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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/04/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 832/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Marco Filipponi;
appellante
CONTRO
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, in Controparte_2 P.IVA_2
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Fabrizio Baldelli;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, per i motivi tutti dedotti in narrativa accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1263/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Willelma
Monterotti, nell'ambito del giudizio R.G. n. 4805/2022, depositata in cancelleria in data
24.06.2024, notificata il 02.07.2024, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1041/2022, rilasciato dal Tribunale di Ancona in data 04.08.2022, ed accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'appellata/opposta e per
l'effetto respingere la domanda di pagamento formulata;
2) nel merito, anche per violazione degli artt. 1469 bis e susseguenti del Codice Civile, dichiarare nulla la fideiussione sottoscritta in data
14.12.1998 e per l'effetto respingere la domanda di pagamento di parte appellata/opposta, nonché dichiarare parte appellata decaduta dall'azione nei confronti del Sig. Parte_1
con conseguente la liberazione dall'obbligazione dell'appellante; 3) sempre nel merito, in via subordinata, anche per violazione degli artt. 1469 bis e susseguenti del Codice Civile, dichiarare la nullità parziale degli articoli 2, 7, 8, 9 della fideiussione del 14.12.1998 e, per l'effetto, respingere la domanda di pagamento di parte appellata/opposta, nonché dichiarare parte appellata decaduta dall'azione nei confronti del Sig. con conseguente la Parte_1
liberazione dall'obbligazione dell'appellante. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, spese di CTU, relativi ad entrambi
i gradi di giudizio”; appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, accertare l'inammissibilità e
l'infondatezza in fatto e diritto dell'appello, per l'effetto disponendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza impugnata”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di riposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
2 Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che CP_1
ha fornito adeguata prova dell'avvenuta cessione, in suo favore, del credito originariamente
[...]
vantato da Banca delle Marche s.p.a. nei confronti di , debitore principale, e Parte_2
fideiussore. Parte_1
Il motivo è infondato.
La cessione del credito è un negozio consensuale che realizza l'alienazione di un bene mobile e, dunque, in adesione al principio generale della libertà delle forma, non richiede l'adozione della forma scritta, nemmeno ad probationem, salva diversa convenzione delle parti (in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018).
In altri è più compiuti termini, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque,la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla liberavalutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (così, Ordinanza della Corte di Cassaziobe n.
17944 del 22/06/2023, proprio in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993).
Ne consegue che la prova della cessione del credito può essere fornita anche tramite presunzioni, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 2721, 2724, 2725 e 2729 c.c., al riguardo dovendosi osservare che, anche qualora il negozio di cessione del credito abbia ad esigere la forma scritta, nondimeno tale vincolo di forma rileva solo nel rapporto intercorrente tra cedente e cessionario, ovvero le parti del contratto che sono direttamente investite dalla portata effettuale di esso, mentre il medesimo accadimento negoziale può essere dimostrato con ogni mezzo qualora la parte, lungi dall'agire nei confronti della controparte, lo elevi a presupposto di un effetto ulteriore ed indiretto riguardante un soggetto estraneo al contratto.
