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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 3387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3387 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta del giorno 22 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3266/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
(nato a [...] il [...], C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...], C.F.: ) e Parte_2 C.F._2
(nato a [...] il [...], C.F.: nella qualità Parte_3 C.F._3 di eredi della sig.ra (nata a [...] il [...] e deceduta Persona_1 in Casoria il 8/3/2021, C.F.: ), rappresentati e difesi, anche C.F._4 disgiuntamente, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Raffaele Ciccarelli (C.F.
, PEC e dall'avv. Alessandro Di Genova C.F._5 Email_1
(C.F.: , PEC , ed C.F._6 Email_2 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1
-appellanti-
E
– (C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in ROMA rep. n. 37875/7313 del Persona_2
22/03/2024, dall'Avv. Amodio Marzocchella ( ) e con il medesimo CodiceFiscale_7
CP_ domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55. Per le comunicazioni relative al presente giudizio pec.: t, Email_3
appellato Oggetto: appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n° 2326/2023 pubblicata il giorno 29.11.2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2023 , ed Parte_1 Parte_2
proponevano appello parziale avverso la sentenza indicata in epigrafe con Parte_3 la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro – nel pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento, riconosciuta al de cuius a seguito di ATPO conclusosi con decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in esame, notificato e non onorato dall' aveva rilevato che l aveva eccepito l'adempimento CP_1 CP_1 satisfattivo comprovando il pagamento effettuato in favore degli istanti e di conseguenza aveva dichiarato cessata la materia del contendere, condannando l al pagamento CP_1 delle spese di lite liquidate in euro 940,00, oltre accessori e rimborso delle spese generali.
Gli appellanti lamentavano l'erroneità della decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, in quanto disposte in violazione dei parametri tabellari ex DM 55/2014, poiché
l'importo minimo liquidabile era superiore e precisamente pari ad euro 1.775,00, applicando i valori minimi per cause di valore compreso nello scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 (in ragione dell'importo di oltre euro 8327,00 liquidato a titolo di arretrati dall' ). Concludevano, pertanto, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“condannare l , in persona Controparte_1 del l.r.p.t., C.F. , al pagamento delle spese legali di primo grado da P.IVA_1 determinare secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 ss.mm.ii., in un importo non inferiore a € 1.775,00, oltre accessori di legge, a cui dovrà sottrarsi l'importo liquidato con la sentenza impugnata, con attribuzione. Con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio l che CP_1 chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni : “Voglia valutare la correttezza della sentenza di primo grado in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio e rigettare, in ogni caso, il CP_ ricorso in appello avversario nella parte in cui chiede che siano poste a carico dell' le spese del giudizio di appello che, viceversa, si chiede espressamente che siano compensate integralmente tra le parti”. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione dell'udienza del giorno 22 settembre 2025; acquisite le note di trattazione e riservata la decisione la controversia -all'esito della camera di consiglio – era decisa come da presente statuizione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
L'appellante chiede la rideterminazione delle spese di primo grado in misura rispettosa della tariffa forense, ex DM 55/2014 avuto riguardo ai valori medi di liquidazione delle tre fasi espletate ( fase di studio , introduttiva e decisionale ) nonché del valore della controversia, compresa nello scaglione da 5.201,00 a 26.000,00, essendo stata riconosciuta la fondatezza della di pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento con corresponsione degli importi successivamente alla proposizione del ricorso di primo grado.
Occorre premettere che alla presente fattispecie debbano essere applicate le tabelle aggiornate dal DM n. 147/2022 e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta e nel caso in esame la stessa è stata compiuta al momento della pronuncia della sentenza nel mese di novembre 2023 (Cass. n. 23318 del 18/12/2012;
e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016; Cass.SezUnite
Ord. 14.11.2022 n. 33482). Il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, come aggiornato, determina le modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti. Il sistema dei compensi ivi previsto è: 1) diversificato per attività stragiudiziali e quelle giudiziali (e, rispetto a quest'ultime, la distinzione tra attività giudiziali civili, amministrative e tributarie, da un lato, e penali, dall'altro); 2) strutturato per una liquidazione per fasi. Il nuovo sistema parametrico conferma la liquidazione per fasi di cui al precedente DM 140/2012, infatti l'art. 4, comma 5, prevede, per le attività giudiziali di cui trattasi, le seguenti, specifiche, fasi: - di studio della controversia;
- introduttiva del giudizio;
- istruttoria;
- decisionale;
-di studio e introduttiva del procedimento esecutivo;
- istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo. Va detto che, in generale, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Trattasi di una previsione che si raccorda con il vecchio decreto ministeriale n. 140/12 e, soprattutto, con l'art. 2233, comma 2, c.c.
