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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 30/09/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1192/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1192 dell'anno 2023
TRA
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Moruzzo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marcello Cima, sito in Campobasso, Traversa Via Zurlo n. 8
- attore in riassunzione - E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici siti in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 74
- convenuta in riassunzione - NONCHÉ
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Merlicco, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cerignola, via Salento n. 30
- terza chiamata in causa -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato in data 25.11.2022 la società
[...]
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Larino la Parte_1
affinché fosse condannata al risarcimento del danno subito CP_1 dall'autoveicolo di sua proprietà Audi A5, targato FW763GP, commisurato in euro 6.716,28, in seguito al sinistro verificatosi in Termoli in data 5.11.2021, in occasione del quale il predetto veicolo, condotto da , Persona_1 impattò contro un cinghiale, che aveva invaso la carreggiata.
1 N. 1192/2023 R.G.
Parte attrice ha altresì domandato la condanna della al CP_1 risarcimento del danno corrispondente al costo sostenuto per il servizio del mezzo sostitutivo, quantificato in euro 480,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese e competenze maturate in fase stragiudiziale, come da nota spese allegata.
Si è costituita in giudizio la che ha eccepito in via CP_1 pregiudiziale l'incompetenza territoriale del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Campobasso.
Ha inoltre chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la
[...]
per essere dalla stessa tenuta indenne da ogni Controparte_2 conseguenza pregiudizievole derivante dall'eventuale accoglimento della domanda attorea.
Nel merito, ha insistito per il rigetto della pretesa risarcitoria, sostenendo: che la società attrice non avesse dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi della sua responsabilità; che a lei non potesse essere mosso alcun rimprovero, avendo provveduto a segnalare ai competenti enti territoriali i tratti stradali maggiormente interessati da incidenti con fauna selvatica;
che l'utilizzatore del veicolo non aveva tenuto una condotta prudente, non emergendo le ragioni dell'irrealizzabilità di una manovra di sicurezza, come quella del semplice arresto del veicolo per mezzo dei freni, senza dubbio efficace ove il conducente avesse proceduto a velocità contenuta.
In via subordinata ha chiesto che il quantum fosse ridotto, in considerazione del comportamento colposo tenuto dal conducente al momento del sinistro.
Con ordinanza del 14.04.2023 il Tribunale di Larino ha dichiarato la propria incompetenza, assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso.
Con atto di citazione notificato in data 11.07.2023 la società
[...]
ha dunque riassunto il giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, insistendo per la condanna della . CP_1
Si è costituita in giudizio la ribadendo le medesime CP_1 conclusioni precedentemente rassegnate.
Si è altresì costituita in giudizio la terza chiamata in causa Controparte_2
che ha insistito per il rigetto della domanda attorea, aderendo
[...] alle argomentazioni sviluppate dalla . CP_1
In subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea e dichiarazione di manleva, ha domandato:
- che fosse proporzionalmente ridotto il quantum dovuto a titolo risarcitorio, in ragione del concorso di colpa del conducente della vettura in ordine alla causazione dell'incidente stradale, e che l'importo fosse liquidato al netto dell'IVA, in quanto l'attore è una società, che detrae l'imposta;
- che la fosse condannata alla restituzione in suo favore della somma CP_1 di euro 5.000,00, eventualmente da lei corrisposta direttamente all'attrice, pari al valore della franchigia frontale contrattuale.
2 N. 1192/2023 R.G.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale, e dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.09.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali le parti si sono riportate ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate.
***
I. La domanda proposta dalla società attrice è parzialmente fondata, e deve essere accolta nei limiti di cui infra.
Giova preliminarmente inquadrare il thema decidendum nel perimetro normativo di riferimento.
L'art. 9 L. 157/1992 stabilisce che le Regioni esercitano le funzioni amministrative, di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli statuti regionali.
L'art. 2052 c.c. riconosce la responsabilità del proprietario di animali, o di chi se ne serve, per il tempo in cui li ha in uso, per i danni dagli stessi cagionati, indipendentemente dalla custodia, salvo la prova del caso fortuito.
Per lungo tempo la giurisprudenza si è orientata nel senso di escludere l'applicabilità della richiamata norma codicistica alle fattispecie risarcitorie aventi ad oggetto il danno provocato dalla fauna selvatica, ritenendo che la Pubblica Amministrazione non potesse esercitare alcun potere di controllo sulla stessa.
