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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. AM Cinzia Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1316 R.G.A.2022, promossa in grado di appello
D A
rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli Avv.ti Valeria Parte_1
Anselmi e Antonino Marra presso il cui studio in Marsala, via dello Sbarco n.60, è elettivamente domiciliato come da procura in atti appellante
CONTRO rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv.to Controparte_1
Mario Marino presso il cui studio in Mazara del Vallo, via Castelvetrano n.18/B, è elettivamente domiciliato appellato/appellante incidentale all'udienza del 5.12.2024 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso del 02/02/2021, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale G.L. di Marsala, il sostenendo di aver Controparte_1 svolto per tale società attività di agente di commercio dal 2.1.2002 al 4.7.2019, con operatività nella zona di Trapani e provincia ad eccezione dei Comuni di Mazara del
Vallo, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, e . Parte_2 Parte_3
Rilevava che il rapporto si era risolto per volontà della società pr eponente in forza della comunicazione del 4.3.2019 con effetti a decorrere dai quattro mesi successivi.
Pag.1 Sosteneva di aver diritto all'indennità di preavviso per ulteriori 4 mesi a fronte degli 8 previsti dall'art.9, comma 1, lett. B dell'Accordo Economico
Collettivo.
Chiedeva, inoltre: la corresponsione dell'indennità di risoluzione del rapporto e dell'indennità suppletiva di clientela, all'uopo precisando che nel calcolo delle stesse dovessero essere incluse anche le c.d. provvigioni indirette;
l'indennità per il c.d. patto di non concorrenza di cui all'art.12 del contratto di agenzia;
le provvigioni spettanti sul cliente nella misura del 3% CP_2 avendole percepite soltanto nella misura del 5%; le provvigioni sulle vendite eseguite dalla società preponente nel periodo successivo alla data del recesso stante il mancato rispetto del periodo di preavviso.
Deduceva, infine, la nullità della clausola contenuta all'art.6 del contratto di agenzia riguardante l'esclusione dal calcolo delle provvigioni delle vendite effettuate dalla società preponente verso i clienti c.d. direzionali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1 resistendo alle domande attoree e spiegando, al contempo, domanda riconvenzionale.
Il Giudice adito, istruita la causa anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n.667/2022, pubblicata in data 30/6/2022, accoglieva parzialmente il ricorso del condannando il al Parte_1 Controparte_1 pagamento della “somma di €24.337,14”; rigettava, invece, le domande riconvenzionali spiegate dalla società resistente.
Il Tribunale, in via preliminare, osservava, in relazione alla memoria depositata dal in risposta alla domanda riconvenzionale spiegata dal Parte_1
che con tale atto il predetto aveva “integrato il proprio ricorso Controparte_1 con dati inerenti, non solo alle domande riconvenzionali della controparte, ma anche ai fatti costitutivi delle proprie domande principali”; che, “conseguentemente, nel valutare la fondatezza delle domande attoree” si doveva prescindere “dal contenuto delle note difensiva del
06.05.2021 esulanti le difese in ordine alla riconvenzionale formulata da parte resistente”.
Nel merito, richiamato il nucleo essenziale del contratto di agenzia con obbligo di esclusiva sottoscritto tra le parti in data 2.1.2002 e della lettera di modifica del 24.10.2007, riteneva di doversi soffermare “sulla domanda attorea volta al riconoscimento del diritto alla percezione delle provvigioni c.d. indirette e ciò anche in considerazione del fatto che il ricorrente” aveva “chiesto di ricomprendere tali provvigioni nella base imponibile delle invocate indennità sostitutiva del mancato preavviso, delle indennità per scioglimento del rapporto e dell'indennità per il c.d. patto di non concorrenza”.
Pag.2 Osservava, al riguardo, che:
- “le c.d. provvigioni indirette sono le provvigioni spettanti all'agente per gli affari conclusi direttamente dal preponente.
- L'art. 1748, comma 2, c.c. prevede due distinte ipotesi di provvigioni indirette: la prima riguarda gli affari conclusi dal preponente “con terzi che l'agente aveva precedentemente acquisito come clienti per affari dello stesso tipo”; la seconda - espressione del diritto di esclusiva dell'agente previsto nella prima parte dell'art. 1743 c.c. - riguarda gli affari conclusi dal preponente “con terzi appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente”.
- In entrambe le ipotesi, la norma prevede un obbligo da parte del preponente di corrispondere all'agente la provvigione “salvo che sia diversamente pattuito”.