3 In altri e più compiuti termini, “i limiti legali di prova di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, operano esclusivamente quando esso sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione (così, tra tante,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13891 del 20/05/2024)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, la difesa opposta ha tempestivamente prodotto i seguenti documenti:
- copia dell'atto pubblico del 14.12.1998, per il cui tramite Marche s.p.a. e hanno Parte_2
stipulare il contratto di mutuo, ovvero la fonte negoziale dell'obbligazione principale sottesa al decreto ingiuntivo;
- copia della scrittura privata del 14.12.1998, per il cui tramite ha rilasciato la Parte_1
fideiussione, ovvero la fonte negoziale dell'obbligazione di garanzia del pari sottesa al decreto ingiuntivo;
- copia della missiva del 31.1.2001, inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento e consegnata a e in data 2.2.2001, con cui Banca delle Marche Parte_2 Parte_1
s.p.a. ha dichiarato l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine e a ha costituito in mora gli obbligati;
- copia dell'atto con cui Banca delle Marche s.p.a. è intervenuta nell'esecuzione immobiliare già pendente nei confronti di;
Parte_2
- copia degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 17. 3. 2016 e del 22.6.2017 ove, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 58 T.U.B., si dà atto delle avvenute cessioni in blocco, intercorse tra la cedente (che è succeduta a Banca delle Marche s.p.a. Controparte_3
all'esito della risoluzione di quest'ultima, in conformità al d.lgs. n.180 del 2015 e come da correlato provvedimento della Banca d'Italia, il cui avviso in Gazzetta Ufficiale pure è stato prodotto) e la cessionaria e poi tra quest'ultima e aventi ad oggetto CP_4 Controparte_1
“i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca delle Marche
s.p.a. al 30 settembre 2015” e, dunque, anche il credito calato nel decreto ingiuntivo opposto, sorto da un mutuo in sofferenza già dal 2001.;
4 I riferiti elementi istruttori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, fondano il convincimento dell'avvenuto perfezionamento dell'articolato fenomeno successorio rappresentato allegato da Controparte_1
Quest'ultima, invero, ha adeguatamente lumeggiato la sussistenza della cartolarizzazione ed ha dimostrato di avere la disponibilità dei documenti probatori del credito, in piena adesione a quanto previsto dalla norma di cui al primo comma dell'art. 1262 c.c., ciò che si risolve in una circostanza di sicuro valore persuasivo nel senso dell'avvenuto compimento della successione a titolo particolare.
Altresì, non risulta (la difesa opponente non ha compiuto alcuna deduzione in merito) che altri soggetti aventi causa da Banca della Marche s.p.a. abbiano agito, o stiano agendo, nei confronti di (o ) onde conseguire l'adempimento delle obbligazioni sorte Parte_1 Controparte_5
dal contratto di mutuo.
Una simile inerzia appare priva di ogni spiegazione logicamente accettabile (né la difesa appellante si è premurata di fornire una accettabile chiave di lettura in merito) mentre si palesa pienamente comprensibile allorquando, nel pieno sostegno della documentazione prodotta, abbia a postularsi la definitiva cessione del credito in favore di l'unico soggetto che, a Controparte_6
seguito del perfezionamento della vicenda successoria e dunque in assoluta coerenza logica con tale avvenimento, ha promosso il giudizio.
II. Il secondo motivo, articolato in due profili, censura la sentenza del Tribunale di Ancona nella parte in cui ha omesso di rilevare l'inefficacia della fideiussione rilasciata da Parte_1
quale esito dello spirare del termine di decadenza contemplato dalla norma di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c.
Con più precisione, la difesa appellante rappresenta che ebbe a prestare la Parte_1
fideiussione in qualità di consumatore e che, dunque, le clausole che derogano alle norme di cui all'art. 1957 c.c., sebbene inserite nella scrittura privata per il cui tramite fu rilasciata la garanzia personale, sono vessatorie in ragione della disciplina delineata dalle norme di cui agli art. 1469 bis e ss. c.c., ratione temporis applicabili, e che la vessatorietà, che si risolve nell'inefficacia della clausola, è rilevabile d'ufficio.
Il motivo è infondato.
5 In ordine al primo profilo, pur muovendo la difesa appellante dal corretto assunto del rilievo d'ufficio della vessatorietà della clausola e della qualità di consumatore del fideiussore
(circostanza che si desume dai documenti prodotti e dalle deduzioni compiute dalle parti), nondimeno la clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c. non è vessatoria.
Principiando dalla constatazione che non vi è alcuna norma che abbia a precludere al consumatore di rilasciare fideiussioni (e finanche di stipulare contratti autonomi di garanzia e, dunque, di assumere garanzie personali ove il nesso di accessorietà con l'obbligazione principale sia totalmente eliso), va osservato che la le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata poiché non intercettano alcuna esigenza di tutela super individuale.