Si è sostenuto, in modo particolare, che la condizione di libertà propria della selvaggina fosse incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., e che le pretese risarcitorie azionate dai privati dovessero essere veicolate per il tramite della norma generale di cui all'art. 2043 c.c., con la conseguente necessità di provare la ricorrenza del comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.
A partire dal 2020, la Suprema Corte (cfr. in particolare la pronuncia della Sez. III n. 7969 del 20/04/2020) ha tuttavia mutato orientamento, esprimendo princìpi che tuttora conoscono seguito nella giurisprudenza di legittimità.
In particolare, ha affermato che il criterio di imputazione espresso nell'art. 2052 c.c. non risulta espressamente limitato agli animali domestici, riferendosi la norma agli animali suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo, indipendentemente dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia.
Ha ritenuto che, essendo stato stabilito con legge dello Stato che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile in capo allo Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato, onde perseguire i suddetti fini collettivi,
3 N. 1192/2023 R.G.
deve applicarsi anche alle indicate specie protette il regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.
L'esclusione degli enti pubblici dal regime di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2052 c.c. si tradurrebbe infatti, diversamente opinando, in un ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione.
Ebbene, attuandosi il diritto proprietario dello Stato sulle specie animali oggetto della tutela di cui alla L. 157/1992 per il tramite della attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, queste ultime esplicantesi in funzioni di programmazione, di coordinamento e di controllo, anche eventualmente svolte per delega da altri enti minori, può concludersi nel senso che siano le Regioni ad “utilizzare” il patrimonio faunistico protetto - al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - sicché soltanto a queste ultime è addebitabile la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica.
Ciò posto, quanto all'onere della prova gravante sull'attore, stante la natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., lo stesso si articola attraverso la dimostrazione della dinamica del sinistro, del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo, nonché dell'appartenenza dello stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. 157/1992.
Ove poi il danno derivi da un sinistro stradale tra veicoli e animali selvatici, non può ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata, né che si sia verificato l'impatto tra l'animale e il veicolo, posto che, ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c., il conducente del veicolo deve provare di avere adottato ogni cautela possibile per evitare il danno.
La prova liberatoria gravante sulla consiste invece nella CP_1 dimostrazione del caso fortuito, dovendosi provare l'assoluta imprevedibilità della condotta tenuta dall'animale (cfr. Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass. 9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass. 6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n. 20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass. 31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n. 19101; Cass. 1.2/11/2020, n. 25466).
La Suprema Corte ha poi di recente precisato che “in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura” (cfr. Cass. Sez. III, n.197 del 07/01/2025; cfr. anche Cass. Ord. 10/11/2023, n. 31335; Cass. 20/04/2020, n. 7969).
Occorre a questo punto fare applicazione dei richiamati princìpi al caso di specie.
Deve ritenersi raggiunta la prova in ordine alla verificazione del sinistro descritto dall'attore, alla sua dinamica, al nesso causale tra la condotta
4 N. 1192/2023 R.G.
dell'animale e l'evento lesivo, nonché all'appartenenza dello stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. 157/1992, trattandosi di un cinghiale.
Depongono in tal senso la documentazione fotografica prodotta dalla e il verbale redatto dai Carabinieri intervenuti Parte_1 sul luogo del sinistro, nella parte in cui riferisce che “il veicolo presentava la rottura del fanale anteriore dx, la carrozzeria anteriore dx danneggiata con annesse parti mancanti, e il cofano danneggiato. Si precisa, che sulla parte della carrozzeria incidentata, ovvero quella anteriore dx, vi erano peli di cinghiale e tracce di terreno”.
Deve allora ritenersi che in data 5.11.2021, intorno alle 19:30 circa, il veicolo targato FW763GP, di proprietà della società attrice e condotto da
[...]
mentre percorreva la Contrada Pantano Basso, in prossimità Persona_1 dell'incrocio con via di Rio Vivo, in direzione Stabilimento Fiat-Rio Vivo, è stato impattato all'improvviso da un cinghiale che, sebbene non rinvenuto sul manto stradale, ha lasciato peli e tracce di terreno sulla parte della carrozzeria incidentata.
La per contro, non ha dato la prova del caso fortuito, non avendo CP_1 dimostrato che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale e inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile né evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela della incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto.
Essa, infatti, non ha dimostrato l'eccezionalità dell'evento di danno lamentato dall'attore, rilevato che, pur ascrivendone l'eziologia alla altrui condotta, non ha offerto alcuna prova della sua imprevedibilità.
Al contrario, il richiamo operato dalla stessa alla presenza di CP_1 segnaletica stradale sul tratto interessato dal sinistro indicante il limite di velocità pari a 30 km/h suggerisce che eventi di tale specie debbano ritenersi ragionevolmente prevedibili.
Ne deriva che l'attraversamento in quel punto della strada da parte di animali selvatici non può dirsi connotato da quel grado di assoluta imprevedibilità ed inevitabilità nei quali deve sostanziarsi il caso fortuito, per essere riconosciuto effettivamente come tale.
La non è dunque riuscita a superare la presunzione di colpa esistente CP_1
a suo a carico, ex art. 2052 c.c.
Nemmeno l'attore, tuttavia, è riuscito a superare la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., non avendo dimostrato l'adozione, da parte del conducente del veicolo, di tutte le cautele necessarie ad evitare il danno.
Al contrario, le prove acquisite in giudizio suggeriscono che la guida non fosse prudente: invero, i danni riportati dall'autovettura sono tali da indurre a
5 N. 1192/2023 R.G.
ritenere, per il principio del “più probabile che non”, che la velocità di marcia del conducente non fosse moderata.
Tale conclusione trova conferma nel verbale redatto dai Carabinieri, nella parte in cui riferisce che “il veicolo presentava la rottura del fanale anteriore dx, la carrozzeria anteriore dx danneggiata con annesse parti mancanti, e il cofano danneggiato”, ossia danni tali da rendere l'autovettura non marciante, come si evince dalla fattura rilasciata da di cui Parte_2 all'allegato n.2 dell'atto di citazione, ove è riportato che il veicolo era giunto in officina con carroattrezzi.
Pertanto, non avendo né l'attore né il convenuto raggiunto la prova liberatoria, ne deriva che la responsabilità grava su ognuno in pari misura, come sostenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità già sopra richiamata.
II. Con riguardo alla quantificazione del danno subito dal veicolo della a seguito dell'impatto, ai fini della domanda Parte_1 risarcitoria, si osserva che parte attrice ha prodotto una fattura del suo carrozziere, la datata 20.12.2021, dalla quale si evince Parte_2 che il costo complessivo sostenuto per la sostituzione dei ricambi e per la manodopera, al netto delle imposte, è pari ad euro 6.716,28.
Ha altresì prodotto la documentazione fotografica raffigurante il veicolo successivamente al sinistro e in seguito all'intervento del carrozziere incaricato.
Risulta quindi sufficientemente provata l'entità dei danni causati alla vettura.
Ebbene, posto che, come sopra esposto, la responsabilità del sinistro deve gravare sulle parti in pari misura, e rilevato che l'attore ha commisurato il danno patito al costo sostenuto al netto dell'imposta, la quota di danno che deve rimanere a carico di ciascuna delle parti è pari ad euro 3.358,14.
La deve dunque essere condannata a versare alla parte attrice CP_1 la somma di euro 3.358,14, oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, a far tempo dalla data del sinistro (5.11.2021) ad oggi, oltre ulteriori interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
III. Parte attrice chiede altresì il risarcimento del danno corrispondente al costo sostenuto per il servizio del mezzo sostitutivo garantito durante il tempo in cui la vettura incidentata era in riparazione, commisurato in euro 480,00 (euro 80 pro die).
In punto di diritto giova rammentare che il danno da cd. fermo tecnico non è in re ipsa, ma deve essere provato per il tramite della dimostrazione rigorosa della spesa sostenuta per procacciarsi il veicolo sostitutivo (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 2, n. 32946 del 17/12/2024).
Ebbene, in disparte il rilievo per cui la suddetta vettura sostitutiva non è stata neppure identificata mediante indicazione della targa, il tariffario allegato - non accompagnato da alcuna fattura/quietanza - non dimostra che il costo per il noleggio del veicolo sostitutivo sia stato effettivamente sostenuto.