Osservava che la “derogabilità del diritto di esclusiva” era stata “riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, la quale” aveva “affermato il “principio secondo cui il diritto di esclusiva, benché costituisca elemento naturale del contratto di agenzia ai sensi dell'art. 1743
c.c., non è tuttavia elemento essenziale e può pertanto essere validamente derogato ad opera della volontà delle parti, deroga che può desumersi anche in via indiretta, purché in modo chiaro ed univoco (Cass. 23 aprile 2002 n. 5920); con la precisazione che la predetta deroga ben può essere esplicitata per il tramite di una tacita manifestazione di volontà, che può desumersi dal comportamento tenuto dalle parti al momento della conclusione del contratto ed anche successivamente al momento della esecuzione dello stesso (Cass.28 aprile 1992 n. 5083)” (così,
Cass. Civ. n. 21073/2007)”; che, inoltre, “nel novero delle possibili pattuizioni contrarie” rientrava “anche quella con cui venga escluso del tutto in diritto dell'agente alla provvigione per gli affari curati direttamente dal preponente” (così Corte di Appello di Ancona, sent. n.
481/2018, la quale ha altresì precisato che “deve ritersi lecita la pattuizione intesa a consentire al preponente, in qualsiasi occasione e senza restrizione alcuna, la diretta conclusione di affari nella zona di competenza dell'agente, senza che a tal fine maturi in capo a quest'ultimo il diritto alle relative provvigioni”)”.
Sulla scorta di tali considerazioni e del “chiaro tenore letterale dell'art. 1748, comma 2” riteneva, quindi, “valida ed efficacia la pattuizione secondo cui “le vendite effettuate verso clienti direzionali sono escluse dal calcolo delle provvigioni” (art. 6 del contratto individuale del 02.01.2002)” atteso che con tale pattuizione le parti “nell'ambito dei loro poteri dispositivi” avevano “inteso introdurre una espressa deroga all'esclusiva del ricorrente con conseguenziale riconoscimento in capo alla società preponente del diritto di concludere affari nella zona di competenza dell'agente”.
Aggiungeva che tale pattuizione risultava “ben individuata nel suo contenuto atteso che le parti” avevano “inteso, ab origine, nella fase genetica del rapporto, escludere il diritto
Pag.3 dell'agente alla provvigione per tutti gli affari curati direttamente dal preponente”; che “la mancata indicazione dei nominativi dei c.d. “clienti direzionali”” non rendeva
“indeterminabile la clausola de qua atteso che le parti” avevano “inteso chiaramente escludere in radice il diritto dell'agente alla maturazione delle provigioni per tutte le vendite effettuate direttamente dalla ditta preponente”; che la “sufficiente determinatezza della clausola in commento si” ricavava “altresì dal comportamento complessivo delle parti, le quali, successivamente alla stipula del contratto, non” avevano “mai avvertito la necessità di specificare i nominativi dei clienti direzionali se non limitatamente a quelli aventi sede nel territorio di AM (cfr. variazione del 24.10.2007)”; che, del resto, “l'inerzia palesata dal ricorrente nel corso degli anni successivi tanto alla stipula del contratto del 02.01.2002 quanto alla variazione del 24.10.2007” configurava “un comportamento giuridicamente rilevante da cui poter ricavare una cosciente volontà da parte dello stesso di non aver diritto alle provvigioni indirette per gli affari conclusi direttamente dal preponente”.
Quanto alla “variazione del 24.10.2007” ne rilevava la validità ed efficacia
“atteso che ai sensi dell'art. 2 dell'AEC sono consentite da parte del proponente variazioni unilaterali di territorio, clientela e prodotti sia di lieve che di media e rilevante entità. In ogni caso, parte ricorrente non” aveva “mai contestato le suddette variazioni né” aveva “mai lamentato, nel corso del rapporto, il mancato rispetto del termine di preavviso previsto dall'accordo collettivo o una rilevante alterazione qualitativa e quantitativa della prestazione idonea ad incidere in maniera rilevante sul sinallagma contrattuale”.
Evidenziava che tali considerazioni non potevano “ritenersi precluse dalla condotta processuale di parte convenuta e, precisamente, dall'invocato principio di “non contestazione” atteso che tale regola processuale, riferendosi esclusivamente ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, non si estende alle circostanze che implicano un'attività di giudizio quale è quella riguardante la validità o meno della pattuizione di cui all'art. 6 del contratto individuale stipulato tra le parti o della variazione contrattuali del 24.10.2007”.
