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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/12/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 435/2025
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 2 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa IE GA, collegata da remoto mediante applicativo teams, sono comparsi: per l'avv. ME EC, oggi sostituita dall'avv. Parte_1
per nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ne dichiara la contumacia.
L'avv. Rechichi dà atto che, dopo la notifica del ricorso il ha provveduto al pagamento. CP_1
Chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna alle spese.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
IE GA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. IE GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 435/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ME EC ed elettivamente domiciliato a Prato, via Arcivescovo Martini 6,
presso lo studio legale RD
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro p.t.
Parte resistente-contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
attualmente docente a tempo determinato, ha adito il Tribunale di Prato Parte_1
per accertare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, co. 121, L.
107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari a euro 500,00 annui, per il servizio precario prestato per l'a.s. 2024/2025.
A suo dire, la disposizione in esame, laddove limita la fruizione del beneficio ai soli docenti di ruolo, sarebbe discriminatoria e contrasterebbe con i principi costituzionali e sovranazionali, come del resto stabilito dalla giurisprudenza domestica e comunitaria, che richiama.
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza del 2 dicembre 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Alla luce di quanto dichiarato all'odierna udienza dal difensore circa l'intervenuto pagamento,
deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, pronuncia che costituisce fattispecie della prassi giurisprudenziale, valida per ogni fase e grado del giudizio, da rendersi con sentenza (d'ufficio o su istanza di parte) ogni qualvolta sopravvenga un fatto che elimini la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno il loro interesse alla prosecuzione del giudizio (e che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr. Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass. n. 16755 del 2020).
Ciò, tuttavia, non esime il giudice dal pronunciarsi in ordine alle spese di lite, cosa che presuppone l'accertamento della soccombenza virtuale (sul punto, cfr. Sez. 1, Sentenza n.
19160 del 13/09/2007, Rv. 599004 – 01 e, tra le più recenti Sez. 1 -, Ordinanza n. 26299 del
18/10/2018, Rv. 651303 – 01).
Nel caso di specie, il sarebbe stato soccombente alla luce della ormai costante CP_1
giurisprudenza di questo Tribunale (e, del resto, confermato dallo stesso pagamento nel frattempo intervenuto).
Dal momento che il pagamento risulta effettuato quando il giudizio era già stato introdotto, le spese di lite – liquidate applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della natura documentale (che giustifica la quantificazione degli importi della fase istruttoria nella misura minima) - devono essere compensate nella misura della metà
e per la restante metà poste a carico del resistente e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il convenuto al pagamento della metà delle spese di lite (liquidate per CP_1
Pag. 3 di 4 l'intero in 578 euro), pari a 289 euro, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.A.P. e rimborso del contributo unificato se dovuto, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
compensa l'ulteriore metà tra le parti.
Prato, 2 dicembre 2025
Il Giudice IE GA
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 2 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa IE GA, collegata da remoto mediante applicativo teams, sono comparsi: per l'avv. ME EC, oggi sostituita dall'avv. Parte_1
per nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ne dichiara la contumacia.
L'avv. Rechichi dà atto che, dopo la notifica del ricorso il ha provveduto al pagamento. CP_1
Chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna alle spese.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
IE GA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. IE GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 435/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ME EC ed elettivamente domiciliato a Prato, via Arcivescovo Martini 6,
presso lo studio legale RD
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro p.t.
Parte resistente-contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
attualmente docente a tempo determinato, ha adito il Tribunale di Prato Parte_1
per accertare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, co. 121, L.
107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari a euro 500,00 annui, per il servizio precario prestato per l'a.s. 2024/2025.
A suo dire, la disposizione in esame, laddove limita la fruizione del beneficio ai soli docenti di ruolo, sarebbe discriminatoria e contrasterebbe con i principi costituzionali e sovranazionali, come del resto stabilito dalla giurisprudenza domestica e comunitaria, che richiama.
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza del 2 dicembre 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Alla luce di quanto dichiarato all'odierna udienza dal difensore circa l'intervenuto pagamento,
deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, pronuncia che costituisce fattispecie della prassi giurisprudenziale, valida per ogni fase e grado del giudizio, da rendersi con sentenza (d'ufficio o su istanza di parte) ogni qualvolta sopravvenga un fatto che elimini la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno il loro interesse alla prosecuzione del giudizio (e che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr. Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass. n. 16755 del 2020).
Ciò, tuttavia, non esime il giudice dal pronunciarsi in ordine alle spese di lite, cosa che presuppone l'accertamento della soccombenza virtuale (sul punto, cfr. Sez. 1, Sentenza n.
19160 del 13/09/2007, Rv. 599004 – 01 e, tra le più recenti Sez. 1 -, Ordinanza n. 26299 del
18/10/2018, Rv. 651303 – 01).
Nel caso di specie, il sarebbe stato soccombente alla luce della ormai costante CP_1
giurisprudenza di questo Tribunale (e, del resto, confermato dallo stesso pagamento nel frattempo intervenuto).
Dal momento che il pagamento risulta effettuato quando il giudizio era già stato introdotto, le spese di lite – liquidate applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della natura documentale (che giustifica la quantificazione degli importi della fase istruttoria nella misura minima) - devono essere compensate nella misura della metà
e per la restante metà poste a carico del resistente e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il convenuto al pagamento della metà delle spese di lite (liquidate per CP_1
Pag. 3 di 4 l'intero in 578 euro), pari a 289 euro, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.A.P. e rimborso del contributo unificato se dovuto, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
compensa l'ulteriore metà tra le parti.
Prato, 2 dicembre 2025
Il Giudice IE GA
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