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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G: 5272/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente - dott. Luigia Franzese - Giudice - dott. Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5272/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GRELLA MICHELE, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia
RICORRENTE
Contro
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ROMANO MARIA CRISTINA E Controparte_1
ROMANO ANNA, presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Sparanise (CE) in data 14.10.1989 e dalla loro unione sono nati due figli: nato il [...] ed , nato il [...]. Persona_1 Persona_2
Con decreto n. 7757/2017, emesso all'esito del giudizio RG 1865/2017, il Presidente del Tribunale ha omologato le condizioni della separazione consensuale, ove è stato previsto un assegno di mantenimento a carico del marito pari a 300,00 euro nei confronti della moglie.
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, ha adito il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, con esclusione della corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto in favore della moglie.
In data 27.11.2019 le parti sono comparse dinanzi al Tribunale e il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha confermato la disciplina della separazione, non essendo provate nelle more del giudizio circostanze sopravvenute ed è stato designato il Giudice relatore ed alle successive udienze sono stati ammessi i mezzi di prova ed è stata espletata l'attività istruttoria ed in data 02.04.2024 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al 10.09.2024.
All'esito dell'udienza del 10.09.2024, la causa è stata riservata per la decisione con i termini ex. art. 190
c.p.c.
Orbene la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla
L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. n. 55 del 2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione, definito con decreto di omologa atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Domanda di assegno divorzile
pagina 2 di 7 Parte ricorrente nel ricorso introduttivo ha chiesto che non venga riconosciuto alcunchè a titolo di assegno divorzile in favore della resistente, domanda ribadita in sede di memoria conclusionale. Il ricorrente ha dedotto, a fondamento della sua richiesta, l'insostenibilità dell'importo concordato in sede di separazione attesa la sua condizione debitoria ed il peggioramento delle sue condizioni reddituali nonché, quale circostanza sopravvenuta, la stabile convivenza della resistente con un altro uomo con la quale avrebbe costituito una famiglia di fatto. Parte resistente ha chiesto, invece disporsi l'assegno divorzile a carico dell'ex marito nella misura pari a 500,00 euro, ovvero, in subordine riconoscersi quanto concordato in sede di separazione consensuale, ossia il versamento di un assegno a pari a 300,00 euro mensili, rappresentando di non essere nelle condizioni di autosufficienza economica e di non convivere con il suo compagno vivendo invece in casa con i propri genitori anziani con disabilità.
Orbene, il Collegio ritiene che la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente possa trovare accoglimento.
La disciplina legislativa sull' assegno divorzile muove dalla finalità di tutelare il coniuge debole riconoscendogli, in virtù della sopravvivenza dei doveri di solidarietà ex. art 2 Cost ed in una logica di ultrattività del vincolo matrimoniale, il diritto ad un assegno ove non abbia mezzi adeguati o per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile infatti mira a garantire al coniuge economicamente debole un rimedio contro il deterioramento delle precedenti condizioni economiche in dipendenza del divorzio. La ratio sottesa è quella assistenziale in favore coniuge più debole ed è volta a riconoscergli un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della vita coniugale.
Non è infatti necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, ma un apprezzabile deterioramento in dipendenza del divorzio delle precedenti condizioni economiche.
Il giudizio di determinazione del valore dell'assegno si scompone idealmente in due fasi: un primo giudizio volto ad accertare l'an del diritto all'assegno divorzile (il diritto all'assegno in astratto) ossia a verificare se il coniuge più debole non abbia mezzi adeguati a conservare il medesimo tenore di vita goduto nel corso della vita coniugale e una volta accertata la disparità economica ante e post divorzio, un secondo giudizio, riguardante il quantum dell'assegno (diritto all'assegno in concreto), che si determina partendo dalla differenza tre le condizioni economiche ante e post divorzio, (che rappresenta il massimo valore che potrebbe essere riconosciuto a titolo di assegno) e si modifica in base agli altri indici previsti dall'art. 5, comma 6, l. div.che sono “le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio…”.
