Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 3148 2023
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dell' 11/12/2024, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. FATICA GIUSEPPE ) Parte_1
ricorrente contro
(avv. CERUTTI GILBERTO ) Controparte_1
resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 27/01/2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “1. accertare e dichiarare che tra la Sig.ra a decorrere dal Parte_1
01.02.2017 al 14.02.2019 si instaurava, un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nel 6° livello del CCNL per i dipendenti del settore Turismo-Pubblici
Esercizi; in ragione di tale relazione lavorativa, accertare che la ricorrente è stata
1
2. condannare, pertanto, in Controparte_1
persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, da determinarsi in € 94.907,00, o quell'altra maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e liquidazione del maggior danno ex art. 429 comma 3 c.p.c.; 3. con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, esplicando ampie difese e concludendo per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali.
All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma
9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L.
132/2015.
Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità
(sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione- schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”.
E' ben consentito, dunque, anche a questo giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
2 L'oggetto della domanda attorea è l'ottenimento del risarcimento dei danni patiti per effetto della dedotta condotta di mobbing che sarebbe stata posta in essere dalla società datrice nei confronti della signora Pt_1
Le circostanze dedotte in ricorso, come anche chiarite dalla parte ricorrente in prima udienza, sono state contestate radicalmente e specificamente dalla difesa della convenuta
L'attività istruttoria svolta non ha consentito di acquisire il minimo elemento confirmativo della veridicità dell'assunto sostenuto in ricorso.
Invero, intanto, la prova documentale non ha fornito elementi conoscitivi utili.
Quanto alla prova orale, l'unica teste escussa è stata in quanto la Testimone_1
difesa attorea ha rinunciato alla teste e la controparte ha accettato. Tes_2
La teste era comune ad entrambe le parti ed è risultata attendibile. La Tes_1
medesima ha dichiarato quanto segue: “Direttore dipendente della società convenuta.
Indifferente. Sono da 35 anni dipendente della convenuta circa. Ho conosciuto la ricorrente in un anno che non ricordo;
l'ho conosciuta nell'hotel Genio a piazza
Venezia e abbiamo lavorato nella stessa struttura, in quanto io ho lavorato sempre nell'hotel Genio e nell'Hotel Pace Elvezia. Non so se la ricorrente lavorò anche all'Hotel Villa Pinciana. Io sono addetta al controllo della pulizia delle camere e degli ambienti di lavoro. All'inizio la fu affiancata dal nostro personale, ma non Pt_1
ricordo chi nello specifico la seguì. Successivamente lavorò da sola. La divisa all'epoca era un camice a sfondo bianco con righine rosse e copriva bene e non era trasparente. Non è mai stato fatto un controllo sugli indumenti indossati sotto il camice.
All'epoca se c'era la moquette, ogni stanzino nel corridoio aveva un aspirapolvere;
per il parquet abbiamo lo swiffer professionale e lo spazzolone con lo straccio e ciò anche per i bagni. Non ho mai visto la accovacciata e pulire con le mani e lo straccio Pt_1
il pavimento. Sicuramente la stessa aveva i guanti. Escludo mai che si siano potute trovare zecche o parassiti nell'hotel. Non ricordo di un episodio in cui la ricorrente si bagnò con una doccia rotta. Ciò potrebbe essere capitato e in tali casi nell'armadietto personale di solito i dipendenti hanno un camice di ricambio. La ditta DF rifornisce l'hotel dei materiali per la pulizia, anche perché devono essere tutti certificati. La non mi parlò mai di difficoltà o disagi che aveva nell'ambiente di lavoro e Pt_1
mai li ho notati. Me ne sarei accorta se la medesima avesse avuto dei problemi anche
3 perché sto tutto il giorno in albergo. Escludo che i dipendenti abbiano mai potuto acquistare prodotti di pulizia, che ci sono sempre in abbondanza, c'è sempre una scorta.
