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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 1193/2025
R.G.L. promossa da
(C.F.: , nata il [...], a Parte_1 C.F._1
Castelbuono (Pa), e residente in [...], elettivamente domiciliata a Palermo, in via Houel n. 5, presso lo studio dell'Avv.
Giulio Catalano, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Carolina Palpacelli
-resistente -
Avente ad oggetto: Pagamento prestazione
All'udienza del 27.05.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato - ai sensi dell'art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Mediante deposito del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in € 1.500,00, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Giulio Catalano, antistatario.
FATTO E DIRITTO 1 Con ricorso depositato il 27.01.2025 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
chiedendone la condanna al pagamento dell'assegno mensile di assistenza dal
21.08.2023, giusta decreto di omologa del Tribunale di Palermo.
CP_ L' costituendosi, ha chiesto la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuta liquidazione della prestazione.
All'udienza di oggi i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi cessata la
CP_ materia del contendere, avendo l' provveduto a corrispondere la prestazione come richiesta.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' alle spese di lite con distrazione CP_1
in favore del procuratore antistatario, mentre l' ha ne chiesto la CP_1
compensazione.
*
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta e preso atto della concorde richiesta delle parti, dichiara cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolazione delle spese legali, stante la soccombenza virtuale di , CP_1
esse vanno poste a carico di quest'ultimo e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 27.05.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 1193/2025
R.G.L. promossa da
(C.F.: , nata il [...], a Parte_1 C.F._1
Castelbuono (Pa), e residente in [...], elettivamente domiciliata a Palermo, in via Houel n. 5, presso lo studio dell'Avv.
Giulio Catalano, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Carolina Palpacelli
-resistente -
Avente ad oggetto: Pagamento prestazione
All'udienza del 27.05.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato - ai sensi dell'art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Mediante deposito del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che CP_1
liquida in € 1.500,00, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Giulio Catalano, antistatario.
FATTO E DIRITTO 1 Con ricorso depositato il 27.01.2025 la ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
chiedendone la condanna al pagamento dell'assegno mensile di assistenza dal
21.08.2023, giusta decreto di omologa del Tribunale di Palermo.
CP_ L' costituendosi, ha chiesto la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuta liquidazione della prestazione.
All'udienza di oggi i procuratori delle parti hanno chiesto dichiararsi cessata la
CP_ materia del contendere, avendo l' provveduto a corrispondere la prestazione come richiesta.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' alle spese di lite con distrazione CP_1
in favore del procuratore antistatario, mentre l' ha ne chiesto la CP_1
compensazione.
*
Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta e preso atto della concorde richiesta delle parti, dichiara cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolazione delle spese legali, stante la soccombenza virtuale di , CP_1
esse vanno poste a carico di quest'ultimo e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 27.05.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
2