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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12691 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2401 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e rimessa in decisione all'udienza del 16.9.25, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppina Tenga dell'Avv. Fabio Calo' ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Roma, Via della Giuliana 80
PARTE RICORRENTE
E
in persona del Ministro Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, e per la PROCURA
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI
ROMA in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello 2
Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei
Portoghesi.
PARTE RESISTENTE
E
CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato in data
12.1.2024, chiedeva: “revocare il decreto Parte_1
di liquidazione emesso e provvedere a ricalcolare quanto dovuto alla e, per l'effetto, liquidare la Parte_1
somma di € 266.451,00 oltre I.v.a quale indennità di custodia, così come richiesta nell'originaria istanza, comprensivo delle spese di trasporto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano distrattatari”.
Assumeva, nello specifico, la predetta società:
1. in data 18.05.2009 riceveva in custodia n. 438 colli contenenti n. 351.986 articoli sequestrati, nello specifico giocattoli e gadget vari, come da verbale di 3
affidamento in custodia e da verbale di nomina custode e contestuale affidamento in giudiziale custodia redatti dalla Guardia di Finanza che si allegano;
2. Che, con la consegna delle merci, si era proceduto a nominare custode giudiziario il l.r.p.t. della
[...]
Parte_1
3. Che le operazioni di trasporto della merce in sequestro erano state realizzate dalla con Parte_1
mezzo proprio: carro attrezzi Iveco Eurotec targa VT
41560I, come risulta del predetto verbale di affidamento;
4. Che, in data 06.02.2015 aveva provveduto a sollecitare, con apposita istanza, la definizione della merce in custodia, interrompendo altresì i termini di prescrizione;
5. Che le merci sequestrate erano rimaste in custodia sino alla data del 6.10.22, quando operanti della Guardia di
Finanza avevano dato esecuzione al provvedimento di distruzione, come da verbale di confisca e distruzione di quanto in sequestro depositato;
6. Che, nel medesimo verbale gli operanti della Guardia di Finanza precisavano che “si dà atto che i reperti in cui era custodito il materiale sottoposto a sequestro occupavano una cubatura di 60,00 (sessanta) m3 circa 4
e per il periodo di custodia è stato riposto in un luogo chiuso e coperto”;
7. Che, in data 7.10.2022, il custode provvedeva a richiedere la liquidazione degli oneri di custodia per un importo complessivo di € 266.451,00 oltre Iva, come da richiesta di liquidazione in atti;
8. Che, detta richiesta veniva calcolata sulla base delle tariffe di custodia giornaliere, da applicarsi ai beni mobili sequestrati, emesse dall'Agenzia del Demanio, depositate in atti (All. 2);
9. Che, dette tariffe da tempo vengono applicate oltre che dal custode, anche dalla Prefettura e dalla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Roma, come si evince dai decreti di liquidazione emessi dai vari Tribunali nonché dalla Corte di Appello di Roma per cui la presta la propria attività Parte_1
di custode giudiziario, ed allegati in atti (All. 7);
10. Che in data 14.12.2023, il Tribunale di Roma, sezione IV penale, emetteva il decreto di liquidazione oggetto della presente impugnazione con il quale liquidava al custode giudiziario la Parte_1
minor somma omnicomprensiva pari ad €
18.058,74oltre Iva;
11. Che con detto provvedimento vi era stata erronea applicazione dei criteri di determinazione del compenso 5
al custode applicati dal Giudice e, nello specifico, la violazione del disposto di cui al d.m. 265 del 2 settembre 2006 e dell'art. 58 comma 2 del Testo Unico spese di Giustizia, ritenendosi, per altro, inapplicabile il protocollo a firma congiunta del Presidente del
Tribunale e del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale. Infatti, Il Tribunale, al fine di quantificare l'importo spettante alla ricorrente, precisava che “l'art.
58 del testo unico in materia di spese di giustizia (d.p.r.
30.05.2002 n. 115) stabilisce che l'indennità di custodia è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle approvate dal Controparte_1
e, in via residuale, secondo gli usi locali” e che
[...]