Innanzitutto si deve tener conto dei criteri generali per la liquidazione del compenso.
Quest'ultimo deve infatti essere individuato tenendo conto: - delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
- dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare; -delle condizioni soggettive del cliente - dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Presupposto indefettibile per la liquidazione del compenso è l'effettività della prestazione svolta.
Nella specie all'odierno vaglio il valore della causa è riconducibile a quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento ed individuato tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Ebbene i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, tenuto conto del DM sopra richiamato
(nella formulazione vigente ratione temporis) e considerate le tre fasi richieste dagli appellanti (con conseguente vincolo alla domanda), operate le dovute riduzioni sono : fase di studio = euro 465,00, fase introduttiva= euro 389,00;; fase decisionale = euro 1.011,00.
Operando le dovute sommatorie per le fasi riconosciute si giunge, pertanto, ad una quantificazione pari ad euro 1.865,00.
Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per
l'attività difensiva svolta è stata di euro 940,00 e, dunque, inferiore ai suddetti minimi tariffari. Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del relativo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate nella misura di cui sopra, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione. Di conseguenza l va condannato al pagamento della differenza tra l'importo così determinato e quello CP_1 liquidato nell'impugnata sentenza, pari ad euro 925,00
In ordine alle spese del grado (il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le spese CP_ liquidate e quelle spettanti), le stesse devono essere poste a carico dell' soccombente nella misura in dispositivo liquidata, secondo le tabelle ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida le spese del primo grado di giudizio in misura pari ad euro 1.865,00 oltre spese generali ed accessori come per legge, condannando l' al pagamento in favore degli appellanti dell'importo di euro CP_1
925,00 pari alla differenza fra quanto liquidato dal giudice di prime cure e quanto liquidato in questa sede, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione.
-condanna l al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado che CP_1 liquida in euro 673,00, oltre spese generali ed IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 22 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta del giorno 22 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3266/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
(nato a [...] il [...], C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il [...], C.F.: ) e Parte_2 C.F._2
(nato a [...] il [...], C.F.: nella qualità Parte_3 C.F._3 di eredi della sig.ra (nata a [...] il [...] e deceduta Persona_1 in Casoria il 8/3/2021, C.F.: ), rappresentati e difesi, anche C.F._4 disgiuntamente, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Raffaele Ciccarelli (C.F.
, PEC e dall'avv. Alessandro Di Genova C.F._5 Email_1
(C.F.: , PEC , ed C.F._6 Email_2 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Pozzuoli (NA) alla via Dicearchia n. 1
-appellanti-
E
– (C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in ROMA rep. n. 37875/7313 del Persona_2
22/03/2024, dall'Avv. Amodio Marzocchella ( ) e con il medesimo CodiceFiscale_7
CP_ domiciliato in Napoli, presso la sede di Via A. De Gasperi, 55. Per le comunicazioni relative al presente giudizio pec.: t, Email_3
appellato Oggetto: appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n° 2326/2023 pubblicata il giorno 29.11.2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2023 , ed Parte_1 Parte_2
proponevano appello parziale avverso la sentenza indicata in epigrafe con Parte_3 la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro – nel pronunciarsi sulla domanda di riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento, riconosciuta al de cuius a seguito di ATPO conclusosi con decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in esame, notificato e non onorato dall' aveva rilevato che l aveva eccepito l'adempimento CP_1 CP_1 satisfattivo comprovando il pagamento effettuato in favore degli istanti e di conseguenza aveva dichiarato cessata la materia del contendere, condannando l al pagamento CP_1 delle spese di lite liquidate in euro 940,00, oltre accessori e rimborso delle spese generali.
Gli appellanti lamentavano l'erroneità della decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, in quanto disposte in violazione dei parametri tabellari ex DM 55/2014, poiché
l'importo minimo liquidabile era superiore e precisamente pari ad euro 1.775,00, applicando i valori minimi per cause di valore compreso nello scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 (in ragione dell'importo di oltre euro 8327,00 liquidato a titolo di arretrati dall' ). Concludevano, pertanto, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“condannare l , in persona Controparte_1 del l.r.p.t., C.F. , al pagamento delle spese legali di primo grado da P.IVA_1 determinare secondo i parametri previsti dal DM 55/2014 ss.mm.ii., in un importo non inferiore a € 1.775,00, oltre accessori di legge, a cui dovrà sottrarsi l'importo liquidato con la sentenza impugnata, con attribuzione. Con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori per fattone anticipo”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio l che CP_1 chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni : “Voglia valutare la correttezza della sentenza di primo grado in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio e rigettare, in ogni caso, il CP_ ricorso in appello avversario nella parte in cui chiede che siano poste a carico dell' le spese del giudizio di appello che, viceversa, si chiede espressamente che siano compensate integralmente tra le parti”. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione dell'udienza del giorno 22 settembre 2025; acquisite le note di trattazione e riservata la decisione la controversia -all'esito della camera di consiglio – era decisa come da presente statuizione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini.
