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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/10/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 838/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 11.4.2025,
Da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GAZZI MARIA GRAZIA del Foro di Pavia, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. BERALDO GIANMARCO, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Varese (VA), Via Dandolo n. 17, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 17.4.2025);
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. istanza di precisazione delle conclusioni congiunte depositate in data 18.9.2025)
“1. Revocare l'assegno di mantenimento a carico paterno per il figlio sul Per_1 presupposto della sua sopravvenuta autosufficienza economica, con decorrenza dall'agosto 2025 compreso.
2. Dare atto che e parti hanno definito con il presente accordo ogni questione economica tra di loro pendente e che nulla hanno da pretendere l'una nei confronti dell'altra.
3. Dichiarare compensate le spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.4.2025 ha adito il Tribunale chiedendo che, Parte_1
in parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Varese in data 6.11.2020 (R.G.
3778/2019), venisse disposta la revoca dell'assegno di mantenimento a suo carico in favore del figlio maggiorenne e divenuto autosufficiente economicamente, con decorrenza dal Per_1
mese di aprile 2025, nonché di ordinare alla resistente la restituzione in favore del padre degli assegni per il mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di aprile 2025.
Integrato il contraddittorio, si è costituita contestando quanto ex adverso dedotto, CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo e, in subordine, di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio minore con decorrenza dal mese di luglio 2025.
Con istanza congiunta depositata in atti in data 18.9.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto l'accordo riportato in epigrafe e chiedevano disporsi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta.
Il Giudice relatore, con decreto del 18.9.2025, visto l'art. 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti depositavano le note scritte in data 22.9.2025 chiedendo di accogliere le conclusioni già rassegnate con rinuncia dei termini per note conclusive.
pagina 2 di 3 Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportate in epigrafe, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le statuizioni economiche relative al figlio maggiorenne nel contemperamento delle Per_1
rispettive posizioni delle parti, risultano conformi al suo interesse.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 11.4.2025,
Da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GAZZI MARIA GRAZIA del Foro di Pavia, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. BERALDO GIANMARCO, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Varese (VA), Via Dandolo n. 17, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 17.4.2025);
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. istanza di precisazione delle conclusioni congiunte depositate in data 18.9.2025)
“1. Revocare l'assegno di mantenimento a carico paterno per il figlio sul Per_1 presupposto della sua sopravvenuta autosufficienza economica, con decorrenza dall'agosto 2025 compreso.
2. Dare atto che e parti hanno definito con il presente accordo ogni questione economica tra di loro pendente e che nulla hanno da pretendere l'una nei confronti dell'altra.
3. Dichiarare compensate le spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.4.2025 ha adito il Tribunale chiedendo che, Parte_1
in parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Varese in data 6.11.2020 (R.G.
3778/2019), venisse disposta la revoca dell'assegno di mantenimento a suo carico in favore del figlio maggiorenne e divenuto autosufficiente economicamente, con decorrenza dal Per_1
mese di aprile 2025, nonché di ordinare alla resistente la restituzione in favore del padre degli assegni per il mantenimento del figlio con decorrenza dal mese di aprile 2025.
Integrato il contraddittorio, si è costituita contestando quanto ex adverso dedotto, CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso introduttivo e, in subordine, di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio minore con decorrenza dal mese di luglio 2025.
Con istanza congiunta depositata in atti in data 18.9.2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto l'accordo riportato in epigrafe e chiedevano disporsi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta.
Il Giudice relatore, con decreto del 18.9.2025, visto l'art. 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti depositavano le note scritte in data 22.9.2025 chiedendo di accogliere le conclusioni già rassegnate con rinuncia dei termini per note conclusive.
pagina 2 di 3 Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportate in epigrafe, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le statuizioni economiche relative al figlio maggiorenne nel contemperamento delle Per_1
rispettive posizioni delle parti, risultano conformi al suo interesse.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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