con il decreto del Ministero n. 265 del Controparte_1
2006 “sono state approvate le suddette tabelle solo per
i veicoli a motore ed i natanti, rinviando per le altre categorie di beni agli usi locali come previsto dal citato art. 58 co.2”, rilevando, ancora, che “la raccolta ufficiale degli usi locali della provincia di Roma, approvata dalla locale camera di commercio, in realtà non prescrive nulla riguardo alla categoria delle merce varie” e ritendo che è stato emanato in data
17.07.2013 un protocollo a firma congiunta del
Presidente del Tribunale e del Procuratore della repubblica presso il Tribunale, “con il quale si 6
stabiliscono i nuovi parametri per la determinazione dell'indennità di custodia dei reperti diversi dai veicoli
a motore e dei natanti”; di talchè era stato applicato tale protocollo che stabilisce “per i reperti privi di valore commerciale, l'utilizzo sia del parametro dell'ingombro sia quello del decorso del tempo”, calcolando, quindi, quanto dovuto in tal modo: “l'indennità per i reperti privi di valore commerciale è stata determinata per i primi cinque anni nella misura di € 40,00 al metro cubo per anno per la custodia in area coperta e di € 30,00 per la custodia in area scoperta, nonché rispettivamente di € 10,00 e di € 8,00 l'anno per il periodo dal sesto al decimo anno, oltre il quale nulla è dovuto per la custodia”;
12. Che l'art. 58, comma 1 e 2 del Testo Unico spese di Giustizia prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, per l'attività espletata in ordine alla custodia di beni sottoposti a sequestro penale, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione che è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell'art. 59, ossia con decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, e, in via residuale, secondo gli usi. In attuazione a quanto disposto dall'art. 58 e 59 del T.U. spese di Giustizia, il D.M. 265 del 2006 ha previsto 7
unicamente i criteri di liquidazione dell'indennità di liquidazione per i veicoli a motore ed i natanti, stabilendo, tuttavia, all'art. 5 che per le altre categorie di beni occorre far riferimento, in via residuale, agli usi locali così come previsto dall'art. 58 comma 1 del testo unico. Sul punto, il Tribunale civile di Roma, attraverso numerose pronunce, ha così deciso: “ritenuto che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, a seguito dell'emanazione del D.M. 265/2006, la determinazione dell'indennità spettante al custode, in caso di sequestro dei beni diversi dai veicoli a motore
e dai natanti, deve essere effettuata, in ragione di quanto previsto dall'art. 5 del medesimo decreto, secondo gli usi locali e, “in mancanza di tali usi locali la liquidazione deve avvenire ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c. e, quindi, in base, all'importanza dell'opera svolta e previa acquisizione del parere dell'associazione professionale del custode (cfr. Cass.
n. 10622 del 4 maggio 2018). Ritenuto che alla luce di quanto sopra esposto, non possa aversi riguardo, al fine di determinare il compenso spettante al custode, al Protocollo a firma congiunta del Presidente del
Tribunale di Roma e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma non avendo tale atto né valore di fonte di diritto oggettivo, non provenendo da 8
organi investiti di competenza normativa, né valore negoziale, non essendo stato concordato dalle parti interessate”.
13. Che la merce non era stata custodita in area
“coperta”, così come ritenuto nel decreto di liquidazione che si impugna, bensì all'interno di area chiusa e al coperto;
da ciò consegue che andranno applicate le tariffe per l'area coperta e chiusa.
14. Che sulla base, quindi, di tali tariffe e tali criteri, la società aveva richiesto la liquidazione dei propri compensi, nello specifico: - dal 18.05.2009 al
16.06.2009: € 1,82* 60 mc di merce* 30 giorni:
3.276,00; - dal 17.06.2009 al 16.07.2009: € 1,20* 60 mc di merce * 30 giorni: € 2.160,00; - dal 17.07.2009 al 06.10.2022: € 0,90* 60 mc di merce * 4830 giorni:
€ 260.820,00; per un totale di € 266.256,00;
15. Che, relativamente alle spese di trasporto, il
Tribunale, nell'emettere il decreto di liquidazione impugnato, liquidava la somma di € 95 per il trasporto a fronte della richiesta di € 195 formulata dal custode nell'originaria istanza di liquidazione. La società, infatti, aveva provveduto al trasporto presso il deposito della merce sequestrata con l'utilizzo del proprio mezzo, come cristallizzato nel verbale di affidamento in giudiziale custodia. 9
Si costituiva in giudizio il e la Controparte_1
della Repubblica presso il Tribunale di Roma CP_3
chiedendo: “1) in via principale dichiarare inammissibile e/o improcedibile, e comunque rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, anche in quanto la relativa domanda è sfornita di prova, sia nell'an sia nel quantum, alla luce delle ragioni esposte in narrativa, e confermare l'impugnato provvedimento;
2) in via subordinata, in accoglimento delle esposte domande / eccezioni riconvenzionali (da valere, in quanto occorra, anche quali impugnazione incidentale), riformare l'impugnato provvedimento di liquidazione nel modo seguente : - accertare e dichiare la prescrizione di tutti i compensi ex adverso richiesti per il periodo antecedente al 06.10.2012, essendo l'istanza di liquidazione del 07.10.2022; - applicare le riduzioni (anche percentuali, ed anche in base allo stato di conservazione dei beni) di cui agli artt. 58 e 59 DPR
115/2002, e di cui all'art. 3 D.M. 265/2006; - liquidare a controparte esclusivamente compensi per merci custodite in area scoperta;
3) in via ulteriormente gradata, ridurre il quantum liquidato all'importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”, ed assumendo:
1. che la liquidazione operata nel provvedimento impugnato era corretta, atteso che l'indennità, prevista ex art. 58 comma 1 D.P.R. 115/2002 (d'ora in poi, 10
anche , per il custode, diverso dal proprietario CP_4
o dall'avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo è determinata sulla base delle tariffe di cui alle tabelle approvate con decreto del Ministro della
Giustizia, di concerto con quello dell'Economia e delle
Finanze, da emettere, ai sensi dell'art. 59 comma 1 del
D.P.R. 115/2002. L'art. 276 T.U.S.G. disponeva, inoltre, con disposizione transitoria, che, sino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 59,
l'indennità sarebbe stata determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la , ridotte secondo CP_5
equità e, in via residuale, secondo gli usi locali. Il successivo D.M. n. 265 del 2006, adottando le tabelle in applicazione della suddetta disciplina, si è tuttavia limitato a disporre per i soli veicoli a motore e per i natanti. Per quanto riguarda, invece, la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa alle altre categorie di beni, diverse da quelle espressamente disciplinate, l'art. 5 del D.M. 265/2006 ha disposto che “Per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'articolo 58, comma 2, del Testo
Unico citato [nds, ossia il D.P.R. 115/2002]”; 11
2. che, nel presente giudizio, si fa riferimento ad un'attività di custodia di beni, nella specie, non rientranti nelle categorie di cui al citato D.M. 265/2006.