L'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione. (Cass. civile n.23763 del 17 settembre 2003). pagina 3 di 7 In merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017. In detta pronuncia la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge.
Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia corretto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018). Se, infatti, con la suddetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa- compensativa. Quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fine della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali
e reddituali di una delle parti ..., in relazione alla durata,...., oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali
pagina 4 di 7 valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro." (Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018).
Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma
6 della L. n. 898 del 1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Orbene, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, questo Collegio ritiene che possa riconoscersi la corresponsione nei confronti della resistente dell'assegno divorzile per le ragioni che verranno di seguito esposte.
Nel caso di specie, viene in rilievo un matrimonio dalla durata trentennale (1989 anno di matrimonio,
2019 anno della comparizione delle parti davanti al Presidente), dal quale sono nati due figli, e il ricorrente, dotato di una maggiore disponibilità economica, ha partecipato in misura preponderante ai bisogni della famiglia con il reddito derivante dal suo lavoro.
In sede di separazione consensuale, come meglio sopra precisato, veniva concordato un assegno a titolo di mantenimento in favore della moglie pari a 300,00 euro.
Orbene, appare evidente ex actis la disparità reddituale tra le parti, in quanto risulta provato che il ricorrente lavori con un contratto a tempo indeterminato come addetto alle consegne presso la società
mentre la resistente ha sempre svolto lavori saltuari e risulta pur avendo la qualifica CP_2 professionale di Operatrice Socio Sanitaria risulta allo stato disoccupata.
Dunque, sussiste un consequenziale deterioramento delle attuali condizioni economiche della moglie rispetto a quelle godute ante divorzio.
All'accoglimento della domanda della resistente non osta la prova del peggioramento della condizione reddituale offerta dal ricorrente, il quale percepisce, dal 2018, uno stipendio pari a 1.500 euro netti al mese.
Né appare idonea a far venir meno l'obbligo di versamento dell'assegno divorzile in un'ottica assistenziale la circostanza prospettata dall' in base alla quale la resistente avrebbe instaurato Pt_1 ormai da tempo una convivenza con un altro uomo.
Tale circostanza richiede un accertamento rigoroso da attuarsi mediante una prudente valutazione degli elementi istruttori che siano convergenti verso il medesimo risultato probatorio.
Sul punto giova richiamare l'orientamento di recente assunto dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale : “In materia di revoca dell'assegno divorzile disposto per la instaurazione da parte dell'ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali pagina 5 di 7 argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale” (Cass. ord. n. 14151/2022)
Nel corso del giudizio, all'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria, non è stata raggiunta la prova di una convivenza stabile idonea a recidere i vincoli di solidarietà post coniugali, in quanto tale circostanza non ha trovato sufficiente riscontro negli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio.
In primo luogo, risulta non provata la coabitazione della resistente con il suo compagno, posto che risulta dallo stato di famiglia convivente con i genitori anziani attendendo alle loro esigenze, e che dalle dichiarazioni dei testi escussi non è stata offerta prova di una diversa prospettazione dei fatti.
In particolare, il teste , escusso in data 14.10.2022, sul punto ha dichiarato: “sono voci di Testimone_1 paese io non ho visto nulla”.
Sempre relativamente alla convivenza della , all'udienza celebrata in data 05.05.2023, la teste CP_1 ha affermato: “si è vero tanto so poiché la sign , la mamma di venne a casa mia Testimone_2 CP_3 CP_1 perché era rimasta fuori in giardino, ha chiesto le chiavi a il figlio che le aveva e da questa circostanza ho Per_2 CP_4 dedotto che non vive con la madre, comunque si sa che la signora vive da sola, su facebook si vedono le foto di CP_3 con durante alcune feste in presenza di parenti. Si sa che convive ma non ne ho conoscenza diretta”. CP_1 Per_3
Tali dichiarazioni, che si basano su circostanze riferite de relato o su deduzioni dei testi, appaiono insufficienti a fondare un quadro probatorio idoneo ad offrire prova di quanto asserito dal ricorrente;
né possono considerarsi sufficienti ai fini della prova della convivenza la presenza della resistente e del compagno insieme al matrimonio di uno dei figli della coppia ovvero le foto scattate insieme e pubblicate sui social network raffiguranti feste in famiglia e viaggi. Tali elementi non possono ritenersi di per sé fondanti una comunione di intenti o un progetto di vita o una reciproca promessa di assistenza morale e materiale, tale da far venir meno i presupposti di cui all'art. 2 Cost. fondanti la corresponsione dell'assegno divorzile dal carattere assistenziale.
