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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/07/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice Rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al RG. n. 1287/2025 V.G. avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto) promosso da nata a [...] il [...], Parte_1
e da nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to PINTO SIMONA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
-ricorrenti - con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni indicate nel ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore nata in [...] il [...], dalla Persona_1 relazione di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
1 Per l'udienza del 09/07/2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
2. In punto di diritto, come per la separazione ed il divorzio, anche in tema di cessazione della famiglia di fatto il criterio fondamentale al quale il Giudice deve attenersi nell'adozione dei provvedimenti che riguardano i figli minori è rappresentato dal vivo e superiore interesse morale e materiale degli stessi, “il quale impone di privilegiare tra più soluzioni eventualmente possibili quella che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (artt. 337 bis e ss. – Corte di Cassazione n. 14840 del 2006 e n.
18817 del 2015).
Più di recente, ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti riguardanti i figli, ha confermato il ruolo fondamentale dell'interesse del minore quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, sicché il giudizio prognostico da compiere in ordine alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto dei principi di bigenitorialità (Cass. I Sez. Civile, ordinanza n. 9143 del 2020).
3. Va, anche, evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ.1982/4093; Cass. Civ. n.11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998;
Cass. Civ. n. 13062/2000).
4. Ciò posto, nel caso di specie, appare rispettoso dei principi stabiliti nelle norme nazionali e sovranazionali, dei quali sanciscono il diritto della persona di minore età a conservare rapporti costanti e continuativi entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine (artt. 29 e 30 della
Costituzione, Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000, art. 8 CEDU, artt. 315 bis, 316 c.c., 337 bis e ss. c.c.) il seguente accordo proposto dalle parti con il ricorso in esame che si riporta testualmente:
“A) affido di ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con Persona_2 collocamento preferenziale e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre IG.ra Parte_1
.
[...]
2 Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della bambina, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della bambina. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
B ) Tenuto conto della tenera età della bambina, le parti d'intesa hanno stabilito di regolare il diritto/dovere di visita del Sig. nonché il mantenimento per la minore, come segue: Pt_2
1) Diritto di visita infrasettimanale
A settimane alterne la minore trascorrerà con il padre: Persona_2
- Settimana 1: i giorni lunedi, mercoledi e venerdi dalle 17,30 alle 20,30, riaccompagnandola comunque a casa dalla madre entro la predetta ora.
- Settimana 2: i giorni lunedi e mercoledi dalle 17,30 alle 20,30, ed il Sabato dalle ore 11,00 alla Domenica alle ore 19,30, pernottando quindi presso il domicilio paterno.
Il tutto sempre, nel rispetto della volontà e delle eIGenze scolastiche e ludiche del bambina e previo accordo con la madre, andando a prendere la piccola presso la casa familiare materna ove la riaccompagnerà al termine del tempo trascorso insieme.
2) Diritto/dovere di visita durante le festività natalizie e pasquali
Per le festività natalizie, applicando il criterio dell'alternanza negli anni, a partire dall'anno in corso, la minore trascorrerà il giorno 24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre;
Il 31 dicembre con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro, sempre con alternanza negli anni successivi;
medesima alternanza per la giornata della Epifania;
Il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di pasquetta con l'altro, sempre ad anni alterni. Resta salva la facoltà delle parti di modificare in maniera congiunta i giorni di permanenza.
Durante i giorni di competenza del padre, il luogo di pernottamento della minore dovrà essere noto alla madre e idoneo all'accoglimento e al benessere della piccola. Ogni eventuale luogo diverso sarà previamente comunicato alla madre che dovrà sempre essere a conoscenza del luogo in cui si trova;
Persona_2
3) Vacanze estive
Il IG. potrà/dovrà trascorrere 10 giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo (agosto) con la figlia, Pt_2 previa volontà di quest'ultima. La località di destinazione dovrà essere sempre comunicata alla madre e comunque concordata tra le parti entro il 30 maggio dell'anno di riferimento;
4) Festività varie
Per la festa della mamma e per la festa del papà la minore trascorrerà la giornata, rispettivamente con la madre e con il padre, anche in deroga al diritto di visita,; Così anche per i giorni in cui cadono i compleanni degli stessi.
Si specifica che il calendario così formulato costituisce calendario minimo di visite padre-figlia con conseguente possibilità per le parti, di comune accordo, compatibilmente con le eIGenze delle parti e degli impegni e della volontà
3 della minore, di provvedere ad apportare modifiche (in melius) a fine di garantire una maggiore frequentazione tra la minore e il padre;
5) Contributo al mantenimento
Il Sig. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , entro il giorno 20 di ogni mese, Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della minore l'importo di € 250,00 Persona_3
(duecentocinquanta/00) da aggiornarsi annualmente agli indici ISTAT. Tale somma, come le altre, saranno corrisposte alla IG.ra a mezzo bonifico alle coordinate bancarie che vengono indicate separatamente. Parte_1
6) L'assegno unico figli sarà corrisposto al 50% a ciascun genitore;
ciò a partire dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
7) Spese straordinarie
I coniugi provvederanno alle spese straordinarie nella misura pari al 50% . A titolo esemplificativo si ritengono straordinarie e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le spese sanitarie non coperte dal SSN spese chirurgiche, visite specialistiche, odontoiatriche, oculistiche, farmaceutiche, ticket per visite specialistiche per esami ematochimici per farmaci):
− le spese scolastiche (tasse d'iscrizione, libri di testo, mensa scolastica, corredo d'inizio anno scolastico, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, corsi di lingue, trasporto scolastico);
− le spese sportive-ricreative (costi per iscrizione e frequentazione corsi sportivi, artistici, formativi con acquisto delle relative attrezzature). Il tutto così come indicato in Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Nola ed il del 20.05.2021; Pt_3
C) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della bambina;
D) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti o carta di identità valida per l'espatrio, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Orbene, ritiene il Collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi del minore. Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va stabilito in merito alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
− affida ad entrambi i genitori la minore nata il Persona_3
25/02/2020 in Napoli (NA) che continuerà a risiedere presso la madre;
4 − dispone che il padre tenga con sé la piccola con le modalità e nei tempi concordati;
− dispone che il Sig. versi alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
, nei tempi e modi concordati, la somma di complessivi Euro 250,00 per
[...] il mantenimento della figlia minore, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e contribuisca al 50% alle spese straordinarie nell'interesse della figlia come da accordo sottoscritto;
− prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
− nulla sulle spese.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Nola, così deciso nella Camera di ConIGlio del 16/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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