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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/10/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2037/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2037/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. SORRENTINO VALERIO e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. ZACCONE ALESSANDRO e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Vigevano (PV) resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 10/10/2025. Oggetto : Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo. motivazione Premesso che:
- Con ricorso depositato in data 12/12/2024 la ricorrente, assunta a tempo indeterminato dalla convenuta (in precedenza denominata CP_2
) in data 04/12/2023 come impiegata di V° livello con mansioni di
[...] receptionist presso l'unità locale di Vicenza, impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato in data 26/07/2024 per ragioni produttive dettate da esigenze di riorganizzazione interna dell'unità produttiva di Vicenza, sostenendo che il vero motivo del recesso fosse la pagina 1 di 6 ritorsione del datore di lavoro per avere la ricorrente deciso di interrompere il rapporto personale extralavorativo instauratosi con il direttore del negozio, . Chiedeva pertanto l'accertamento CP_3 della nullità del licenziamento con reintegra della lavoratrice, e in subordine l'accertamento dell'illegittimità non sussistendo il giustificato motivo addotto, con riconoscimento della tutela indennitaria.
- Si costituiva tempestivamente la resistente, eccependo preliminarmente la mancata prova della tempestiva impugnazione del licenziamento, avendo la ricorrente prodotto unicamente copie in formato .pdf della PEC trasmessa e della relativa ricevuta di consegna, anziché i relativi file contenenti i metadati idonei a garantirne l'autenticità e provenienza (quali i formati .eml o .msg), e sostenendo la legittimità del licenziamento e l'infondatezza delle tesi avversarie, e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
- Nel corso degli adempimenti di prima udienza, la ricorrente personalmente chiariva di aver intrattenuto a gennaio 2024 una relazione durata circa un mese e cessata per sua volontà con il direttore del negozio a cui era addetta, , a seguito della quale questi aveva iniziato a CP_3 minacciarla e perseguitarla, e che di tali fatti non aveva parlato con i colleghi. Inoltre, secondo la ricorrente, con la fine della relazione erano iniziate le contestazioni disciplinari, a cui tuttavia non erano mai seguite sanzioni. La difesa della ricorrente rappresentava inoltre di aver depositato telematicamemente, a seguito delle contestazioni sulla documentazione relativa all'impugnazione del licenziamento, i file delle PEC in formato
.eml.
Ritenuto che:
- Deve innanzi tutto essere rigettata la preliminare eccezione sulla prova dell'impugnazione del licenziamento, avendo parte ricorrente provveduto, in seguito alla contestazione della resistente, a depositare i file della PEC contenente la lettera di impugnazione - sottoscritta dalla ricorrente - in Contr formato . così fornendo la prova dell'invio tempestivo dell'impugnazione, sottoscritta dalla lavoratrice e dal legale, prova che, a seguito della contestazione di controparte, la mera riproduzione in formato .pdf non era idonea a fornire, come disposto dall'art. 2712 c.c.
pagina 2 di 6 - Quanto al merito della vicenda, emerge dagli atti di causa la fondatezza delle doglianze della ricorrente con riferimento all'illegittimità del licenziamento subìto per insussistenza dei presupposti del giustificato motivo oggettivo, non essendo stata dimostrata dalla resistente né la reale soppressione del posto di lavoro all'epoca del licenziamento né l'incollocabilità della ricorrente in altre posizioni o sedi.
- Innanzi tutto la circostanza che il contratto a termine della dipendente sia stato trasformato a tempo indeterminato dopo il Pt_2 licenziamento della ricorrente, allegata in ricorso, non è stata specificamente contestata da parte resistente, e deve pertanto ritenersi pacifica, oltre che riscontrabile dall'estratto del LUL prodotto dalla resistente, ove la dicitura “T.Determinato” è presente nelle buste paga di luglio e agosto e non è più riportata in quelle da settembre in poi (v. doc. da 6.1 a 6.6 res.). Essa è chiaramente in contraddizione con le motivazioni addotte dalla resistente in ordine ad una crisi aziendale che avrebbe portato inevitabilmente a sopprimere il posto di lavoro della ricorrente. Tale crisi, peraltro, pur menzionata solo a pagina 9 della memoria, non è in alcun modo dimostrata o documentata. La decisione di chiudere la sede di Vicenza è del pari inidonea a giustificare il licenziamento, posto che anche nella rappresentazione di parte resistente la disdetta del contratto di locazione dei locali del negozio è stata inviata solo il 16/01/2025, e l'asserita chiusura sarebbe avvenuta quasi 5 mesi dopo, il 31/05/2025, quindi a distanza di ben 9 mesi dal recesso.