Ho dei dubbi che la sede di Villa Pinciana Hotel in via Abruzzi sia stata aperta da molto e non mi pare che la vi abbia lavorato. Circa le mansioni di cui al capo Pt_1
4) del ricorso: sulle colazioni, ricordo che la si disse disponibile a preparare Pt_1
le colazioni ma ciò può essere accaduto in situazioni di emergenza;
il lavaggio del terrazzo, la pulizia dei luoghi comuni, gettare spazzatura, sostituzione della biancheria, controllo frigo bar faceva tutto il facchino;
giardino non c'è. Il turno di lavoro è di 6 ore e 40 e i dipendenti si prendono una colazione a metà turno. Abbiamo le registrazioni dei turni di lavoro”.
Dunque, la testimone ha riferito circostanze di fatto del tutto incompatibili con la veridicità degli episodi lamentati nell'atto introduttivo.
Alle luce di ciò, le risultanze istruttorie riportate impongono di ritenere del tutto inconsistente la tesi relativa alla verificazione di una pretesa condotta mobbizzante in danno della ricorrente.
Invero, secondo l'ormai consolidato indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 23 maggio 2013, n. 12725), ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere congiuntamente molteplici elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio –illeciti o anche leciti se considerati singolarmente
–che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima, in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè
l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
Alla luce di tale morfologia dell'istituto, la parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto. Ebbene, i fatti storici dedotti in ricorso non sono stati confermati nella loro verità fattuale dall'istruttoria.
Peraltro, ai fini del mobbing, la pur ipotetica esistenza di uno o più atti illegittimi non consente di per sé di affermare, laddove il lavoratore stesso non dimostri ulteriori e concreti elementi, l'esistenza effettiva di un comportamento complessivamente vessatorio in danno del dipendente;
come chiarito di recente dalla Corte di cassazione (n. 10992/2020) “non ci
4 si può limitare a genericamente dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l'esistenza di specifici atti illegittimi), ma occorre evidenziare, a fronte, come nella specie, di una prospettazione in termini di trattamento complessivamente vessatorio, concreti elementi a sostegno della dedotta sussistenza di un disegno preordinato alla prevaricazione”.
Ebbene, nella specie, non emergono nemmeno adeguati e sufficienti elementi concreti atti a ritenere la sussistenza di tale disegno unificante, cioè di un intento mirato e specifico preordinato alla sopraffazione e alla vessazione della dipendente, in maniera ovviamente oggettiva e tangibile, e non solo nella percezione soggettiva avutane dalla parte.
Peraltro, anche rispetto alle pretese condotte lesive provenienti da altri colleghi di lavoro, è bene ricordare che, ai fini della configurabilità del "mobbing orizzontale", addebitabile in astratto al datore di lavoro quale condotta omissiva in violazione dell'art. 2087 c.c., con conseguente prova liberatoria a suo carico ex art. 1218 c.c., è necessario che il datore medesimo abbia avuto conoscenza dell'attività persecutoria, quindi necessariamente dolosa, posta in essere dai propri dipendenti nel contesto dell'ordinaria attività di lavoro.
Pertanto, a questi fini era onere della ricorrente dimostrare l'esistenza di atti di segnalazione al soggetto rappresentativo della società, quindi al datore di lavoro, dell'esistenza di azioni di sopraffazione provenienti da altri dipendenti, circostanza questa non emergente dal processo (cfr. Cass 1109/2020).
Anche peraltro a volere valutare la prova acquisita, gli elementi istruttori non esprimono alcun contenuto di ostilità o vessazione, né emerge alcun aspetto di accanimento o inimicizia contro la lavoratrice;
la ricostruzione processuale dei rapporti della ricorrente nell'ambiente di lavoro restituisce, di contro, un quadro di interlocuzioni professionali del tutto corrette ed appropriate al livello professionale e alla posizione lavorativa della parte.
Si aggiunga che la perizia tecnica depositata dalla parte ricorrente non ha ovviamente efficacia dismostrativa dei fatti ivi riportati, evidentemente dichiarati dalla ricorrente al medico, e quindi non ha portata probatoria diretta delle circostanze rappresentate.
Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite (in difetto di ragioni per la compensazione, ex art. 92 cpc) seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base della disciplina vigente, come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, delle attività processuali svolte, delle questioni esaminate e delle altre circostanze del caso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite,
5 che liquida in complessivi € 6.698,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Roma, 04/01/2025
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
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