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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A R. Gen. n. 117/2021
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 117/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24 gennaio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 2
OGGETTO: ottobre 2024
Fideiussione - polizza d a fideiussoria
, con il patrocinio dell'avv. Rocco Gargano Parte_1
Codice: P.IVA_1
APPELLANTE
c o n t r o e, per essa, nella sua qualità di Controparte_1
procuratrice, con il patrocinio dell'avv. Ermanno CP_2
Masseroni
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 24
giugno 2020, n. 814/2020.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In forza di tutto quanto dedotto, eccepito e già in atti documentato, accertare e dichiarare che l'azione promossa da e per essa Controparte_1
da (già , nei confronti di CP_2 CP_3 Parte_1
è affetta da insanabile difetto di legittimazione attiva ad agire, e per l'effetto revocare e/o dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo nullo invalido e/o inefficace e rigettare qualsiasi domanda di condanna proposta nei confronti di in forza di tutto quanto dedotto, eccepito e già in atti Parte_1
documentato, accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 comma 1° c.c.
dall'azione proposta da contro il fideiussore qui Controparte_1
appellante e per l'effetto revocare e/o dichiarare Parte_1
l'opposto decreto ingiuntivo nullo, invalido e/o inefficace e rigettare qualsiasi domanda di condanna proposta nei confronti di Parte_1
nel merito, in forza di tutto quanto dedotto, eccepito e già in atti documentato accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le domande proposte da e per essa da nei Controparte_1 CP_2
confronti di e segnatamente accertare che quest'ultimo, Parte_1
anche in virtù della proposta exceptio doli, nulla deve in forza della fideiussione prestata a favore della e dichiarare per l'effetto Parte_2
nullo, invalido e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto con rigetto di qualsiasi domanda di condanna proposta nei confronti di In ogni caso: con vittoria di spese e compensi Parte_1
professionali del primo e del secondo grado di giudizio, oltre al rimborso
2 forfetario delle spese generali del 15% ed oneri accessori (IVA e CPA).”
Dell'appellata
“In via principale: respingersi ogni domanda eventualmente formulata nei confronti di nella sua qualità di procuratrice di CP_2 [...]
perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto Controparte_1
confermare la sentenza n. 814 emessa dal Tribunale di Bergamo in data
26.05-24.06.2020, e comunque, condannare il sig. nato a Parte_1
Colzate (BG) l'11.12.1954 e già residente in [...], C.F.: , al pagamento a favore di C.F._1 [...]
rappresentata da della somma di €. Controparte_1 CP_2
388.630,80= oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito dal dovuto al saldo, e/o della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa e/o comunque ritenuta di giustizia. In ogni caso: spese e compenso professionale di causa integralmente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2670/2018, con cui il Tribunale di Bergamo gli ha ingiunto di pagare in favore di quale procuratrice di la CP_3 Controparte_1
somma di € 388.630,80, oltre interessi e spese, in forza di fideiussione stipulata in favore di UniCredit Banca d'Impresa S.p.a., a garanzia delle obbligazioni assunte da Parte_2
In particolare, l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della controparte, stante l'assenza di prova della cessione del credito
3 azionato;
nonché la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 1957 co. I cod.
civ., per non aver la creditrice proposto tempestivamente le sue istanze nei confronti della debitrice garantita;
infine, ha formulato l'exceptio doli,
adducendo la violazione da parte della banca degli obblighi di diligenza,
correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto principale.
2. Si è costituita in giudizio e, per essa, Controparte_1 CP_3
la quale, preliminarmente, ha eccepito il mancato esperimento del
[...]
procedimento di mediazione;
inoltre, ha chiesto il rigetto dell'opposizione,
stante la sua infondatezza, e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
3. Con sentenza n. 814/2020 pubblicata in data 24 giugno 2021, il Tribunale
di Bergamo ha rigettato l'eccezione di omesso esperimento della mediazione;
ha respinto l'opposizione, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo impugnato, ed ha rigettato la domanda di condanna dell'opponente ai sensi ex art. 96 c.p.c.
In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che:
- il contratto in oggetto è qualificabile come contratto autonomo di garanzia,
sulla scorta della clausola che prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare
immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta”;
- la legittimazione attiva di è dimostrata alla Controparte_1
stregua delle produzioni documentali (in particolare, lo stralcio della G.U. in cui si dà atto della cartolarizzazione del credito azionato e la conferma della cessione del credito in oggetto da parte della cedente);
4 - non è fondata l'eccezione di decadenza proposta ai sensi dell'art. 1957 cod.
civ., atteso che la giurisprudenza ha ritenuto che, identificato nella scadenza dell'ultima rata il “dies a quo” del termine previsto dalla norma, <
di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, co. I, cod. civ.,
deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio>> (cfr. Cass.
n. 22346/2017); nel caso di specie, la decadenza è stata impedita dalla comunicazione di cui al doc. 8 del fascicolo monitorio;
- è parimenti infondata la exceptio doli, essendo essa basata su documenti insufficienti, in quanto di provenienza unilaterale o comunque non supportati da allegazioni e prove circa la situazione patrimoniale della debitrice principale e da cui desumere l'abusività dei comportamenti della banca,
necessitanti di una prova pronta e liquida;
né vale a tale fine il richiamo al principio di non contestazione dei fatti allegati in quanto trattasi di
5 circostanze che attengono ai rapporti tra debitrice principale e cedente e,
dunque, esorbitanti dalla sfera di conoscibilità della cessionaria;
- le difese dell'opponente non sono temerarie ai sensi dell'art. 96 cod. proc.
civ., stante la natura prettamente giuridica delle questioni trattate e la carenza di giurisprudenza pertinente.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di tre motivi.
3. Si è costituita in giudizio (già , quale CP_2 CP_3
mandataria di chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
4. All'udienza del 2 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il
Tribunale affermato la legittimazione attiva di Controparte_1
sulla base di documenti irrilevanti a tal fine o comunque inidonei a dimostrare la qualità di cessionaria del credito in capo ad essa.
In particolare, sottolinea che, in base alla giurisprudenza di legittimità e di merito, l'attrice sostanziale che rivendichi, in qualità di cessionaria, la titolarità del credito e la relativa legittimazione processuale, è gravata dall'onere di produrre in giudizio il negozio di cessione del credito, il quale non è mai stato depositato dalla controparte, pur essendo stata posta questione
6 sul punto.
2. Col secondo motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di avvenuta decadenza della controparte dall'azione giudiziale per non aver la creditrice posto in essere previe e tempestive iniziative giudiziali nei confronti della debitrice garantita, come prescritto dall'art. 1957 cod. civ., richiamato dalla clausola n. 5 del contratto in oggetto, sia pure con riferimento alla modifica del lasso temporale concesso a tal riguardo.
Sottolinea che la comunicazione di risoluzione del contratto di mutuo, con annessa intimazione di pagamento immediato del residuo dovuto, inviata da
Unicredit S.p.a. a in data 11 marzo 2016 è da ritenersi mero Parte_2
dies a quo da cui calcolare il termine per la proposizione delle azioni giudiziali contro la debitrice principale e non impedisce la decadenza.