Che, pertanto, “la , avendo dato mera attuazione alle previsioni Controparte_1 contrattuali e non avendo tenuto un comportamento illecito, non” era “tenuta né al pagamento delle provvigioni indirette di cui all'art. 1748, comma 2, c.c. né a risarcire eventuali danni”; che, in ogni caso, “quanto alla domanda risarcitoria … il ricorrente non” aveva
“dimostrato, come era suo onere, di aver subito una illecita sottrazione di affari che lo stesso avrebbe potuto condurre a termine” non avendo allegato né provato, il , “di aver Parte_1 invano tentato di concludere contratti con le società indicate nell'allegato 23 tabella A”.
Riteneva invece, parzialmente fondata la domanda di pagamento dell'indennità di mancato preavviso all'uopo rilevando che il relativo termine non poteva “essere inferiore, in ogni caso, a quello previsto dal comma tre dell'art. 1750 del codice
Pag.4 civile” secondo cui “Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito” (comma
2) ovvero che “il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi” (comma 3) nonché, da ultimo, che “le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente” (comma 4)”.
Osservava, sul punto, che le parti avevano “espressamente dedicato due disposizioni contrattuali in materia di preavviso” ossia “l'art. 3” col quale era stata prevista “la possibilità di risolvere il rapporto a “richiesta di una delle parti, previo rituale preavviso di mesi quattro” e l'art. 11 “a tenore del quale “è data facoltà a ciascuno delle parti, di recedere dal presente contratto dando congruo avviso secondo i termini previsti dall'art. 1750 del C.C. tramite servizio raccomandato con avviso di ricevimento”.
Che, dunque, il “tenore letterale delle due norme” portava “a ritenere che le parti - fermo restando il rispetto da parte delle stesse di un termine minimo di preavviso di mesi quattro sino al quarto anno di durata del contratto di agenzia” avevano “inteso rinviare per i rapporti di durata superiore ai termini previsti dall'art. 1750 del codice civile”; con l'ulteriore conseguenza che il “preavviso doveva essere pari a mesi sei, essendo il rapporto di agenzia cessato oltre il diciassettesimo anno”.
Escludeva, l'applicabilità del “più ampio termine di preavviso previsto nell'Accordo
Economico Collettivo, settore Industria, essendo il rinvio a tale testo normativo consentito solo
“in subordine” ovvero “per tutto quanto non espressamente previsto” (art. 9) nel contratto individuale del 02.01.2002”.
Per tali ragioni, concludeva ritenendo sussistente il diritto del ad Parte_1 ottenere “l'indennità di preavviso per ulteriori per ulteriori due mesi” in misura “pari ad €
3.810,05, oltre interessi e rivalutazione, secondo il calcolo effettuato dal Consulente tecnico d'ufficio”.
In ordine alla “domanda volta al pagamento delle indennità per scioglimento del rapporto” evidenziava che “il preponente, che ne aveva l'onere, non” aveva “dimostrato di aver versato l'indennità suppletiva di clientela prevista dall'art. 10, p. II, dell'Accordo Collettivo
Economico del 20.07.2014”, talchè condannava la società “al pagamento dell'indennità richiesta …. in € 18.329,55 come quantificata dal CTU secondo il criterio non contestato di cui all'art. 10 capo II dell'AEC in atti” esclusa “l'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) avendo il ricorrente lamentato la sola mancata inclusione nella base imponibile delle “provvigioni occultate” che, come sopra visto, non vanno incluse nel calcolo delle indennità”.
Pag.5 Rigettava, ancora, la domanda “volta al pagamento dell'indennità per il c.d. patto di concorrenza” atteso che dall'escussione dei testi era emerso che il ricorrente aveva
“svolto attività promozionale nella provincia di Trapani con la stessa clientela e per il genere di beni oggetto del contratto di agenzia del 2.1.2002”.
Riteneva, poi, “parzialmente e astrattamente fondata … la domanda attorea volta al pagamento delle differenze provvigionali sugli affari conclusi con il solo cliente TE WI
ON s.r.l.” non avendo la “società resistente …. dimostrato di aver corrisposto le provvigioni richieste secondo le percentuali indicate nella nota raccomandata del 24.10.2007.
