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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 19/02/2026, n. 2922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2922 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2922/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
SURIANO MARIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16574/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Rappresentante_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi N. 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0390683 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3066/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_2, impugnava l'avviso di accertamento n.
2025 NA 0365865, notificato in data 11/08/2025, portante la rendita catastale di un'unità immobiliare in
Napoli, Indirizzo_1, piano 3, sez. CHI F. 16 P.lla 285 sub 27.
Eccepisce che con procedura Do.C.Fa., presentata all'Agenzia del Territorio di Napoli Sezione Catasto
Fabbricati in data 14/02/2024, ha proceduto all'accatastamento di una unità immobiliare per diversa distribuzione degli spazi interni, ubicata Napoli, Indirizzo_1, piano 3, sez. CHI F. 16 P.lla 285 sub 27.
Deduce che il tecnico incaricato dell'accatastamento ha proposto per l'alloggio la categoria A/2 (abitazioni di tipo civile) di classe 3 vani 7 Rendita € 1.662,99.
L'Agenzia del Territorio, con l'atto impugnato, ha rettificato, modificando la consistenza a vani 7,5 e la classe con attribuzione della nuova rendita di € 3.331,15 in categoria A/1.
La ricorrente eccepisce che a nulla vale l'indicazione delle tre unità immobiliari similari citate a campione, ubicate nello stesso fabbricato, subb. 11 e 18 e 26, poiché l'ufficio omette, e non precisa, la rassegna completa del fabbricato di cui è discussione, per la maggior parte con immobili di categoria A/2. Inoltre l'ufficio cita, nell'elenco delle categorie A/1, il sub 26, ignorando che lo stesso è oggetto della sentenza n. 7817/2025 depositata il 5/5/2025 ed emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado sez. 32, promossa dalla medesima ricorrente (caso analogo, appartamento sullo stesso pianerottolo) che registra la soccombenza dell'ufficio, sentenza non appellata in 2 grado. Rivendica pertanto il più consono accatastamento in categoria
A/2 di classe 3.
Eccepisce altresì il difetto di motivazione atteso che l'avviso difetta di ogni e qualsiasi elemento concreto e specifico sull'immobile, sulla sua ubicazione ed è privo di qualsiasi analisi tecnica che possa giustificare la rettifica della consistenza.
Si costituisce ADE Ufficio Territorio che contesta il ricorso ribadendo la legittimità del suo operato.
.All'udienza del 16.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente risulta che la DO.CF.A presentata, nell'interesse della ricorrente, a firma del Geometra Rappresentante_1 per l'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1, piano 3, sez. CHI F. 16 P.lla 285 sub 27, fa riferimento unicamente ad una diversa distribuzione degli spazi interni. Dai dati inerenti l'unità immobiliare urbana non si evince alcuno dei requisiti che definiscono la categoria A/1, di cui alla rettifica operata dall'ufficio, che contraddistingue immobili di tipo signorile quali: una vasta metratura, una posizione privilegiata in luoghi prestigiosi;
l'impiego di materiali pregiati o lavorati in modo artigianale, la dotazione di piscina o campo da tennis. Si propone pertanto il più idoneo accatastamento in categoria A/2 (abitazioni civili).
Non risulta che l'ufficio abbia al riguardo effettuato alcun sopralluogo tecnico a seguito della DO.CF.A presentata in data 14.4.2024, tant'è che la rettifica risulta essere stata emessa sulla base di una valutazione comparativa con alcuni degli immobili situati nel medesimo fabbricato, senza considerare che l'edificio, e la maggior parte degli immobili ivi ubicati, appartengono alla categoria A/2, come proposta dalla ricorrente. I richiami per analogia, operati nell'atto di rettifica impugnato sono peraltro anche errati come per il riferimento all'immobile sito nel medesimo fabbricato sub 26, sul quale è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria n. 7817 del 5.5.2025 che ha accolto il ricorso riconoscendo la congruità della qualificazione A/2 proposta dalla proprietaria.
Ne consegue che la rettifica di cui al provvedimento impugnato risulta illegittimamente formulata in assenza dei presupposti necessari e come tale va annullata.
Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso compensa le spese.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
SURIANO MARIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16574/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Rappresentante_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi N. 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0390683 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3066/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente Ricorrente_2, impugnava l'avviso di accertamento n.
2025 NA 0365865, notificato in data 11/08/2025, portante la rendita catastale di un'unità immobiliare in
Napoli, Indirizzo_1, piano 3, sez. CHI F. 16 P.lla 285 sub 27.
Eccepisce che con procedura Do.C.Fa., presentata all'Agenzia del Territorio di Napoli Sezione Catasto
Fabbricati in data 14/02/2024, ha proceduto all'accatastamento di una unità immobiliare per diversa distribuzione degli spazi interni, ubicata Napoli, Indirizzo_1, piano 3, sez. CHI F. 16 P.lla 285 sub 27.
Deduce che il tecnico incaricato dell'accatastamento ha proposto per l'alloggio la categoria A/2 (abitazioni di tipo civile) di classe 3 vani 7 Rendita € 1.662,99.
L'Agenzia del Territorio, con l'atto impugnato, ha rettificato, modificando la consistenza a vani 7,5 e la classe con attribuzione della nuova rendita di € 3.331,15 in categoria A/1.
La ricorrente eccepisce che a nulla vale l'indicazione delle tre unità immobiliari similari citate a campione, ubicate nello stesso fabbricato, subb. 11 e 18 e 26, poiché l'ufficio omette, e non precisa, la rassegna completa del fabbricato di cui è discussione, per la maggior parte con immobili di categoria A/2. Inoltre l'ufficio cita, nell'elenco delle categorie A/1, il sub 26, ignorando che lo stesso è oggetto della sentenza n. 7817/2025 depositata il 5/5/2025 ed emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado sez. 32, promossa dalla medesima ricorrente (caso analogo, appartamento sullo stesso pianerottolo) che registra la soccombenza dell'ufficio, sentenza non appellata in 2 grado. Rivendica pertanto il più consono accatastamento in categoria
A/2 di classe 3.
Eccepisce altresì il difetto di motivazione atteso che l'avviso difetta di ogni e qualsiasi elemento concreto e specifico sull'immobile, sulla sua ubicazione ed è privo di qualsiasi analisi tecnica che possa giustificare la rettifica della consistenza.
Si costituisce ADE Ufficio Territorio che contesta il ricorso ribadendo la legittimità del suo operato.
.All'udienza del 16.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente risulta che la DO.CF.A presentata, nell'interesse della ricorrente, a firma del Geometra Rappresentante_1 per l'immobile sito in Napoli alla Indirizzo_1, piano 3, sez. CHI F. 16 P.lla 285 sub 27, fa riferimento unicamente ad una diversa distribuzione degli spazi interni. Dai dati inerenti l'unità immobiliare urbana non si evince alcuno dei requisiti che definiscono la categoria A/1, di cui alla rettifica operata dall'ufficio, che contraddistingue immobili di tipo signorile quali: una vasta metratura, una posizione privilegiata in luoghi prestigiosi;
l'impiego di materiali pregiati o lavorati in modo artigianale, la dotazione di piscina o campo da tennis. Si propone pertanto il più idoneo accatastamento in categoria A/2 (abitazioni civili).
Non risulta che l'ufficio abbia al riguardo effettuato alcun sopralluogo tecnico a seguito della DO.CF.A presentata in data 14.4.2024, tant'è che la rettifica risulta essere stata emessa sulla base di una valutazione comparativa con alcuni degli immobili situati nel medesimo fabbricato, senza considerare che l'edificio, e la maggior parte degli immobili ivi ubicati, appartengono alla categoria A/2, come proposta dalla ricorrente. I richiami per analogia, operati nell'atto di rettifica impugnato sono peraltro anche errati come per il riferimento all'immobile sito nel medesimo fabbricato sub 26, sul quale è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria n. 7817 del 5.5.2025 che ha accolto il ricorso riconoscendo la congruità della qualificazione A/2 proposta dalla proprietaria.
Ne consegue che la rettifica di cui al provvedimento impugnato risulta illegittimamente formulata in assenza dei presupposti necessari e come tale va annullata.
Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso compensa le spese.