Dunque, a seguito dell'emanazione del predetto D.M.
n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, sulla base degli usi locali, non essendo più applicabile l'art. 276 del D.P.R. 115/2002, il quale aveva consentito in via esclusivamente transitoria il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità
(cfr. Cass. n. 11281/12). Pertanto, nel caso di specie, non essendo ammissibile un'applicazione analogica del
D.M.265/2006 in base ad un'ipotetica similitudine fisica dei beni, invero non sussistente in concreto, occorre riferirsi ai soli usi locali, da intendersi come quelli vigenti nel luogo dove l'attività di custodia è svolta e non dove ha sede il giudice chiamato a decidere sulla liquidazione (cfr. Cass. n. 11421/12);
3. di contestare la natura di uso locale, e quindi l'utilizzabilità nel presente caso, delle tabelle dell'Agenzia del Demanio per la liquidazione dei compensi dovuti al custode, non ricorrendo la dedotta utilizzazione delle stesse in modo costante o ripetuto;
12
4. che fosse accertata e dichiarata la prescrizione di tutti i compensi richiesti per il periodo antecedente al
06.10.2012, essendo l'istanza di liquidazione del
07.10.2022;
5. che fossero applicate le riduzioni (anche percentuali, ed anche in base allo stato di conservazione dei beni) di cui agli artt. 58 e 59 DPR 115/2002, e di cui all'art. 3 D.M. 265/2006.
Instaurato il contraddittorio, all'odierna udienza, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la stessa veniva decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, rilevare che il Controparte_1
ha formulato domanda riconvenzionale chiedendo la
[...] riforma del decreto di liquidazione opposto, con accertamento in via principale che nulla è dovuto alla controparte ed in subordine chiedendo la riduzione del quantum liquidato, deducendo l'inapplicabilità al caso di specie dei parametri di cui alla tabella dell'Agenzia del
Demanio. Deve anzitutto valutarsi l'ammissibilità di tale domanda, la quale costituisce nella sostanza impugnazione incidentale del provvedimento di liquidazione.
Rilevato che il decreto di liquidazione opposto è stato comunicato in data 14.12.2023, come risulta dalla produzione documentale in atti, e che la memoria di costituzione nell'interesse del è stata depositata in CP_1 13
data 17.5.2924, non può ritenersi la tempestività dell'impugnazione proposta da parte resistente. (cfr. in tal senso Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13784 del 2022), dal momento che l'interesse alla proposizione dell'impugnazione non può ritenersi sorto per effetto della proposizione della impugnazione principale (cfr. in ordine ai presupposti di ammissibilità della impugnazione incidentale tardiva Cass.
Sez. 1 - , Sentenza n. 15770 del 15/06/2018 secondo cui
“l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico”). Nella specie il ha inteso CP_1 contestare l'applicazione dei criteri fissati dalle tabelle dell'Agenzia del Demanio, con la conseguenza che rispetto tale doglianza non è in alcun modo collegata con quella fatta valere dalla parte ricorrente, che invece attiene all'applicazione della riduzione.
Pertanto, la domanda riconvenzionale di impugnazione incidentale avanzata dal è da Controparte_1 ritenersi inammissibile.
Nel merito della presente vicenda, valga quanto segue.
Oggetto della presente disamina è la richiesta di riforma del provvedimento emesso da questo Tribunale in data 14.12.2023 ed avente ad oggetto la liquidazione dei 14
compensi spettanti all'odierna parte ricorrente per la custodia giudiziale di beni sottoposti a sequestro.
Sul punto, giova premettere che ai sensi dell'art. 58, 1
e 2 comma, del DPR 115/2002, spetta al custode di beni sottoposti a sequestro penale una indennità proprio per l'attività di custodia, nonché per quella di conservazione del bene, determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell'art. 59, ossia con decreto del Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e, in via residuale, secondo gli usi. Orbene, il D.M. 265/2006, adottato proprio in attuazione di quanto disposto dal suddetto art. 58 DPR 115/2002, prevede i criteri di liquidazione dell'indennità unicamente per i veicoli a motore e per i natanti, stabilendo, all'art. 5, che per le altre categorie di beni deve aversi riguardo agli usi locali, laddove la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che
“in mancanza di usi locali la liquidazione deve avvenire ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c. e, quindi, in base, all'importanza dell'opera svolta e previa acquisizione del parere dell'associazione professionale del custode” (v. Cass.
n. 10622/2018).
Sulla base di quanto sopra è, quindi, in primo luogo certo che, al fine di determinare il compenso spettante al custode, non può essere applicato il Protocollo a firma congiunta del Presidente del Tribunale di Roma e del 15
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, non avendo tale atto né valore di fonte di diritto oggettivo - non provenendo da organi investiti di competenza normativa - né valore negoziale, non essendo stato concordato tra le parti interessate e non risultando che lo stesso integri un uso locale.