Evidenzia inoltre che il dato letterale del contratto conferma l'onere del creditore di porre in essere preventive iniziative giudiziali contro il debitore garantito per potersi poi efficacemente rivolgere al fideiussore: difatti,
mentre la norma codicistica nel disporre tale condizione recita “purché il
creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze e le abbia con diligenza
continuate”, la clausola n. 5 del contratto, nel richiamare l'art. 1957 cod. civ.,
utilizza la proposizione “termine entro il quale agire per l'adempimento”.
3. Col terzo motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento da parte del Tribunale dell'exceptio doli da lui formulata.
A riguardo, ribadisce che la creditrice garantita ha posto in essere azioni
“ingiustificatamente inerziali, consapevolmente ostruzionistiche e
gravemente dannose per la società garantita (…) contrarie a Parte_2
7 qualsiasi forma di buona fede contrattuale ed integranti un vero e proprio
abuso di diritto nei confronti della stessa”.
Evidenzia, infine, che la controparte non ha mai contestato la ricostruzione fattuale da esso prospettata;
pertanto, il Tribunale, non avendo ritenuto provate le circostanze da esso addotte e mai contestate, ha violato l'art. 115
co. 1 cod. proc. civ.
4. Il primo motivo è infondato.
4.1. Va ricordato che la Suprema Corte ha precisato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria <
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta>> (cfr. Cass. n. 24798/2020).
Deve, in ogni caso, essere rilevato che parte appellata ha documentato già in sede di ricorso monitorio e successivamente nel primo grado di giudizio la propria legittimazione sostanziale, in modo conforme rispetto ai più recenti orientamenti della Suprema Corte, secondo cui <
blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 D. lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione,
allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito
8 la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1,
n. 5, c.p.c.>> (cfr. Cass. n. 4277/2023).
4.2. Nel caso in esame, ha documentato la propria Controparte_1
legittimazione quale cessionaria del credito depositando l'estratto della
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 08.08.2017 parte II (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) in cui è stato pubblicato l'“Avviso di cessione di crediti pro-soluto
ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia
di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell'articolo 58 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”)”, contenente la comunicazione della cessionaria che “nell'ambito di un'operazione unitaria
di cartolarizzazione: in forza del contratto di cessione di crediti ai sensi degli
artt. 4 e 7 della L. 130, concluso il 14 luglio 2017 e con effetto in data
14.07.2017, ha acquistato pro-soluto da UniCredit S.p.A.: tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) di Unicredit S.p.a. derivanti da contratti di mutuo,
di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche
concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il
1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”, con specificazione che “I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma
dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono
messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet
https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino e
9 resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
4.3. Inoltre, l'appellata ha depositato agli atti l'“elenco debitori ceduti” (cfr.
doc. 8 e 9 fascicolo di primo grado appellata), contente l'indicazione, nel novero dei rapporti oggetto di cessione, del credito vantato nei confronti di
Rom-Im S.r.l., di cui era garante, individuato mediante Parte_1
indicazione del numero identificativo (29081235.31); nonché la comunicazione di Unicredit S.p.a. (cfr. doc. 7 fascicolo primo grado appellata) in cui essa “dichiara e attesta che tra i crediti oggetto di cessione
in favore di rientrano anche i crediti vantati nei Controparte_1
confronti della ROM-IM S.R.L. derivanti da: rapporto di conto corrente n.
30093710 rapporto di mutuo n. 4060161”.
Riguardo a tale dichiarazione va rilevato che essa costituisce <
documentale rilevante e potenzialmente decisivo>> (cfr. Cass. n.
10200/2021), a conferma della titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo la cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria.
4.4. Peraltro, il credito in questione presenta gli elementi che nella Gazzetta
Ufficiale identificano i crediti oggetto di cessione.
Sul punto il Collegio osserva che secondo giurisprudenza costante <
di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché
10 gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione>> (cfr. Cass. n. 21821/2023); da ultimo e nello stesso senso la
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 10860/2024) ha ritenuto che: <
cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB,
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi,
spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia>>.
Dall'avviso in Gazzetta Ufficiale si evince che oggetto della cessione conclusa in data 14 luglio 2017 sono stati “tutti i crediti (per capitale,
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e
quant'altro) di Unicredit S.p.a. derivanti da contratti di mutuo, di apertura
di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a
persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il
2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
Nel caso di specie non vi è stata contestazione sul fatto che il credito in questione risponda ai requisiti specificati nella comunicazione pubblicata in
11 Gazzetta Ufficiale;
è pacifico che il rapporto contrattuale, assistito dalla garanzia prestata dall'appellante, fosse nella titolarità di Unicredit S.p.a.
Difatti, è stato documentato dall'appellata e non contestato dall'appellante che il contratto di mutuo da cui origina il credito azionato in via monitoria è
stato stipulato tra e (cfr. doc. Controparte_4 Parte_2
5 fasc. mon.); la mutuante, nel corso del rapporto, ha mutato la propria denominazione in (cfr. doc. 2 fasc. mon.) Controparte_5
ed è stata interessata da fusione per incorporazione in Unicredit S.p.a. (cfr.
doc. 3 fasc. mon.); inoltre il rapporto è sussumibile nella categoria “crediti
(…) derivanti dai contratti di mutuo” e si inscrive nel periodo tra il 1971 e il
2016, essendo il medesimo stato stipulato dalla società il 24 dicembre 2007
ed essendo incontestato che la debitrice Rom-Im S.r.l. è stata classificata a sofferenza nel novembre 2018.
Pertanto, concorrono tutti gli elementi a riscontro dell'inclusione del rapporto di cui è causa nel perimetro della cessione.
5. È parimenti infondato il secondo motivo.
5.1. L'appellante invoca la propria liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. e, dunque, l'operatività della decadenza prevista nell'ipotesi di mancata tempestiva proposizione da parte del creditore di istanze a tutela del credito nei confronti del debitore garantito. Eccezione quest'ultima che,
essendo inerente all'esistenza della garanzia del debito ceduto, è senz'altro opponibile alla cessionaria.
5.2. Nel rigettare la prospettata eccezione, il Tribunale ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale: <
12 autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363
c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio>> (cfr. Cass. n.
22346/2017).
5.3. Parte appellata, dal canto suo, sottolinea come la clausola n. 5 non costituisce un'applicazione pattizia dell'art. 1944 co. II cod. civ., non prevedendo essa un beneficium excussionis o un beneficium ordinis in favore di dunque, ferma la vigenza del principio di solidarietà Parte_1
passiva, la richiesta di pagamento effettuata dalla banca in data 23 marzo
2016, indirizzata sia alla debitrice principale che a ha Parte_1
impedito il maturare del termine decadenziale invocato.