In altri e più compiuti termini, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore (così, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 12456 del 09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione
n. 21867 del 24/09/2013 nonché Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017)”.
In secondo luogo, ed in consapevole dissenso con un diverso orientamento della giurisprudenza
(in principio accolto anche dal Collegio ma ora oggetto di rivisitazione), va rilevato che la clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c. esula dal perimetro precettivo della disposizione di cui al n.18 del terzo comma dell'art. 1469 bis c.c.
Invero, le norme di cui all'art. 1957 c.c., lungi dal riconoscere un'eccezione in favore del fideiussore, contemplano un'ipotesi di decadenza a carico del creditore garantito.
Ne consegue che la deroga a tale disposizione non si traduce in una limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, ossia in una delle condizioni di sfavore tipizzate dalla norma di cui al n.18 del terzo comma dell'art. 1469 bis c.c., ma, diversamente, dà luogo ad una fattispecie negoziale da cui origina un'obbligazione di garanzia geneticamente svincolata da termini di decadenza e, dunque, avente, per espressa volontà del fideiussore, una durata più ampia di quella ricavabile dalle norme di cui all'art. 1957 c.c.
6 In altri termini, non vi è alcuna limitazione della facoltà di opporre eccezioni, per il semplice assunto che la fideiussione già sorge senza correlazione con alcun termine di decadenza.
A conferma di tal ultimo convincimento, e da altro angolo prospettico, occorre porre l'attenzione sulla norma di cui all'art. 1469 ter c.c. , secondo cui: “la vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Che la garanzia personale presenti o meno un vincolo di accessorietà, sotto il profilo temporale, più o meno inteso con l'obbligazione principale, attiene appunto all'oggetto del contratto e sottintende una libera determinazione negoziale della parte che, quand'anche consumatore, sottostà unicamente al vaglio della meritevolezza degli interessi, giusto il principio generale di cui all'art. 1322 c.c. (e, come sopra già osservato, le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata).
Volendo meglio esporre tale concetto tramite un esempio, si pensi al caso in cui il consumatore acquisti consapevolmente un qualche manufatto che presenti un vizio di fabbricazione, ossia che sia venduto come tale (il vizio, cioè, è palese ed il venditore dà atto della sua presenza); in tal caso, non vi è una rinuncia a far valere la garanzia per vizi, ciò che sì darebbe luogo ad una clausola vessatoria, ma, semplicemente, il consumatore ha consapevolmente acquistato un bene con un dato vizio.
Ebbene, mutatis mutandis, non ha rinunciato ad alcuna eccezione ma, Parte_3
semplicemente, ha prestato una fideiussione avente durata fino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione principale.
Passando all'esame del secondo profilo, peraltro di per sé dirimente, vi è che, anche qualora si volesse ritenere vessatoria la deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c., la clausola di cui al n. 8 della scrittura privata del 14.12.1998 prevede quanto segue: “il fideiussore è tenuto a pagare
7 immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Ad avviso del Collegio, tale clausola, nella sostanza equivalente a quella “a prima richiesta”, pur non risolvendosi in una deroga integrale alla norma di cui all'art. 1957 c.c. laddove prevede il termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, nondimeno consente al creditore garantito di rispettare tale termine tramite tempestiva formulazione, nei confronti del fideiussore, di una richiesta stragiudiziale di pagamento (in tal senso, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 13078 del 21/05/2008, Sentenza della Corte di Cassazione n. 22346 del
26/09/2017, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 34678 del 27/12/2024, Ordinanza della Corte di Cassazione n.660 del 10/01/2025).
Ciò che è avvenuto nel caso di specie atteso che, come emerge dalla già richiamata missiva del
31.1.2001, Banca delle Marche s.p.a., a seguito dell'avventa decadenza dal beneficio del termine, ha immediatamente richiesto a nonché a , l'adempimento Parte_1 Parte_2
dell'obbligazione principale, con correlato rispetto, pertanto del termine semestrale.
