Articolo 38 della Legge 17 maggio 1999, n. 144
Articolo 37Articolo 39
Versione
23 maggio 1999
Art. 38. (Forestazione ambientale).
1. Per il conseguimento di specifici Obiettivi nell'ambito dell'attivita' di forestazione come definita dal Ministero per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini stabiliti dall' articolo 45, comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , la gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta puo' costituire una societa' per azioni. Per tale finalita' e per le ulteriori necessita' della liquidazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e' autorizzata la contrazione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo decennale integrativo nei limiti dell'onere di ammortamento annuo complessivo stabilito dall' articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 .
Entrata in vigore il 23 maggio 1999