- Neppure è stata dimostrata, da parte resistente, l'impossibilità di collocare in altro ruolo o in altra sede la ricorrente, mentre la pur limitata produzione del LUL, che copre solo il periodo luglio-dicembre 2024, offre elementi contrari, posto che da esso si evincono nuove assunzioni di dipendenti nei mesi immediatamente precedenti e successivi al licenziamento ( assunta come receptionist in data Persona_1
07/06/2024 per il punto vendita di Vicenza, Persona_2 assunto il 18/10/2024, assunta il Persona_3
23/05/2024, assunta il 10/10/2024: v. doc.
6.6 res.). Persona_4
Del tutto sfornita di prova appare anche l'allegazione della resistente di avere proposto alla ricorrente il trasferimento in altra sede, allegazione pagina 3 di 6 peraltro formulata solo in sede di prima udienza. Anche sotto questo profilo è dunque fondata la doglianza della ricorrente in relazione all'insussistenza del giustificato motivo oggettivo (v. da ultimo Cass. Sez. L
- , Ordinanza n. 2739 del 30/01/2024, così massimata: “In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili”).
- Accertata l'insussistenza di un giustificato motivo di licenziamento, occorre verificare se ricorrano gli estremi del licenziamento ritorsivo (essendo rilevante, come noto, solo il motivo illecito che sia unico e determinante: v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 6838 del 07/03/2023: “In tema di licenziamento ritorsivo, l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, rispetto ai quali va quindi escluso ogni giudizio comparativo”, e Cass. Sez. L - , Sentenza n. 9468 del 04/04/2019: “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, invece di vagliare in via preliminare il giustificato motivo oggettivo addotto, aveva operato un indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali)”), come sostenuto dal ricorrente, su cui ricade il relativo onere probatorio (v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 23583 del 23/09/2019: “L'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, dopo avere escluso la sussistenza in concreto del giustificato motivo, aveva posto in relazione tra loro gli
pagina 4 di 6 elementi indiziari acquisiti al giudizio, unitamente alla circostanza della contiguità temporale tra il rientro dalla malattia del lavoratore e l'intimazione del recesso, così ritenendo - secondo una valutazione dell'"id quod pletumque accidit" - che l'iniziativa datoriale non trovasse altra plausibile spiegazione se non nella rappresaglia per la lunga malattia)”).
- Ebbene nel caso di specie l'intento ritorsivo non può ritenersi provato. Secondo la narrazione della ricorrente, infatti, esso si fonderebbe sulla volontà del direttore del punto vendita, , di danneggiare la CP_3 ricorrente, quale reazione per avere quest'ultima deciso di interrompere la relazione instauratasi tra i due. Tuttavia il legale rappresentante della datrice di lavoro, firmatario delle lettere di contestazione disciplinare e del licenziamento, risulta essere . La ricorrente nulla allega Parte_3 in ordine al medesimo, né riferisce di rapporti tra questi e il direttore idonei a provare che il primo possa aver dato esecuzione alla volontà del secondo per le suddette finalità ritorsive. Difetta completamente, nella ricostruzione esposta in ricorso, qualsiasi descrizione del meccanismo per il quale la volontà di rappresaglia attribuita al possa integrare la CP_3 ritorsività del recesso comminato dal datore di lavoro. La medesima osservazione vale per il carattere discriminatorio del licenziamento, il cui onere probatorio, pur attenuato ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 150/2011 e dell'art. 40 D.Lgs. 198/2006, non può ritenersi assolto in mancanza di alcun elemento che colleghi la vicenda denunciata al datore di lavoro.
