Art. 2.
L'approvazione dei progetti dei lavori di cui al precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e i lavori medesimi sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.
L'approvazione dei progetti dei lavori di cui al precedente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e i lavori medesimi sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.