Infine, deve osservarsi che non appaiono condivisibili le doglianze pure prospettate dalla difesa appellante ed incentrate sull'assunto che la fideiussione rilasciata da è Parte_1
connotata da un intrinseco squilibrio contrattuale.
La fideiussione si risolve in un negozio unilaterale, che si perfeziona tramite le modalità delineate dalle norme di cui all'art. 1333 c.c., dal quale sorgono obbligazioni a carico del solo proponente, ciò che preclude che si possa porre una questione di equilibrio sinallagmatico del carico obbligatorio.
Nel caso di specie, peraltro, la condotta del creditore garantito è stata improntata alla totale buona fede poiché, lo si ripete, Banca delle Marche s.p.a. ha immediatamente (o, comunque, nel termine di sei mesi e con le modalità di cui alla clausola n. 8) intimato a l'adempimento Parte_1
dell'obbligazione di garanzia, sì da consentire al fideiussore di pagare e poi surrogarsi nella posizione del creditore garantito o di agire in regresso nei confronti del debitore principale, senza, dunque, essere esposto al rischio della sopravvenuta insolvenza di quest'ultimo.
Tuttavia, ha scelto di rendersi inadempiente e tale inadempimento persiste dal Parte_1
2001.
8 III. L'infondatezza dei motivi conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
IV. La regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado, che si liquidano in euro 6.307,00 per compenso oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 1.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e
127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 832/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Marco Filipponi;
appellante
CONTRO
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. , quest'ultima rappresentata e difesa, in Controparte_2 P.IVA_2
virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Fabrizio Baldelli;
appellata avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
conclusioni:
1 appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, per i motivi tutti dedotti in narrativa accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1263/2024 emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Willelma
Monterotti, nell'ambito del giudizio R.G. n. 4805/2022, depositata in cancelleria in data
24.06.2024, notificata il 02.07.2024, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1041/2022, rilasciato dal Tribunale di Ancona in data 04.08.2022, ed accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'appellata/opposta e per
l'effetto respingere la domanda di pagamento formulata;
2) nel merito, anche per violazione degli artt. 1469 bis e susseguenti del Codice Civile, dichiarare nulla la fideiussione sottoscritta in data
14.12.1998 e per l'effetto respingere la domanda di pagamento di parte appellata/opposta, nonché dichiarare parte appellata decaduta dall'azione nei confronti del Sig. Parte_1
con conseguente la liberazione dall'obbligazione dell'appellante; 3) sempre nel merito, in via subordinata, anche per violazione degli artt. 1469 bis e susseguenti del Codice Civile, dichiarare la nullità parziale degli articoli 2, 7, 8, 9 della fideiussione del 14.12.1998 e, per l'effetto, respingere la domanda di pagamento di parte appellata/opposta, nonché dichiarare parte appellata decaduta dall'azione nei confronti del Sig. con conseguente la Parte_1
liberazione dall'obbligazione dell'appellante. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, spese di CTU, relativi ad entrambi
i gradi di giudizio”; appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, accertare l'inammissibilità e
l'infondatezza in fatto e diritto dell'appello, per l'effetto disponendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza impugnata”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di riposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
2 Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei due motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che CP_1
ha fornito adeguata prova dell'avvenuta cessione, in suo favore, del credito originariamente
[...]
vantato da Banca delle Marche s.p.a. nei confronti di , debitore principale, e Parte_2
fideiussore. Parte_1
Il motivo è infondato.
La cessione del credito è un negozio consensuale che realizza l'alienazione di un bene mobile e, dunque, in adesione al principio generale della libertà delle forma, non richiede l'adozione della forma scritta, nemmeno ad probationem, salva diversa convenzione delle parti (in tal senso,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7919 del 26/04/2004, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 1396 del 15/05/1974, Sentenza della Corte di Cassazione n. 18016 del 09/07/2018).
In altri è più compiuti termini, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque,la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla liberavalutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (così, Ordinanza della Corte di Cassaziobe n.
17944 del 22/06/2023, proprio in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993).
Ne consegue che la prova della cessione del credito può essere fornita anche tramite presunzioni, giusto il combinato disposto di cui agli artt. 2721, 2724, 2725 e 2729 c.c., al riguardo dovendosi osservare che, anche qualora il negozio di cessione del credito abbia ad esigere la forma scritta, nondimeno tale vincolo di forma rileva solo nel rapporto intercorrente tra cedente e cessionario, ovvero le parti del contratto che sono direttamente investite dalla portata effettuale di esso, mentre il medesimo accadimento negoziale può essere dimostrato con ogni mezzo qualora la parte, lungi dall'agire nei confronti della controparte, lo elevi a presupposto di un effetto ulteriore ed indiretto riguardante un soggetto estraneo al contratto.
3 In altri e più compiuti termini, “i limiti legali di prova di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, operano esclusivamente quando esso sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione (così, tra tante,
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13891 del 20/05/2024)”.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre osservare che, nel corso del giudizio di primo grado, la difesa opposta ha tempestivamente prodotto i seguenti documenti:
- copia dell'atto pubblico del 14.12.1998, per il cui tramite Marche s.p.a. e hanno Parte_2
stipulare il contratto di mutuo, ovvero la fonte negoziale dell'obbligazione principale sottesa al decreto ingiuntivo;
- copia della scrittura privata del 14.12.1998, per il cui tramite ha rilasciato la Parte_1
fideiussione, ovvero la fonte negoziale dell'obbligazione di garanzia del pari sottesa al decreto ingiuntivo;
- copia della missiva del 31.1.2001, inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento e consegnata a e in data 2.2.2001, con cui Banca delle Marche Parte_2 Parte_1
s.p.a. ha dichiarato l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine e a ha costituito in mora gli obbligati;
- copia dell'atto con cui Banca delle Marche s.p.a. è intervenuta nell'esecuzione immobiliare già pendente nei confronti di;
Parte_2
- copia degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 17. 3. 2016 e del 22.6.2017 ove, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 58 T.U.B., si dà atto delle avvenute cessioni in blocco, intercorse tra la cedente (che è succeduta a Banca delle Marche s.p.a. Controparte_3
all'esito della risoluzione di quest'ultima, in conformità al d.lgs. n.180 del 2015 e come da correlato provvedimento della Banca d'Italia, il cui avviso in Gazzetta Ufficiale pure è stato prodotto) e la cessionaria e poi tra quest'ultima e aventi ad oggetto CP_4 Controparte_1
“i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di Banca delle Marche
s.p.a. al 30 settembre 2015” e, dunque, anche il credito calato nel decreto ingiuntivo opposto, sorto da un mutuo in sofferenza già dal 2001.;
4 I riferiti elementi istruttori, vagliati singolarmente nonché in ragione delle reciproche interazioni, fondano il convincimento dell'avvenuto perfezionamento dell'articolato fenomeno successorio rappresentato allegato da Controparte_1
Quest'ultima, invero, ha adeguatamente lumeggiato la sussistenza della cartolarizzazione ed ha dimostrato di avere la disponibilità dei documenti probatori del credito, in piena adesione a quanto previsto dalla norma di cui al primo comma dell'art. 1262 c.c., ciò che si risolve in una circostanza di sicuro valore persuasivo nel senso dell'avvenuto compimento della successione a titolo particolare.
Altresì, non risulta (la difesa opponente non ha compiuto alcuna deduzione in merito) che altri soggetti aventi causa da Banca della Marche s.p.a. abbiano agito, o stiano agendo, nei confronti di (o ) onde conseguire l'adempimento delle obbligazioni sorte Parte_1 Controparte_5
dal contratto di mutuo.