- Escluso il carattere ritorsivo del licenziamento e la conseguente applicazione della tutela reintegratoria, all'accertata illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo formalmente addotto, in considerazione della data di assunzione e delle dimensioni dell'azienda deve essere applicata, nel caso di specie, la tutela per licenziamento illegittimo prevista dall'art. 9 D.Lgs. 23/15, in base alla quale spetta al lavoratore un'indennità pari alla metà di quella prevista dall'art. 3 c. 1 D.Lgs. 23/15, e quindi compresa tra 3 e 18 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del limite massimo di 6 mensilità sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 118/2025 del 21/07/2025. Nel caso di specie, appare equo determinare nella misura di 5
pagina 5 di 6 mensilità l'ammontare dell'indennità prevista dalla legge, in applicazione dei criteri di cui all'art. 8 L. 604/1966, conformemente alle indicazioni fornite con la sentenza n. 194/2018 dalla Corte Costituzionale. Deve essere infatti considerata, a fronte della limitata anzianità di servizio della dipendente, la condotta della resistente, che ha utilizzato lo schermo di un insussistente motivo oggettivo per attuare un intento espulsivo reso evidente in particolare dalle contestazioni mosse alla lavoratrice con lettera del 15/06/2024, non seguite da alcuna sanzione, che devono ritenersi infondate in quanto i fatti addebitati risultano del tutto generici, come anche i capitoli di prova, formulati in memoria, che avrebbero dovuto provarli.
- Il rigetto della domanda principale volta all'accertamento della nullità del licenziamento per motivo illecito comporta soccombenza reciproca e giustifica la compensazione delle spese nella misura di un terzo, e la condanna della resistente alla rifusione della restante parte in favore della ricorrente, come da quantificazione effettuata, per l'intero, in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta l'illegittimità del licenziamento intimato a in data Parte_1
26/07/2024;
- dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 26/07/2024;
- condanna la convenuta al pagamento, a favore Controparte_1 della ricorrente, di un'indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensate le spese di lite nella misura di un terzo, condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente la restante parte, liquidando a tal fine, per l'intero, la somma di euro 7.377,00, oltre spese generali e oneri di legge (IVA e CPA). Vicenza, 10/10/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2037/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. SORRENTINO VALERIO e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Vicenza ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. ZACCONE ALESSANDRO e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Vigevano (PV) resistente conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 10/10/2025. Oggetto : Licenziamento individuale per giust. motivo oggettivo. motivazione Premesso che:
- Con ricorso depositato in data 12/12/2024 la ricorrente, assunta a tempo indeterminato dalla convenuta (in precedenza denominata CP_2
) in data 04/12/2023 come impiegata di V° livello con mansioni di
[...] receptionist presso l'unità locale di Vicenza, impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato in data 26/07/2024 per ragioni produttive dettate da esigenze di riorganizzazione interna dell'unità produttiva di Vicenza, sostenendo che il vero motivo del recesso fosse la pagina 1 di 6 ritorsione del datore di lavoro per avere la ricorrente deciso di interrompere il rapporto personale extralavorativo instauratosi con il direttore del negozio, . Chiedeva pertanto l'accertamento CP_3 della nullità del licenziamento con reintegra della lavoratrice, e in subordine l'accertamento dell'illegittimità non sussistendo il giustificato motivo addotto, con riconoscimento della tutela indennitaria.
- Si costituiva tempestivamente la resistente, eccependo preliminarmente la mancata prova della tempestiva impugnazione del licenziamento, avendo la ricorrente prodotto unicamente copie in formato .pdf della PEC trasmessa e della relativa ricevuta di consegna, anziché i relativi file contenenti i metadati idonei a garantirne l'autenticità e provenienza (quali i formati .eml o .msg), e sostenendo la legittimità del licenziamento e l'infondatezza delle tesi avversarie, e chiedendo pertanto il rigetto del ricorso.
- Nel corso degli adempimenti di prima udienza, la ricorrente personalmente chiariva di aver intrattenuto a gennaio 2024 una relazione durata circa un mese e cessata per sua volontà con il direttore del negozio a cui era addetta, , a seguito della quale questi aveva iniziato a CP_3 minacciarla e perseguitarla, e che di tali fatti non aveva parlato con i colleghi. Inoltre, secondo la ricorrente, con la fine della relazione erano iniziate le contestazioni disciplinari, a cui tuttavia non erano mai seguite sanzioni. La difesa della ricorrente rappresentava inoltre di aver depositato telematicamemente, a seguito delle contestazioni sulla documentazione relativa all'impugnazione del licenziamento, i file delle PEC in formato
.eml.