L'appellante chiede la rideterminazione delle spese di primo grado in misura rispettosa della tariffa forense, ex DM 55/2014 avuto riguardo ai valori medi di liquidazione delle tre fasi espletate ( fase di studio , introduttiva e decisionale ) nonché del valore della controversia, compresa nello scaglione da 5.201,00 a 26.000,00, essendo stata riconosciuta la fondatezza della di pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento con corresponsione degli importi successivamente alla proposizione del ricorso di primo grado.
Occorre premettere che alla presente fattispecie debbano essere applicate le tabelle aggiornate dal DM n. 147/2022 e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta e nel caso in esame la stessa è stata compiuta al momento della pronuncia della sentenza nel mese di novembre 2023 (Cass. n. 23318 del 18/12/2012;
e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016; Cass.SezUnite
Ord. 14.11.2022 n. 33482). Il Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi, contenuto nel citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, come aggiornato, determina le modalità di liquidazione del compenso che sostituisce completamente i parametri e le tariffe previgenti. Il sistema dei compensi ivi previsto è: 1) diversificato per attività stragiudiziali e quelle giudiziali (e, rispetto a quest'ultime, la distinzione tra attività giudiziali civili, amministrative e tributarie, da un lato, e penali, dall'altro); 2) strutturato per una liquidazione per fasi. Il nuovo sistema parametrico conferma la liquidazione per fasi di cui al precedente DM 140/2012, infatti l'art. 4, comma 5, prevede, per le attività giudiziali di cui trattasi, le seguenti, specifiche, fasi: - di studio della controversia;
- introduttiva del giudizio;
- istruttoria;
- decisionale;
-di studio e introduttiva del procedimento esecutivo;
- istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo. Va detto che, in generale, in tema di compensi, vige il principio di proporzionalità tra il compenso stesso e l'importanza dell'opera prestata: l'art. 2, comma 1, decreto n. 55/14 stabilisce infatti che il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera. Trattasi di una previsione che si raccorda con il vecchio decreto ministeriale n. 140/12 e, soprattutto, con l'art. 2233, comma 2, c.c.
Innanzitutto si deve tener conto dei criteri generali per la liquidazione del compenso.
Quest'ultimo deve infatti essere individuato tenendo conto: - delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
- dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare; -delle condizioni soggettive del cliente - dei risultati conseguiti;
- della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Presupposto indefettibile per la liquidazione del compenso è l'effettività della prestazione svolta.
Nella specie all'odierno vaglio il valore della causa è riconducibile a quello dello scaglione al quale l'appellante ha fatto riferimento ed individuato tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Ebbene i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, tenuto conto del DM sopra richiamato
(nella formulazione vigente ratione temporis) e considerate le tre fasi richieste dagli appellanti (con conseguente vincolo alla domanda), operate le dovute riduzioni sono : fase di studio = euro 465,00, fase introduttiva= euro 389,00;; fase decisionale = euro 1.011,00.
Operando le dovute sommatorie per le fasi riconosciute si giunge, pertanto, ad una quantificazione pari ad euro 1.865,00.
Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per
l'attività difensiva svolta è stata di euro 940,00 e, dunque, inferiore ai suddetti minimi tariffari. Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del relativo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate nella misura di cui sopra, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione. Di conseguenza l va condannato al pagamento della differenza tra l'importo così determinato e quello CP_1 liquidato nell'impugnata sentenza, pari ad euro 925,00
In ordine alle spese del grado (il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le spese CP_ liquidate e quelle spettanti), le stesse devono essere poste a carico dell' soccombente nella misura in dispositivo liquidata, secondo le tabelle ratione temporis vigenti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida le spese del primo grado di giudizio in misura pari ad euro 1.865,00 oltre spese generali ed accessori come per legge, condannando l' al pagamento in favore degli appellanti dell'importo di euro CP_1
925,00 pari alla differenza fra quanto liquidato dal giudice di prime cure e quanto liquidato in questa sede, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione.
-condanna l al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado che CP_1 liquida in euro 673,00, oltre spese generali ed IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 22 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano