stata notificata al Comune in data 28.01.2025 e il ricorso in esame è stato notificato in data 21.07.2025, allorquando erano abbondantemente decorsi i detti termini, non rilevando - ai fini dell’esecuzione - il momento della notificazione del titolo al difensore.
9. Infondata è anche l’eccezione di “improcedibilità” del ricorso per non pignorabilità delle somme di cui alla deliberazione di giunta municipale n. 163 del 23 settembre 2025, avente ad oggetto la quantificazione delle somme indisponibili ai sensi dell’art. 159 d. lgs. n. 267/2000.
9.1. L’art. 159 del T.U.E.L. prevede, al comma 2, l’impignorabilità, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, delle sole somme di denaro degli enti locali destinate: a) al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti nei tre mesi successivi e al versamento dei connessi oneri previdenziali; b) al pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) all'espletamento dei servizi pubblici indispensabili; il successivo comma 5 del citato art. 159 del T.U.E.L. prevede che i provvedimenti adottati dai commissari ad acta devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria […] e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.
Ha chiarito la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 23 ottobre 2020, n. 223) come l’elencazione di cui all’art. 159, comma 2, lett. a), b) e c) del T.U.E.L. deve ritenersi tassativa - « dal momento che i limiti alla pignorabilità previsti dalla norma in esame si traducono in una deroga al principio generale per cui, salve, appunto, le limitazioni previste dalla legge, ogni debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni (art. 2740, commi primo e secondo, del codice civile), che possono conseguentemente essere espropriati dal creditore per conseguire quanto gli è dovuto, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (art. 2910, primo comma, cod. civ.)» – e la sua operatività è gradata, sotto l'aspetto della loro quantificazione, «in relazione alle tipologie di spesa: per le retribuzioni dei dipendenti e il versamento dei connessi oneri previdenziali si prevede, infatti, un vincolo temporale trimestrale, che diventa semestrale per le rate di mutui e di prestiti obbligazionari, in modo da garantire la capacità dell'ente di ricorso al credito per soddisfare finalità pubbliche; non si prevede, invece, alcun vincolo temporale in relazione alle spese attinenti all'espletamento dei servizi pubblici indispensabili, proprio a significare la più intensa protezione della specifica missione dell'ente locale nei confronti della comunità di riferimento».
Giova specificare come l’impossibilità di sottoporre ad esecuzione le somme di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell’art. 159 T.U.E.L. sia superabile, ai sensi del successivo comma 5, soltanto a fronte di irregolarità, così come stigmatizzate dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui, “ai sensi del comma 3 dell’art. 159 del TUEL, l’opponibilità della impignorabilità introdotta dal comma precedente presuppone l’adozione, da parte dell’organo esecutivo dell’ente locale, di una deliberazione semestrale, che deve essere notificata al tesoriere, di quantificazione preventiva delle somme necessarie alla realizzazione delle finalità pubbliche ritenute essenziali dal legislatore. È del tutto evidente, peraltro, che siffatta quantificazione deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità; non potrà quindi tradursi in deliberazioni che, ad esempio, sottopongano al vincolo d’impignorabilità importi eccedenti quelli necessari per l’attuazione delle suddette finalità o afferenti a prestazioni e servizi a esse estranee, in tal modo in sostanza paralizzando, tramite un arbitrario “scudo”, qualsiasi esecuzione intrapresa dai creditori: in casi di questo genere ben potendo questi ultimi trovare tutela attraverso gli ordinari rimedi giurisdizionali dinanzi al giudice comune.
Infine, una volta intervenuta la deliberazione di quantificazione, e sorto così il vincolo di impignorabilità, operano altre rigide condizioni, in quanto l’ente locale non può distogliere le somme necessarie per l’espletamento delle funzioni essenziali utilizzandole per altre finalità, mediante l’emissione di mandati a titoli differenti, se non nel rispetto di un rigoroso ordine cronologico: a seguito della sentenza additiva di questa Corte n. 211 del 2003, infatti, «la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non oper[a] qualora, dopo la adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell’ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso ».
9.2. Tutto ciò posto, ritiene il Collegio che la detta deliberazione d’impignorabilità non costituisca impedimento all’esecuzione della sentenza in esame; infatti, il Comune (o, in via sostitutiva il commissario ad acta ), pur dovendo rispettare le norme sulla contabilità pubblica con riferimento alle procedure funzionali al pagamento (determina, mandato, ecc.) e i vincoli discendenti dal citato art. 159, comma 2, 3 e 5 T.U.E.L come fin qui delineati, è comunque tenuto ad attivarsi adottando le determinazioni necessarie per la soddisfazione della pretesa (ord. T.A.R. Catania, n. 2623 del 2023 e sent. T.A.R. Roma n. 10122 del 2023).
10. Tutto ciò posto, come anticipato, il ricorso - in disparte l’avvenuto pagamento delle spese legali, per il resto - è fondato nei sensi che seguono.
10.1. Il ricorso risulta ritualmente proposto, giusta notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c..
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (decisione del g.o. passata in giudicato, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma II, c.c., ma essa non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento né ha contestato la documentazione prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie pretese.
Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione a ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe in favore di parte ricorrente, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore della presente sentenza.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata anche per le spese e i diritti successivi alla emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione dello stesso.
Non sono, invece, dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
10.2. Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà, su istanza di parte ricorrente, in via sostitutiva, nell’ulteriore termine di novanta giorni, un commissario ad acta , individuato nel Segretario generale del Comune di Acireale o altro dirigente/funzionario delegato dello stesso ente in possesso della necessaria professionalità.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenendo conto della natura della controversia assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.
11.1. L’eventuale compenso del commissario, da calcolare secondo la normativa vigente, ad espletamento del mandato, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente. Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte, lo dichiara improcedibile e, per il resto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto:
a ) dichiara l’obbligo dell’amministrazione resistente di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione integrale al giudicato di cui in epigrafe nei termini e modi ivi indicati;
b ) per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Acireale o suo delegato perché provveda, su istanza di parte, entro gli ulteriori giorni novanta (90), a dare integrale esecuzione al giudicato con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza;
c ) condanna l’amministrazione resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore, nonché al pagamento dei compensi spettanti al Commissario ad acta per la sua attività, da liquidarsi con separato provvedimento ad espletamento del mandato.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SE AN AR, Presidente
EP RA TI, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP RA TI | SE AN AR |
IL SEGRETARIO