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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1039/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
17/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE SIMONE DANILO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1587/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. SP - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 2462/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 18 e pubblicata il 12/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 640 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 198 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere ricorso ottemperanza
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visti gli atti tutti;
trattata la istanza in CdC come da verbale;
premesso, come risulta dagli atti:
-che Ricorrente_1, con ricorso regolarmente depositato unitamente alla copia conforme della sentenza da ottemperare, nonché alla diffida notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 4.12.24, domanda l'ottemperanza della sentenza di questa CTR n. 2462/24, depositata il 12 aprile 2024, passata in giudicato in data 12.11.24, come da attestazione della Segreteria in calce alla copia conforme prodotta, avanzando domanda di restituzione della somma di € 3.143,00, che RT aveva pignorato presso terzi in pendenza del giudizio di primo grado, in ragione della pronuncia di annullamento dell'avviso di accertamento passata in giudicato, che eliminava il presupposto del predetto pignoramento;
-che risulta dal fascicolo che la Segreteria ha adempiuto alla comunicazione del ricorso a RT SP
-che il detto Ente non ha fatto pervenire deduzioni;
MOTIVI DELLA DECISIONE
RILEVATO
-che il ricorrente è legittimato in quanto parte dell'originario giudizio;
-che non vi è prova dell'avvenuta restituzione della citata somma da parte di RT SP;
-che dunque, allo stato, occorre provvedere al provvedimento di ottemperanza (salvo evidentemente la legittima opposizione di RT SP in caso di già avvenuto pagamento nelle more, da comunicare ai sensi del punto C del dispositivo della presente sentenza);
RITENUTO
-che, per la ottemperanza, anche al fine di risparmio di spesa di commissario ad acta, può congruamente farsi ordine al Presidente p.t. RT SP (o, in difetto di dirigenza, al Responsabile) , o in ogni caso al titolare dell'Ufficio della società deputato ai pagamenti, di procedere al concreto pagamento delle somme di condanna recate dalla sentenza ottemperanda, e dunque della complessiva somma di euro 3.143,00, oltre ad interessi nella misura prevista dalla legge, entro un termine perentorio decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione della presente sentenza, disponendo che, in caso di mancato tempestivo pagamento, si provvederà alla onerosa nomina di un commissario ad acta per curare il relativo adempimento;
-che le spese del presente giudizio di ottemperanza, fino a questa fase, e per il caso di esatto adempimento, vanno poste a carico dell'Ente, e si liquidano in dispositivo;
-che va riservato ogni ulteriore provvedimento riguardo alle spese successive eventualmente occorrenti, in caso di perdurante inadempimento dell'Ente;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di ottemperanza proposta e per l' effetto:
A) ordina a RT SP, in persona del Presidente p.t., e per esso al Dirigente (o, in difetto di dirigenza, al
Responsabile) dell'Ufficio deputato ai pagamenti di ottemperare alla sentenza innanzi indicata in favore di Ricorrente_1 e dunque di provvedere -entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se precedente, dalla notificazione- al pagamento in favore di Ricorrente_1, di euro 3.143,00 oltre interessi nella misura di legge;
in caso di mancato o parziale pagamento entro il detto termine, ordina a Presidente di RT, di procedere al detto pagamento entro e non oltre i successivi 60 giorni, riservando in caso di perdurante inadempimento anche parziale ogni altro provvedimento;
ordina a RT SP di trasmettere immediatamente la prova dell'avvenuta ottemperanza alla Segreteria di questa Corte;
B) condanna RT SP, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di Ricorrente_1 della spese della presente procedura, che liquida in euro 180,00 (centoottanta), oltre accessori di Legge se dovuti e nella misura di legge sui relativi imponibili, disponendo che il pagamento avvenga contestualmente e negli stessi termini innanzi indicati;
C)rinvia alla camera di consiglio dell'udienza del 18 maggio 2026 ore 9.30 ai fini della verifica dell'esatto adempimento o per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, anche in relazione alle spese in caso di inottemperanza perdurante, anche parziale Manda la Segreteria per la notifica a mezzo pec (indirizzo istituzionale rilevato dal sito istituzionale ovvero dal sito indice PA) a RT SP per l'esecuzione
Così deciso in Napoli nella C.d.C. del 17 novembre 2025
Il Giudice Monocratico Danilo De Simone
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
17/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE SIMONE DANILO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 1587/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. SP - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 2462/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 18 e pubblicata il 12/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 640 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 198 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere ricorso ottemperanza
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visti gli atti tutti;
trattata la istanza in CdC come da verbale;
premesso, come risulta dagli atti:
-che Ricorrente_1, con ricorso regolarmente depositato unitamente alla copia conforme della sentenza da ottemperare, nonché alla diffida notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 4.12.24, domanda l'ottemperanza della sentenza di questa CTR n. 2462/24, depositata il 12 aprile 2024, passata in giudicato in data 12.11.24, come da attestazione della Segreteria in calce alla copia conforme prodotta, avanzando domanda di restituzione della somma di € 3.143,00, che RT aveva pignorato presso terzi in pendenza del giudizio di primo grado, in ragione della pronuncia di annullamento dell'avviso di accertamento passata in giudicato, che eliminava il presupposto del predetto pignoramento;
-che risulta dal fascicolo che la Segreteria ha adempiuto alla comunicazione del ricorso a RT SP
-che il detto Ente non ha fatto pervenire deduzioni;
MOTIVI DELLA DECISIONE
RILEVATO
-che il ricorrente è legittimato in quanto parte dell'originario giudizio;
-che non vi è prova dell'avvenuta restituzione della citata somma da parte di RT SP;
-che dunque, allo stato, occorre provvedere al provvedimento di ottemperanza (salvo evidentemente la legittima opposizione di RT SP in caso di già avvenuto pagamento nelle more, da comunicare ai sensi del punto C del dispositivo della presente sentenza);
RITENUTO
-che, per la ottemperanza, anche al fine di risparmio di spesa di commissario ad acta, può congruamente farsi ordine al Presidente p.t. RT SP (o, in difetto di dirigenza, al Responsabile) , o in ogni caso al titolare dell'Ufficio della società deputato ai pagamenti, di procedere al concreto pagamento delle somme di condanna recate dalla sentenza ottemperanda, e dunque della complessiva somma di euro 3.143,00, oltre ad interessi nella misura prevista dalla legge, entro un termine perentorio decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione della presente sentenza, disponendo che, in caso di mancato tempestivo pagamento, si provvederà alla onerosa nomina di un commissario ad acta per curare il relativo adempimento;
-che le spese del presente giudizio di ottemperanza, fino a questa fase, e per il caso di esatto adempimento, vanno poste a carico dell'Ente, e si liquidano in dispositivo;
-che va riservato ogni ulteriore provvedimento riguardo alle spese successive eventualmente occorrenti, in caso di perdurante inadempimento dell'Ente;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di ottemperanza proposta e per l' effetto:
A) ordina a RT SP, in persona del Presidente p.t., e per esso al Dirigente (o, in difetto di dirigenza, al
Responsabile) dell'Ufficio deputato ai pagamenti di ottemperare alla sentenza innanzi indicata in favore di Ricorrente_1 e dunque di provvedere -entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se precedente, dalla notificazione- al pagamento in favore di Ricorrente_1, di euro 3.143,00 oltre interessi nella misura di legge;
in caso di mancato o parziale pagamento entro il detto termine, ordina a Presidente di RT, di procedere al detto pagamento entro e non oltre i successivi 60 giorni, riservando in caso di perdurante inadempimento anche parziale ogni altro provvedimento;
ordina a RT SP di trasmettere immediatamente la prova dell'avvenuta ottemperanza alla Segreteria di questa Corte;
B) condanna RT SP, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore di Ricorrente_1 della spese della presente procedura, che liquida in euro 180,00 (centoottanta), oltre accessori di Legge se dovuti e nella misura di legge sui relativi imponibili, disponendo che il pagamento avvenga contestualmente e negli stessi termini innanzi indicati;
C)rinvia alla camera di consiglio dell'udienza del 18 maggio 2026 ore 9.30 ai fini della verifica dell'esatto adempimento o per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, anche in relazione alle spese in caso di inottemperanza perdurante, anche parziale Manda la Segreteria per la notifica a mezzo pec (indirizzo istituzionale rilevato dal sito istituzionale ovvero dal sito indice PA) a RT SP per l'esecuzione
Così deciso in Napoli nella C.d.C. del 17 novembre 2025
Il Giudice Monocratico Danilo De Simone