Sussistono pertanto i presupposti normativi per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio in favore della resistente in funzione assistenziale, tuttavia considerata altresì la potenziale capacità reddituale della stessa posto che ha la qualifica di operatrice socio sanitaria e non ha dedotto alcuna circostanza ostativa allo svolgimento di una attività lavorativa il Collegio stima congrua la determinazione dell'assegno divorzile nella misura di euro 150,00 mensili .
Tale somma dovrà essere corrisposta dal ricorrente entro il cinque di ogni mese alla resistente con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Spese di lite
Le spese di lite stante l'obiettiva controvertibilità della lite sono integralmente compensate. pagina 6 di 7
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SPARANISE (CE) in data
14.10.1989 con rito concordatario, tra e Parte_1 CP_1
(Atto N. 45 Parte II Serie A, Anno 1989);
[...]
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SPARANISE (CE) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3. Pone a carico del ricorrente l'assegno di divorzio in favore della resistente nella misura di euro
150,00 mensili da versarsi entro il cinque di ogni mese con rivalutazione automatica secondo gli
Indici Istat a partire dal mese di gennaio 2026;
4. Compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del
9.1.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Maria Rita Guarino dott. Giovanni D'Onofrio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente - dott. Luigia Franzese - Giudice - dott. Maria Rita Guarino - Giudice Relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5272/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. GRELLA MICHELE, presso cui Parte_1 elettivamente domicilia
RICORRENTE
Contro
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ROMANO MARIA CRISTINA E Controparte_1
ROMANO ANNA, presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti costituite hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il P.M ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Sparanise (CE) in data 14.10.1989 e dalla loro unione sono nati due figli: nato il [...] ed , nato il [...]. Persona_1 Persona_2
Con decreto n. 7757/2017, emesso all'esito del giudizio RG 1865/2017, il Presidente del Tribunale ha omologato le condizioni della separazione consensuale, ove è stato previsto un assegno di mantenimento a carico del marito pari a 300,00 euro nei confronti della moglie.
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, ha adito il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, con esclusione della corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto in favore della moglie.
In data 27.11.2019 le parti sono comparse dinanzi al Tribunale e il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha confermato la disciplina della separazione, non essendo provate nelle more del giudizio circostanze sopravvenute ed è stato designato il Giudice relatore ed alle successive udienze sono stati ammessi i mezzi di prova ed è stata espletata l'attività istruttoria ed in data 02.04.2024 la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al 10.09.2024.
All'esito dell'udienza del 10.09.2024, la causa è stata riservata per la decisione con i termini ex. art. 190
c.p.c.
Orbene la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla
L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. n. 55 del 2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione, definito con decreto di omologa atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Domanda di assegno divorzile
pagina 2 di 7 Parte ricorrente nel ricorso introduttivo ha chiesto che non venga riconosciuto alcunchè a titolo di assegno divorzile in favore della resistente, domanda ribadita in sede di memoria conclusionale. Il ricorrente ha dedotto, a fondamento della sua richiesta, l'insostenibilità dell'importo concordato in sede di separazione attesa la sua condizione debitoria ed il peggioramento delle sue condizioni reddituali nonché, quale circostanza sopravvenuta, la stabile convivenza della resistente con un altro uomo con la quale avrebbe costituito una famiglia di fatto. Parte resistente ha chiesto, invece disporsi l'assegno divorzile a carico dell'ex marito nella misura pari a 500,00 euro, ovvero, in subordine riconoscersi quanto concordato in sede di separazione consensuale, ossia il versamento di un assegno a pari a 300,00 euro mensili, rappresentando di non essere nelle condizioni di autosufficienza economica e di non convivere con il suo compagno vivendo invece in casa con i propri genitori anziani con disabilità.
Orbene, il Collegio ritiene che la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente possa trovare accoglimento.
La disciplina legislativa sull' assegno divorzile muove dalla finalità di tutelare il coniuge debole riconoscendogli, in virtù della sopravvivenza dei doveri di solidarietà ex. art 2 Cost ed in una logica di ultrattività del vincolo matrimoniale, il diritto ad un assegno ove non abbia mezzi adeguati o per ragioni oggettive.
L'assegno divorzile infatti mira a garantire al coniuge economicamente debole un rimedio contro il deterioramento delle precedenti condizioni economiche in dipendenza del divorzio. La ratio sottesa è quella assistenziale in favore coniuge più debole ed è volta a riconoscergli un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della vita coniugale.
Non è infatti necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, ma un apprezzabile deterioramento in dipendenza del divorzio delle precedenti condizioni economiche.
Il giudizio di determinazione del valore dell'assegno si scompone idealmente in due fasi: un primo giudizio volto ad accertare l'an del diritto all'assegno divorzile (il diritto all'assegno in astratto) ossia a verificare se il coniuge più debole non abbia mezzi adeguati a conservare il medesimo tenore di vita goduto nel corso della vita coniugale e una volta accertata la disparità economica ante e post divorzio, un secondo giudizio, riguardante il quantum dell'assegno (diritto all'assegno in concreto), che si determina partendo dalla differenza tre le condizioni economiche ante e post divorzio, (che rappresenta il massimo valore che potrebbe essere riconosciuto a titolo di assegno) e si modifica in base agli altri indici previsti dall'art. 5, comma 6, l. div.che sono “le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio…”.
L'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione. (Cass. civile n.23763 del 17 settembre 2003). pagina 3 di 7 In merito ai presupposti per la concessione dell'assegno divorzile giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017. In detta pronuncia la Suprema Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che, ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge.
Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia corretto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n. 18287/2018). Se, infatti, con la suddetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore, ossia quella perequativa- compensativa. Quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fine della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali
e reddituali di una delle parti ..., in relazione alla durata,...., oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali
pagina 4 di 7 valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro." (Cass. S.U. sentenza n. 18287/2018).
Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma
6 della L. n. 898 del 1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Orbene, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, questo Collegio ritiene che possa riconoscersi la corresponsione nei confronti della resistente dell'assegno divorzile per le ragioni che verranno di seguito esposte.
Nel caso di specie, viene in rilievo un matrimonio dalla durata trentennale (1989 anno di matrimonio,
2019 anno della comparizione delle parti davanti al Presidente), dal quale sono nati due figli, e il ricorrente, dotato di una maggiore disponibilità economica, ha partecipato in misura preponderante ai bisogni della famiglia con il reddito derivante dal suo lavoro.
In sede di separazione consensuale, come meglio sopra precisato, veniva concordato un assegno a titolo di mantenimento in favore della moglie pari a 300,00 euro.
Orbene, appare evidente ex actis la disparità reddituale tra le parti, in quanto risulta provato che il ricorrente lavori con un contratto a tempo indeterminato come addetto alle consegne presso la società
mentre la resistente ha sempre svolto lavori saltuari e risulta pur avendo la qualifica CP_2 professionale di Operatrice Socio Sanitaria risulta allo stato disoccupata.
Dunque, sussiste un consequenziale deterioramento delle attuali condizioni economiche della moglie rispetto a quelle godute ante divorzio.
All'accoglimento della domanda della resistente non osta la prova del peggioramento della condizione reddituale offerta dal ricorrente, il quale percepisce, dal 2018, uno stipendio pari a 1.500 euro netti al mese.