Secondariamente, ritenendosi sussistente, per le ragioni di seguito illustrate, un uso locale nella applicazione delle tariffe dall'Agenzia del Demanio, il ricorso deve ritenersi fondato ed essere accolto.
Premesso che l'uso normativo richiede ai fini della sua ricorrenza, sia il requisito di natura oggettiva consistente nella uniforme, generale e costante ripetizione di un dato comportamento, che quello di natura soggettiva (o psicologica), consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica (c.d. “opinio iuris seu necessitatis”), deve rilevarsi, con riferimento alla materia oggetto della presente disamina che la Corte di Cassazione ha evidenziato che ciò che assume rilievo, al fine di ravvisare un uso locale, non è il fatto che l'Agenzia del Demanio abbia predisposto il tariffario, ma il fatto storico costituito dalla generalizzata applicazione del tariffario in questione nella determinazione del compenso spettante ai custodi dei beni oggetto di sequestro amministrativo o penale (v. Cass. n. 11553/2019). Più nello 16
specifico, la Corte di legittimità ha evidenziato che, al fine di riscontrare la sussistenza o meno del dedotto uso locale, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis “ossia della convinzione comune ai consociati, della obbligatorietà dell'osservanze delle tariffe, poiché il recepimento delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge o di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sé, a recepire e legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario sia anche assistito dalla opinio iuris” (cfr. Cass. n. 11553/2019 e n.
752/2016).
Ciò posto, deve rilevarsi che l'odierna parte ricorrente ha depositato molteplici pronunce giudiziarie fondate proprio sull'applicazione delle tariffe dell'Agenzia del Demanio, con ciò fornendo adeguata prova dell'uso di cui sopra.
Il ricorrente, inoltre, lamenta l'applicazione della riduzione del 50% del compenso a seguito dell'applicazione dei parametri di cui alle tabelle dell'Agenzia del Demanio.
La censura è fondata: come anche riconosciuto dalla
Corte d'Appello di Roma (Ordinanza 23.3.2023 sezione VIII) 17
non c'è spazio per l'operatività delle riduzioni operate ai sensi dell'art. 3 del DM 2 settembre 2006, n. 265, dal giudice del provvedimento impugnato, in quanto esse si riferiscono solo ai veicoli e ai natanti e non sono suscettibili di interpretazione analogica, o meglio non sono estensibili alla categoria “merci varie”.
In tal senso si è di recente espressa la Corte di
Cassazione, che, in particolare, con ordinanza n. 11855 del
2021, ha escluso il ricorso al criterio analogico per la determinazione delle indennità di custodia e conservazione di beni sequestrati diversi da veicoli a motore e natanti, beni ai quali non sono applicabili le tariffe recate dal DM 265 del
2006 che “sono state dettate per una specifica categoria di beni sottoposti a sequestro”, così come, conseguentemente, deve ritenersi che non siano a tali diversi beni applicabili le riduzioni dell'art. 3 dello stesso D.M. 265/2006, parimenti previste per i soli beni ivi espressamente contemplati;
che tale esclusione (che si ritiene valevole anche per le riduzioni di cui all'art. 3) è correttamente giustificata sia in base al dato normativo letterale (stante l'esplicita previsione dell'Art.
5. del D.M. citato, il quale, circa la determinazione dell'indennità relativa ad altre categorie di beni rinvia espressamente (e solo) “agli usi locali, come previsto dall'articolo 58, comma 2, del Testo Unico citato” (senza quindi aprire la strada a possibili commistioni tra usi locali e 18
normativa di settore), sia in base all'assenza di riscontri in tal senso nella normativa vigente, sia in base alla evidente eterogeneità dei beni (eterogeneità ricorrente anche nel caso in esame) che non permette in alcun modo “la riconducibilità dei beni oggetto di causa nel novero di quelli per i quali è intervenuta la disciplina di cui al citato DM”. (negli stessi termini cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 11421 del 06/07/2012 che ha riformato il provvedimento impugnato per aver decurtato il compenso, secondo equità, possibilità esclusa dall'art. 5 del d.m. 265/2006 per le categorie diverse dai veicoli a motore e natanti).
Orbene, nel merito, deve rilevarsi che, come da documentazione depositata agli atti di causa, applicando, quindi, le tariffe dell'Agenzia del Demanio – allegate da parte ricorrente – spetta a quest'ultimo il compenso rivendicato, atteso il servizio prestato:
- dal 18.05.2009 al 16.06.2009: € 1,82* 60 mc di merce* 30 giorni: 3.276,00; - dal 17.06.2009 al 16.07.2009:
€ 1,20* 60 mc di merce * 30 giorni: € 2.160,00; - dal
17.07.2009 al 06.10.2022: € 0,90* 60 mc di merce * 4830 giorni: € 260.820,00; per un totale di € 266.256,00.
P.Q.M.
➢ dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di parte resistente;
19
➢ revoca il decreto di liquidazione opposto e determina l'indennità di custodia dovuta alla Parte_1
in complessivi € 266.451,00 oltre I.v.a-;
➢ condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 6.023,00 oltre euro 98,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge
Si comunichi a cura della cancelleria.