5.4. Nel caso in esame si pone dunque la questione della interpretazione del contratto di garanzia che prevede sia la clausola di pagamento “a prima richiesta” (punto n. 6 del contratto), da intendersi quale clausola solve et
repete, che, come tale, impone al garante di non ritardare il pagamento
13 opponendo eccezioni inerenti al rapporto principale, sia la clausola di rinvio all'art. 1957 cod. civ. (punto n. 5 del contratto).
5.5. La giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema ha sottolineato che la clausola con cui il debitore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui il creditore ha onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria, secondo la costante interpretazione del termine
“istanze” utilizzato nella norma), con la conseguenza che la decadenza ivi prevista può essere impedita anche dalla formulazione al fideiussore da parte del creditore di richiesta di pagamento, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (cfr. Cass. n. 13078/2008).
Tale pronuncia ha trovato ulteriore conferma nell'arresto citato dal Tribunale
di Bergamo (Cass. n. 22346/17), nella cui parte motiva la Corte di Cassazione
ha formulato i seguenti principi di diritto: <
continuità al precedente del 2008, il quale nella specie trova ancora più
giustificazione […] nella circostanza che, in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale
14 esegesi della norma. È sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà
contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è
sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché,
l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale. Si rileva,
per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie,
giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale>>.
Tale pronuncia è stata di recente richiamata dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29535 del 2024, ove si ribadisce che <
decadenza del fideiussore se la deroga all'art. 1957 cod. civ. ha riguardato non già il termine di sei mesi, ma le modalità attraverso cui esercitare la richiesta>>.
15 In tema di contratto autonomo di garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la natura autonoma della garanzia determina <
inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 cod. civ., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali>> (cfr. Cass. nn. 7883/2017; 27438/2019;
15091/2021; 5423/2022; 294665/2023).
Inoltre, sulla valenza del termine dedotto in contratto, la Suprema Corte ha specificato che: <
distinguere il termine di scadenza della garanzia da quello decadenziale per la sua escussione: il garante copre il rischio dell'inadempimento del debitore principale da quando la garanzia inizia ad avere efficacia fino al termine di scadenza che delimita l'arco temporale dell'obbligazione del garante. Oltre
al termine di scadenza è possibile che le parti prevedano un termine di decadenza il quale indica, invece, la data ultima in cui il beneficiario può
avvalersi del diritto di escussione della garanzia nei confronti del garante. Se
il termine non è espressamente qualificato come termine di decadenza, deve risultare in modo chiaro ed univoco dal contratto l'effetto decadenziale collegato a tale termine: in caso contrario non si è in presenza di decadenza>>
(cfr. Cass. n. 30185/2022).
5.6. Il contratto oggetto di causa ha previsto, a pagina 1, recante le “più
significative condizioni economiche e contrattuali”, che: “Il fideiussore
garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se
moratori e ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa onere. I diritti
derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione
16 di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per
l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 cod. civ. (il cui
testo è riportato in calce), si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza
dell'obbligazione garantita”; nella medesima pagina, vi è altresì la testuale riproduzione dell'art. 1957 cod. civ.
Il successivo art. 5, titolato “responsabilità del fideiussore – proroga del
termine entro cui agire previsto dall'art. 1957 c.c.” (pag. 4 del contratto),
ribadisce che: “I diritti derivanti alla Banca restano integri fino a totale
estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale
agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art 1957 c.c., si
stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
L'art. 6, titolato “pagamento del fideiussore”, prevede che: “il fideiussore è
tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta,
quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”.
5.7. Ritiene il Collegio che la eccezione di decadenza sia infondata in relazione a diversi profili.
Innanzi tutto l'art. 5, nell'ampliare il termine di cui all'art. 1957 cod.civ. da sei a trentasei mesi specifica che trattasi di un termine entro il quale l'istituto bancario deve “agire per l'adempimento”; la successiva clausola n. 5, però,
prevede che il pagamento da parte del “fideiussore” (in realtà garante autonomo, per quanto innanzi rilevato) avvenga “immediatamente alla banca
a semplice richiesta scritta”.
La presenza di entrambe le clausole, come si è visto sulla base dei principi di diritto della Corte di Cassazione già riportati, depone per un rinvio al termine
17 decadenziale all'art. 1957 cod.civ. (ampliato a 36 mesi) e non ad altro suo contenuto, con la conseguenza che, per non incorrere nella decadenza,
sarebbe sufficiente che il creditore formuli, entro il termine pattuito, una mera richiesta stragiudiziale.
Ed allora, con l'art. 5 le parti possono ben aver derogato al termine previsto dalla norma e con l'art. 6 possono avere effettuato una ulteriore deroga alla disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. inerente la previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria.
Sicché il richiamo all'art. 1957 cod.civ. può essere inteso solo alla natura decadenziale del termine e perciò determinare che tale termine è stato osservato posto che in data 23 marzo 2016, Unicredit S.p.a. ha comunicato tanto alla debitrice principale quanto al garante il recesso dal rapporto di conto corrente n. 30093710, la risoluzione del contratto di mutuo n. 4060161
e contestualmente ha intimato il pagamento dell'importo residuo dovuto,
nella misura di € 386.896,04, oltre interessi, spese e accessori. Il garante è
stato con ciò reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale e gli è stato intimato il pagamento “con effetto immediato dalla
data di ricezione della presente missiva”.
Tale interpretazione, peraltro, non appare in contrasto con la ratio dell'art. 1957 cod.civ. che è quella di rimuovere la situazione di incertezza in cui versa il garante per effetto dell'inerzia del creditore: <
nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal
18 fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Sez. 2,
Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia. Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia inadempiente oppure no. La ratio dell'art. 1957, primo comma, cod. civ., pertanto, è
limitare il periodo di incertezza a sei mesi. Sotto questo profilo, la disposizione in commento prevede un termine di decadenza in senso proprio:
una volta intraprese serie iniziative nei confronti del debitore principale, tali da far chiarezza sull'inadempienza dello stesso, i diritti del creditore nei confronti del fideiussore sono fatti salvi e restano soggetti al termine di prescrizione ordinario>> (Cass. 24296/2017).
Attraverso la richiesta scritta già menzionata, quindi, la situazione d'incertezza riguardo alla escussione della garanzia in conseguenza dell'inadempimento della debitrice principale è stata indubbiamente risolta.
Tale interpretazione, peraltro, non contrasta con l'art. 1370 cod.civ.
(<>), norma che prevede un criterio ermeneutico che opera solo ove, effettuata la interpretazione della volontà delle parti in base ai criteri delle norme che la precedono (artt.