Né appare idonea a far venir meno l'obbligo di versamento dell'assegno divorzile in un'ottica assistenziale la circostanza prospettata dall' in base alla quale la resistente avrebbe instaurato Pt_1 ormai da tempo una convivenza con un altro uomo.
Tale circostanza richiede un accertamento rigoroso da attuarsi mediante una prudente valutazione degli elementi istruttori che siano convergenti verso il medesimo risultato probatorio.
Sul punto giova richiamare l'orientamento di recente assunto dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale : “In materia di revoca dell'assegno divorzile disposto per la instaurazione da parte dell'ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli ulteriori eventuali pagina 5 di 7 argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale” (Cass. ord. n. 14151/2022)
Nel corso del giudizio, all'esito dell'espletamento dell'attività istruttoria, non è stata raggiunta la prova di una convivenza stabile idonea a recidere i vincoli di solidarietà post coniugali, in quanto tale circostanza non ha trovato sufficiente riscontro negli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio.
In primo luogo, risulta non provata la coabitazione della resistente con il suo compagno, posto che risulta dallo stato di famiglia convivente con i genitori anziani attendendo alle loro esigenze, e che dalle dichiarazioni dei testi escussi non è stata offerta prova di una diversa prospettazione dei fatti.
In particolare, il teste , escusso in data 14.10.2022, sul punto ha dichiarato: “sono voci di Testimone_1 paese io non ho visto nulla”.
Sempre relativamente alla convivenza della , all'udienza celebrata in data 05.05.2023, la teste CP_1 ha affermato: “si è vero tanto so poiché la sign , la mamma di venne a casa mia Testimone_2 CP_3 CP_1 perché era rimasta fuori in giardino, ha chiesto le chiavi a il figlio che le aveva e da questa circostanza ho Per_2 CP_4 dedotto che non vive con la madre, comunque si sa che la signora vive da sola, su facebook si vedono le foto di CP_3 con durante alcune feste in presenza di parenti. Si sa che convive ma non ne ho conoscenza diretta”. CP_1 Per_3
Tali dichiarazioni, che si basano su circostanze riferite de relato o su deduzioni dei testi, appaiono insufficienti a fondare un quadro probatorio idoneo ad offrire prova di quanto asserito dal ricorrente;
né possono considerarsi sufficienti ai fini della prova della convivenza la presenza della resistente e del compagno insieme al matrimonio di uno dei figli della coppia ovvero le foto scattate insieme e pubblicate sui social network raffiguranti feste in famiglia e viaggi. Tali elementi non possono ritenersi di per sé fondanti una comunione di intenti o un progetto di vita o una reciproca promessa di assistenza morale e materiale, tale da far venir meno i presupposti di cui all'art. 2 Cost. fondanti la corresponsione dell'assegno divorzile dal carattere assistenziale.
Sussistono pertanto i presupposti normativi per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio in favore della resistente in funzione assistenziale, tuttavia considerata altresì la potenziale capacità reddituale della stessa posto che ha la qualifica di operatrice socio sanitaria e non ha dedotto alcuna circostanza ostativa allo svolgimento di una attività lavorativa il Collegio stima congrua la determinazione dell'assegno divorzile nella misura di euro 150,00 mensili .
Tale somma dovrà essere corrisposta dal ricorrente entro il cinque di ogni mese alla resistente con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Spese di lite
Le spese di lite stante l'obiettiva controvertibilità della lite sono integralmente compensate. pagina 6 di 7
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SPARANISE (CE) in data
14.10.1989 con rito concordatario, tra e Parte_1 CP_1
(Atto N. 45 Parte II Serie A, Anno 1989);
[...]
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SPARANISE (CE) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3. Pone a carico del ricorrente l'assegno di divorzio in favore della resistente nella misura di euro
150,00 mensili da versarsi entro il cinque di ogni mese con rivalutazione automatica secondo gli
Indici Istat a partire dal mese di gennaio 2026;
4. Compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere all'esito della camera di consiglio del
9.1.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Maria Rita Guarino dott. Giovanni D'Onofrio
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