Ne deriva che la domanda deve essere respinta, siccome non provata.
6 N. 1192/2023 R.G.
Nulla è dovuto, poi, a titolo di rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale.
Come di recente ribadito dalla Suprema Corte, richiamando un consolidato orientamento sul punto “le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
b) congrue , cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9849 del 2025).
Ebbene, nel caso di specie risulta dalla documentazione in atti che l'avv. Moruzzo ha posto in essere, in via stragiudiziale, soltanto attività connesse e complementari con quelle giudiziali, atteso che egli si è limitato ad inviare la richiesta risarcitoria, via mail, alla ed alla . CP_1 CP_2
Non risulta invece documentato il compimento di ulteriori attività, da ritenersi utili, nei termini indicati dalla Suprema Corte.
IV. La ha chiamato in causa la CP_1 Controparte_2 con la quale ha rappresentato di avere stipulato, in data 30.06.2021, la polizza assicurativa RCTO n. 2021/03/2451762, a copertura dei danni causati da fauna selvatica a persone, cose e animali, con decorrenza dal 30.06.2021 e scadenza al 30.06.2022, prorogata al 30.06.2023.
Ha chiesto, quindi, di essere manlevata dalla terza chiamata in causa - in caso di soccombenza - da ogni conseguenza pregiudizievole, afferente all'incidente per cui è causa, nei limiti della predetta polizza.
La si è dichiarata pronta a manlevare l'Ente Controparte_2 convenuto da eventuali obbligazioni connesse al presente giudizio, ferma restando l'operatività della franchigia frontale di euro 5.000,00, attiva alla data del sinistro.
Dalla polizza assicurativa in atti si evince, in effetti, che la garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale di euro 5.000,00 per sinistro (cfr. art. 15).
La stessa norma contrattuale prevede tuttavia che “la società si impegna a liquidare al terzo danneggiato o agli aventi causa l'importo del danno compreso la franchigia. La Società provvederà successivamente a richiedere al Contraente/Assicurato il rimborso della franchigia contrattualmente prevista”.
Ne deriva che la domanda di manleva della nei confronti di CP_1 deve essere accolta, posto che è previsto nel Controparte_2 contratto in atti che la liquidazione al terzo danneggiato dell'importo dovuto deve essere piena, e dunque comprensiva della franchigia.
7 N. 1192/2023 R.G.
L'importo della franchigia potrà essere poi successivamente rimborsato dalla alla Compagnia di Assicurazione, previa apposita richiesta CP_1 stragiudiziale, ma il rimborso non può essere disposto direttamente in questa sede, come richiesto dalla . CP_2
Si rileva infatti che il citato art. 15 del contratto precisa che la CP_2 deve prima liquidare l'importo al terzo danneggiato o agli aventi causa, e solo successivamente può richiedere alla il rimborso della franchigia, CP_1 inviandole, con cadenza quadrimestrale, la documentazione comprovante l'avvenuto risarcimento dei sinistri.
V. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, atteso l'accoglimento solo parziale della domanda di parte attrice, la circostanza per cui negli ultimi anni si sono registrate rilevanti oscillazioni nella giurisprudenza della Suprema Corte relativamente alla materia in esame, nonché, quanto ai rapporti tra la convenuta e la terza chiamata in causa, la circostanza per cui quest'ultima ha sostanzialmente aderito, nel merito, alle difese della convenuta nei confronti della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da Parte_1
e per l'effetto CONDANNA la al pagamento in Pt_1 CP_1 suo favore della somma di euro 3.358,14, oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, a far tempo dalla data del sinistro (5.11.2021) ad oggi, oltre ulteriori interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- CONDANNA la a manlevare e tenere Controparte_2 indenne la di quanto la stessa è tenuta a corrispondere CP_1 all'attore, in relazione al presente giudizio;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, in data 27/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1192 dell'anno 2023
TRA
(P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Moruzzo, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marcello Cima, sito in Campobasso, Traversa Via Zurlo n. 8
- attore in riassunzione - E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici siti in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 74
- convenuta in riassunzione - NONCHÉ
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Merlicco, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cerignola, via Salento n. 30
- terza chiamata in causa -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione notificato in data 25.11.2022 la società
[...]