Tuttavia, considerato il pacifico assoggettamento del diritto alle provvigioni al termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2945, comma 1, n. 5 e l'inapplicabilità al rapporto di agenzia dei principi sanciti dalla nota sentenza n. 63 del 1966 della Corte costituzionale (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9636 del 16/06/2003), i crediti vantati dal ricorrente sino al 17.02.2016, ovvero nel quinquennio precedente alla notifica del ricorso” si erano prescritti;
che, infatti, “l'ultima fattura relativa al cliente TE WI ON Srl” era “la n. 5565 del 18/09/2013”.
Reputava, inoltre, infondata era la “domanda volta al pagamento delle provvigioni sulle vendite eseguite dalla preponente nel periodo successivo alla data del recesso … essendo i generici pregiudizi allegati (mancata percezione delle provvigioni) coperti dall'indennità di mancato preavviso”; che, nella specie, il ricorrente non aveva “allegato la violazione di alcuno specifico obbligo contrattuale né ha dedotto alcun fatto illecito diverso ed ulteriore rispetto al recesso”.
Disattendeva, infine, le domande riconvenzionali spiegate dalla società resistente.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 9/12/2022.
Col primo motivo, parte appellante deduce la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e del CCNL, nullità ex art. 1356 c.c. della clausola dell'art. 6 comma 3 del contratto individuale di lavoro e successiva lettera di variazione del 24.10.2007, erronea interpretazione dell'art. 2 dell'AEC di settore”.
Premette al riguardo:
- che l'art. 6 comma 3 del contratto di agenzia concluso in data 02/01/2002 contiene la clausola per la quale “Le vendite effettuate verso clienti direzionali sono escluse dal calcolo delle provvigioni”.
- che la successiva nota di variazione contrattuale del 24/10/2007 - punto 3
– ha previsto che: “Nel territorio del Comune di AM (TP), assegnatole per l'espletamento del contratto di agenzia, sono considerati “clienti direzionali”, con i quali il preponente
Pag.6 tratta affari direttamente, senza alcun diritto di provvigione, le seguenti Controparte_1
Ditte: 2F ; Cantina Sociale S. NC;
Pt_4 Pt_5 CP_3 Controparte_4
di AM e F.lli Fici di Marsala TP.”.
[...]
Ritiene, pertanto, che la ”clausola contrattuale contenuta nel terzo comma dell'art. 6 del contratto individuale di agenzia debba considerarsi nulla, con conseguente caducazione anche della modifica di cui al punto 3 della successiva lettera di variazione contrattuale del
24.10.2007” risolvendosi, la sua applicazione, “in un ingiustificato squilibrio contrattuale a danno dell'agente, il quale si troverebbe spogliato senza alcun motivo e in qualsiasi momento dalla società preponente di un numero indefinito (poiché non specificato) di clienti senza alcun diritto a provvigioni o a indennità”.
Che, nel caso di specie, “ non ha indicato in contratto alcun Controparte_1 nominativo di clienti a sé “riservati” con i quali invece ha avviato vendite dirette, per come risulta dall'estratto delle scritture dalla stessa preponente consegnato …”.
Con secondo, concorrente, profilo di doglianza, ritiene erronea la “conclusione cui giunge il Tribunale, a mente del quale la prova di non avere diritto alle provvigioni
“indirette” risiederebbe nell'inerzia palesata dal ricorrente nel corso dello svolgimento del rapporto di agenzia, risultando tale argomentazione fondata su un mero convincimento soggettivo e totalmente priva di rilievo giuridico nonché fattuale”.
Afferma di essere “venuto a conoscenza dell'attività della preponente volta alla sottrazione di clienti rientranti nella propria zona, solo successivamente alla consegna “forzosa” da parte della preponente dell'estratto del libro giornale, contente per l'appunto tutti i clienti rientranti nella zona di esclusiva dell'agente”.
Ritiene di avere “comunque diritto al riconoscimento delle provvigioni c.d indirette, proprio ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 1748 c.c. richiamato - ed erroneamente interpretato – dal Tribunale di Marsala per il rigetto della domanda”.
Che anche “l'art. 6 - (Provvigioni) dell'AEC di settore … sancisce il principio secondo cui l'agente che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi senza il suo intervento”.
Che, dunque, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, egli “non era (e non è) dunque tenuto a dimostrare la sottrazione di affari che avrebbe potuto condurre a termine, né tantomeno di aver tentano invano di concludere contratti con i clienti indicati nella più volte richiamata tabella A, essendogli riconosciuto per legge il diritto alle provvigioni per la solo qualifica di agente in esclusiva”.