Roma, 16.9.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2401 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e rimessa in decisione all'udienza del 16.9.25, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppina Tenga dell'Avv. Fabio Calo' ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Roma, Via della Giuliana 80
PARTE RICORRENTE
E
in persona del Ministro Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, e per la PROCURA
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI
ROMA in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello 2
Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei
Portoghesi.
PARTE RESISTENTE
E
CP_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato in data
12.1.2024, chiedeva: “revocare il decreto Parte_1
di liquidazione emesso e provvedere a ricalcolare quanto dovuto alla e, per l'effetto, liquidare la Parte_1
somma di € 266.451,00 oltre I.v.a quale indennità di custodia, così come richiesta nell'originaria istanza, comprensivo delle spese di trasporto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano distrattatari”.
Assumeva, nello specifico, la predetta società:
1. in data 18.05.2009 riceveva in custodia n. 438 colli contenenti n. 351.986 articoli sequestrati, nello specifico giocattoli e gadget vari, come da verbale di 3
affidamento in custodia e da verbale di nomina custode e contestuale affidamento in giudiziale custodia redatti dalla Guardia di Finanza che si allegano;
2. Che, con la consegna delle merci, si era proceduto a nominare custode giudiziario il l.r.p.t. della
[...]
Parte_1
3. Che le operazioni di trasporto della merce in sequestro erano state realizzate dalla con Parte_1
mezzo proprio: carro attrezzi Iveco Eurotec targa VT
41560I, come risulta del predetto verbale di affidamento;
4. Che, in data 06.02.2015 aveva provveduto a sollecitare, con apposita istanza, la definizione della merce in custodia, interrompendo altresì i termini di prescrizione;
5. Che le merci sequestrate erano rimaste in custodia sino alla data del 6.10.22, quando operanti della Guardia di
Finanza avevano dato esecuzione al provvedimento di distruzione, come da verbale di confisca e distruzione di quanto in sequestro depositato;
6. Che, nel medesimo verbale gli operanti della Guardia di Finanza precisavano che “si dà atto che i reperti in cui era custodito il materiale sottoposto a sequestro occupavano una cubatura di 60,00 (sessanta) m3 circa 4
e per il periodo di custodia è stato riposto in un luogo chiuso e coperto”;
7. Che, in data 7.10.2022, il custode provvedeva a richiedere la liquidazione degli oneri di custodia per un importo complessivo di € 266.451,00 oltre Iva, come da richiesta di liquidazione in atti;
8. Che, detta richiesta veniva calcolata sulla base delle tariffe di custodia giornaliere, da applicarsi ai beni mobili sequestrati, emesse dall'Agenzia del Demanio, depositate in atti (All. 2);
9. Che, dette tariffe da tempo vengono applicate oltre che dal custode, anche dalla Prefettura e dalla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Roma, come si evince dai decreti di liquidazione emessi dai vari Tribunali nonché dalla Corte di Appello di Roma per cui la presta la propria attività Parte_1
di custode giudiziario, ed allegati in atti (All. 7);
10. Che in data 14.12.2023, il Tribunale di Roma, sezione IV penale, emetteva il decreto di liquidazione oggetto della presente impugnazione con il quale liquidava al custode giudiziario la Parte_1
minor somma omnicomprensiva pari ad €
18.058,74oltre Iva;
11. Che con detto provvedimento vi era stata erronea applicazione dei criteri di determinazione del compenso 5
al custode applicati dal Giudice e, nello specifico, la violazione del disposto di cui al d.m. 265 del 2 settembre 2006 e dell'art. 58 comma 2 del Testo Unico spese di Giustizia, ritenendosi, per altro, inapplicabile il protocollo a firma congiunta del Presidente del
Tribunale e del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale. Infatti, Il Tribunale, al fine di quantificare l'importo spettante alla ricorrente, precisava che “l'art.
58 del testo unico in materia di spese di giustizia (d.p.r.
30.05.2002 n. 115) stabilisce che l'indennità di custodia è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle approvate dal Controparte_1
e, in via residuale, secondo gli usi locali” e che
[...]
con il decreto del Ministero n. 265 del Controparte_1
2006 “sono state approvate le suddette tabelle solo per
i veicoli a motore ed i natanti, rinviando per le altre categorie di beni agli usi locali come previsto dal citato art. 58 co.2”, rilevando, ancora, che “la raccolta ufficiale degli usi locali della provincia di Roma, approvata dalla locale camera di commercio, in realtà non prescrive nulla riguardo alla categoria delle merce varie” e ritendo che è stato emanato in data
17.07.2013 un protocollo a firma congiunta del
Presidente del Tribunale e del Procuratore della repubblica presso il Tribunale, “con il quale si 6
stabiliscono i nuovi parametri per la determinazione dell'indennità di custodia dei reperti diversi dai veicoli
a motore e dei natanti”; di talchè era stato applicato tale protocollo che stabilisce “per i reperti privi di valore commerciale, l'utilizzo sia del parametro dell'ingombro sia quello del decorso del tempo”, calcolando, quindi, quanto dovuto in tal modo: “l'indennità per i reperti privi di valore commerciale è stata determinata per i primi cinque anni nella misura di € 40,00 al metro cubo per anno per la custodia in area coperta e di € 30,00 per la custodia in area scoperta, nonché rispettivamente di € 10,00 e di € 8,00 l'anno per il periodo dal sesto al decimo anno, oltre il quale nulla è dovuto per la custodia”;
12. Che l'art. 58, comma 1 e 2 del Testo Unico spese di Giustizia prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, per l'attività espletata in ordine alla custodia di beni sottoposti a sequestro penale, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione che è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell'art. 59, ossia con decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, e, in via residuale, secondo gli usi. In attuazione a quanto disposto dall'art. 58 e 59 del T.U. spese di Giustizia, il D.M. 265 del 2006 ha previsto 7
unicamente i criteri di liquidazione dell'indennità di liquidazione per i veicoli a motore ed i natanti, stabilendo, tuttavia, all'art. 5 che per le altre categorie di beni occorre far riferimento, in via residuale, agli usi locali così come previsto dall'art. 58 comma 1 del testo unico. Sul punto, il Tribunale civile di Roma, attraverso numerose pronunce, ha così deciso: “ritenuto che, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, a seguito dell'emanazione del D.M. 265/2006, la determinazione dell'indennità spettante al custode, in caso di sequestro dei beni diversi dai veicoli a motore
e dai natanti, deve essere effettuata, in ragione di quanto previsto dall'art. 5 del medesimo decreto, secondo gli usi locali e, “in mancanza di tali usi locali la liquidazione deve avvenire ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c. e, quindi, in base, all'importanza dell'opera svolta e previa acquisizione del parere dell'associazione professionale del custode (cfr. Cass.
n. 10622 del 4 maggio 2018). Ritenuto che alla luce di quanto sopra esposto, non possa aversi riguardo, al fine di determinare il compenso spettante al custode, al Protocollo a firma congiunta del Presidente del
Tribunale di Roma e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma non avendo tale atto né valore di fonte di diritto oggettivo, non provenendo da 8
organi investiti di competenza normativa, né valore negoziale, non essendo stato concordato dalle parti interessate”.
13. Che la merce non era stata custodita in area
“coperta”, così come ritenuto nel decreto di liquidazione che si impugna, bensì all'interno di area chiusa e al coperto;
da ciò consegue che andranno applicate le tariffe per l'area coperta e chiusa.
14. Che sulla base, quindi, di tali tariffe e tali criteri, la società aveva richiesto la liquidazione dei propri compensi, nello specifico: - dal 18.05.2009 al
16.06.2009: € 1,82* 60 mc di merce* 30 giorni:
3.276,00; - dal 17.06.2009 al 16.07.2009: € 1,20* 60 mc di merce * 30 giorni: € 2.160,00; - dal 17.07.2009 al 06.10.2022: € 0,90* 60 mc di merce * 4830 giorni:
€ 260.820,00; per un totale di € 266.256,00;
15. Che, relativamente alle spese di trasporto, il
Tribunale, nell'emettere il decreto di liquidazione impugnato, liquidava la somma di € 95 per il trasporto a fronte della richiesta di € 195 formulata dal custode nell'originaria istanza di liquidazione. La società, infatti, aveva provveduto al trasporto presso il deposito della merce sequestrata con l'utilizzo del proprio mezzo, come cristallizzato nel verbale di affidamento in giudiziale custodia. 9
Si costituiva in giudizio il e la Controparte_1
della Repubblica presso il Tribunale di Roma CP_3
chiedendo: “1) in via principale dichiarare inammissibile e/o improcedibile, e comunque rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, anche in quanto la relativa domanda è sfornita di prova, sia nell'an sia nel quantum, alla luce delle ragioni esposte in narrativa, e confermare l'impugnato provvedimento;
2) in via subordinata, in accoglimento delle esposte domande / eccezioni riconvenzionali (da valere, in quanto occorra, anche quali impugnazione incidentale), riformare l'impugnato provvedimento di liquidazione nel modo seguente : - accertare e dichiare la prescrizione di tutti i compensi ex adverso richiesti per il periodo antecedente al 06.10.2012, essendo l'istanza di liquidazione del 07.10.2022; - applicare le riduzioni (anche percentuali, ed anche in base allo stato di conservazione dei beni) di cui agli artt. 58 e 59 DPR
115/2002, e di cui all'art. 3 D.M. 265/2006; - liquidare a controparte esclusivamente compensi per merci custodite in area scoperta;
3) in via ulteriormente gradata, ridurre il quantum liquidato all'importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”, ed assumendo:
1. che la liquidazione operata nel provvedimento impugnato era corretta, atteso che l'indennità, prevista ex art. 58 comma 1 D.P.R. 115/2002 (d'ora in poi, 10
anche , per il custode, diverso dal proprietario CP_4
o dall'avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo è determinata sulla base delle tariffe di cui alle tabelle approvate con decreto del Ministro della
Giustizia, di concerto con quello dell'Economia e delle
Finanze, da emettere, ai sensi dell'art. 59 comma 1 del
D.P.R. 115/2002. L'art. 276 T.U.S.G. disponeva, inoltre, con disposizione transitoria, che, sino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 59,
l'indennità sarebbe stata determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la , ridotte secondo CP_5
equità e, in via residuale, secondo gli usi locali. Il successivo D.M. n. 265 del 2006, adottando le tabelle in applicazione della suddetta disciplina, si è tuttavia limitato a disporre per i soli veicoli a motore e per i natanti. Per quanto riguarda, invece, la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa alle altre categorie di beni, diverse da quelle espressamente disciplinate, l'art. 5 del D.M. 265/2006 ha disposto che “Per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'articolo 58, comma 2, del Testo
Unico citato [nds, ossia il D.P.R. 115/2002]”; 11
2. che, nel presente giudizio, si fa riferimento ad un'attività di custodia di beni, nella specie, non rientranti nelle categorie di cui al citato D.M. 265/2006.
