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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/10/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 403/2025 in persona del presidente Dott. AR RO AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato iscritta al R.G. n. 403/2025 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Bajetto del Foro di Parte_1
Genova per mandato in atti;
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro in carica pro tempore, e Controparte_1
in persona del pro tempore, rappresentati e Controparte_2 CP_3
difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova;
RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente: “Alla luce di quanto sopra esposto, considerata l'illegittimità del decreto di revoca per violazione del principio del contraddittorio e l'erroneità dei presupposti fattuali su cui si è basata la comunicazione dell di Controparte_2
Chiavari – comunicazione che ha determinato un fraintendimento della reale situazione reddituale e familiare dell'odierno ricorrente – si chiede che l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, voglia: pag. 1/5
1. Accogliere il presente ricorso in opposizione,
2. Annullare e/o revocare il decreto del 15/04/2025, comunicato in data 18/04/2025, con cui è stata disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig. , nato a [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1
residente in Bussana Vecchia di Sanremo in Via Alla Chiesa snc, al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura avente n. 224/2022 RG dell?Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova.
3. Confermare, per l'effetto, l'ammissione in via definitiva del Sig. al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 74 ss. D.P.R. 115/2002 per il giudizio
RG n. 224/2022 avanti la Corte d'Appello di Genova.
4. Per effetto di quanto sopra liquidare gli importi richiesti dall'avvocato Fabio
Bajetto difensore del Sig. nella procedura n. 224/2022 RG nella Parte_1
misura richiesta di E. 3.473,00 oltre spese generali e oneri di legge
5. Ordinare la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Genova per ogni ulteriore adempimento e pure all' , Controparte_2
Direzione Provinciale di Genova Ufficio Territoriale di Chiavari.
6. Vinte le spese e competenze anche della presente procedura.”
Per le parti resistenti: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - valutare la fondatezza dell'avverso ricorso, con compensazione delle spese di lite.”
FATTO E DIRITTO
veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Parte_2
provvedimento del 29/06/2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, nella causa R.G. 224/2022 dinanzi alla Corte d'Appello di Genova riguardante.
Successivamente, con decreto della Corte di Appello di Genova in data 15/04/2025 veniva disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato già concessa, in considerazione di informazioni provenienti dall di Controparte_2
Genova nelle quali si evidenziava il superamento dei limiti reddituali relativamente pag. 2/5 all'anno 2020, considerando anche i redditi dei familiari conviventi, ovvero il figlio e la coniuge . CP_4 Persona_1
L'opponente con il ricorso evidenzia di essere separato di fatto dal 2007, legalmente dal 2009 e divorziato dal 2017 e che i due figli erano rimasti a vivere da sempre con la madre.
Deduce che il provvedimento di revoca è illegittimo e ingiusto in quanto basato sulla relazione dell sez. di Chiavari che si è basata su errori Controparte_2
imputabili in primis al Comune di Bordighera che non aveva annotato all'ufficio anagrafe l'intervenuto divorzio nel 2017 tra il e la moglie) e non ha Pt_1
comunque visionato gli stati di famiglia del (che risulta da solo) e della Pt_1
moglie (che risulta assieme ai figli e ). Persona_1 CP_4 Per_2
Espone, infine, che ha prontamente fatto presente la situazione al Comune di
Bordighere e all' della sezione di Chiavari la quale, vista Controparte_2
l'annotazione della sentenza divorziale, così rispondeva all'esponente: “Buongiorno, in risposta alla mail sottostante si comunica che la S.V. può segnalare al Tribunale
l'aggiornamento, a decorrere dal 2017, della sua posizione affinché lo stesso non proceda alla revoca del gratuito patrocinio.”
L'opponente pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso e la revoca del decreto impugnato, considerando il reddito prodotto dal solo sig. nel 2020 di euro Pt_1
11.736,00 a fronte di un limite normativo di euro 11.746,38.
Si costituiva il Ministero della Giustizia e l' rimettendo alla Controparte_2
Corte la valutazione dell'avverso ricorso, evidenziando l'incolpevole condotta delle
Amministrazioni convenute rispetto all'inerzia della controparte, che non ha provveduto a comunicare tempestivamente all'anagrafe del Comune presso il quale aveva contratto matrimonio la sentenza di divorzio, e/o del Comune di Bordighera, che non ha provveduto tempestivamente ad aggiornare la posizione del ricorrente con l'avvenuto divorzio. pag. 3/5 Tanto premesso, occorre evidenziare che dagli atti di causa risulta effettivamente che il è divorziato dal 2017 e risiede da solo in BORGO BUSSANA VECCHIA Pt_1
Comune SANREMO (IM), mentre lo stato di famiglia di risulta Persona_1
composto da lei e dai suoi due figli e Per_2 CP_4
Deve dunque ritenersi che, come prospettato dall'opponente, la nota dell'
[...]
del 10/04/2025 sia la conseguenza della mancata annotazione CP_2
all'ufficio anagrafe dell'intervenuto divorzio nel 2017.
Dalla stessa nota si ricava che il reddito del solo nell'anno 2020 è Parte_1
pari ad euro 11.736 a fronte di un limite per il diritto al gratuito patrocinio di euro
11.746,68.
Il ricorso va dunque accolto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di , nato a [...] il [...], nella causa civile N. Parte_1
224/2022 R.G., disposta in data 29/06/2022 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, e conseguentemente riammette il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nella summenzionata vertenza.
Compensa le spese tra le parti.