Ritenuto che:
- Deve innanzi tutto essere rigettata la preliminare eccezione sulla prova dell'impugnazione del licenziamento, avendo parte ricorrente provveduto, in seguito alla contestazione della resistente, a depositare i file della PEC contenente la lettera di impugnazione - sottoscritta dalla ricorrente - in Contr formato . così fornendo la prova dell'invio tempestivo dell'impugnazione, sottoscritta dalla lavoratrice e dal legale, prova che, a seguito della contestazione di controparte, la mera riproduzione in formato .pdf non era idonea a fornire, come disposto dall'art. 2712 c.c.
pagina 2 di 6 - Quanto al merito della vicenda, emerge dagli atti di causa la fondatezza delle doglianze della ricorrente con riferimento all'illegittimità del licenziamento subìto per insussistenza dei presupposti del giustificato motivo oggettivo, non essendo stata dimostrata dalla resistente né la reale soppressione del posto di lavoro all'epoca del licenziamento né l'incollocabilità della ricorrente in altre posizioni o sedi.
- Innanzi tutto la circostanza che il contratto a termine della dipendente sia stato trasformato a tempo indeterminato dopo il Pt_2 licenziamento della ricorrente, allegata in ricorso, non è stata specificamente contestata da parte resistente, e deve pertanto ritenersi pacifica, oltre che riscontrabile dall'estratto del LUL prodotto dalla resistente, ove la dicitura “T.Determinato” è presente nelle buste paga di luglio e agosto e non è più riportata in quelle da settembre in poi (v. doc. da 6.1 a 6.6 res.). Essa è chiaramente in contraddizione con le motivazioni addotte dalla resistente in ordine ad una crisi aziendale che avrebbe portato inevitabilmente a sopprimere il posto di lavoro della ricorrente. Tale crisi, peraltro, pur menzionata solo a pagina 9 della memoria, non è in alcun modo dimostrata o documentata. La decisione di chiudere la sede di Vicenza è del pari inidonea a giustificare il licenziamento, posto che anche nella rappresentazione di parte resistente la disdetta del contratto di locazione dei locali del negozio è stata inviata solo il 16/01/2025, e l'asserita chiusura sarebbe avvenuta quasi 5 mesi dopo, il 31/05/2025, quindi a distanza di ben 9 mesi dal recesso.
- Neppure è stata dimostrata, da parte resistente, l'impossibilità di collocare in altro ruolo o in altra sede la ricorrente, mentre la pur limitata produzione del LUL, che copre solo il periodo luglio-dicembre 2024, offre elementi contrari, posto che da esso si evincono nuove assunzioni di dipendenti nei mesi immediatamente precedenti e successivi al licenziamento ( assunta come receptionist in data Persona_1
07/06/2024 per il punto vendita di Vicenza, Persona_2 assunto il 18/10/2024, assunta il Persona_3
23/05/2024, assunta il 10/10/2024: v. doc.
6.6 res.). Persona_4
Del tutto sfornita di prova appare anche l'allegazione della resistente di avere proposto alla ricorrente il trasferimento in altra sede, allegazione pagina 3 di 6 peraltro formulata solo in sede di prima udienza. Anche sotto questo profilo è dunque fondata la doglianza della ricorrente in relazione all'insussistenza del giustificato motivo oggettivo (v. da ultimo Cass. Sez. L
- , Ordinanza n. 2739 del 30/01/2024, così massimata: “In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di "repechage" del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili”).