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Larino la Parte_1
affinché fosse condannata al risarcimento del danno subito CP_1 dall'autoveicolo di sua proprietà Audi A5, targato FW763GP, commisurato in euro 6.716,28, in seguito al sinistro verificatosi in Termoli in data 5.11.2021, in occasione del quale il predetto veicolo, condotto da , Persona_1 impattò contro un cinghiale, che aveva invaso la carreggiata.
1 N. 1192/2023 R.G.
Parte attrice ha altresì domandato la condanna della al CP_1 risarcimento del danno corrispondente al costo sostenuto per il servizio del mezzo sostitutivo, quantificato in euro 480,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché spese e competenze maturate in fase stragiudiziale, come da nota spese allegata.
Si è costituita in giudizio la che ha eccepito in via CP_1 pregiudiziale l'incompetenza territoriale del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Campobasso.
Ha inoltre chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la
[...]
per essere dalla stessa tenuta indenne da ogni Controparte_2 conseguenza pregiudizievole derivante dall'eventuale accoglimento della domanda attorea.
Nel merito, ha insistito per il rigetto della pretesa risarcitoria, sostenendo: che la società attrice non avesse dimostrato la sussistenza degli elementi costitutivi della sua responsabilità; che a lei non potesse essere mosso alcun rimprovero, avendo provveduto a segnalare ai competenti enti territoriali i tratti stradali maggiormente interessati da incidenti con fauna selvatica;
che l'utilizzatore del veicolo non aveva tenuto una condotta prudente, non emergendo le ragioni dell'irrealizzabilità di una manovra di sicurezza, come quella del semplice arresto del veicolo per mezzo dei freni, senza dubbio efficace ove il conducente avesse proceduto a velocità contenuta.
In via subordinata ha chiesto che il quantum fosse ridotto, in considerazione del comportamento colposo tenuto dal conducente al momento del sinistro.
Con ordinanza del 14.04.2023 il Tribunale di Larino ha dichiarato la propria incompetenza, assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso.
Con atto di citazione notificato in data 11.07.2023 la società
[...]
ha dunque riassunto il giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, insistendo per la condanna della . CP_1
Si è costituita in giudizio la ribadendo le medesime CP_1 conclusioni precedentemente rassegnate.
Si è altresì costituita in giudizio la terza chiamata in causa Controparte_2
che ha insistito per il rigetto della domanda attorea, aderendo
[...] alle argomentazioni sviluppate dalla . CP_1
In subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea e dichiarazione di manleva, ha domandato:
- che fosse proporzionalmente ridotto il quantum dovuto a titolo risarcitorio, in ragione del concorso di colpa del conducente della vettura in ordine alla causazione dell'incidente stradale, e che l'importo fosse liquidato al netto dell'IVA, in quanto l'attore è una società, che detrae l'imposta;
- che la fosse condannata alla restituzione in suo favore della somma CP_1 di euro 5.000,00, eventualmente da lei corrisposta direttamente all'attrice, pari al valore della franchigia frontale contrattuale.
2 N. 1192/2023 R.G.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale, e dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.09.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali le parti si sono riportate ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate.
***
I. La domanda proposta dalla società attrice è parzialmente fondata, e deve essere accolta nei limiti di cui infra.
Giova preliminarmente inquadrare il thema decidendum nel perimetro normativo di riferimento.
L'art. 9 L. 157/1992 stabilisce che le Regioni esercitano le funzioni amministrative, di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli statuti regionali.
L'art. 2052 c.c. riconosce la responsabilità del proprietario di animali, o di chi se ne serve, per il tempo in cui li ha in uso, per i danni dagli stessi cagionati, indipendentemente dalla custodia, salvo la prova del caso fortuito.
Per lungo tempo la giurisprudenza si è orientata nel senso di escludere l'applicabilità della richiamata norma codicistica alle fattispecie risarcitorie aventi ad oggetto il danno provocato dalla fauna selvatica, ritenendo che la Pubblica Amministrazione non potesse esercitare alcun potere di controllo sulla stessa.
Si è sostenuto, in modo particolare, che la condizione di libertà propria della selvaggina fosse incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., e che le pretese risarcitorie azionate dai privati dovessero essere veicolate per il tramite della norma generale di cui all'art. 2043 c.c., con la conseguente necessità di provare la ricorrenza del comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.
A partire dal 2020, la Suprema Corte (cfr. in particolare la pronuncia della Sez. III n. 7969 del 20/04/2020) ha tuttavia mutato orientamento, esprimendo princìpi che tuttora conoscono seguito nella giurisprudenza di legittimità.
In particolare, ha affermato che il criterio di imputazione espresso nell'art. 2052 c.c. non risulta espressamente limitato agli animali domestici, riferendosi la norma agli animali suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo, indipendentemente dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia.
Ha ritenuto che, essendo stato stabilito con legge dello Stato che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile in capo allo Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato, onde perseguire i suddetti fini collettivi,
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deve applicarsi anche alle indicate specie protette il regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.
L'esclusione degli enti pubblici dal regime di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2052 c.c. si tradurrebbe infatti, diversamente opinando, in un ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione.
Ebbene, attuandosi il diritto proprietario dello Stato sulle specie animali oggetto della tutela di cui alla L. 157/1992 per il tramite della attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, queste ultime esplicantesi in funzioni di programmazione, di coordinamento e di controllo, anche eventualmente svolte per delega da altri enti minori, può concludersi nel senso che siano le Regioni ad “utilizzare” il patrimonio faunistico protetto - al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - sicché soltanto a queste ultime è addebitabile la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica.
Ciò posto, quanto all'onere della prova gravante sull'attore, stante la natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., lo stesso si articola attraverso la dimostrazione della dinamica del sinistro, del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo, nonché dell'appartenenza dello stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. 157/1992.
Ove poi il danno derivi da un sinistro stradale tra veicoli e animali selvatici, non può ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata, né che si sia verificato l'impatto tra l'animale e il veicolo, posto che, ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c., il conducente del veicolo deve provare di avere adottato ogni cautela possibile per evitare il danno.
La prova liberatoria gravante sulla consiste invece nella CP_1 dimostrazione del caso fortuito, dovendosi provare l'assoluta imprevedibilità della condotta tenuta dall'animale (cfr. Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass. 9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass. 6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n. 20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass. 31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n. 19101; Cass. 1.2/11/2020, n. 25466).
La Suprema Corte ha poi di recente precisato che “in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità a carico del conducente (ex art. 2054 c.c.) concorre con la presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale, ma non prevale su questa, sicché, se uno dei soggetti interessati supera la presunzione posta a suo carico, la responsabilità grava sull'altro; se, invece, entrambi vincono la presunzione di colpa, ciascuno va esente da responsabilità; se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità grava su ognuno in pari misura” (cfr. Cass. Sez. III, n.197 del 07/01/2025; cfr. anche Cass. Ord. 10/11/2023, n. 31335; Cass. 20/04/2020, n. 7969).
Occorre a questo punto fare applicazione dei richiamati princìpi al caso di specie.
Deve ritenersi raggiunta la prova in ordine alla verificazione del sinistro descritto dall'attore, alla sua dinamica, al nesso causale tra la condotta
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dell'animale e l'evento lesivo, nonché all'appartenenza dello stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. 157/1992, trattandosi di un cinghiale.
Depongono in tal senso la documentazione fotografica prodotta dalla e il verbale redatto dai Carabinieri intervenuti Parte_1 sul luogo del sinistro, nella parte in cui riferisce che “il veicolo presentava la rottura del fanale anteriore dx, la carrozzeria anteriore dx danneggiata con annesse parti mancanti, e il cofano danneggiato. Si precisa, che sulla parte della carrozzeria incidentata, ovvero quella anteriore dx, vi erano peli di cinghiale e tracce di terreno”.
Deve allora ritenersi che in data 5.11.2021, intorno alle 19:30 circa, il veicolo targato FW763GP, di proprietà della società attrice e condotto da
[...]
mentre percorreva la Contrada Pantano Basso, in prossimità Persona_1 dell'incrocio con via di Rio Vivo, in direzione Stabilimento Fiat-Rio Vivo, è stato impattato all'improvviso da un cinghiale che, sebbene non rinvenuto sul manto stradale, ha lasciato peli e tracce di terreno sulla parte della carrozzeria incidentata.
La per contro, non ha dato la prova del caso fortuito, non avendo CP_1 dimostrato che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale e inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile né evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela della incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto.
Essa, infatti, non ha dimostrato l'eccezionalità dell'evento di danno lamentato dall'attore, rilevato che, pur ascrivendone l'eziologia alla altrui condotta, non ha offerto alcuna prova della sua imprevedibilità.
Al contrario, il richiamo operato dalla stessa alla presenza di CP_1 segnaletica stradale sul tratto interessato dal sinistro indicante il limite di velocità pari a 30 km/h suggerisce che eventi di tale specie debbano ritenersi ragionevolmente prevedibili.
Ne deriva che l'attraversamento in quel punto della strada da parte di animali selvatici non può dirsi connotato da quel grado di assoluta imprevedibilità ed inevitabilità nei quali deve sostanziarsi il caso fortuito, per essere riconosciuto effettivamente come tale.
La non è dunque riuscita a superare la presunzione di colpa esistente CP_1
a suo a carico, ex art. 2052 c.c.
Nemmeno l'attore, tuttavia, è riuscito a superare la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., non avendo dimostrato l'adozione, da parte del conducente del veicolo, di tutte le cautele necessarie ad evitare il danno.
Al contrario, le prove acquisite in giudizio suggeriscono che la guida non fosse prudente: invero, i danni riportati dall'autovettura sono tali da indurre a
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ritenere, per il principio del “più probabile che non”, che la velocità di marcia del conducente non fosse moderata.
Tale conclusione trova conferma nel verbale redatto dai Carabinieri, nella parte in cui riferisce che “il veicolo presentava la rottura del fanale anteriore dx, la carrozzeria anteriore dx danneggiata con annesse parti mancanti, e il cofano danneggiato”, ossia danni tali da rendere l'autovettura non marciante, come si evince dalla fattura rilasciata da di cui Parte_2 all'allegato n.2 dell'atto di citazione, ove è riportato che il veicolo era giunto in officina con carroattrezzi.
Pertanto, non avendo né l'attore né il convenuto raggiunto la prova liberatoria, ne deriva che la responsabilità grava su ognuno in pari misura, come sostenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità già sopra richiamata.
II. Con riguardo alla quantificazione del danno subito dal veicolo della a seguito dell'impatto, ai fini della domanda Parte_1 risarcitoria, si osserva che parte attrice ha prodotto una fattura del suo carrozziere, la datata 20.12.2021, dalla quale si evince Parte_2 che il costo complessivo sostenuto per la sostituzione dei ricambi e per la manodopera, al netto delle imposte, è pari ad euro 6.716,28.
Ha altresì prodotto la documentazione fotografica raffigurante il veicolo successivamente al sinistro e in seguito all'intervento del carrozziere incaricato.
Risulta quindi sufficientemente provata l'entità dei danni causati alla vettura.
Ebbene, posto che, come sopra esposto, la responsabilità del sinistro deve gravare sulle parti in pari misura, e rilevato che l'attore ha commisurato il danno patito al costo sostenuto al netto dell'imposta, la quota di danno che deve rimanere a carico di ciascuna delle parti è pari ad euro 3.358,14.
La deve dunque essere condannata a versare alla parte attrice CP_1 la somma di euro 3.358,14, oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, a far tempo dalla data del sinistro (5.11.2021) ad oggi, oltre ulteriori interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
III. Parte attrice chiede altresì il risarcimento del danno corrispondente al costo sostenuto per il servizio del mezzo sostitutivo garantito durante il tempo in cui la vettura incidentata era in riparazione, commisurato in euro 480,00 (euro 80 pro die).
In punto di diritto giova rammentare che il danno da cd. fermo tecnico non è in re ipsa, ma deve essere provato per il tramite della dimostrazione rigorosa della spesa sostenuta per procacciarsi il veicolo sostitutivo (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 2, n. 32946 del 17/12/2024).
Ebbene, in disparte il rilievo per cui la suddetta vettura sostitutiva non è stata neppure identificata mediante indicazione della targa, il tariffario allegato - non accompagnato da alcuna fattura/quietanza - non dimostra che il costo per il noleggio del veicolo sostitutivo sia stato effettivamente sostenuto.
Ne deriva che la domanda deve essere respinta, siccome non provata.
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Nulla è dovuto, poi, a titolo di rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale.
Come di recente ribadito dalla Suprema Corte, richiamando un consolidato orientamento sul punto “le spese legali stragiudiziali costituiscono una voce di danno emergente e la loro liquidazione è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. Esse sono risarcibili soltanto se: a) utili, là dove l'utilità dell'esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
b) congrue , cioè sostenute in misura non esagerata, dovendo in caso contrario essere qualificate come danno evitabile con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.; c) non connesse e complementari con quelle giudiziali, dovendo in tal caso essere liquidato soltanto il compenso per l'assistenza legale” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9849 del 2025).
Ebbene, nel caso di specie risulta dalla documentazione in atti che l'avv. Moruzzo ha posto in essere, in via stragiudiziale, soltanto attività connesse e complementari con quelle giudiziali, atteso che egli si è limitato ad inviare la richiesta risarcitoria, via mail, alla ed alla . CP_1 CP_2
Non risulta invece documentato il compimento di ulteriori attività, da ritenersi utili, nei termini indicati dalla Suprema Corte.
IV. La ha chiamato in causa la CP_1 Controparte_2 con la quale ha rappresentato di avere stipulato, in data 30.06.2021, la polizza assicurativa RCTO n. 2021/03/2451762, a copertura dei danni causati da fauna selvatica a persone, cose e animali, con decorrenza dal 30.06.2021 e scadenza al 30.06.2022, prorogata al 30.06.2023.
Ha chiesto, quindi, di essere manlevata dalla terza chiamata in causa - in caso di soccombenza - da ogni conseguenza pregiudizievole, afferente all'incidente per cui è causa, nei limiti della predetta polizza.
La si è dichiarata pronta a manlevare l'Ente Controparte_2 convenuto da eventuali obbligazioni connesse al presente giudizio, ferma restando l'operatività della franchigia frontale di euro 5.000,00, attiva alla data del sinistro.
Dalla polizza assicurativa in atti si evince, in effetti, che la garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale di euro 5.000,00 per sinistro (cfr. art. 15).
La stessa norma contrattuale prevede tuttavia che “la società si impegna a liquidare al terzo danneggiato o agli aventi causa l'importo del danno compreso la franchigia. La Società provvederà successivamente a richiedere al Contraente/Assicurato il rimborso della franchigia contrattualmente prevista”.
Ne deriva che la domanda di manleva della nei confronti di CP_1 deve essere accolta, posto che è previsto nel Controparte_2 contratto in atti che la liquidazione al terzo danneggiato dell'importo dovuto deve essere piena, e dunque comprensiva della franchigia.
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L'importo della franchigia potrà essere poi successivamente rimborsato dalla alla Compagnia di Assicurazione, previa apposita richiesta CP_1 stragiudiziale, ma il rimborso non può essere disposto direttamente in questa sede, come richiesto dalla . CP_2
Si rileva infatti che il citato art. 15 del contratto precisa che la CP_2 deve prima liquidare l'importo al terzo danneggiato o agli aventi causa, e solo successivamente può richiedere alla il rimborso della franchigia, CP_1 inviandole, con cadenza quadrimestrale, la documentazione comprovante l'avvenuto risarcimento dei sinistri.
V. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, atteso l'accoglimento solo parziale della domanda di parte attrice, la circostanza per cui negli ultimi anni si sono registrate rilevanti oscillazioni nella giurisprudenza della Suprema Corte relativamente alla materia in esame, nonché, quanto ai rapporti tra la convenuta e la terza chiamata in causa, la circostanza per cui quest'ultima ha sostanzialmente aderito, nel merito, alle difese della convenuta nei confronti della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente la domanda proposta da Parte_1
e per l'effetto CONDANNA la al pagamento in Pt_1 CP_1 suo favore della somma di euro 3.358,14, oltre interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata, a far tempo dalla data del sinistro (5.11.2021) ad oggi, oltre ulteriori interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
- CONDANNA la a manlevare e tenere Controparte_2 indenne la di quanto la stessa è tenuta a corrispondere CP_1 all'attore, in relazione al presente giudizio;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, in data 27/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Luciani
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