Art. 38. (Forestazione ambientale).
1. Per il conseguimento di specifici Obiettivi nell'ambito dell'attivita' di forestazione come definita dal Ministero per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini stabiliti dall' articolo 45, comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , la gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta puo' costituire una societa' per azioni. Per tale finalita' e per le ulteriori necessita' della liquidazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e' autorizzata la contrazione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo decennale integrativo nei limiti dell'onere di ammortamento annuo complessivo stabilito dall' articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 .
1. Per il conseguimento di specifici Obiettivi nell'ambito dell'attivita' di forestazione come definita dal Ministero per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini stabiliti dall' articolo 45, comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , la gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta puo' costituire una societa' per azioni. Per tale finalita' e per le ulteriori necessita' della liquidazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e' autorizzata la contrazione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo decennale integrativo nei limiti dell'onere di ammortamento annuo complessivo stabilito dall' articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 .