Dunque, a seguito dell'emanazione del predetto D.M.
n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, sulla base degli usi locali, non essendo più applicabile l'art. 276 del D.P.R. 115/2002, il quale aveva consentito in via esclusivamente transitoria il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità
(cfr. Cass. n. 11281/12). Pertanto, nel caso di specie, non essendo ammissibile un'applicazione analogica del
D.M.265/2006 in base ad un'ipotetica similitudine fisica dei beni, invero non sussistente in concreto, occorre riferirsi ai soli usi locali, da intendersi come quelli vigenti nel luogo dove l'attività di custodia è svolta e non dove ha sede il giudice chiamato a decidere sulla liquidazione (cfr. Cass. n. 11421/12);
3. di contestare la natura di uso locale, e quindi l'utilizzabilità nel presente caso, delle tabelle dell'Agenzia del Demanio per la liquidazione dei compensi dovuti al custode, non ricorrendo la dedotta utilizzazione delle stesse in modo costante o ripetuto;
12
4. che fosse accertata e dichiarata la prescrizione di tutti i compensi richiesti per il periodo antecedente al
06.10.2012, essendo l'istanza di liquidazione del
07.10.2022;
5. che fossero applicate le riduzioni (anche percentuali, ed anche in base allo stato di conservazione dei beni) di cui agli artt. 58 e 59 DPR 115/2002, e di cui all'art. 3 D.M. 265/2006.
Instaurato il contraddittorio, all'odierna udienza, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la stessa veniva decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, rilevare che il Controparte_1
ha formulato domanda riconvenzionale chiedendo la
[...] riforma del decreto di liquidazione opposto, con accertamento in via principale che nulla è dovuto alla controparte ed in subordine chiedendo la riduzione del quantum liquidato, deducendo l'inapplicabilità al caso di specie dei parametri di cui alla tabella dell'Agenzia del
Demanio. Deve anzitutto valutarsi l'ammissibilità di tale domanda, la quale costituisce nella sostanza impugnazione incidentale del provvedimento di liquidazione.
Rilevato che il decreto di liquidazione opposto è stato comunicato in data 14.12.2023, come risulta dalla produzione documentale in atti, e che la memoria di costituzione nell'interesse del è stata depositata in CP_1 13
data 17.5.2924, non può ritenersi la tempestività dell'impugnazione proposta da parte resistente. (cfr. in tal senso Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13784 del 2022), dal momento che l'interesse alla proposizione dell'impugnazione non può ritenersi sorto per effetto della proposizione della impugnazione principale (cfr. in ordine ai presupposti di ammissibilità della impugnazione incidentale tardiva Cass.
Sez. 1 - , Sentenza n. 15770 del 15/06/2018 secondo cui
“l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico”). Nella specie il ha inteso CP_1 contestare l'applicazione dei criteri fissati dalle tabelle dell'Agenzia del Demanio, con la conseguenza che rispetto tale doglianza non è in alcun modo collegata con quella fatta valere dalla parte ricorrente, che invece attiene all'applicazione della riduzione.
Pertanto, la domanda riconvenzionale di impugnazione incidentale avanzata dal è da Controparte_1 ritenersi inammissibile.
Nel merito della presente vicenda, valga quanto segue.
Oggetto della presente disamina è la richiesta di riforma del provvedimento emesso da questo Tribunale in data 14.12.2023 ed avente ad oggetto la liquidazione dei 14
compensi spettanti all'odierna parte ricorrente per la custodia giudiziale di beni sottoposti a sequestro.
Sul punto, giova premettere che ai sensi dell'art. 58, 1
e 2 comma, del DPR 115/2002, spetta al custode di beni sottoposti a sequestro penale una indennità proprio per l'attività di custodia, nonché per quella di conservazione del bene, determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell'art. 59, ossia con decreto del Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e, in via residuale, secondo gli usi. Orbene, il D.M. 265/2006, adottato proprio in attuazione di quanto disposto dal suddetto art. 58 DPR 115/2002, prevede i criteri di liquidazione dell'indennità unicamente per i veicoli a motore e per i natanti, stabilendo, all'art. 5, che per le altre categorie di beni deve aversi riguardo agli usi locali, laddove la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che
“in mancanza di usi locali la liquidazione deve avvenire ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c. e, quindi, in base, all'importanza dell'opera svolta e previa acquisizione del parere dell'associazione professionale del custode” (v. Cass.
n. 10622/2018).
Sulla base di quanto sopra è, quindi, in primo luogo certo che, al fine di determinare il compenso spettante al custode, non può essere applicato il Protocollo a firma congiunta del Presidente del Tribunale di Roma e del 15
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, non avendo tale atto né valore di fonte di diritto oggettivo - non provenendo da organi investiti di competenza normativa - né valore negoziale, non essendo stato concordato tra le parti interessate e non risultando che lo stesso integri un uso locale.
