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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 15/10/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 692 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 TRA
c.f. n. ROMA (RM) 10/11/1972 difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. COLUCCI MICHELA C.F._2 attore CONTRO (TARQUINIA (VT), 02/08/1976) res. Civitavecchia Via G. Manzi n.2; CP_1 contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17.3.25 il sig. chiedeva al Tribunale Parte_1 di voler modificare le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n.481/2011 del 20.5.2011 del Tribunale di Civitavecchia revocando gli assegni di mantenimento rispettivamente di euro 125,00 ed euro 250,00 disposti a favore dei figli (n.24.2.98) e (n. Per_1 Per_2
30.6.20204). Rimaneva contumace la convenuta CP_1
Per il Pubblico Ministero nulla ostava all'accoglimento della domanda. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti. E' pacifico che con la maggiore età non cessa automaticamente l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento della prole ex artt. 147 ss. c.c., ma si protrae fino a quando essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica. Tuttavia, il dettato normativo nulla dispone circa la revoca dell'assegno di mantenimento in ordine al limite di età e alle condizioni, questione che è stata oggetto di una elaborazione del diritto vivente da cui emerge che la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve fondarsi su un accertamento di fatto da effettuarsi caso per caso imperniato sui seguenti requisiti: l'età del figlio maggiorenne, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché la complessiva condotta personale tenuta da parte dell'avente diritto (Cass. 27904/2021; Cass. ord. 5088/2018; Cass. 12952/2016). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016); il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato. Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016). Invero, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.” (Cass. ord. 5088/2018). Quanto alla valutazione dell'età con riguardo all'inserimento nella società è necessario operare una distinzione tra i figli maggiorenni che hanno scelto di intraprendere un percorso lavorativo dopo la scuola dell'obbligo o il diploma e i figli maggiorenni che hanno deciso di proseguire il percorso formativo. Nel primo caso, può ritenersi che il figlio maggiorenne abbia iniziato a ricercare un'occupazione subito dopo il conseguimento del diploma di maturità; nel secondo caso, invece, dovrà tenersi in considerazione la durata e la tipologia del corso di studi cui segue l'inserimento lavorativo. Ebbene, l'accertamento non può che “ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. n. 1830/2011). Inoltre, la Suprema Corte ha puntualizzato come “la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in motivazione, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
concetto ripreso es. da Cass. 22 giugno 2016, n. 12952) (Cass. ord. 17183/2020). In ogni caso, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. ord. 17183/2020, Rv. 658568 – 02; conforme Cass. ord. 27904/2021). Dunque, integra un dovere del figlio “la ricerca dell'autosufficienza economica secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro” (Cass. ord. 17183/2020). La giurisprudenza di merito ha indicato un limite d'età generale oltre il quale si impone la revoca dell'assegno di mantenimento: "in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee non può protrarsi dunque "oltre la soglia dei 34 anni", età a partire dalla quale "lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto"; "il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non può più essere trattato come 'figlio', bensì come adulto" (Trib. Milano, ord. 29 marzo 2016). Nel caso che ci occupa il ricorrente ha prodotto documentazione attestante che medio tempore i due figli hanno trovato occupazione rendendosi indipendenti e precisamente, con contratto a tempio determinato presso la CFFT di Civitavecchia e a Per_1 Per_2 tempo indeterminato presso l'istituto VEGISERVICE s.rls (vedi doc. allegati in data 13.10.25). I due ragazzi sono inseriti ancora nello stato di famiglia della madre quindi possono contribuire autonomamente al proprio mantenimento certamente ridotto non dovendo pagare un affitto esterno. Il ricorrente ha inoltre dedotto uno stipendio di euro 1800,00 circa quale agente di PS ed è gravato dal pagamento del mutuo per l'acquisto della seconda casa familiare pari a euro 650,00 mensili accesso presso la BNL. I ragazzi devono , quindi, considerarsi autonomi o comunque ormai in grado, avendolo dimostrato, di reperire una dignitosa occupazione. Va, quindi, disposta la cessazione dell'obbligo contributivo posto a carico del ricorrente pur ammonendo il Collegio sull'obbligo solidaristico perenne che grava reciprocamente su genitori e figli. Sussistono giustificati motivi, attesa la sostanziale non opposizione della convenuta rimasta contumace per non disporre nulla in ordine alle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 692/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara cessato a far data dalla domanda l'obbligo di di corrispondere alla sig.ra l'assegno di mantenimento per i Parte_1 CP_1 figli e Per_2 Per_1
Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 15/10/2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Roberta Nardone