Genova, 26.09.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AR RO AS
pag. 4/5 pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 403/2025 in persona del presidente Dott. AR RO AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato iscritta al R.G. n. 403/2025 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Bajetto del Foro di Parte_1
Genova per mandato in atti;
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro in carica pro tempore, e Controparte_1
in persona del pro tempore, rappresentati e Controparte_2 CP_3
difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova;
RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente: “Alla luce di quanto sopra esposto, considerata l'illegittimità del decreto di revoca per violazione del principio del contraddittorio e l'erroneità dei presupposti fattuali su cui si è basata la comunicazione dell di Controparte_2
Chiavari – comunicazione che ha determinato un fraintendimento della reale situazione reddituale e familiare dell'odierno ricorrente – si chiede che l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, voglia: pag. 1/5
1. Accogliere il presente ricorso in opposizione,
2. Annullare e/o revocare il decreto del 15/04/2025, comunicato in data 18/04/2025, con cui è stata disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig. , nato a [...] il [...] c.f. e Parte_1 C.F._1
residente in Bussana Vecchia di Sanremo in Via Alla Chiesa snc, al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura avente n. 224/2022 RG dell?Ecc.ma Corte
d'Appello di Genova.
3. Confermare, per l'effetto, l'ammissione in via definitiva del Sig. al Parte_1
patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 74 ss. D.P.R. 115/2002 per il giudizio
RG n. 224/2022 avanti la Corte d'Appello di Genova.
4. Per effetto di quanto sopra liquidare gli importi richiesti dall'avvocato Fabio
Bajetto difensore del Sig. nella procedura n. 224/2022 RG nella Parte_1
misura richiesta di E. 3.473,00 oltre spese generali e oneri di legge
5. Ordinare la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Genova per ogni ulteriore adempimento e pure all' , Controparte_2
Direzione Provinciale di Genova Ufficio Territoriale di Chiavari.
6. Vinte le spese e competenze anche della presente procedura.”
Per le parti resistenti: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - valutare la fondatezza dell'avverso ricorso, con compensazione delle spese di lite.”
FATTO E DIRITTO
veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato con Parte_2
provvedimento del 29/06/2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, nella causa R.G. 224/2022 dinanzi alla Corte d'Appello di Genova riguardante.
Successivamente, con decreto della Corte di Appello di Genova in data 15/04/2025 veniva disposta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato già concessa, in considerazione di informazioni provenienti dall di Controparte_2
Genova nelle quali si evidenziava il superamento dei limiti reddituali relativamente pag. 2/5 all'anno 2020, considerando anche i redditi dei familiari conviventi, ovvero il figlio e la coniuge . CP_4 Persona_1
L'opponente con il ricorso evidenzia di essere separato di fatto dal 2007, legalmente dal 2009 e divorziato dal 2017 e che i due figli erano rimasti a vivere da sempre con la madre.
Deduce che il provvedimento di revoca è illegittimo e ingiusto in quanto basato sulla relazione dell sez. di Chiavari che si è basata su errori Controparte_2
imputabili in primis al Comune di Bordighera che non aveva annotato all'ufficio anagrafe l'intervenuto divorzio nel 2017 tra il e la moglie) e non ha Pt_1
comunque visionato gli stati di famiglia del (che risulta da solo) e della Pt_1
moglie (che risulta assieme ai figli e ). Persona_1 CP_4 Per_2
Espone, infine, che ha prontamente fatto presente la situazione al Comune di
Bordighere e all' della sezione di Chiavari la quale, vista Controparte_2
l'annotazione della sentenza divorziale, così rispondeva all'esponente: “Buongiorno, in risposta alla mail sottostante si comunica che la S.V. può segnalare al Tribunale
l'aggiornamento, a decorrere dal 2017, della sua posizione affinché lo stesso non proceda alla revoca del gratuito patrocinio.”
L'opponente pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso e la revoca del decreto impugnato, considerando il reddito prodotto dal solo sig. nel 2020 di euro Pt_1
11.736,00 a fronte di un limite normativo di euro 11.746,38.
Si costituiva il Ministero della Giustizia e l' rimettendo alla Controparte_2
Corte la valutazione dell'avverso ricorso, evidenziando l'incolpevole condotta delle
Amministrazioni convenute rispetto all'inerzia della controparte, che non ha provveduto a comunicare tempestivamente all'anagrafe del Comune presso il quale aveva contratto matrimonio la sentenza di divorzio, e/o del Comune di Bordighera, che non ha provveduto tempestivamente ad aggiornare la posizione del ricorrente con l'avvenuto divorzio. pag. 3/5 Tanto premesso, occorre evidenziare che dagli atti di causa risulta effettivamente che il è divorziato dal 2017 e risiede da solo in BORGO BUSSANA VECCHIA Pt_1
Comune SANREMO (IM), mentre lo stato di famiglia di risulta Persona_1
composto da lei e dai suoi due figli e Per_2 CP_4
Deve dunque ritenersi che, come prospettato dall'opponente, la nota dell'
[...]
del 10/04/2025 sia la conseguenza della mancata annotazione CP_2
all'ufficio anagrafe dell'intervenuto divorzio nel 2017.
Dalla stessa nota si ricava che il reddito del solo nell'anno 2020 è Parte_1
pari ad euro 11.736 a fronte di un limite per il diritto al gratuito patrocinio di euro
11.746,68.
Il ricorso va dunque accolto.
Spese compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di , nato a [...] il [...], nella causa civile N. Parte_1
224/2022 R.G., disposta in data 29/06/2022 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, e conseguentemente riammette il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nella summenzionata vertenza.
Compensa le spese tra le parti.
Genova, 26.09.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AR RO AS
pag. 4/5 pag. 5/5