Secondariamente, ritenendosi sussistente, per le ragioni di seguito illustrate, un uso locale nella applicazione delle tariffe dall'Agenzia del Demanio, il ricorso deve ritenersi fondato ed essere accolto.
Premesso che l'uso normativo richiede ai fini della sua ricorrenza, sia il requisito di natura oggettiva consistente nella uniforme, generale e costante ripetizione di un dato comportamento, che quello di natura soggettiva (o psicologica), consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica (c.d. “opinio iuris seu necessitatis”), deve rilevarsi, con riferimento alla materia oggetto della presente disamina che la Corte di Cassazione ha evidenziato che ciò che assume rilievo, al fine di ravvisare un uso locale, non è il fatto che l'Agenzia del Demanio abbia predisposto il tariffario, ma il fatto storico costituito dalla generalizzata applicazione del tariffario in questione nella determinazione del compenso spettante ai custodi dei beni oggetto di sequestro amministrativo o penale (v. Cass. n. 11553/2019). Più nello 16
specifico, la Corte di legittimità ha evidenziato che, al fine di riscontrare la sussistenza o meno del dedotto uso locale, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis “ossia della convinzione comune ai consociati, della obbligatorietà dell'osservanze delle tariffe, poiché il recepimento delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge o di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sé, a recepire e legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario sia anche assistito dalla opinio iuris” (cfr. Cass. n. 11553/2019 e n.
752/2016).
Ciò posto, deve rilevarsi che l'odierna parte ricorrente ha depositato molteplici pronunce giudiziarie fondate proprio sull'applicazione delle tariffe dell'Agenzia del Demanio, con ciò fornendo adeguata prova dell'uso di cui sopra.
Il ricorrente, inoltre, lamenta l'applicazione della riduzione del 50% del compenso a seguito dell'applicazione dei parametri di cui alle tabelle dell'Agenzia del Demanio.
La censura è fondata: come anche riconosciuto dalla
Corte d'Appello di Roma (Ordinanza 23.3.2023 sezione VIII) 17
non c'è spazio per l'operatività delle riduzioni operate ai sensi dell'art. 3 del DM 2 settembre 2006, n. 265, dal giudice del provvedimento impugnato, in quanto esse si riferiscono solo ai veicoli e ai natanti e non sono suscettibili di interpretazione analogica, o meglio non sono estensibili alla categoria “merci varie”.
In tal senso si è di recente espressa la Corte di
Cassazione, che, in particolare, con ordinanza n. 11855 del
2021, ha escluso il ricorso al criterio analogico per la determinazione delle indennità di custodia e conservazione di beni sequestrati diversi da veicoli a motore e natanti, beni ai quali non sono applicabili le tariffe recate dal DM 265 del
2006 che “sono state dettate per una specifica categoria di beni sottoposti a sequestro”, così come, conseguentemente, deve ritenersi che non siano a tali diversi beni applicabili le riduzioni dell'art. 3 dello stesso D.M. 265/2006, parimenti previste per i soli beni ivi espressamente contemplati;
che tale esclusione (che si ritiene valevole anche per le riduzioni di cui all'art. 3) è correttamente giustificata sia in base al dato normativo letterale (stante l'esplicita previsione dell'Art.
5. del D.M. citato, il quale, circa la determinazione dell'indennità relativa ad altre categorie di beni rinvia espressamente (e solo) “agli usi locali, come previsto dall'articolo 58, comma 2, del Testo Unico citato” (senza quindi aprire la strada a possibili commistioni tra usi locali e 18
normativa di settore), sia in base all'assenza di riscontri in tal senso nella normativa vigente, sia in base alla evidente eterogeneità dei beni (eterogeneità ricorrente anche nel caso in esame) che non permette in alcun modo “la riconducibilità dei beni oggetto di causa nel novero di quelli per i quali è intervenuta la disciplina di cui al citato DM”. (negli stessi termini cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 11421 del 06/07/2012 che ha riformato il provvedimento impugnato per aver decurtato il compenso, secondo equità, possibilità esclusa dall'art. 5 del d.m. 265/2006 per le categorie diverse dai veicoli a motore e natanti).
Orbene, nel merito, deve rilevarsi che, come da documentazione depositata agli atti di causa, applicando, quindi, le tariffe dell'Agenzia del Demanio – allegate da parte ricorrente – spetta a quest'ultimo il compenso rivendicato, atteso il servizio prestato:
- dal 18.05.2009 al 16.06.2009: € 1,82* 60 mc di merce* 30 giorni: 3.276,00; - dal 17.06.2009 al 16.07.2009:
€ 1,20* 60 mc di merce * 30 giorni: € 2.160,00; - dal
17.07.2009 al 06.10.2022: € 0,90* 60 mc di merce * 4830 giorni: € 260.820,00; per un totale di € 266.256,00.
P.Q.M.
➢ dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di parte resistente;
19
➢ revoca il decreto di liquidazione opposto e determina l'indennità di custodia dovuta alla Parte_1
in complessivi € 266.451,00 oltre I.v.a-;
➢ condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 6.023,00 oltre euro 98,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge
Si comunichi a cura della cancelleria.
Roma, 16.9.25
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)