1362/1369 cod.civ.) permanga, con riferimento a clausole contenute in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, il <>; dubbio che nel caso di specie non è esistente in quanto risolto attraverso la
19 interpretazione complessiva delle clausole contrattuali ed il criterio della interpretazione utile per cui il giudice deve interpretare le espressioni utilizzate nel contratto nel senso che possano avere qualche effetto anziché
in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
5.8. Tuttavia, anche a volere ritenere diversamente, e cioè che il richiamo convenzionale all'art. 1957 cod.civ. debba intendersi anche alle modalità
della richiesta, necessariamente giudiziale, in conformità alla costante interpretazione giurisprudenziale della locuzione “istanze” contenuta nella norma cui le parti hanno fatto specifico richiamo, il termine di decadenza risulta comunque osservato in quanto, comunicati in data 23 marzo 2016 alla debitrice principale ed al garante il recesso dal rapporto di conto corrente e la risoluzione del contratto di mutuo, con contestuale intimazione d'immediato pagamento, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in data
22 giugno 2018 e notificato all'appellante in data 07 settembre 2018.
Al riguardo deve ritenersi sufficiente ad impedire la decadenza ex art. 1957
cod.civ., l'azione giudiziaria svolta nel termine di trentasei mesi, a decorrere dal 23 marzo 2016, nei confronti del solo garante.
In relazione alle obbligazioni solidali in cui non è pattuito il beneficio di preventiva escussione, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'istanza del creditore può essere rivolta indifferentemente nei confronti di uno dei debitori solidali: <<… per il combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 cod.
civ., deve ritenersi che nel termine semestrale di decadenza previsto dalla seconda norma, il creditore possa, a sua scelta, promuovere le sue "istanze"
nei confronti del debitore principale o del fideiussore. Con la conseguenza
20 che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale (Sez. 3,
Sentenza n. 19300 del 03/10/2005, Rv. 585159; Sez. 1, Sentenza n. 7345 del
01/07/1995, Rv. 493165; Sez. 2, Sentenza n. 8444 del 20/08/1990, Rv.
468936; Sez. 1, Sentenza n. 4868 del 06/08/1988, Rv. 459687). In sostanza,
possono darsi due ipotesi;
se le parti hanno pattuito il beneficio di escussione,
il creditore deve agire nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ai sensi dell'art. 1957, comma primo, cod. civ., se non vuole perdere il diritto nei confronti del fideiussore;
se, invece, le parti non hanno stabilito nulla al riguardo (cosiddetta fideiussione solidale), l'istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, può essere rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali. In altri termini, nella fideiussione solidale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, il creditore può chiedere l'adempimento indifferentemente al garante o al debitore principale;
in mancanza, perderà l'azione nei confronti del garante e potrà agire unicamente verso il debitore, entro i termini di prescrizione>> (cfr. in parte motiva Cass. n. 24296/2017)
Il Collegio, pur prendendo atto del diverso orientamento (cfr. Cass.
9862/2020 per cui << La clausola della fideiussione che stabilisce espressamente la solidarietà tra garante e debitore principale non può essere interpretata come un'implicita deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c., poiché
21 l'esplicita esclusione del "beneficium excussionis" non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione>> ritiene che lo stesso non possa indurre a discostarsi dal precedente orientamento non solo costantemente espresso nelle pronunce in esso menzionate ma anche più coerente con la lettura sistematica degli istituti in questione (natura solidale dell'obbligazione del garante, nozione della solidarietà contenuta nell'art. 1292 cod.civ.) e anche con la già ricordata
ratio dell'art. 1957 cod.civ.
Interpretazione coerente con la clausola di solidarietà comunque prevista dalle parti nonché con la lettura coordinata, già proposta, delle clausole 5) e
6).
Nel caso di specie, peraltro, è stata acclarata la natura autonoma della garanzia (con efficacia di giudicato interno in assenza di censura sul punto,
non potendo il giudice d'appello pervenire ad una diversa qualificazione giuridica del contratto sulla base della disamina di clausole diverse non considerate dal giudice di primo grado: cfr. Cass. 3893/2020 e 10617/2012)
avendo il Tribunale ritenuto dirimente la sola previsione di pagamento della clausola a prima richiesta malgrado la previsione di solidarietà delle obbligazioni (art. 2: “Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei
confronti della banca si intendono assunte in via solidale ed indivisibile…”)
e senza vagliare il contenuto della obbligazione assunta dal garante.
Ma l'autonomia della garanzia e la previsione del pagamento a prima richiesta indirizzano la interpretazione nel senso della sufficienza, al fine
22 d'impedire la decadenza ex art. 1957 cod.civ., dell'azione giudiziaria condotta nei confronti del solo garante autonomo nel rispetto del termine convenzionale di 36 mesi, conclusione coerente e non dissonante anche con la connotazione autonoma e non accessoria della garanzia (la cui causa concreta consiste nel trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione della prestazione contrattuale)
6. Il terzo motivo è inammissibile.
6.1. Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è
necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; <
civ., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (cfr. Cass. S.U. 27199/2017 e da ultimo Cass. SU 36481/2022).
6.2. L'appellante al riguardo riporta testualmente il contenuto dell'atto di citazione in opposizione e si limita a dedurre la impossibilità di provare
23 positivamente fatti omissivi (quali mancate risposte, assenza di collaborazione, omissione di atti richiesti) pur richiamando quella documentazione che il Tribunale ha ritenuto insufficiente in quanto <
provenienza unilaterale della parte debitrice oppure del suo procuratore>> e sebbene il Giudicante, esaminato il doc. 10 abbia ritenuta mancante la prova della esistenza anche dei presupposti per l'ottenimento della cancellazione della ipoteca.
Va, peraltro rilevato che il Giudicante ha ritenuto carente l'allegazione, prima ancora che la prova, circa la situazione patrimoniale della debitrice ritenuta elemento indispensabile per valutare la connotazione abusiva del comportamento dell'istituto bancario.
L'appellante manca di confrontarsi con essa nonché con la rilevata necessità
di fondare la exceptio doli su una prova “pronta e liquida”, ritenuta inesistente;
egli si limita ad invocare la operatività del principio di non contestazione ex art. 115 cod.proc.civ. evidenziando che le condotte abusive sarebbero imputabili anche alla ora quale incaricata della CP_3 CP_2
Unicredit S.p.A., ed ora mandataria della , ma senza contrapporre CP_1
alcuna argomentazione all'accertamento pure compiuto dal Giudicante che tale contestazione ha ravvisato a pg. 6 della comparsa di risposta.
7. Pertanto, l'appello va rigettato.
8. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado che si liquidano in conformità alla nota spese prodotta dall'appellata in quanto inferiore ai parametri minimi di liquidazione di cui al D.M. n.
24 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra €
€ 260.001,00 ed € 520.000,00).