Una simile inerzia appare priva di ogni spiegazione logicamente accettabile (né la difesa appellante si è premurata di fornire una accettabile chiave di lettura in merito) mentre si palesa pienamente comprensibile allorquando, nel pieno sostegno della documentazione prodotta, abbia a postularsi la definitiva cessione del credito in favore di l'unico soggetto che, a Controparte_6
seguito del perfezionamento della vicenda successoria e dunque in assoluta coerenza logica con tale avvenimento, ha promosso il giudizio.
II. Il secondo motivo, articolato in due profili, censura la sentenza del Tribunale di Ancona nella parte in cui ha omesso di rilevare l'inefficacia della fideiussione rilasciata da Parte_1
quale esito dello spirare del termine di decadenza contemplato dalla norma di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c.
Con più precisione, la difesa appellante rappresenta che ebbe a prestare la Parte_1
fideiussione in qualità di consumatore e che, dunque, le clausole che derogano alle norme di cui all'art. 1957 c.c., sebbene inserite nella scrittura privata per il cui tramite fu rilasciata la garanzia personale, sono vessatorie in ragione della disciplina delineata dalle norme di cui agli art. 1469 bis e ss. c.c., ratione temporis applicabili, e che la vessatorietà, che si risolve nell'inefficacia della clausola, è rilevabile d'ufficio.
Il motivo è infondato.
5 In ordine al primo profilo, pur muovendo la difesa appellante dal corretto assunto del rilievo d'ufficio della vessatorietà della clausola e della qualità di consumatore del fideiussore
(circostanza che si desume dai documenti prodotti e dalle deduzioni compiute dalle parti), nondimeno la clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c. non è vessatoria.
Principiando dalla constatazione che non vi è alcuna norma che abbia a precludere al consumatore di rilasciare fideiussioni (e finanche di stipulare contratti autonomi di garanzia e, dunque, di assumere garanzie personali ove il nesso di accessorietà con l'obbligazione principale sia totalmente eliso), va osservato che la le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata poiché non intercettano alcuna esigenza di tutela super individuale.
In altri e più compiuti termini, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore (così, Sentenza della Corte di
Cassazione n. 12456 del 09/12/1997; nei medesimi termini, Ordinanza della Corte di Cassazione
n. 21867 del 24/09/2013 nonché Ordinanza della Corte di Cassazione n. 28943 del 04/12/2017)”.
In secondo luogo, ed in consapevole dissenso con un diverso orientamento della giurisprudenza
(in principio accolto anche dal Collegio ma ora oggetto di rivisitazione), va rilevato che la clausola di deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c. esula dal perimetro precettivo della disposizione di cui al n.18 del terzo comma dell'art. 1469 bis c.c.
Invero, le norme di cui all'art. 1957 c.c., lungi dal riconoscere un'eccezione in favore del fideiussore, contemplano un'ipotesi di decadenza a carico del creditore garantito.
Ne consegue che la deroga a tale disposizione non si traduce in una limitazione alla facoltà di opporre eccezioni, ossia in una delle condizioni di sfavore tipizzate dalla norma di cui al n.18 del terzo comma dell'art. 1469 bis c.c., ma, diversamente, dà luogo ad una fattispecie negoziale da cui origina un'obbligazione di garanzia geneticamente svincolata da termini di decadenza e, dunque, avente, per espressa volontà del fideiussore, una durata più ampia di quella ricavabile dalle norme di cui all'art. 1957 c.c.
6 In altri termini, non vi è alcuna limitazione della facoltà di opporre eccezioni, per il semplice assunto che la fideiussione già sorge senza correlazione con alcun termine di decadenza.
