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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Raffaele Sdino - Presidente est. -
Valeria Rosetti - Giudice -
Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16443 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. NOBILE ROBERTA presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. GUARDASCIONE VALENTINA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/09/2024 e Parte_1 Controparte_1
, premettendo:
[...]
di aver contratto matrimonio a Napoli il 28/10/2016; che dal matrimonio non erano nati figli;
che tra le parti in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
05/03/2019, era intervenuta separazione in forza del decreto di omologa n. 1723 del 12/03/2019; che nei patti della separazione era stata prevista l'assegnazione della casa coniugale sita a
Napoli al marito ed entrambi i coniugi si erano dichiarati economicamente indipendenti;
1 ciò premesso, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli, il 28.10.2016, tra i Sigg.ri
e presso l'Ufficio dello Stato Civile di Napoli al n. 14 parte I, anno 2016 e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Napoli;
2. confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni di separazione come omologate dal Tribunale di Napoli con decreto del 12.03.2019, e per l'effetto, nulla prevedere quale assegno divorzile in favore di alcuno dei coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti.
3. Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti con rinuncia dei procuratori al vincolo di solidarietà.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli il
28/10/2016 (atto n.14, parte I, S., Sez. P, reg. Atti Matrimonio anno 2016);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
2 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/12/2024.
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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