Per le provvigioni indirette ante 2010, chiede che gli venga “riconosciuta equitativamente una indennità risarcitoria pari all'importo delle provvigioni spettanti all'agente sulle vendite dirette risultanti dall'estratto del libro giornale per l'anno 2010, pari ad euro
Pag.7 3.920,75 quale periodo annuale più vicino a quello rimasto ignoto (vendite euro 49.009,35 x
8% = 3.920,75). Il risarcimento del danno spettante, pertanto, all'agente a titolo di provvigioni c.d indirette per le vendite effettuate dalla preponente negli anni dal 2002 al 2009, è pari ad €
31.365,98 (euro 3.920,75 x 8 anni = 31.365,98)”.
Col terzo motivo di gravame, il lamenta l'erroneo riconoscimento, Parte_1 ad opera del Tribunale, dell'indennità di mancato preavviso in misura pari a 6 mensilità.
Osserva, di aver dedotto “sin dalla domanda introduttiva del giudizio di primo grado, … che la disciplina applicabile fosse quella di cui all'accordo economico collettivo settore industria, in quanto più favorevole all'agente, ribadendolo nelle difese espletate nella memoria difensiva a seguito di domanda riconvenzione della resistente, rilevando proprio l'invalidità dell'art. 3 del contratto individuale di agenzia, in quanto non espressamente approvato per iscritto dall'agente ed in ogni caso in contrasto con quanto statuito al successivo art. 11 –
Recesso, nonché ancora con la normativa di settore (AEC settore industria)”.
Chiede “pertanto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha limitato il diritto all'indennità di preavviso a soli 6 mesi, ritenendo conseguentemente applicabile l'art. 9 dell'AEC settore industria (all. n. 18 del ricorso) …. e riconoscendo al definitivo … ulteriori mesi due per tale causale, con ricalcolo dell'importo dovuto per tutti i quattro mesi di preavviso, secondo i parametri … indicati in atti difensivi, pure considerando nella base di calcolo le provvigioni che avrebbero dovuto essere corrisposte all'agente sulle vendite dirette (c.d. provvigioni indirette)”.
Col quarto motivo deduce che la “domanda relativa alla indennità di fine rapporto
è stata respinta in quanto ritenuta non calcolabile sulle provvigioni indirette (provvigioni occultate), e dunque residua in suo favore ancora la somma di € 13.858,82 lorda (cfr. tabella D
– indennità di fine rapporto dell'allegato n. 23. fascicolo di Controparte_5 primo grado). Per l'effetto chiede la riforma della sentenza nella parte “in cui ha rigettato le domande … volte al pagamento delle indennità calcolabili sulla base anche delle provvigioni “indirette”, dovute ….; conseguentemente, ritenendo e dichiarando che le provvigioni sulle vendite dirette eseguite dalla preponente in violazione del diritto di esclusiva, concorrono alla determinazione della base imponibile per le indennità sostitutiva del mancato preavviso, di risoluzione del rapporto (FIRR), indennità di clientela e per patto di non concorrenza, liquidando le somme allo stesso spettanti sulla base dei calcoli effettuati ed allegati al ricorso di primo grado, al netto di quanto riconosciuto in base alla ctu in primo grado”.
Con il quinto motivo assume l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha disatteso la domanda volta al riconoscimento dell'indennità per patto di non concorrenza.
Pag.8 Assume, a tal proposito, che le deposizioni testimoniali “risultano … assolutamente inutili ed ininfluenti, in quanto generiche, indeterminate e prive di valore probatorio, non avendo dimostrato affatto” la violazione del patto di non concorrenza.
Infine, col sesto motivo denuncia l'omessa pronuncia e l'omesso esame della documentazione prodotta in relazione al cliente CP_2
Rileva che “con la medesima sentenza qui impugnata, il Tribunale di Marsala … ha rigettato, in accoglimento della eccezione del ricorrente, la domanda riconvenzionale della preponente volta alla restituzione delle provvigioni versate verso le società estere TE Sarsl e
TE TE sarl, per mancanza di prova della sede effettiva delle dette società” talchè
“deve darsi per acclarato che il cliente abbia l'Ufficio acquisti in Marsala e che CP_2 pertanto tutte le vendite risultanti dagli allegati della preponente verso il menzionato cliente siano state effettuate dall'agente di zona che, conseguentemente, ha diritto a percepire le Parte_1 relative provvigioni nella misura pattuita”.