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 692 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 TRA
c.f. n. ROMA (RM) 10/11/1972 difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. COLUCCI MICHELA C.F._2 attore CONTRO (TARQUINIA (VT), 02/08/1976) res. Civitavecchia Via G. Manzi n.2; CP_1 contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17.3.25 il sig. chiedeva al Tribunale Parte_1 di voler modificare le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n.481/2011 del 20.5.2011 del Tribunale di Civitavecchia revocando gli assegni di mantenimento rispettivamente di euro 125,00 ed euro 250,00 disposti a favore dei figli (n.24.2.98) e (n. Per_1 Per_2
30.6.20204). Rimaneva contumace la convenuta CP_1
Per il Pubblico Ministero nulla ostava all'accoglimento della domanda. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti. E' pacifico che con la maggiore età non cessa automaticamente l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento della prole ex artt. 147 ss. c.c., ma si protrae fino a quando essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica. Tuttavia, il dettato normativo nulla dispone circa la revoca dell'assegno di mantenimento in ordine al limite di età e alle condizioni, questione che è stata oggetto di una elaborazione del diritto vivente da cui emerge che la cessazione dell'obbligo di mantenimento deve fondarsi su un accertamento di fatto da effettuarsi caso per caso imperniato sui seguenti requisiti: l'età del figlio maggiorenne, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché la complessiva condotta personale tenuta da parte dell'avente diritto (Cass. 27904/2021; Cass. ord. 5088/2018; Cass. 12952/2016). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finché essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass. 7168/2016); il genitore, qualora domandi la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato. Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016). Invero, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.” (Cass. ord. 5088/2018). Quanto alla valutazione dell'età con riguardo all'inserimento nella società è necessario operare una distinzione tra i figli maggiorenni che hanno scelto di intraprendere un percorso lavorativo dopo la scuola dell'obbligo o il diploma e i figli maggiorenni che hanno deciso di proseguire il percorso formativo. Nel primo caso, può ritenersi che il figlio maggiorenne abbia iniziato a ricercare un'occupazione subito dopo il conseguimento del diploma di maturità; nel secondo caso, invece, dovrà tenersi in considerazione la durata e la tipologia del corso di studi cui segue l'inserimento lavorativo. Ebbene, l'accertamento non può che “ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. n. 1830/2011). Inoltre, la Suprema Corte ha puntualizzato come “la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in motivazione, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni;
concetto ripreso es. da Cass. 22 giugno 2016, n. 12952) (Cass. ord. 17183/2020). In ogni caso, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. ord. 17183/2020, Rv. 658568 – 02; conforme Cass. ord. 27904/2021). Dunque, integra un dovere del figlio “la ricerca dell'autosufficienza economica secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro” (Cass. ord. 17183/2020). La giurisprudenza di merito ha indicato un limite d'età generale oltre il quale si impone la revoca dell'assegno di mantenimento: "in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee non può protrarsi dunque "oltre la soglia dei 34 anni", età a partire dalla quale "lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all'adulto"; "il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, semmai, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non può più essere trattato come 'figlio', bensì come adulto" (Trib. Milano, ord. 29 marzo 2016). Nel caso che ci occupa il ricorrente ha prodotto documentazione attestante che medio tempore i due figli hanno trovato occupazione rendendosi indipendenti e precisamente, con contratto a tempio determinato presso la CFFT di Civitavecchia e a Per_1 Per_2 tempo indeterminato presso l'istituto VEGISERVICE s.rls (vedi doc. allegati in data 13.10.25). I due ragazzi sono inseriti ancora nello stato di famiglia della madre quindi possono contribuire autonomamente al proprio mantenimento certamente ridotto non dovendo pagare un affitto esterno. Il ricorrente ha inoltre dedotto uno stipendio di euro 1800,00 circa quale agente di PS ed è gravato dal pagamento del mutuo per l'acquisto della seconda casa familiare pari a euro 650,00 mensili accesso presso la BNL. I ragazzi devono , quindi, considerarsi autonomi o comunque ormai in grado, avendolo dimostrato, di reperire una dignitosa occupazione. Va, quindi, disposta la cessazione dell'obbligo contributivo posto a carico del ricorrente pur ammonendo il Collegio sull'obbligo solidaristico perenne che grava reciprocamente su genitori e figli. Sussistono giustificati motivi, attesa la sostanziale non opposizione della convenuta rimasta contumace per non disporre nulla in ordine alle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 692/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara cessato a far data dalla domanda l'obbligo di di corrispondere alla sig.ra l'assegno di mantenimento per i Parte_1 CP_1 figli e Per_2 Per_1
Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 15/10/2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Roberta Nardone