Articolo 2 della Legge 20 aprile 1952, n. 423
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 maggio 1952
Art. 2.
L'approvazione dei progetti dei lavori di cui al precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e i lavori medesimi sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Entrata in vigore il 24 maggio 1952