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
814/2020 del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 24 giugno 2020;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della appellata delle spese del grado, che liquida in € 1.501,66 per la “fase di studio”, € 1.501,66 per la
“fase introduttiva” ed € 1.501,66 per la “fase decisionale” oltre I.V.A., C.P.A.
e rimborso forfetario come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 febbraio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
25
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 117/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 24 gennaio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 2
OGGETTO: ottobre 2024
Fideiussione - polizza d a fideiussoria
, con il patrocinio dell'avv. Rocco Gargano Parte_1
Codice: P.IVA_1
APPELLANTE
c o n t r o e, per essa, nella sua qualità di Controparte_1
procuratrice, con il patrocinio dell'avv. Ermanno CP_2
Masseroni
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 24
giugno 2020, n. 814/2020.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In forza di tutto quanto dedotto, eccepito e già in atti documentato, accertare e dichiarare che l'azione promossa da e per essa Controparte_1
da (già , nei confronti di CP_2 CP_3 Parte_1
è affetta da insanabile difetto di legittimazione attiva ad agire, e per l'effetto revocare e/o dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo nullo invalido e/o inefficace e rigettare qualsiasi domanda di condanna proposta nei confronti di in forza di tutto quanto dedotto, eccepito e già in atti Parte_1
documentato, accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 comma 1° c.c.
dall'azione proposta da contro il fideiussore qui Controparte_1
appellante e per l'effetto revocare e/o dichiarare Parte_1
l'opposto decreto ingiuntivo nullo, invalido e/o inefficace e rigettare qualsiasi domanda di condanna proposta nei confronti di Parte_1
nel merito, in forza di tutto quanto dedotto, eccepito e già in atti documentato accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto di tutte le domande proposte da e per essa da nei Controparte_1 CP_2
confronti di e segnatamente accertare che quest'ultimo, Parte_1
anche in virtù della proposta exceptio doli, nulla deve in forza della fideiussione prestata a favore della e dichiarare per l'effetto Parte_2
nullo, invalido e/o inefficace e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto con rigetto di qualsiasi domanda di condanna proposta nei confronti di In ogni caso: con vittoria di spese e compensi Parte_1
professionali del primo e del secondo grado di giudizio, oltre al rimborso
2 forfetario delle spese generali del 15% ed oneri accessori (IVA e CPA).”
Dell'appellata
“In via principale: respingersi ogni domanda eventualmente formulata nei confronti di nella sua qualità di procuratrice di CP_2 [...]
perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto Controparte_1
confermare la sentenza n. 814 emessa dal Tribunale di Bergamo in data
26.05-24.06.2020, e comunque, condannare il sig. nato a Parte_1
Colzate (BG) l'11.12.1954 e già residente in [...], C.F.: , al pagamento a favore di C.F._1 [...]
rappresentata da della somma di €. Controparte_1 CP_2
388.630,80= oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito dal dovuto al saldo, e/o della maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa e/o comunque ritenuta di giustizia. In ogni caso: spese e compenso professionale di causa integralmente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2670/2018, con cui il Tribunale di Bergamo gli ha ingiunto di pagare in favore di quale procuratrice di la CP_3 Controparte_1
somma di € 388.630,80, oltre interessi e spese, in forza di fideiussione stipulata in favore di UniCredit Banca d'Impresa S.p.a., a garanzia delle obbligazioni assunte da Parte_2
In particolare, l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della controparte, stante l'assenza di prova della cessione del credito
3 azionato;
nonché la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 1957 co. I cod.
civ., per non aver la creditrice proposto tempestivamente le sue istanze nei confronti della debitrice garantita;
infine, ha formulato l'exceptio doli,
adducendo la violazione da parte della banca degli obblighi di diligenza,
correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto principale.
2. Si è costituita in giudizio e, per essa, Controparte_1 CP_3
la quale, preliminarmente, ha eccepito il mancato esperimento del
[...]
procedimento di mediazione;
inoltre, ha chiesto il rigetto dell'opposizione,
stante la sua infondatezza, e la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
3. Con sentenza n. 814/2020 pubblicata in data 24 giugno 2021, il Tribunale
di Bergamo ha rigettato l'eccezione di omesso esperimento della mediazione;
ha respinto l'opposizione, confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo impugnato, ed ha rigettato la domanda di condanna dell'opponente ai sensi ex art. 96 c.p.c.
In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che:
- il contratto in oggetto è qualificabile come contratto autonomo di garanzia,
sulla scorta della clausola che prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare
immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta”;
- la legittimazione attiva di è dimostrata alla Controparte_1
stregua delle produzioni documentali (in particolare, lo stralcio della G.U. in cui si dà atto della cartolarizzazione del credito azionato e la conferma della cessione del credito in oggetto da parte della cedente);
4 - non è fondata l'eccezione di decadenza proposta ai sensi dell'art. 1957 cod.
civ., atteso che la giurisprudenza ha ritenuto che, identificato nella scadenza dell'ultima rata il “dies a quo” del termine previsto dalla norma, <
di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, co. I, cod. civ.,
deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio>> (cfr. Cass.
n. 22346/2017); nel caso di specie, la decadenza è stata impedita dalla comunicazione di cui al doc. 8 del fascicolo monitorio;
- è parimenti infondata la exceptio doli, essendo essa basata su documenti insufficienti, in quanto di provenienza unilaterale o comunque non supportati da allegazioni e prove circa la situazione patrimoniale della debitrice principale e da cui desumere l'abusività dei comportamenti della banca,
necessitanti di una prova pronta e liquida;
né vale a tale fine il richiamo al principio di non contestazione dei fatti allegati in quanto trattasi di
5 circostanze che attengono ai rapporti tra debitrice principale e cedente e,
dunque, esorbitanti dalla sfera di conoscibilità della cessionaria;
- le difese dell'opponente non sono temerarie ai sensi dell'art. 96 cod. proc.
civ., stante la natura prettamente giuridica delle questioni trattate e la carenza di giurisprudenza pertinente.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di tre motivi.
3. Si è costituita in giudizio (già , quale CP_2 CP_3
mandataria di chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
4. All'udienza del 2 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per aver il
Tribunale affermato la legittimazione attiva di Controparte_1
sulla base di documenti irrilevanti a tal fine o comunque inidonei a dimostrare la qualità di cessionaria del credito in capo ad essa.
In particolare, sottolinea che, in base alla giurisprudenza di legittimità e di merito, l'attrice sostanziale che rivendichi, in qualità di cessionaria, la titolarità del credito e la relativa legittimazione processuale, è gravata dall'onere di produrre in giudizio il negozio di cessione del credito, il quale non è mai stato depositato dalla controparte, pur essendo stata posta questione
6 sul punto.
2. Col secondo motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di avvenuta decadenza della controparte dall'azione giudiziale per non aver la creditrice posto in essere previe e tempestive iniziative giudiziali nei confronti della debitrice garantita, come prescritto dall'art. 1957 cod. civ., richiamato dalla clausola n. 5 del contratto in oggetto, sia pure con riferimento alla modifica del lasso temporale concesso a tal riguardo.
Sottolinea che la comunicazione di risoluzione del contratto di mutuo, con annessa intimazione di pagamento immediato del residuo dovuto, inviata da
Unicredit S.p.a. a in data 11 marzo 2016 è da ritenersi mero Parte_2
dies a quo da cui calcolare il termine per la proposizione delle azioni giudiziali contro la debitrice principale e non impedisce la decadenza.