Sul punto chiede la riforma della sentenza nella parte in cui “ha omesso di valutare e considerare tutta la documentazione prodotta dall'agente e conseguentemente di pronunciarsi sulla domanda volta al pagamento delle provvigioni sulle vendite verso il Cliente
indipendentemente dalla “collocazione” dell'ufficio, risultanti dagli allegati sopra CP_2 menzionati”.
Il si è costituito in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 spiegando al contempo appello incidentale condizionato.
Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) I primi due motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione, sono infondati avendo il primo Giudice fatto buon governo delle risultanze processuali e della normativa applicabile al caso di specie.
Risulta incontroverso tra le parti che il rapporto di agenzia (intercorso dal
2002 al 2019 per la “zona di Trapani e Provincia con esclusione di Mazara del Vallo,
Campobello di Mazara, Castelvetrano, S. Nina, Partanna e Gibellina”) prevedeva, già ab origine, una deroga esplicita al diritto di esclusiva.
Nel contratto del 2.1.2002, infatti, era stata inserita (art. 6 comma 3 – cfr. doc. fascicolo di parte) un'apposita clausola in base alla quale: “Le vendite effettuate verso clienti direzionali sono escluse dal calcolo delle provvigioni”.
Tale deroga è rimasta ferma in costanza di rapporto ed è stata fatta oggetto di “variazione”, limitatamente al Comune di AM, con lettera raccomandata datata 24/10/2007 in cui, oltre alla modifica delle “LINEE DI PRODOTTI” e
Pag.9 delle “PROVVIGIONI”, al punto “3) ” è stato Parte_6 stabilito che: “Nel territorio del Comune di AM (TP), assegnatole per l'espletamento del contratto di agenzia, sono considerati “clienti direzionali”, con i quali il preponente CP_1 tratta affari direttamente, senza alcun diritto di provvigione, le seguenti Ditte: 2F
[...]
; Cantina Sociale S. NC;
di Pt_4 Pt_5 CP_3 Controparte_4
”. Controparte_6
Tanto premesso, ritiene questa Corte che debba escludersi, contrariamente a quanto sostenuto dal col ricorso di primo grado e ribadito con l'atto di Parte_1 gravame, che la clausola di cui all'art.6 del contratto di agenzia del 2002 - come, poi, parzialmente modificata nel 2007 (e ulteriormente integrata con lettera del
28.2.2013 – cfr. doc. fascicolo di parte appellata) – potesse e possa considerarsi nulla.
Per come, da ultimo, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti il
“diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale, non già essenziale, del contratto di agenzia, sicché esso può essere validamente oggetto di deroga ad opera della volontà delle parti, deroga che può desumersi anche in via indiretta, purché in modo chiaro ed univoco, dal regolamento pattizio del rapporto, ove in concreto incompatibile con il detto diritto …. Sul piano dell'individuazione della clientela, è stato quindi affermato che (Cass. n. 21073/2007) il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 cod. civ. è elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa ovvero di una tacita manifestazione di volontà, desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione ….” (cfr. Cass. n.15005/2024).
Nella vicenda che occupa ricorrono entrambi i requisiti evocati dalla
Suprema Corte, atteso che oltre alla previsione espressa contenuta nel contratto del
2002 viene in rilievo il comportamento complessivo tenuto dalle parti in costanza di rapporto (protrattosi per ben 17 anni), durante il quale il non ha mai Parte_1 messo in discussione l'assetto di interessi sotteso alla clausola negoziale in questione che, in definitiva, gli precludeva il diritto alle c.d. provvigioni indirette rispetto ai clienti direzionali.
Trattasi di circostanza di fatto, questa, viepiù avvalorata dal contegno assunto anche dopo la comunicazione delle variazioni di cui alle lettere del 2007 e del 2013 sopra citate.
In altri termini, rileva la Corte, oltre che alla clausola derogatoria espressa contenuta nel contratto del 2002 (come poi variata con l'indicazione di cui alle lettere del 2007 e del 2013), sulla scorta della quale il era stato reso Parte_1 pienamente edotto il della volontà della preponente di riservarsi la cura Parte_1
Pag.10 dei clienti direzionali e, in definitiva (per come correttamente affermato nella sentenza qui impugnata), delle vendite direttamente effettuate dalla stessa, viene pure in rilievo, nel caso di specie, una deroga tacita (per comportamento concludente) al diritto di esclusiva graniticamente dimostrata dal fatto che durante i
17 anni di rapporto, l'odierno appellante non aveva mai minimamente contestato la condotta della preponente (ossia la conclusione di affari con clienti direzionali nella zona di competenza dell'agente) né tampoco rivendicato, a tal titolo, alcunchè a titolo di provvigioni.
