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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/06/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3552/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3552/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Cristina Elia
RICORRENTE contro
, (C.F.: col patrocinio dell'avv. Bernarda CP_1 C.F._2
Cristina Di Palermo
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto il 06/12/2024).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24/04/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
I coniugi e contraevano matrimonio con Parte_1 CP_1 rito concordatario in Melilli (SR) il 29/08/1998 (Atto n. 28, P. II, Serie A, ufficio 1,
1 anno 1998). Dalla superiore unione sono nati i figli (il 06/09/2000), Per_1 Per_2
(il 22/07/2004) e (il 28/07/2012). Per_3
Con decreto n. 306/2020 del 17/12/2020, il Tribunale di Siracusa omologava la separazione consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 21/10/2024, l'odierna ricorrente chiedeva di:
- pronunciare lo scioglimento (rectius cessazione degli effetti civili) del matrimonio sopra indicato;
- confermare l'affidamento condiviso del figlio minore e la regolamentazione Per_3 dell'esercizio del diritto di visita paterno stabiliti in separazione;
- disporre a carico dell' l'obbligo di versare alla la somma di € 750,00 CP_1 Pt_1 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli (€ 250,00 a figlio).
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , CP_1 depositando un accordo congiunto di divorzio raggiunto tra le parti.
Con note scritte in vista dell'udienza del 24/04/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti chiedevano, pertanto, la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i sigg.ri nato a [...]
Palermo il 26.11.1973 e , nata ad [...] il [...], ordinando Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile di Melilli l'annotazione della sentenza a margine dell'attodi matrimonio;
2) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore , in quanto le Persona_4 figli e ono ormai entrambe maggiorenni;
Per_5 Per_2
3) Confermare il diritto di visita nei confronti del figlio minore , così come Persona_4 previsto nell'accordo di separazione consensuale, in considerazione del quale non risulta necessaria l'allegazione di un piano genitoriale, poiché gli incontri padre- fi glio avvengono con frequenza diradata nel tempo, in considerazione del trasferimento
aVerona del resistente;
4) A modifica delle condizioni di separazione disporre un contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 600.00, ovvero 200,00euro a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste dal protocollo del Tribunale di Siracusa;
5) l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra , Parte_1 all'uopo con la sottoscrizione del presente accordo il sig. rinuncia e Parte_2 cede il proprio 50% alla stessa. Restano invece a favore del sig. le detrazioni CP_1 fiscali.”
2 Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n.
898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dal decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In relazione agli ulteriori aspetti, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire al minore l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. del c.c..
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3552/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito
[...] CP_1 concordatario in Melilli il 29/08/1998 (Atto n. 28, P. II, Serie A, ufficio 1, anno
1998); omologa le condizioni inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Melilli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
3 compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
22.5.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3552/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Cristina Elia
RICORRENTE contro
, (C.F.: col patrocinio dell'avv. Bernarda CP_1 C.F._2
Cristina Di Palermo
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto apposto il 06/12/2024).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24/04/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
I coniugi e contraevano matrimonio con Parte_1 CP_1 rito concordatario in Melilli (SR) il 29/08/1998 (Atto n. 28, P. II, Serie A, ufficio 1,
1 anno 1998). Dalla superiore unione sono nati i figli (il 06/09/2000), Per_1 Per_2
(il 22/07/2004) e (il 28/07/2012). Per_3
Con decreto n. 306/2020 del 17/12/2020, il Tribunale di Siracusa omologava la separazione consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato in data 21/10/2024, l'odierna ricorrente chiedeva di:
- pronunciare lo scioglimento (rectius cessazione degli effetti civili) del matrimonio sopra indicato;
- confermare l'affidamento condiviso del figlio minore e la regolamentazione Per_3 dell'esercizio del diritto di visita paterno stabiliti in separazione;
- disporre a carico dell' l'obbligo di versare alla la somma di € 750,00 CP_1 Pt_1 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli (€ 250,00 a figlio).
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , CP_1 depositando un accordo congiunto di divorzio raggiunto tra le parti.
Con note scritte in vista dell'udienza del 24/04/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti chiedevano, pertanto, la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i sigg.ri nato a [...]
Palermo il 26.11.1973 e , nata ad [...] il [...], ordinando Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile di Melilli l'annotazione della sentenza a margine dell'attodi matrimonio;
2) Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore , in quanto le Persona_4 figli e ono ormai entrambe maggiorenni;
Per_5 Per_2
3) Confermare il diritto di visita nei confronti del figlio minore , così come Persona_4 previsto nell'accordo di separazione consensuale, in considerazione del quale non risulta necessaria l'allegazione di un piano genitoriale, poiché gli incontri padre- fi glio avvengono con frequenza diradata nel tempo, in considerazione del trasferimento
aVerona del resistente;
4) A modifica delle condizioni di separazione disporre un contributo per il mantenimento dei figli pari ad € 600.00, ovvero 200,00euro a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste dal protocollo del Tribunale di Siracusa;
5) l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra , Parte_1 all'uopo con la sottoscrizione del presente accordo il sig. rinuncia e Parte_2 cede il proprio 50% alla stessa. Restano invece a favore del sig. le detrazioni CP_1 fiscali.”
2 Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n.
898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dal decreto di omologa della separazione emesso dal Tribunale di Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In relazione agli ulteriori aspetti, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire al minore l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. del c.c..
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3552/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito
[...] CP_1 concordatario in Melilli il 29/08/1998 (Atto n. 28, P. II, Serie A, ufficio 1, anno
1998); omologa le condizioni inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Melilli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000;
3 compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il
22.5.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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