Evidenzia inoltre che il dato letterale del contratto conferma l'onere del creditore di porre in essere preventive iniziative giudiziali contro il debitore garantito per potersi poi efficacemente rivolgere al fideiussore: difatti,
mentre la norma codicistica nel disporre tale condizione recita “purché il
creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze e le abbia con diligenza
continuate”, la clausola n. 5 del contratto, nel richiamare l'art. 1957 cod. civ.,
utilizza la proposizione “termine entro il quale agire per l'adempimento”.
3. Col terzo motivo l'appellante si duole del mancato accoglimento da parte del Tribunale dell'exceptio doli da lui formulata.
A riguardo, ribadisce che la creditrice garantita ha posto in essere azioni
“ingiustificatamente inerziali, consapevolmente ostruzionistiche e
gravemente dannose per la società garantita (…) contrarie a Parte_2
7 qualsiasi forma di buona fede contrattuale ed integranti un vero e proprio
abuso di diritto nei confronti della stessa”.
Evidenzia, infine, che la controparte non ha mai contestato la ricostruzione fattuale da esso prospettata;
pertanto, il Tribunale, non avendo ritenuto provate le circostanze da esso addotte e mai contestate, ha violato l'art. 115
co. 1 cod. proc. civ.
4. Il primo motivo è infondato.
4.1. Va ricordato che la Suprema Corte ha precisato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria <
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta>> (cfr. Cass. n. 24798/2020).
Deve, in ogni caso, essere rilevato che parte appellata ha documentato già in sede di ricorso monitorio e successivamente nel primo grado di giudizio la propria legittimazione sostanziale, in modo conforme rispetto ai più recenti orientamenti della Suprema Corte, secondo cui <
blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 D. lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione,
allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito
8 la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1,
n. 5, c.p.c.>> (cfr. Cass. n. 4277/2023).
4.2. Nel caso in esame, ha documentato la propria Controparte_1
legittimazione quale cessionaria del credito depositando l'estratto della
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 08.08.2017 parte II (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) in cui è stato pubblicato l'“Avviso di cessione di crediti pro-soluto
ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia
di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell'articolo 58 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il “T.U. Bancario”)”, contenente la comunicazione della cessionaria che “nell'ambito di un'operazione unitaria
di cartolarizzazione: in forza del contratto di cessione di crediti ai sensi degli
artt. 4 e 7 della L. 130, concluso il 14 luglio 2017 e con effetto in data
14.07.2017, ha acquistato pro-soluto da UniCredit S.p.A.: tutti i crediti (per
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) di Unicredit S.p.a. derivanti da contratti di mutuo,
di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche
concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il
1971 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”, con specificazione che “I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma
dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono
messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet
https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino e
9 resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”.
4.3. Inoltre, l'appellata ha depositato agli atti l'“elenco debitori ceduti” (cfr.
doc. 8 e 9 fascicolo di primo grado appellata), contente l'indicazione, nel novero dei rapporti oggetto di cessione, del credito vantato nei confronti di
Rom-Im S.r.l., di cui era garante, individuato mediante Parte_1
indicazione del numero identificativo (29081235.31); nonché la comunicazione di Unicredit S.p.a. (cfr. doc. 7 fascicolo primo grado appellata) in cui essa “dichiara e attesta che tra i crediti oggetto di cessione
in favore di rientrano anche i crediti vantati nei Controparte_1
confronti della ROM-IM S.R.L. derivanti da: rapporto di conto corrente n.
30093710 rapporto di mutuo n. 4060161”.
Riguardo a tale dichiarazione va rilevato che essa costituisce <
documentale rilevante e potenzialmente decisivo>> (cfr. Cass. n.
10200/2021), a conferma della titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo la cedente alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria.
4.4. Peraltro, il credito in questione presenta gli elementi che nella Gazzetta
Ufficiale identificano i crediti oggetto di cessione.
Sul punto il Collegio osserva che secondo giurisprudenza costante <
di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché
10 gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione>> (cfr. Cass. n. 21821/2023); da ultimo e nello stesso senso la
Suprema Corte (cfr. Cass. n. 10860/2024) ha ritenuto che: <
cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB,
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi,
spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia>>.
Dall'avviso in Gazzetta Ufficiale si evince che oggetto della cessione conclusa in data 14 luglio 2017 sono stati “tutti i crediti (per capitale,
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e
quant'altro) di Unicredit S.p.a. derivanti da contratti di mutuo, di apertura
di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a
persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il
2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
Nel caso di specie non vi è stata contestazione sul fatto che il credito in questione risponda ai requisiti specificati nella comunicazione pubblicata in
11 Gazzetta Ufficiale;
è pacifico che il rapporto contrattuale, assistito dalla garanzia prestata dall'appellante, fosse nella titolarità di Unicredit S.p.a.
Difatti, è stato documentato dall'appellata e non contestato dall'appellante che il contratto di mutuo da cui origina il credito azionato in via monitoria è
stato stipulato tra e (cfr. doc. Controparte_4 Parte_2
5 fasc. mon.); la mutuante, nel corso del rapporto, ha mutato la propria denominazione in (cfr. doc. 2 fasc. mon.) Controparte_5
ed è stata interessata da fusione per incorporazione in Unicredit S.p.a. (cfr.
doc. 3 fasc. mon.); inoltre il rapporto è sussumibile nella categoria “crediti
(…) derivanti dai contratti di mutuo” e si inscrive nel periodo tra il 1971 e il
2016, essendo il medesimo stato stipulato dalla società il 24 dicembre 2007
ed essendo incontestato che la debitrice Rom-Im S.r.l. è stata classificata a sofferenza nel novembre 2018.
Pertanto, concorrono tutti gli elementi a riscontro dell'inclusione del rapporto di cui è causa nel perimetro della cessione.
5. È parimenti infondato il secondo motivo.
5.1. L'appellante invoca la propria liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. e, dunque, l'operatività della decadenza prevista nell'ipotesi di mancata tempestiva proposizione da parte del creditore di istanze a tutela del credito nei confronti del debitore garantito. Eccezione quest'ultima che,
essendo inerente all'esistenza della garanzia del debito ceduto, è senz'altro opponibile alla cessionaria.
5.2. Nel rigettare la prospettata eccezione, il Tribunale ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale: <
12 autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363
c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio>> (cfr. Cass. n.
22346/2017).
5.3. Parte appellata, dal canto suo, sottolinea come la clausola n. 5 non costituisce un'applicazione pattizia dell'art. 1944 co. II cod. civ., non prevedendo essa un beneficium excussionis o un beneficium ordinis in favore di dunque, ferma la vigenza del principio di solidarietà Parte_1
passiva, la richiesta di pagamento effettuata dalla banca in data 23 marzo
2016, indirizzata sia alla debitrice principale che a ha Parte_1
impedito il maturare del termine decadenziale invocato.
