Articolo 10 della Legge 30 luglio 1959, n. 540
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 agosto 1959
Art. 10.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, e su proposta del Ministro per i lavori pubblici, alla ripartizione del fondo inscritto al capitolo n. 226, ai sensi della legge 25 aprile 1957, n. 309 , concernente la costruzione di edifici giudiziari in Roma, Napoli e Bari.
Entrata in vigore il 15 agosto 1959