A conferma di tal ultimo convincimento, e da altro angolo prospettico, occorre porre l'attenzione sulla norma di cui all'art. 1469 ter c.c. , secondo cui: “la vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Che la garanzia personale presenti o meno un vincolo di accessorietà, sotto il profilo temporale, più o meno inteso con l'obbligazione principale, attiene appunto all'oggetto del contratto e sottintende una libera determinazione negoziale della parte che, quand'anche consumatore, sottostà unicamente al vaglio della meritevolezza degli interessi, giusto il principio generale di cui all'art. 1322 c.c. (e, come sopra già osservato, le norme di cui all'art. 1957 c.c. sono derogabili dall'autonomia privata).
Volendo meglio esporre tale concetto tramite un esempio, si pensi al caso in cui il consumatore acquisti consapevolmente un qualche manufatto che presenti un vizio di fabbricazione, ossia che sia venduto come tale (il vizio, cioè, è palese ed il venditore dà atto della sua presenza); in tal caso, non vi è una rinuncia a far valere la garanzia per vizi, ciò che sì darebbe luogo ad una clausola vessatoria, ma, semplicemente, il consumatore ha consapevolmente acquistato un bene con un dato vizio.
Ebbene, mutatis mutandis, non ha rinunciato ad alcuna eccezione ma, Parte_3
semplicemente, ha prestato una fideiussione avente durata fino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione principale.
Passando all'esame del secondo profilo, peraltro di per sé dirimente, vi è che, anche qualora si volesse ritenere vessatoria la deroga alle norme di cui all'art. 1957 c.c., la clausola di cui al n. 8 della scrittura privata del 14.12.1998 prevede quanto segue: “il fideiussore è tenuto a pagare
7 immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Ad avviso del Collegio, tale clausola, nella sostanza equivalente a quella “a prima richiesta”, pur non risolvendosi in una deroga integrale alla norma di cui all'art. 1957 c.c. laddove prevede il termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, nondimeno consente al creditore garantito di rispettare tale termine tramite tempestiva formulazione, nei confronti del fideiussore, di una richiesta stragiudiziale di pagamento (in tal senso, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 13078 del 21/05/2008, Sentenza della Corte di Cassazione n. 22346 del
26/09/2017, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 34678 del 27/12/2024, Ordinanza della Corte di Cassazione n.660 del 10/01/2025).
Ciò che è avvenuto nel caso di specie atteso che, come emerge dalla già richiamata missiva del
31.1.2001, Banca delle Marche s.p.a., a seguito dell'avventa decadenza dal beneficio del termine, ha immediatamente richiesto a nonché a , l'adempimento Parte_1 Parte_2
dell'obbligazione principale, con correlato rispetto, pertanto del termine semestrale.
Infine, deve osservarsi che non appaiono condivisibili le doglianze pure prospettate dalla difesa appellante ed incentrate sull'assunto che la fideiussione rilasciata da è Parte_1
connotata da un intrinseco squilibrio contrattuale.
La fideiussione si risolve in un negozio unilaterale, che si perfeziona tramite le modalità delineate dalle norme di cui all'art. 1333 c.c., dal quale sorgono obbligazioni a carico del solo proponente, ciò che preclude che si possa porre una questione di equilibrio sinallagmatico del carico obbligatorio.
Nel caso di specie, peraltro, la condotta del creditore garantito è stata improntata alla totale buona fede poiché, lo si ripete, Banca delle Marche s.p.a. ha immediatamente (o, comunque, nel termine di sei mesi e con le modalità di cui alla clausola n. 8) intimato a l'adempimento Parte_1
dell'obbligazione di garanzia, sì da consentire al fideiussore di pagare e poi surrogarsi nella posizione del creditore garantito o di agire in regresso nei confronti del debitore principale, senza, dunque, essere esposto al rischio della sopravvenuta insolvenza di quest'ultimo.
Tuttavia, ha scelto di rendersi inadempiente e tale inadempimento persiste dal Parte_1
2001.
8 III. L'infondatezza dei motivi conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
IV. La regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per la fase studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase decisionale, esauritasi nella discussione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado, che si liquidano in euro 6.307,00 per compenso oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte appellante, dei presupposti contemplati dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 1.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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