5.4. Nel caso in esame si pone dunque la questione della interpretazione del contratto di garanzia che prevede sia la clausola di pagamento “a prima richiesta” (punto n. 6 del contratto), da intendersi quale clausola solve et
repete, che, come tale, impone al garante di non ritardare il pagamento
13 opponendo eccezioni inerenti al rapporto principale, sia la clausola di rinvio all'art. 1957 cod. civ. (punto n. 5 del contratto).
5.5. La giurisprudenza di legittimità intervenuta sul tema ha sottolineato che la clausola con cui il debitore si impegni a soddisfare il creditore “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui il creditore ha onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria, secondo la costante interpretazione del termine
“istanze” utilizzato nella norma), con la conseguenza che la decadenza ivi prevista può essere impedita anche dalla formulazione al fideiussore da parte del creditore di richiesta di pagamento, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (cfr. Cass. n. 13078/2008).
Tale pronuncia ha trovato ulteriore conferma nell'arresto citato dal Tribunale
di Bergamo (Cass. n. 22346/17), nella cui parte motiva la Corte di Cassazione
ha formulato i seguenti principi di diritto: <
continuità al precedente del 2008, il quale nella specie trova ancora più
giustificazione […] nella circostanza che, in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale
14 esegesi della norma. È sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà
contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è
sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché,
l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale. Si rileva,
per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie,
giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale>>.
Tale pronuncia è stata di recente richiamata dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29535 del 2024, ove si ribadisce che <
decadenza del fideiussore se la deroga all'art. 1957 cod. civ. ha riguardato non già il termine di sei mesi, ma le modalità attraverso cui esercitare la richiesta>>.
15 In tema di contratto autonomo di garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la natura autonoma della garanzia determina <
inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 cod. civ., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali>> (cfr. Cass. nn. 7883/2017; 27438/2019;
15091/2021; 5423/2022; 294665/2023).
Inoltre, sulla valenza del termine dedotto in contratto, la Suprema Corte ha specificato che: <
distinguere il termine di scadenza della garanzia da quello decadenziale per la sua escussione: il garante copre il rischio dell'inadempimento del debitore principale da quando la garanzia inizia ad avere efficacia fino al termine di scadenza che delimita l'arco temporale dell'obbligazione del garante. Oltre
al termine di scadenza è possibile che le parti prevedano un termine di decadenza il quale indica, invece, la data ultima in cui il beneficiario può
avvalersi del diritto di escussione della garanzia nei confronti del garante. Se
il termine non è espressamente qualificato come termine di decadenza, deve risultare in modo chiaro ed univoco dal contratto l'effetto decadenziale collegato a tale termine: in caso contrario non si è in presenza di decadenza>>
(cfr. Cass. n. 30185/2022).
5.6. Il contratto oggetto di causa ha previsto, a pagina 1, recante le “più
significative condizioni economiche e contrattuali”, che: “Il fideiussore
garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se
moratori e ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa onere. I diritti
derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione
16 di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per
l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 cod. civ. (il cui
testo è riportato in calce), si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza
dell'obbligazione garantita”; nella medesima pagina, vi è altresì la testuale riproduzione dell'art. 1957 cod. civ.
Il successivo art. 5, titolato “responsabilità del fideiussore – proroga del
termine entro cui agire previsto dall'art. 1957 c.c.” (pag. 4 del contratto),
ribadisce che: “I diritti derivanti alla Banca restano integri fino a totale
estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale
agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art 1957 c.c., si
stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.
L'art. 6, titolato “pagamento del fideiussore”, prevede che: “il fideiussore è
tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta,
quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”.
5.7. Ritiene il Collegio che la eccezione di decadenza sia infondata in relazione a diversi profili.
Innanzi tutto l'art. 5, nell'ampliare il termine di cui all'art. 1957 cod.civ. da sei a trentasei mesi specifica che trattasi di un termine entro il quale l'istituto bancario deve “agire per l'adempimento”; la successiva clausola n. 5, però,
prevede che il pagamento da parte del “fideiussore” (in realtà garante autonomo, per quanto innanzi rilevato) avvenga “immediatamente alla banca
a semplice richiesta scritta”.
La presenza di entrambe le clausole, come si è visto sulla base dei principi di diritto della Corte di Cassazione già riportati, depone per un rinvio al termine
17 decadenziale all'art. 1957 cod.civ. (ampliato a 36 mesi) e non ad altro suo contenuto, con la conseguenza che, per non incorrere nella decadenza,
sarebbe sufficiente che il creditore formuli, entro il termine pattuito, una mera richiesta stragiudiziale.
Ed allora, con l'art. 5 le parti possono ben aver derogato al termine previsto dalla norma e con l'art. 6 possono avere effettuato una ulteriore deroga alla disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. inerente la previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria.
Sicché il richiamo all'art. 1957 cod.civ. può essere inteso solo alla natura decadenziale del termine e perciò determinare che tale termine è stato osservato posto che in data 23 marzo 2016, Unicredit S.p.a. ha comunicato tanto alla debitrice principale quanto al garante il recesso dal rapporto di conto corrente n. 30093710, la risoluzione del contratto di mutuo n. 4060161
e contestualmente ha intimato il pagamento dell'importo residuo dovuto,
nella misura di € 386.896,04, oltre interessi, spese e accessori. Il garante è
stato con ciò reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale e gli è stato intimato il pagamento “con effetto immediato dalla
data di ricezione della presente missiva”.
Tale interpretazione, peraltro, non appare in contrasto con la ratio dell'art. 1957 cod.civ. che è quella di rimuovere la situazione di incertezza in cui versa il garante per effetto dell'inerzia del creditore: <
nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal
18 fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Sez. 2,
Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia. Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia inadempiente oppure no. La ratio dell'art. 1957, primo comma, cod. civ., pertanto, è
limitare il periodo di incertezza a sei mesi. Sotto questo profilo, la disposizione in commento prevede un termine di decadenza in senso proprio:
una volta intraprese serie iniziative nei confronti del debitore principale, tali da far chiarezza sull'inadempienza dello stesso, i diritti del creditore nei confronti del fideiussore sono fatti salvi e restano soggetti al termine di prescrizione ordinario>> (Cass. 24296/2017).
Attraverso la richiesta scritta già menzionata, quindi, la situazione d'incertezza riguardo alla escussione della garanzia in conseguenza dell'inadempimento della debitrice principale è stata indubbiamente risolta.
Tale interpretazione, peraltro, non contrasta con l'art. 1370 cod.civ.
(<>), norma che prevede un criterio ermeneutico che opera solo ove, effettuata la interpretazione della volontà delle parti in base ai criteri delle norme che la precedono (artt.
1362/1369 cod.civ.) permanga, con riferimento a clausole contenute in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, il <>; dubbio che nel caso di specie non è esistente in quanto risolto attraverso la
19 interpretazione complessiva delle clausole contrattuali ed il criterio della interpretazione utile per cui il giudice deve interpretare le espressioni utilizzate nel contratto nel senso che possano avere qualche effetto anziché
in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
5.8. Tuttavia, anche a volere ritenere diversamente, e cioè che il richiamo convenzionale all'art. 1957 cod.civ. debba intendersi anche alle modalità
della richiesta, necessariamente giudiziale, in conformità alla costante interpretazione giurisprudenziale della locuzione “istanze” contenuta nella norma cui le parti hanno fatto specifico richiamo, il termine di decadenza risulta comunque osservato in quanto, comunicati in data 23 marzo 2016 alla debitrice principale ed al garante il recesso dal rapporto di conto corrente e la risoluzione del contratto di mutuo, con contestuale intimazione d'immediato pagamento, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in data
22 giugno 2018 e notificato all'appellante in data 07 settembre 2018.
Al riguardo deve ritenersi sufficiente ad impedire la decadenza ex art. 1957
cod.civ., l'azione giudiziaria svolta nel termine di trentasei mesi, a decorrere dal 23 marzo 2016, nei confronti del solo garante.
In relazione alle obbligazioni solidali in cui non è pattuito il beneficio di preventiva escussione, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'istanza del creditore può essere rivolta indifferentemente nei confronti di uno dei debitori solidali: <<… per il combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 cod.
civ., deve ritenersi che nel termine semestrale di decadenza previsto dalla seconda norma, il creditore possa, a sua scelta, promuovere le sue "istanze"
nei confronti del debitore principale o del fideiussore. Con la conseguenza
20 che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale (Sez. 3,
Sentenza n. 19300 del 03/10/2005, Rv. 585159; Sez. 1, Sentenza n. 7345 del
01/07/1995, Rv. 493165; Sez. 2, Sentenza n. 8444 del 20/08/1990, Rv.
468936; Sez. 1, Sentenza n. 4868 del 06/08/1988, Rv. 459687). In sostanza,
possono darsi due ipotesi;
se le parti hanno pattuito il beneficio di escussione,
il creditore deve agire nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ai sensi dell'art. 1957, comma primo, cod. civ., se non vuole perdere il diritto nei confronti del fideiussore;
se, invece, le parti non hanno stabilito nulla al riguardo (cosiddetta fideiussione solidale), l'istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, può essere rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali. In altri termini, nella fideiussione solidale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, il creditore può chiedere l'adempimento indifferentemente al garante o al debitore principale;
in mancanza, perderà l'azione nei confronti del garante e potrà agire unicamente verso il debitore, entro i termini di prescrizione>> (cfr. in parte motiva Cass. n. 24296/2017)
Il Collegio, pur prendendo atto del diverso orientamento (cfr. Cass.
9862/2020 per cui << La clausola della fideiussione che stabilisce espressamente la solidarietà tra garante e debitore principale non può essere interpretata come un'implicita deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c., poiché
21 l'esplicita esclusione del "beneficium excussionis" non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione>> ritiene che lo stesso non possa indurre a discostarsi dal precedente orientamento non solo costantemente espresso nelle pronunce in esso menzionate ma anche più coerente con la lettura sistematica degli istituti in questione (natura solidale dell'obbligazione del garante, nozione della solidarietà contenuta nell'art. 1292 cod.civ.) e anche con la già ricordata
ratio dell'art. 1957 cod.civ.
Interpretazione coerente con la clausola di solidarietà comunque prevista dalle parti nonché con la lettura coordinata, già proposta, delle clausole 5) e
6).
Nel caso di specie, peraltro, è stata acclarata la natura autonoma della garanzia (con efficacia di giudicato interno in assenza di censura sul punto,
non potendo il giudice d'appello pervenire ad una diversa qualificazione giuridica del contratto sulla base della disamina di clausole diverse non considerate dal giudice di primo grado: cfr. Cass. 3893/2020 e 10617/2012)
avendo il Tribunale ritenuto dirimente la sola previsione di pagamento della clausola a prima richiesta malgrado la previsione di solidarietà delle obbligazioni (art. 2: “Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei
confronti della banca si intendono assunte in via solidale ed indivisibile…”)
e senza vagliare il contenuto della obbligazione assunta dal garante.
Ma l'autonomia della garanzia e la previsione del pagamento a prima richiesta indirizzano la interpretazione nel senso della sufficienza, al fine
22 d'impedire la decadenza ex art. 1957 cod.civ., dell'azione giudiziaria condotta nei confronti del solo garante autonomo nel rispetto del termine convenzionale di 36 mesi, conclusione coerente e non dissonante anche con la connotazione autonoma e non accessoria della garanzia (la cui causa concreta consiste nel trasferimento da un soggetto ad un altro del rischio economico connesso alla mancata esecuzione della prestazione contrattuale)
6. Il terzo motivo è inammissibile.
6.1. Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è
necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; <
civ., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (cfr. Cass. S.U. 27199/2017 e da ultimo Cass. SU 36481/2022).
6.2. L'appellante al riguardo riporta testualmente il contenuto dell'atto di citazione in opposizione e si limita a dedurre la impossibilità di provare
23 positivamente fatti omissivi (quali mancate risposte, assenza di collaborazione, omissione di atti richiesti) pur richiamando quella documentazione che il Tribunale ha ritenuto insufficiente in quanto <
provenienza unilaterale della parte debitrice oppure del suo procuratore>> e sebbene il Giudicante, esaminato il doc. 10 abbia ritenuta mancante la prova della esistenza anche dei presupposti per l'ottenimento della cancellazione della ipoteca.
Va, peraltro rilevato che il Giudicante ha ritenuto carente l'allegazione, prima ancora che la prova, circa la situazione patrimoniale della debitrice ritenuta elemento indispensabile per valutare la connotazione abusiva del comportamento dell'istituto bancario.
L'appellante manca di confrontarsi con essa nonché con la rilevata necessità
di fondare la exceptio doli su una prova “pronta e liquida”, ritenuta inesistente;
egli si limita ad invocare la operatività del principio di non contestazione ex art. 115 cod.proc.civ. evidenziando che le condotte abusive sarebbero imputabili anche alla ora quale incaricata della CP_3 CP_2
Unicredit S.p.A., ed ora mandataria della , ma senza contrapporre CP_1
alcuna argomentazione all'accertamento pure compiuto dal Giudicante che tale contestazione ha ravvisato a pg. 6 della comparsa di risposta.
7. Pertanto, l'appello va rigettato.
8. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellante va condannato al pagamento delle spese del grado che si liquidano in conformità alla nota spese prodotta dall'appellata in quanto inferiore ai parametri minimi di liquidazione di cui al D.M. n.
24 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra €
€ 260.001,00 ed € 520.000,00).
Si dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
814/2020 del Tribunale di Bergamo pubblicata in data 24 giugno 2020;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore della appellata delle spese del grado, che liquida in € 1.501,66 per la “fase di studio”, € 1.501,66 per la
“fase introduttiva” ed € 1.501,66 per la “fase decisionale” oltre I.V.A., C.P.A.
e rimborso forfetario come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 febbraio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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