Né appare verosimile, proprio in ragione della cospicua durata del rapporto intercorso tra le parti e del settore di operatività della ditta preponente, che il
, per come dallo stesso asserito ma non dimostrato, fosse venuto a Parte_1 conoscenza della conclusione di tali affari solo dopo la risoluzione del contratto.
Risulta, in definitiva, ampiamente provata la concorde e legittima volontà delle parti di derogare al diritto di esclusiva, con conseguente rigetto delle corrispondente domande spiegate dal (ossia il diritto alle provvigioni Parte_1 indirette con computo delle stesse nella base imponibile delle invocate indennità sostitutiva del preavviso, indennità per scioglimento del rapporto e indennità per il patto di non concorrenza) ivi compresa quella risarcitoria dovendosi qui condividere la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha escluso la prova di “una illecita sottrazione di affari” rispetto ai contratti conclusi con le “società indicate nell'allegato 23 tabella A”.
Il terzo motivo di gravame deve, parimenti, essere disatteso.
Anche in questo caso, si osserva, il Tribunale ha fatto corretta applicazione delle clausole apposte al contratto di agenzia sottoscritto nel 2002.
Se è vero, infatti, che all'art.3 era stato previsto un preavviso di 4 mesi, è altrettanto vero che all'art.11 le parti avevano espressamente rinviato, in caso di cessazione del contratto, ai termini di preavviso di cui all'art. 1750 c.c..
Condivisibilmente, quindi, il primo Giudice ha applicato tal ultima disposizione condannando l'odierna società appellata al pagamento dell'indennità di preavviso per ulteriori 2 mesi (ossia 6 complessivamente) per un ammontare pari ad euro 3.810,05 (in conformità a quanto calcolato dal nominato c.t.u.).
Non può, invece, invocarsi, come assume l'appellante, l'operatività dell'AEC per la semplice ed assorbente considerazione che nel contratto del 2.1.2002 le parti avevano espressamente stabilito che “Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme previste dagli artt. 1742 e seguenti del C.C. riguardante il contratto di agenzia e, in subordine, quelle dell'Accordo Economico Collettivo – settore Industria
Pag.11 …” (cfr. art. 9 doc. fasc. di parte).
Attesa la chiara ed univoca volontà manifestata dalle parti nel contratto del
2002, dunque, deve escludersi che il termine di preavviso dovesse essere quello previsto dall'art. 9 dell'AEC..
Il quarto motivo di appello deve essere rigettato in quanto esso presuppone l'accoglimento dei motivi di gravame (qui, invece, già disattesi) riguardanti il mancato riconoscimento delle provvigioni indirette che, secondo l'appellante, avrebbero dovuto far parte della base imponibile per il calcolo dell'indennità di preavviso, suppletiva di clientela e di risoluzione del rapporto “erroneamente quantificate per omesso inserimento quale base di calcolo delle provvigioni indirette”.
Parimenti infondato è il quinto motivo che si appunta sul mancato riconoscimento dell'indennità per patto di non concorrenza.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, infatti, ritiene la Corte che sia emersa pienamente la prova che il , dopo la cessazione del Parte_1 rapporto, avesse violato la clausola di salvaguardia di cui all'art.12 del contratto di agenzia.
Ed invero, rispondendo al capitolato (“Vero è che dopo la cessazione del rapporto di agenzia con la società preponente e, in particolare, nell'anno 2020, il sig. Parte_1 ha svolto attività promozionale nella provincia di Trapani e in particolare in territorio di Erice, con la stessa clientela e per il genere di beni oggetto del contratto di agenzia del 2.1.2002
(idropitture e smalti;
polveri; diluenti e RA ) e in particolare, tra le altre, verso la
….”), (“titolare della società CP_7 Controparte_8 CP_7
– cfr. verbale di udienza 3.11.2021) ha dichiarato: “Conosco il ricorrente in quanto
[...] era rappresentante del colorificio Atria. Tuttavia, non ricordo con precisione quando, forse due anni fa o forse nel 2020, il ricorrente è venuto nella mia azienda con un signore. Quest'ultimo, di cui non ricordo le generalità, era responsabile di una azienda di colorificio. Tale signore ha parlato della sua azienda e di quello che vendeva. Il signore ha esposto il suo prodotto ma noi non eravamo interessati. Questo avvenimento è accaduto solo una volta. Il signore non ha lasciato depliant: mi ha illustrato il suo prodotto ma non lo ha lasciato nessun prodotto”.