- Accertata l'insussistenza di un giustificato motivo di licenziamento, occorre verificare se ricorrano gli estremi del licenziamento ritorsivo (essendo rilevante, come noto, solo il motivo illecito che sia unico e determinante: v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 6838 del 07/03/2023: “In tema di licenziamento ritorsivo, l'accoglimento della domanda di accertamento della nullità è subordinata alla verifica che l'intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, rispetto ai quali va quindi escluso ogni giudizio comparativo”, e Cass. Sez. L - , Sentenza n. 9468 del 04/04/2019: “In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, invece di vagliare in via preliminare il giustificato motivo oggettivo addotto, aveva operato un indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le ragioni datoriali)”), come sostenuto dal ricorrente, su cui ricade il relativo onere probatorio (v. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 23583 del 23/09/2019: “L'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, dopo avere escluso la sussistenza in concreto del giustificato motivo, aveva posto in relazione tra loro gli
pagina 4 di 6 elementi indiziari acquisiti al giudizio, unitamente alla circostanza della contiguità temporale tra il rientro dalla malattia del lavoratore e l'intimazione del recesso, così ritenendo - secondo una valutazione dell'"id quod pletumque accidit" - che l'iniziativa datoriale non trovasse altra plausibile spiegazione se non nella rappresaglia per la lunga malattia)”).
- Ebbene nel caso di specie l'intento ritorsivo non può ritenersi provato. Secondo la narrazione della ricorrente, infatti, esso si fonderebbe sulla volontà del direttore del punto vendita, , di danneggiare la CP_3 ricorrente, quale reazione per avere quest'ultima deciso di interrompere la relazione instauratasi tra i due. Tuttavia il legale rappresentante della datrice di lavoro, firmatario delle lettere di contestazione disciplinare e del licenziamento, risulta essere . La ricorrente nulla allega Parte_3 in ordine al medesimo, né riferisce di rapporti tra questi e il direttore idonei a provare che il primo possa aver dato esecuzione alla volontà del secondo per le suddette finalità ritorsive. Difetta completamente, nella ricostruzione esposta in ricorso, qualsiasi descrizione del meccanismo per il quale la volontà di rappresaglia attribuita al possa integrare la CP_3 ritorsività del recesso comminato dal datore di lavoro. La medesima osservazione vale per il carattere discriminatorio del licenziamento, il cui onere probatorio, pur attenuato ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 150/2011 e dell'art. 40 D.Lgs. 198/2006, non può ritenersi assolto in mancanza di alcun elemento che colleghi la vicenda denunciata al datore di lavoro.
- Escluso il carattere ritorsivo del licenziamento e la conseguente applicazione della tutela reintegratoria, all'accertata illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo formalmente addotto, in considerazione della data di assunzione e delle dimensioni dell'azienda deve essere applicata, nel caso di specie, la tutela per licenziamento illegittimo prevista dall'art. 9 D.Lgs. 23/15, in base alla quale spetta al lavoratore un'indennità pari alla metà di quella prevista dall'art. 3 c. 1 D.Lgs. 23/15, e quindi compresa tra 3 e 18 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità del limite massimo di 6 mensilità sancita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 118/2025 del 21/07/2025. Nel caso di specie, appare equo determinare nella misura di 5
pagina 5 di 6 mensilità l'ammontare dell'indennità prevista dalla legge, in applicazione dei criteri di cui all'art. 8 L. 604/1966, conformemente alle indicazioni fornite con la sentenza n. 194/2018 dalla Corte Costituzionale. Deve essere infatti considerata, a fronte della limitata anzianità di servizio della dipendente, la condotta della resistente, che ha utilizzato lo schermo di un insussistente motivo oggettivo per attuare un intento espulsivo reso evidente in particolare dalle contestazioni mosse alla lavoratrice con lettera del 15/06/2024, non seguite da alcuna sanzione, che devono ritenersi infondate in quanto i fatti addebitati risultano del tutto generici, come anche i capitoli di prova, formulati in memoria, che avrebbero dovuto provarli.
- Il rigetto della domanda principale volta all'accertamento della nullità del licenziamento per motivo illecito comporta soccombenza reciproca e giustifica la compensazione delle spese nella misura di un terzo, e la condanna della resistente alla rifusione della restante parte in favore della ricorrente, come da quantificazione effettuata, per l'intero, in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta l'illegittimità del licenziamento intimato a in data Parte_1
26/07/2024;
- dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 26/07/2024;
- condanna la convenuta al pagamento, a favore Controparte_1 della ricorrente, di un'indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- compensate le spese di lite nella misura di un terzo, condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente la restante parte, liquidando a tal fine, per l'intero, la somma di euro 7.377,00, oltre spese generali e oneri di legge (IVA e CPA). Vicenza, 10/10/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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