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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
La Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente dott. Paolo Sangiuolo Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 53/2025 promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. COLOMBINI Parte_1 C.F._1 ANDREA
APPELLANTE nei confronti di
) con il patrocinio dell'Avv. FORNAI MARCO CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni: Conclusioni per la parte appellante:
chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia dichiarare l'estinzione del giudizio, con compensazione delle relative spese o, in ipotesi, con liquidazione delle stesse in favore della sola parte appellata costituita nella misura minima prevista dai vigenti parametri professionali forensi in relazione alle fasi di giudizio sino ad oggi espletate, ridotta alla metà in ragione dell'intervenuta rinuncia, del modesto valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni trattate. Conclusioni per la parte appellata Voglia l'adita Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le motivazioni tutte di cui in premessa, voglia confermare la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Pisa e, comunque ed in ogni caso, voglia IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità e/o irricevibilità dell'appello proposto dall'appellante; IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: respingere le domande tutte proposte dall'appellante in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1486/2024 pubblicata in data 24.12.2024, con la quale il Tribunale di Pisa aveva così deciso:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3558/2012, disattesa ogni contraria istanza, rigetta la domanda di e per l'effetto, condanna Parte_2
al pagamento delle spese di lite a favore di liquidate in Parte_2 CP_1
€ 5.077,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di spese accessorie, Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_2 CP_2
liquidate in € 1.689,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di spese
[...] accessorie, Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_2 CP_3
e liquidate in € 1.689,00 per compensi, iva e
[...] Parte_3 cpa di legge oltre 15% di spese accessorie”
Narrava l'appellante di aver proposto opposizione agli atti esecutivi innanzi al Tribunale di Pisa per sentir dichiarare tempestivo l'intervento del Signor Parte_1 nella procedura esecutiva in oggetto e, per l'effetto, annullare e/o revocare l'Ordinanza di assegnazione Rep. 168 del 02.07.2012, disponendo che le somme pignorate vengano assegnate ai creditori, in proporzione ai rispettivi crediti;
in denegata ipotesi, dichiarare tardivo anche l'intervento depositato dalla
[...] in data 13.12.2011, per € 1.886,62 e, per l'effetto, annullare e/o Parte_4 revocare l'Ordinanza di assegnazione Rep. 168 del 02.07.2012, disponendo l'assegnazione ai creditori intervenuti tardivi, in proporzione ai rispettivi crediti, della somma che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore procedente;
in ogni caso ordinare la restituzione al Signor delle somme corrisposte dai terzi pignorati Pt_2 alla in eccedenza rispetto a quanto ad essa Parte_4 effettivamente spettante in esito al presente giudizio. Con vittoria di spese di causa”.
Avverso la decisione di rigetto proponeva appello il assumendo che il giudice di Pt_2 prime cure aveva ritenuto infondata l'opposizione pur in presenza di profonde anomalie procedimentali che avevano poi indotto il GE ad escludere la tempestività dell'intervento del Pt_2 Chiedeva quindi che venisse disposta una diversa ripartizione delle somme.
Si costituiva che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_1 poiché proposto a fronte di una sentenza che aveva deciso un'opposizione agli atti esecutivi. Nel merito, ricostruiva le vicende del procedimento esecutivo e chiedeva il rigetto dell'appello assumendone l'infondatezza.
Con atto depositato il 14.11.2025 l'appellante rinunciava all'impugnazione ed all'azione. La rinuncia comporta la cessazione della materia del contendere e permane, dunque, solo la necessità di svolgere una pur sommaria valutazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese. Il ha proposto appello avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 617 c.p.c., Pt_2 pronuncia avverso la quale è esperibile esclusivamente ricorso in Cassazione.
La palese inammissibilità dell'appello comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo (scaglione da € 26.001 ad € 52.000, esclusa la fase istruttoria). Non trova applicazione l' art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 vertendosi in tema di cessazione della materia del contendere (Cass. 24081/2018)
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: preso atto della rinuncia all'appello ed all'azione da parte di , dichiara Parte_1 cessata la materia del contendere. Condanna a rifondere ad le spese del giudizio di secondo grado, Parte_1 CP_1 che liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge. Firenze, camera di consiglio del 19.11.2025
L'estensore Paolo Sangiuolo La Presidente Isabella Mariani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
La Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente dott. Paolo Sangiuolo Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 53/2025 promossa da:
) con il patrocinio dell'Avv. COLOMBINI Parte_1 C.F._1 ANDREA
APPELLANTE nei confronti di
) con il patrocinio dell'Avv. FORNAI MARCO CP_1 P.IVA_1
APPELLATA
Sulle seguenti conclusioni: Conclusioni per la parte appellante:
chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia dichiarare l'estinzione del giudizio, con compensazione delle relative spese o, in ipotesi, con liquidazione delle stesse in favore della sola parte appellata costituita nella misura minima prevista dai vigenti parametri professionali forensi in relazione alle fasi di giudizio sino ad oggi espletate, ridotta alla metà in ragione dell'intervenuta rinuncia, del modesto valore della controversia e della scarsa complessità delle questioni trattate. Conclusioni per la parte appellata Voglia l'adita Corte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le motivazioni tutte di cui in premessa, voglia confermare la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Pisa e, comunque ed in ogni caso, voglia IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità e/o irricevibilità dell'appello proposto dall'appellante; IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: respingere le domande tutte proposte dall'appellante in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1486/2024 pubblicata in data 24.12.2024, con la quale il Tribunale di Pisa aveva così deciso:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3558/2012, disattesa ogni contraria istanza, rigetta la domanda di e per l'effetto, condanna Parte_2
al pagamento delle spese di lite a favore di liquidate in Parte_2 CP_1
€ 5.077,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di spese accessorie, Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_2 CP_2
liquidate in € 1.689,00 per compensi, iva e cpa di legge oltre 15% di spese
[...] accessorie, Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_2 CP_3
e liquidate in € 1.689,00 per compensi, iva e
[...] Parte_3 cpa di legge oltre 15% di spese accessorie”
Narrava l'appellante di aver proposto opposizione agli atti esecutivi innanzi al Tribunale di Pisa per sentir dichiarare tempestivo l'intervento del Signor Parte_1 nella procedura esecutiva in oggetto e, per l'effetto, annullare e/o revocare l'Ordinanza di assegnazione Rep. 168 del 02.07.2012, disponendo che le somme pignorate vengano assegnate ai creditori, in proporzione ai rispettivi crediti;
in denegata ipotesi, dichiarare tardivo anche l'intervento depositato dalla
[...] in data 13.12.2011, per € 1.886,62 e, per l'effetto, annullare e/o Parte_4 revocare l'Ordinanza di assegnazione Rep. 168 del 02.07.2012, disponendo l'assegnazione ai creditori intervenuti tardivi, in proporzione ai rispettivi crediti, della somma che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore procedente;
in ogni caso ordinare la restituzione al Signor delle somme corrisposte dai terzi pignorati Pt_2 alla in eccedenza rispetto a quanto ad essa Parte_4 effettivamente spettante in esito al presente giudizio. Con vittoria di spese di causa”.
Avverso la decisione di rigetto proponeva appello il assumendo che il giudice di Pt_2 prime cure aveva ritenuto infondata l'opposizione pur in presenza di profonde anomalie procedimentali che avevano poi indotto il GE ad escludere la tempestività dell'intervento del Pt_2 Chiedeva quindi che venisse disposta una diversa ripartizione delle somme.
Si costituiva che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_1 poiché proposto a fronte di una sentenza che aveva deciso un'opposizione agli atti esecutivi. Nel merito, ricostruiva le vicende del procedimento esecutivo e chiedeva il rigetto dell'appello assumendone l'infondatezza.
Con atto depositato il 14.11.2025 l'appellante rinunciava all'impugnazione ed all'azione. La rinuncia comporta la cessazione della materia del contendere e permane, dunque, solo la necessità di svolgere una pur sommaria valutazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese. Il ha proposto appello avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 617 c.p.c., Pt_2 pronuncia avverso la quale è esperibile esclusivamente ricorso in Cassazione.
La palese inammissibilità dell'appello comporta la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo (scaglione da € 26.001 ad € 52.000, esclusa la fase istruttoria). Non trova applicazione l' art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 vertendosi in tema di cessazione della materia del contendere (Cass. 24081/2018)
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: preso atto della rinuncia all'appello ed all'azione da parte di , dichiara Parte_1 cessata la materia del contendere. Condanna a rifondere ad le spese del giudizio di secondo grado, Parte_1 CP_1 che liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge. Firenze, camera di consiglio del 19.11.2025
L'estensore Paolo Sangiuolo La Presidente Isabella Mariani