Trattasi, per come è evidente, di testimonianza diretta (resa da un soggetto sulla cui attendibilità non sembra lecito dubitare) da cui è agevole ricavare, al di là dell'esito positivo o negativo dell'attività promozionale svolta in quel frangente, come il abbia certamente svolto “attività promozionale nella medesima zona e Parte_1 con la stessa clientela” in violazione di quanto previsto dall'art.12 del contratto del
2.1.2002.
Conclusione, questa, ulteriormente riscontrata dalla deposizione di Tes_1
2
[...] (“agente di commercio per il da circa 12 anni”) il quale Testimone_2 Controparte_1 ha affermato: “Mi è stato riferito da alcuni clienti, in particolare da parte del sig. Pt_7 marito della sig.ra che il ricorrente una volta ha svolto attività promozionale per CP_8 un'altra azienda, competitor del . Non ricordo il nome dell'azienda oggetto di Controparte_1 promozione da parte del Ricordo, tuttavia, che non era una azienda siciliana. Ricordo Parte_1 che il sig. marito della sig.ra mi ha mostrato il biglietto da visita. Ma non Pt_7 CP_8 ricordo il nome della società …. Preciso che vi sono stati altri clienti che mi hanno riferito che il ha svolto attività promozionale per altre società. Mi riferisco in particolare a Parte_1
DI di Marsala. Il banconista di questa società mi ha riferito di aver ricevuto una visita dal con quest'altro competitor di cui ho fatto riferimento sopra. Io ho ricevuto Parte_1 questa notizia nel 2020. Anche gli addetti al banco di di Marsala mi hanno CP_9 riferito di questa visita. Nell'ambiente circolava questa notizia”.
Talchè, sul punto, ogni altra considerazione si appalesa superflua.
Infine, deve essere rigettato anche il sesto motivo di appello.
Col ricorso di primo grado il aveva esposto “in punto provvigioni Parte_1
TE …. come … a fronte di un accordo che prevedeva la corresponsione di una percentuale pari all'8% … sulle vendite effettuate dal al detto cliente il preponente ha corrisposto Parte_1 provvigioni nella minor misura del 5% … con ciò rimanendo debitore di una differenza provvigionale pari al 3%”.
Che, pertanto, “sulla base dei calcoli effettuati come da tabella C dell'allegato n. 23.
egli aveva “diritto al pagamento della differenza provvigionale Controparte_5 sugli affari conclusi con il Cliente TE WI ON S.r.l. pari ad € 8.203,17 ….”.
In relazione a tale autonoma domanda, quindi, aveva così concluso: “ritenere e dichiarare che ha diritto al pagamento della somma di €8.203,17 quale Parte_1 differenza provvigionale del 3% non corrisposto da sugli affari conclusi Controparte_1 dall'agente con il Cliente WI ON S.r.l.” (cfr. pagg. 13 e 14 ricorso primo CP_2 grado).
Orbene, dall'esame della tabella C di cui all'allegato n.23 risulta solo dimostrato (come pure rilevato dal c.t.u. in primo grado) che l'ultima fattura riguardante la TE WI ON s.r.l. risaliva al 18.9.2013 a nulla rilevando
(indipendentemente dal luogo ove si trovava la loro sede effettiva) quanto risultante negli allegati 14 e 16 che appaiono riferirsi a società diverse dalla TE WI
ON s.r.l., ossia la TE sarsl e la TE TE sarl.
Conseguentemente, rileva la Corte, del tutto correttamente il primo Giudice ha ritenuto prescritte le differenze rivendicate per provvigioni maturate per gli affari conclusi con TE WI ON s.r.l. essendo decorsi più di 5 anni a
Pag.13 ritroso rispetto alla notifica del ricorso introduttivo.
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, pertanto, previo assorbimento dei motivi dell'appello incidentale spiegato dal espressamente Controparte_1 condizionato all'eventuale accoglimento del gravame principale, consegue la conferma della sentenza impugnata.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in favore di parte appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.667/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Marsala.
Condanna al pagamento in favore di parte appellata delle spese di Parte_1 questo grado di giudizio che liquida in complessivi €3.473,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Palermo 5 dicembre 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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