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Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2041 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2041/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
CP_1
CONVENUTO
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che:
- con atto di citazione la cui notificazione a mezzo posta si era perfezionata, per compiuta giacenza, in data 8 luglio 2024, ha convenuto in giudizio per l'udienza di Parte_1 CP_1 prima comparizione fissata per il 5/12/2024;
- con decreto ex art. 171 bis, commi 1 e 2, c.p.c., questo giudice, rilevato il mancato rispetto del termine a comparire di 120 giorni liberi previsto dall'art. 163 bis c.p.c., e dichiarata la nullità della citazione, ha disposto “la rinnovazione della citazione entro il termine perentorio del 31 ottobre 2024”;
Rilevato che la parte attrice si è limitata a notificare una copia del primo atto di citazione con allegata una copia del predetto decreto ex art. 171 bis c.p.c. con cui era stata disposta la rinnovazione della citazione ed era stata fissata la nuova udienza del 20/03/2025;
Ritenuto che anche questa seconda notifica sia nulla, dovendosi dare continuità all'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale, con argomentazione pienamente sovrapponibile alla fattispecie in esame, “Nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto” (così Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 28810 dell'08/11/2019; Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 30722 del 06/11/2023); indirizzo ermeneutico, quest'ultimo, che si pone in linea di continuità con l'affermazione, della stessa Corte di Cassazione, secondo cui la notifica dell'ordinanza di fissazione della nuova udienza non può tener luogo della rinnovazione della citazione e «l'evocazione in lite attuata attraverso la combinazione dei due atti diverge - all'evidenza
- dalla prescrizione di legge che esige la rinnovazione della citazione» (Cass. n. 279/2017, in motivazione);
Pagina 1 né potrebbe sostenersi che la modalità seguita abbia, nel caso concreto, raggiunto lo scopo richiesto, che sarebbe stato conseguito solo qualora la convenuta si fosse costituita in giudizio;
Ritenuto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un'ulteriore rinnovazione, giacché la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., comma 1, non consente che, per il compimento della medesima attività - cioè per il compimento di una notificazione valida - possa essere assegnato un nuovo termine;
l'art.
153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2 dello stesso art. 153 c.p.c.” ( in tal senso
Cassazione civile sez. II, 01/10/2019, n.24474, la quale ha dunque ribadito come, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, qualora anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non sia possibile concedere un secondo termine per un'ulteriore rinnovazione e ciò in quanto la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione non lo consente );
Ritenuto pertanto che, sulla scorta dei rilievi suesposti e dell'indirizzo della S.C. sopra citato, il giudizio debba essere dichiarato estinto sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., non avendo la parte provveduto ad una notifica valida nel termine perentorio stabilito dal giudice (cfr. Cassazione civile sez. II, 01/10/2019, n.24474 cit.);
P.Q.M.
Visto l'art. 307, comma 3, c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio.
Si comunichi.
Reggio Emilia, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2041/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
CP_1
CONVENUTO
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che:
- con atto di citazione la cui notificazione a mezzo posta si era perfezionata, per compiuta giacenza, in data 8 luglio 2024, ha convenuto in giudizio per l'udienza di Parte_1 CP_1 prima comparizione fissata per il 5/12/2024;
- con decreto ex art. 171 bis, commi 1 e 2, c.p.c., questo giudice, rilevato il mancato rispetto del termine a comparire di 120 giorni liberi previsto dall'art. 163 bis c.p.c., e dichiarata la nullità della citazione, ha disposto “la rinnovazione della citazione entro il termine perentorio del 31 ottobre 2024”;
Rilevato che la parte attrice si è limitata a notificare una copia del primo atto di citazione con allegata una copia del predetto decreto ex art. 171 bis c.p.c. con cui era stata disposta la rinnovazione della citazione ed era stata fissata la nuova udienza del 20/03/2025;
Ritenuto che anche questa seconda notifica sia nulla, dovendosi dare continuità all'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale, con argomentazione pienamente sovrapponibile alla fattispecie in esame, “Nel caso in cui il giudice abbia ordinato la rinnovazione dell'atto introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto” (così Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 28810 dell'08/11/2019; Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 30722 del 06/11/2023); indirizzo ermeneutico, quest'ultimo, che si pone in linea di continuità con l'affermazione, della stessa Corte di Cassazione, secondo cui la notifica dell'ordinanza di fissazione della nuova udienza non può tener luogo della rinnovazione della citazione e «l'evocazione in lite attuata attraverso la combinazione dei due atti diverge - all'evidenza
- dalla prescrizione di legge che esige la rinnovazione della citazione» (Cass. n. 279/2017, in motivazione);
Pagina 1 né potrebbe sostenersi che la modalità seguita abbia, nel caso concreto, raggiunto lo scopo richiesto, che sarebbe stato conseguito solo qualora la convenuta si fosse costituita in giudizio;
Ritenuto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nel caso in cui, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non è possibile concedere un secondo termine per un'ulteriore rinnovazione, giacché la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., comma 1, non consente che, per il compimento della medesima attività - cioè per il compimento di una notificazione valida - possa essere assegnato un nuovo termine;
l'art.
153 c.p.c., infatti, vieta la proroga dei termini perentori, salvo che si prospettino i presupposti per la rimessione in termini contemplati dal comma 2 dello stesso art. 153 c.p.c.” ( in tal senso
Cassazione civile sez. II, 01/10/2019, n.24474, la quale ha dunque ribadito come, dopo la concessione di un termine per rinnovare una notificazione, qualora anche la notificazione effettuata in rinnovazione risulti nulla, non sia possibile concedere un secondo termine per un'ulteriore rinnovazione e ciò in quanto la natura perentoria del termine assegnato per il rinnovo della notificazione non lo consente );
Ritenuto pertanto che, sulla scorta dei rilievi suesposti e dell'indirizzo della S.C. sopra citato, il giudizio debba essere dichiarato estinto sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c., non avendo la parte provveduto ad una notifica valida nel termine perentorio stabilito dal giudice (cfr. Cassazione civile sez. II, 01/10/2019, n.24474 cit.);
P.Q.M.
Visto l'art. 307, comma 3, c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio.
Si comunichi.
Reggio Emilia, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Damiano Dazzi
Pagina 2