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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/11/2024, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 667/2024 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Vito Palumbo;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.2.2024, la parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020230003024255000 ricevuto il 4.1.2024, dell'importo di €
4.559,10 avente ad oggetto contributi IVS anni 2021-2022 dovuti alla gestione commercianti dell' Chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito per insussistenza dei requisiti per la CP_1 iscrizione alla gestione commercianti con conseguente infondatezza della pretesa creditoria, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' dando atto del provvedimento di CP_1 sgravio emesso il 1.2.2024 e chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note scritte del 30.10.2024, dato atto dello sgravio del carico debitorio, ha insistito pe la condanna alle spese dell' secondo il criterio della soccombenza virtuale. CP_1
Indi la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 20.11.2024.
Lo sgravio dell'avviso di addebito oggetto di opposizione (documentato dall' assume CP_1 rilevanza ai fini del presente giudizio per la dichiarazione di cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, a fronte dello sgravio totale del carico debitorio contenuto nell'avviso di addebito oggetto di causa, è venuta dunque a mancare la posizione di contrasto tra le parti, contrasto che, peraltro, rimane in relazione alle spese del procedimento e che impone a questo
Giudice di pronunciarsi non con ordinanza, bensì con sentenza.
La questione delle spese va regolata, in caso di cessata materia del contendere, facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale, secondo cui, il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, tenuto conto che il provvedimento di sgravio –attestante la fondatezza del ricorso- risale al 1.2.2024 e che non vi è prova della comunicazione dello stesso alla ricorrente in data precedente al deposito e alla notifica del ricorso, tenuto altresì conto che è documentata la istanza della ricorrente del 18.1.2024 (precedente al deposito del ricorso) con cui quest'ultima ha chiesto all' la cancellazione dalla gestione commercianti per mancanza dei presupposti, le spese di CP_1 lite vengono poste a carico dell' secondo il regime della (virtuale) soccombenza, con CP_1 attribuzione al difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 550,00 oltre spese generali al CP_1
15%, IVA e CPA e spese contributo unificato, da distrarsi.
Salerno, 20.11.2024
Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio