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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/11/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri -Presidente
Dott.ssa Enrica Drago -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 551/2023 R.G. promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliata presso i difensori in VIA C. R. CECCARDI N° 2/8 16100
GENOVA - rappresentata e difesa dagli Avv.ti ALLEGRETTI ANNA MARIA e
TACCOGNA LUIGI;
appellante nei confronti di (QUALE INCORPORANTE PER FUSIONE BANCA CP_1
CARIGE SPA)
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA C.R. CECCARDI, 3/6 16121
GENOVA - rappresentata e difesa dall'Avv. i BORCHI FABRIZIO
appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, Parte_1
contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 2835/2022 resa inter partes da
Tribunale di Genova - VI Sezione Civile – Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato e pubblicata il 19.12.2022 a definizione del procedimento di primo grado di cui al r.g. del Tribunale di Genova n. 13256,
- In via principale accertare e dichiarare che alla data della notifica della domanda introduttiva del presente giudizio il saldo attivo del conto corrente n. 17813/20 intestato a e in essere presso (già Banca Carige S.p.a.) ammonta Parte_1 Controparte_1
ad euro 141.270,27 ed il saldo attivo del conto corrente n. 17814/20 intestato a Pt_1
e in essere presso (già Banca Carige S.p.a.) ammonta ad euro
[...] Controparte_1
325.620,55.
- In via subordinata accertare e dichiarare che alla data della notifica della domanda introduttiva del presente giudizio il saldo attivo del conto corrente n. 17813/20 intestato a e in essere presso (già Banca Carige S.p.a.) ammonta Parte_1 Controparte_1
ad euro 57.311,26 ed il saldo attivo del conto corrente n. 17814/20 intestato a Pt_1
e in essere presso (già Banca Carige S.p.a.) ammonta ad euro
[...] Controparte_1
158.464,92,
- In via di ulteriore ed estremo subordine accertare e dichiarare che alla data della notifica della domanda introduttiva del presente giudizio il saldo attivo del conto corrente n. 17813/20 intestato a e in essere presso (già Parte_1 Controparte_1
Banca Carige S.p.a.) ammonta ad euro 141.270,27 ed il saldo attivo del conto corrente n. 17814/20 intestato a e in essere presso (già Banca Parte_1 Controparte_1
Carige S.p.a.) ammonta ad euro zero,
- Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di primo grado e del presente grado di appello”
Per l'appellata (QUALE INCORPORANTE PER FUSIONE CP_1
BANCA CARIGE SPA): “ Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previa espunzione dal fascicolo di controparte del documento prodotto sub C con l'atto di appello, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere l'impugnazione proposta da avverso la sentenza Parte_1
n. 2835/22 del Tribunale di Genova, con la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alle spese di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: «La presente causa ha ad oggetto la richiesta di rideterminazione del saldo e condanna alla restituzione dell'indebito avanzata da nei confronti di Banca Carige. I rapporti contrattuali fatti valere sono due: Parte_1
il contratto di conto corrente ordinario n. 1781320 ed il conto anticipi n. 178420.
L'attore ha mosso le sue doglianze in riferimento a: interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto, tassi usurari e applicazione di interessi ultralegali non pattuiti.
Banca Carige ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della domanda di condanna, essendo i rapporti ancora in corso, quindi la prescrizione in data anteriore al
13.10.2006, ossia un decennio prima della notifica della citazione;
nel merito ha indicato come tutte le condizioni contrattuali fossero contenute nelle relative lettere contratto e l'applicata capitalizzazione trimestrale reciproca fosse stata resa nota all'attrice con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Chiedeva quindi in rigetto della domanda attorea. Espletata la mediazione con esito negativo, svoltasi la CTU e sentito lo stesso a chiarimenti, la causa veniva tenuta a decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse e memorie. La causa era quindi rimessa sul ruolo disponendo che il CTU procedesse ad integrazione1 e, depositata l'integrazione, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di comparse e memorie»
Con sentenza definitiva n. 2835/2022 del 19/12/2022, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, così decideva: «1. In parziale accoglimento delle domande proposte da nei confronti di Banca Carige spa dichiara ed accerta che il saldo Parte_1
relativo al conto corrente n. 1781320 è pari ad euro 81.975,31 a favore della società attrice;
2. Dichiara inammissibile la domanda di restituzione dell'indebito; 3.
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di ¼ e condanna Banca Carige a rifondere all'attrice i restanti ¾ che liquida nella relativa parte in € 10.577,25 per compensi, € 930,75 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
4. Pone le spese della CTU contabile, come già liquidate in corso di causa, a carico di ciascuna di esse nella misura del 50% ciascuna».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
con atto notificato in data 6/6/2023.
Con comparsa si costituiva (QUALE INCORPORANTE PER CP_1
FUSIONE BANCA CARIGE SPA) , la quale instava per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza in data 5-14/11/2024 il Consigliere Istruttore rinviava per rimessione della causa in decisione, all'udienza del 10/9/2025, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c.
All'esito di tale udienza, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., veniva riservata la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SUI MOTIVI DI APPELLO
1. 1 PRIMO MOTIVO: La prescrizione (con riferimento all'anatocismo ed alla cms) – violazione di legge (art. 1422 c.c art. 100 c.p.c.) L'appellante così sintetizza il motivo: «Con il primo motivo d'appello contende Pt_1
l'accoglimento da parte del Giudice di primo grado dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, la quale a parere dell'appellante non può operare nell'ambito della specifica azione di accertamento e di nullità dispiegata, come si illustrerà con il conforto di giurisprudenza di legittimità e di merito molto recente. Ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. si specifica che il capo della sentenza gravato consiste nel n. 1 del dispositivo (ossia l'accertamento del saldo in euro 81.957,31), in riferimento alla parte motiva di cui a p. 5 della sentenza impugnata ove il Giudicante di primo grado ha ipotizzato l'applicabilità della prescrizione anche all'azione di accertamento della nullità, laddove prescritta risulti l'azione condannatoria di ripetizione di indebito, pur premettendo la diversità strutturale delle due domande» (pag. 6 e s)..
La Corte osserva quanto segue.
a) Per l'appellante non sarebbe «applicabile la prescrizione anche all'azione di accertamento del saldo in relazione alla distinzione tra rimesse ripristinatorie (nel caso di specie riguardanti le operazioni attive effettuate allorché il saldo si trovava entro il fido accordato) e quelle solutorie, cioè effettuate nella condizione in cui il fido superava il fido contrattualmente assentito» in quanto la «distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie ai fini della prescrizione appare definitivamente abbandonata dalla giurisprudenza più recente, almeno (ma come detto oltre non solo) quando il petitum attoreo sia costituito dalla richiesta di rideterminazione del saldo del rapporto».
L'appellante, in particolare, richiama Cass. Sez. 1 n. 3858 del 12.2.2021: “è evidente che ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 c.c.
l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo senza limiti di tempo in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si fonda l'annotazione sul conto”. (appello pag. 12 e s.). b) Sul punto, si legge nella sentenza impugnata: «che l'azione del correntista si qualifichi sub specie di nullità e accertamento negativo – e non come azione di condanna ex art. 2033 c.c. – non toglie che la banca abbia titolo e interesse a eccepire la prescrizione di questa seconda azione, al fine di ottenere il rigetto anche solo parziale della prima, nei limiti in cui sia prescritta la ripetizione delle competenze indebitamente annotate. Ai sensi dell'art. 1422 c.c., l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, ma sono fatti salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione. La norma è correttamente intesa in giur. (Cass.
9.4.2003 n. 5575) nel senso che “deve escludersi la permanenza di un interesse all'accertamento e alla declaratoria della nullità del contratto quando risulti ormai prescritta l'azione di ripetizione della prestazione in base ad esso effettuata”. In altri termini, il consolidamento dello stato di fatto, delle situazioni lato sensu possessorie, determinato dall'esecuzione del contratto e del decorso del tempo (usucapione, prescrizione dell'azione di indebito) priva di rilevanza la questione, logicamente preliminare, della validità o meno del titolo contrattuale. Il convenuto per la dichiarazione di nullità del contratto può quindi eccepire la carenza di interesse ad agire perché la nullità, seppur accertata, non determina apprezzabili conseguenze giuridiche, id est non dà titolo alla ripetizione delle prestazioni eseguite. Ed allora, se è vero che l'azione di nullità è imprescrittibile e lo è anche la richiesta di rettifica del conto, deve tenersi conto però del concreto interesse della parte e quindi del fatto che l'imprescrittibilità di tale azione non comporta la prescrizione delle singole annotazioni» (pag. 5).
c) Tale interpretazione è conforme all'orientamento giurisprudenziale consolidato, seguito, peraltro, anche dalla sentenza n. 3858/2021 citata dall'appellante. Dalla lettura della motivazione della sentenza indicata dall'appellante, infatti, si evince che nel giudizio di merito era già stata dichiarata la prescrizione delle rimesse solutorie. La banca chiedeva di non eliminare gli addebiti illegittimi ultra-decennali sul fondamento della pretesa prescrizione del diritto alla rettifica, mentre la Cassazione ha stabilito che la domanda di rettifica non è soggetta a prescrizione, fermo restando che si deve, nel rideterminare il saldo, tenere conto delle rimesse solutorie prescritte, come avvenuto proprio nel corso del giudizio di merito.
d) Come stabilito dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U., 02/12/2010, n. 24418), e come chiarito dalla Giurisprudenza successiva, cui questa Corte aderisce, “In tema di conto corrente bancario, qualora il correntista agisca per l'accertamento del saldo del conto, al fine di rideterminare l'ammontare del proprio credito o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, sussiste uno speculare interesse della banca, meritevole di tutela, ad eccepire che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione”. (Cass. Sez. 1,
11/04/2024, n. 9756, Rv. 670724 - 01). La Corte precisa in motivazione che “Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione”.
e) Del resto, la stessa appellante deduce, a pag. 18 e s. dell'atto di appello: «… non vi
è alcuno spazio per alcuna prescrizione eccepita dalla banca, quantomeno nell'azione di accertamento a prescindere dalla natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse effettuate da la quale ha quindi diritto, senza limitazioni temporali, Pt_1
all'accertamento del saldo alla data della domanda giudiziale previo storno di qualsiasi componente passiva addebitata in forza di clausole nulle, con conseguente
“riaccredito” di esse … poiché l'accertamento del maggior saldo per effetto della pronuncia di nullità altro non è, sul piano materiale, che il riaccredito stesso, che non è né un pagamento né un atto di adempimento del contratto, bensì una conseguenza contabile dell'accertamento (imprescrittibile) di una realtà giuridica diversa di quella apparente», laddove è chiaro che il riaccredito non sarebbe una mera registrazione contabile, ma rappresenta la restituzione della somma indebitamente addebitata. Ciò costituisce la conferma dell'interesse della banca a eccepire la prescrizione.
Il motivo è, pertanto, infondato.
1. 2 SECONDO MOTIVO: «la girocontazione degli interessi dal conto anticipi al conto corrente ordinario – violazione di legge – erronea supposizione dell'assenza di autonomia del conto anticipi»
Parte appellante così sintetizza il motivo «Con il secondo motivo, autonomo ed indipendente dal primo, l'attrice critica la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso che gli interessi addebitati sul c/c anticipi (benché pacificamente anatocistici) potessero aver rilevanza ai fini della rideterminazione del saldo, in quanto transitati sul c/c ordinario così perdendo l'originaria natura loro propria. Il capo della sentenza gravato è anche in questo caso il n. 1 del dispositivo (ossia l'accertamento del saldo in euro 81.957,31 sul c/c ordinario ed in particolare perché esclude la rettifica del saldo anche del conto anticipi), in questo caso con riferimento alla parte motiva da pagina 3 capoverso a pagina 4, laddove il Tribunale deduce dalla natura giuridica del conto anticipi la teorica impossibilità di configurare un anatocismo. Anche in questo caso l'appellante motiverà la propria posizione con giurisprudenza a supporto» (pag. 7).
La Corte osserva quanto segue:
a) Si legge nella sentenza impugnata: «L'anticipazione su fatture realizzata nella prassi bancaria solitamente mediante movimentazione di due diversi conti correnti di corrispondenza costituisce nella sostanza un unico apporto senza soluzione di continuità. Quando la banca procede alla contabilizzazione del versamento, ciò assume natura di pagamento e muta la natura dell'interesse, conglobandolo in un'unica obbligazione (al pagamento della rata di mutuo scaduta) ovvero determinando una variazione del saldo con effetto estintivo. Il conto corrente anticipi presenta una funzione strumentale ed ancillare rispetto al conto corrente ordinario, nella prospettiva di garantire tecnicamente l'utilizzo dello strumento prescelto di finanziamento. Le competenze progressivamente maturate (al termine di ogni trimestre) sono imputate immediatamente a debito del conto corrente anticipi e, nel trimestre successivo, con valuta pari a quella di addebito, sono girocontate al conto corrente ordinario. Di conseguenza, oggettivamente, tali competenze non determinano la formazione di ulteriori oneri (ad esempio a titolo di commissione di massimo scoperto ovvero di interessi passivi), come avverrebbe assumendo una logica anatocistica. La contabilizzazione sul conto corrente fa perdere all'interesse la sua originaria natura giuridica, con la conseguenza che lo stesso da obbligazione secondaria si trasforma in obbligazione primaria potendo così ritenere che l'annotazione in conto degli interessi trimestralmente (e legittimamente) pattuiti equivale a pagamento per cui gli stessi interessi vengono conglobati nel capitale mutando, per l'effetto, il loro regime giuridico. Ne deriva che alcuna violazione dell'art.1283 c.c. può dirsi verificata, atteso che non vi sono più interessi sui quali far maturare altri interessi». (pagg. 3 ed s.).
b) La decisione assunta appare conforme alla costante Giurisprudenza della Suprema
Corte secondo la quale: «Nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti.»
(Cass. Sez. 1, 05/05/2022, n. 14321, Rv. 665085 - 01).
c) Nella specie il CTU ha ben chiarito nel proprio elaborato, sulla base della documentazione versata in atti dalle parti, come il conto anticipi fosse privo di autonomia. Per il CTU infatti: “a) Gli interessi prodotti sul conto corrente 17714/20 sono su questo (e solo su questo) azzerati e ricalcolati;
b) Il giroconto con il quale le competenze del conto 17714/20 vengono trasferite sul conto 17713/20 rimane inalterato e quindi lo stesso importo compare una sola volta su entrambi i conti correnti rispettivamente a credito sul conto 17714/20 e a debito sul conto 17713/20»
(supplemento CTU pag. 5), sulla base del portato già evidenziato nella prima relazione peritale (ed emergente dagli estratti conto prodotti dalla banca) che «gli interessi prodotti dall'esposizione relativa al conto corrente 17814/20 non hanno determinato anatocismo sullo stesso conto 17814/20, ciò accade perché gli stessi interessi sono stati
“trasferiti” su un altro conto corrente (17813/20) sul quale invece hanno regolarmente contribuito alla determinazione degli interessi debitori dei vari periodi». (CTU pag.
13).
d) Le conclusioni del CTU, ad avviso della Corte, sono condivisibili. Nella CTU depositata non si rileva alcuna palese devianza dalle correnti nozioni della scienza nella materia in esame od omissione degli accertamenti necessari alla formulazione di una corretta conclusione. Al di fuori di tale ambito, le censure delle parti, ed in specie di parte appellante, costituiscono mero dissenso: esse non sono attinenti a vizi del processo logico formale della relazione, ma solo alle conclusioni, manifestando disapprovazione rispetto ad esse come formulate dal consulente di ufficio che ha peraltro risposto nel proprio elaborato alle osservazioni del CT di parte.
e) Parte appellante si limita peraltro a reiterate le medesime deduzioni già avanzate nel giudizio di prime cure limitandosi a rilevare come nel caso di specie erano stati stipulati due contratti di affidamento uno sul CC ordinario, l'atro sul conto anticipi “sotto forma di anticipazione di effetti attivi” (appello pag. 21), richiamando la medesima giurisprudenza di merito già citata in sede di comparsa conclusionale e producendo in sede di appello, e dunque tardivamente e inammissibilmente ex art. 345 c.p.c., un prospetto contenente una “sintesi degli effetti numerici dei motivi di appello sulla rideterminazione dei saldi” (pag. 23); in forza di tale mero dissenso non si può giungere ad una decisione che si ponga in contrasto con gli esiti della CTU. Peraltro la Suprema
Corte ha statuito che “in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell' esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23362 del 2012).
Il motivo è, pertanto, infondato.
1.3 TERZO MOTIVO: «Si impugna espressamente il capo della sentenza di primo grado inerente il regolamento delle spese di lite, parzialmente compensate, chiedendone l'integrale refusione all'attrice, così come quantificate nella sentenza di primo grado».
La Corte rileva che non si tratta di autonomo motivo di appello, non contenendo alcuna autonoma censura, ma della mera richiesta di revisione della statuizione sulle spese quale conseguenza del richiesto accoglimento dei precedenti motivi.
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
2. Sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di Pt_1
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente:
[...] Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
e così complessivamente € 20.119,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da confermando integralmente la Parte_1
sentenza appellata.
2) dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite del Parte_1
presente grado di giudizio sostenute da che liquida in € 20.119,00 CP_1
per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
3) si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri