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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato ex art. 281 sexies c. 3 Cpc la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 2961/2024 promossa da:
(Cf. ) e (Cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Foggia, Via Lustro n. 29, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Andrea Ruocco ( , che li rappresenta e Email_1
difende per delega in atti;
appellante; contro
(Cf. e P.Iva. ), elettivamente domiciliata in Torino, C.so CP_1 P.IVA_1
Francia n. 25, presso lo studio degli avv.ti Marco Pesenti
( e Edoardo Natale Email_2
( , che la rappresentano e difendono per delega in Email_3
atti; appellata;
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 53/2024 del
10/01/2024 - estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore.
MOTIVAZIONE
1. e hanno convenuto in giudizio, innanzi al Giudice Parte_1 Parte_2
di Pace di Torino, la (già ) per ottenere dalla stessa il rimborso CP_1 CP_2
proporzionale di tutti i costi pertinenti ai seguenti contratti di finanziamento: - contratto di finanziamento contro cessione del quinto del trattamento retributivo/pensionistico n. 26.359 concluso da con la (oggi Parte_1 CP_2
) il 22/05/2014 ed estinto anticipatamente il 3/03/2022 (con effetto dal CP_1
28/02/2022), in corrispondenza della 92° rata su 120 TE (cfr. fasc. att. primo grado, cartella “Contratto, ce, liberatoria Croce.zip”);
- contratto di finanziamento contro cessione del quinto del trattamento retributivo/pensionistico n. 30.962 concluso da con la Parte_2 CP_2
(oggi ) il 26/05/2015 ed estinto anticipatamente il 4/10/2019 (con effetto dal CP_1
31/10/2019), in corrispondenza della 53° rata su 120 TE (cfr. fasc. att. primo grado, cartella “Contratto, ce, liberatoria ); CP_3
- contratto di finanziamento contro cessione del quinto del trattamento retributivo/pensionistico n. 30.963 concluso da con la Parte_2 CP_2
(oggi ) il 26/05/2015 ed estinto anticipatamente il 4/10/2021, in corrispondenza CP_1 della 64° rata su 120 TE (cfr. fasc. att. primo grado, cartella “Contratto, ce, liberatoria
). CP_3
Più precisamente, in relazione a tali contratti, e Parte_1 Parte_2 hanno dedotto l'erroneità dei conteggi di estinzione, avendo la riconosciuto CP_1
loro il rimborso solo di taluni costi pertinenti ai citati contratti di finanziamento, anziché la quota parte di tutti i costi dovuti in reazione alla residua durata del contratto (da calcolarsi secondo il criterio del pro rata temporis), in violazione dell'art. 125 sexies Tub, da leggersi in conformità con i principi espressi dalla sentenza Corte Giust. Ue 11/09/2019, causa C-
383/18, cd. XI (con la quale la Corte di Giustizia ha interpretato l'art. 16, paragr. 1 della
Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso “che il diritto del consumatore alla riduzione totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”).
Ciò premesso, gli attori hanno chiesto al Giudice di Pace di condannare la CP_1
(già ) al pagamento delle seguenti somme (cfr. fasc. att. primo grado,
[...] CP_2 cartella “prospetto conteggi.zip”):
- € 976,06 in favore di , importo corrispondente alla proporzionale Parte_1
riduzione di tutti i costi indicati nel contratto di finanziamento n. 26.359 del 22/05/2014
(calcolato secondo il metodo pro rata temporis - € 6.668,66 : 120 x 28 = € 1.556,02), al netto di quanto già ricevuto (€ 576,96);
2 - € 1.558,64 in favore di , importo corrispondente alla proporzionale Parte_2
riduzione di tutti i costi indicati nel contratto di finanziamento n. 30.962 del 26/05/2015
(calcolato secondo il metodo pro rata temporis - € 4.052,22 : 120 x 67 = € 2.262,71), al netto di quanto già ricevuto (€ 704,07);
- € 1.977,49 in favore di , importo corrispondente alla proporzionale Parte_2
riduzione di tutti i costi indicati nel contratto di finanziamento n. 30.963 del 26/05/2015
(calcolato secondo il metodo pro rata temporis - € 5.742,92 : 120 x 56 = € 2.680,03), al netto di quanto già ricevuto (€ 702,54).
La (già ), costituendosi dinanzi al Giudice di Pace, ha CP_1 CP_2
preliminarmente eccepito:
- l'incompetenza per valore del Giudice di Pace in favore del Tribunale ex artt. 7, 9 Cpc, atteso che “la presente causa contempla … la richiesta di invalidità di clausole previste nel contratto di finanziamento, contratti il cui valore ammonta a ben oltre il limite di euro 5.000,00, previsto per la competenza del Giudice di Pace” (cfr. comp. risp. primo grado, p. 5);
- l'improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 Dlgs. 28/2010;
- il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di rimborso relativa alle commissioni di rete esterna (provvigioni dell'agente in attività finanziaria), trattandosi di somme incassate dall'intermediario finanziario.
Nel merito, la ha chiesto il rigetto delle domande attoree, sostenendo la CP_1
correttezza dei rimborsi già riconosciuti a e a : Parte_1 Parte_2
- in applicazione della disposizione transitoria di cui al c. 2 dell'art. 11 octies L. 106/2021
(che ha convertito con emendamenti il Dl 73/2021 del 25/05/2021), la quale, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 27 Dl 104/2023, prevede che, “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte”;
- dovendo ritenersi superati i principi espressi nella sentenza cd. XI (Corte Giust. Ue
3 11/09/2019, causa C-383/18) per effetto di quanto statuito nella sentenza Corte Giust. Ue
9/02/2023, causa C-555/21 (IC AN of AU), intervenuta dopo la pronuncia della
Corte Costituzionale n. 263/2022;
- e dovendo altresì considerarsi la previsione di cui all'art. 6 bis c. 3 lett. b) Dpr
180/1950, norma rimasta immune dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, che recita: “La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché' l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a … b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”.
In subordine, la ha contestato il criterio pro rata temporis proposto da CP_1
e da , sostenendo che la riduzione dei costi per effetto Parte_1 Parte_2 dell'estinzione anticipata dovrebbe seguire il criterio della curva degli interessi.
In via ulteriormente subordinata, la , richiamando l'art. 27 Dl 104/2023, ha CP_1
sostenuto che, in caso di accoglimento della domanda di rimborso formulata Parte_1
e da , costoro dovranno essere condannati a versare, ai sensi dell'art. Parte_2
2041 Cc, in favore della banca, un indennizzo di importo pari al valore della propria domanda.
La causa è stata istruita con la produzione dei documenti delle parti ed è stata definita con la sentenza n. 53/2024 del 10/01/2024, con la quale il Giudice di Pace di Torino:
- preliminarmente, ha dato atto dell'improcedibilità delle domande attoree per il mancato esperimento della mediazione;
- nel merito, ha rigettato le domande attoree ritenendole infondate stante l'applicazione dell'art. 6 bis c. 3 lett. b) Dpr 180/1950, norma che “prevale … sull'applicazione dell'art. 11 octies, come emendato dalla Corte Costituzionale e sull'applicazione dell'art. 125 sexies TUB previgente come interpretato dalla XI” (cfr. sentenza Giudice di Pace di Torino n.
53/2024, p. 5).
e hanno impugnato la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 Parte_2
di Torino, sostenendo che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente pronunciato l'improcedibilità delle domande attoree ed avrebbe altresì erroneamente escluso la fondatezza delle stesse, non avendo correttamente applicato l'art. 125 sexies Tub.
4 Si è costituita la eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_1
ex art. 348 bis Cpc non sussistendo una ragionevole probabilità di accoglimento.
Nel merito, la ha chiesto di respingere l'appello, confermando la sentenza CP_1
del Giudice di Pace.
In subordine, laddove dovesse essere riconosciuto un eventuale rimborso in favore degli appellanti, la ha chiesto di applicare il criterio della curva degli interessi. CP_1
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa oralmente all'udienza del 28/02/2025, ove il Giudice ha riservato il deposito della sentenza in 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co Cpc.
2. Il motivo d'appello concernente l'erronea declamatoria di improcedibilità delle domande attoree è fondato.
Al riguardo, si osserva che l'art. 5 c. 1 Dlgs 28/2010 prevede che, per determinate materie (tra cui i contratti bancari), l'esperimento del procedimento di mediazione sia
"condizione di procedibilità della domanda giudiziale", con la precisazione che tale improcedibilità "deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza"; conseguentemente, il giudice, in prima udienza,
“quando rileva che la mediazione non è stata esperita … fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Nel caso di specie, nell'ambito del giudizio di primo grado, l'improcedibilità era stata eccepita tempestivamente (oltre che fondatamente) dalla convenuta;
CP_1
conseguentemente, il Giudice di Pace avrebbe dovuto invitare le parti ad avviare la procedura di mediazione, fissando la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6
Dlgs 28/2010, mentre non poteva pronunciare, nell'ambito della sentenza, l'improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento della mediazione (avendo omesso di disporla all'esito della prima udienza).
Nell'ambito del presente giudizio d'appello, con ordinanza in data 12/11/2024, il
Tribunale ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione, che è stato avviato dagli odierni appellanti e ha avuto esito negativo (cfr. verbale 20/12/2024, depositato dagli appellanti in data 26/02/2025).
5 Deve, pertanto, ritenersi assolta la condizione di procedibilità delle domande avanzate da e contro la . Parte_1 Parte_2 CP_1
3. Ciò premesso, occorre innanzitutto interrogarsi in ordine alla legittimazione/titolarità passiva, avendo la sostenuto l'insussistenza di un obbligo restitutorio a suo CP_1 carico con riferimento alle commissioni di rete esterna (provvigioni dell'agente in attività finanziaria).
3.1. Preliminarmente, va chiarito che, nonostante la abbia eccepito la CP_1
carenza di legittimazione passiva, tale eccezione attiene più correttamente alla titolarità passiva.
La legitimatio ad causam, infatti, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dalla attiene non tanto alla legittimazione passiva -che può senz'altro ritenersi CP_1
sussistente, alla stregua del contenuto della domanda di e Parte_1 Parte_2
i quali hanno individuato la quale controparte contrattuale tenuta
[...] CP_1
alla riduzione del costo totale del credito in sede di estinzione anticipata- bensì al merito, cioè alla titolarità passiva.
3.2. Nel merito, il Tribunale ritiene che le domande di restituzione delle commissioni di rete esterna (provvigioni dell'agente in attività finanziaria) siano state correttamente proposte da e da nei confronti della , atteso che il Parte_1 Parte_2 CP_1
diritto alla riduzione compete, quale effetto legale del contratto di credito, al consumatore nei confronti del finanziatore, quale parte del contratto, e comporta la deduzione, dal debito residuo da rimborsare per l'estinzione anticipata, dell'ammontare degli interessi e dei costi
6 dovuti per la vita residua del contratto, comprese le remunerazioni dei terzi (quali le commissioni spettanti all'intermediaria).
In tal senso, si è già espresso l'intestato Tribunale con l'ordinanza 20/03/2023 (Nrg.
13251/2021), ove si legge che la centralità del finanziatore e la non spettanza al consumatore di alcuna azione nei confronti dell'intermediario del credito trovano un'incidentale conferma nel novellato art. 125 sexies c. 3 Tub (tuttavia inapplicabile ai contratti anteriori al
25/07/2021), secondo cui “salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”; “dall'irretroattività di tale previsione (vedi art. 11-octies d.l.
73/2021, comma 2, primo periodo) si ricava che, per i contratti anteriori, al rimborso della quota di provvigione percepita dall'intermediario del credito e non maturata al tempo dell'estinzione anticipata è tenuto a provvedere il finanziatore, senza una facoltà di regresso ex lege” (cfr. Trib. Torino ord. 20/03/2023 in Nrg 13251/2021, p. 15).
4. Le domande di e di di rimborso proporzionale di Parte_1 Parte_2
tutti i costi pertinenti ai contratti di finanziamento n. 26.359 del 22/05/2014, n. 30.962 del
26/05/2015 e n. 30.963 del 26/05/2015 richiedono una previa ricostruzione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale.
4.1. In primo luogo, va osservato che i contratti azionati (risalenti a maggio 2014 e maggio 2015) sono soggetti alla disciplina introdotta dal Dlgs 141/2010, che ha recepito la
Direttiva 2008/48/CEE (seconda direttiva sul credito ai consumatori, che ha abrogato la
Direttiva 87/102/CEE), apportando modifiche al Tub;
in particolare, con riferimento all'estinzione anticipata, la norma di riferimento è l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CEE recepito nel nostro ordinamento dall'art. 125 sexies Tub, nella formulazione anteriore rispetto alle modifiche introdotte dal Dl 73/2021 del 25/05/2021 conv. con modif. in L. 106/2021 del
23/07/2021.
Nello specifico, l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CEE ha previsto che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. L'art. 1 della
Direttiva 2008/48/CEE ha definito il concetto di “costo totale del credito per il consumatore” come “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il
7 consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.
In attuazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, il Dlgs 141/2010 ha introdotto l'art. 125 sexies Tub il quale, nella sua versione originaria, ha previsto che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Tale norma, nei primi anni di applicazione, è stata interpretata dalla Banca d'Italia, dalla giurisprudenza di merito e dall'ABF nel senso di limitare il diritto alla riduzione dei costi, conseguente al rimborso anticipato, alle sole voci soggette a maturazione nel tempo (costi cd. recurring), con integrale esclusione dei costi esauriti prima dell'estinzione anticipata (costi cd. up front).
Successivamente, è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia Ue 11/09/2019, causa C-383/18, cd. XI, con la quale l'art. 16, paragr. 1 della Direttiva 2008/48/CE
(recepito nel nostro ordinamento dall'art. 125 sexies Tub) è stato interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”.
Alla luce di tale pronuncia, la prevalente giurisprudenza di merito e l'ABF hanno iniziato ad interpretare l'art. 125 sexies Tub in modo conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di
Giustizia nella sentenza cd. XI, superando così la distinzione tra oneri cd. up front (non rimborsabili) e oneri cd. recurring (rimborsabili).
In tale contesto, è intervenuto il legislatore italiano introducendo l'art. 11 octies Dl
73/2021 del 25/05/2021 conv. con modif. in L. 106/2021 del 23/07/2021, il quale:
- da un lato, ha recepito i principi espressi dalla sentenza cd. XI, adeguando l'art. 125 sexies Tub a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con la citata sentenza (in particolare, il c. 1 dell'art. 125 sexies Tub è stato modificato come segue: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”);
8 - dall'altro lato, ha limitato l'efficacia nel tempo dei principi espressi dalla sentenza cd.
XI stabilendo che “l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (25/07/2021). Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125- sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” (c. 2 dell'art. 11 octies cit.) -norme secondarie che avvallavano l'interpretazione per cui il diritto alla riduzione, conseguente all'estinzione anticipata, dovesse riferirsi ai soli costi cd. recurring-.
In relazione a quest'ultima previsione, il Tribunale di Torino (ordinanza 5/11/2021) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, la quale è stata decisa con la pronuncia della
Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies c. 2 Dl 73/2021 conv. con modif. in L. 106/2021 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
In motivazione, la Corte, “posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte
(punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza XI, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2”, in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato che: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11- sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo
9 dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera
c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza XI. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125- sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.
Tale pronuncia di incostituzionalità, dunque, pur non avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti tra il 19/09/2010 (data di entrata in vigore dell'art. 125 sexies Tub) e il 25/07/2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 73/2021) alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell'art. 125 sexies c. 1 Tub, ha precisato che la disposizione in parola “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI”, il che implica:
- che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve includere tutti i costi, cioè non soltanto i costi cd. recurring, bensì anche quelli cd. up front;
- che tale diritto del consumatore non può essere escluso o limitato da una clausola contrattuale -come quella di cui all'art. 8 dei contratti di cui è causa-, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 Tub);
10 - che le disposizioni contrattuali dirette a limitare la possibilità di ottenere il rimborso di alcune tipologie di costi sono nulle ex art. 36 Cod. Consumo, e ciò indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausole vessatorie ex art. 33 Cod. Consumo, poiché determinanti, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, il legislatore italiano è nuovamente intervenuto sull'art. 11 octies c. 2 Dl. 73/2021 conv. con modif. in L. 106/2021; in particolare:
- l'art. 1 c. 1 bis Dl 69/2023 conv. con modif. in L. 103/2023 ha previsto che “all'articolo
11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”;
- successivamente, l'art. 27 Dl 104/2023 conv. in L. 136/2023 -rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”- ha stabilito che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
11 È, dunque, quest'ultima la norma in vigore e a cui deve farsi riferimento, nel testo della quale è venuto meno qualsivoglia riferimento all'irripetibilità dei “costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti” (costi cd. up front) e al criterio del costo ammortizzato.
Come già osservato dall'intestato Tribunale (cfr. Trib. Torino 3991/2023; Trib. Torino
4737/2023), dalla disamina della norma in vigore deve ritenersi che nulla sia cambiato dal punto di vista del consumatore/finanziato, atteso che:
- l'art. 27 Dl 104/2023 (conv. in L. 136/2023) conferma che l'art. 125 sexies Tub deve essere letto “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”; dunque, non è possibile discostarsi dalla sentenza cd. XI;
- il richiamo espresso agli istituti codicistici della ripetizione di indebito e dell'arricchimento senza causa non può incidere in alcun modo sulla posizione del consumatore/finanziato che ha anticipato i costi di cui si discute al momento dell'erogazione del finanziamento e se li è visti trattenere al momento del conteggio estintivo benché soggetti a restituzione sulla base dell'art. 125 sexies Tub (interpretato in modo conforme al diritto europeo e alla sentenza cd. XI).
4.2. I suesposti principi di diritto non sono stati correttamente applicati dal Giudice di
Pace di Torino nell'ambito della sentenza impugnata, la quale, conseguentemente, deve essere riformata.
In particolare, con riferimento all'art. 6 bis c. 3 lett. b) Dpr 180/1950, invocato dal Giudice di Pace, si osserva che tale norma è una disposizione funzionale alla trasparenza, a cui non può attribuirsi la decisività pretesa dal Giudice di prime cure, tenuto conto che, in forza del disposto di cui al c. 1 dell'art. 6 bis Dpr 180/1950, la disciplina concernente l'istituto della cessione di quote di stipendio/pensione è quella prevista al capo II del titolo VI del Tub;
dunque, con riferimento all'estinzione anticipata, il parametro normativo è l'art. 125 sexies
Tub, da interpretarsi conformemente ai principi espressi dalla sentenza cd. XI, stante la natura vincolante dell'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia;
pertanto, posto che le disposizioni di trasparenza a cui rinvia l'art. 6 bis cit. sono le medesime richiamate dall'art. 11 octies c. 2 Dl. 73/2021 conv. con modif. in L. 106/2021 e colpite dalla dichiarazione di incostituzionalità, esse non possono continuare a trovare applicazione, in quanto incompatibili con la norma primaria, la quale può “accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI” (cfr. Corte Cost. 263/2022); in senso conforme, si è espressa la Corte
12 d'Appello di Torino con la sentenza n. 544/2023 ed anche codesto Tribunale (cfr. Trib. Torino
602/2023; Trib. Torino ord. 20/03/2023, nrg. 13251/2021).
Quanto agli argomenti articolati dall'appellata, che ha invocato la sentenza della Corte di
Giustizia IC AN of AU 9/02/2023, si osserva che tale pronuncia riguarda una fattispecie diversa da quella di cui causa -avendo ad oggetto la Direttiva Ue 2014/17, relativa ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali- e non pone in dubbio la fondatezza del diverso approccio di cui alla sentenza cd. XI, avente ad oggetto la
Direttiva Ue 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori;
pertanto, nelle controversie aventi ad oggetto la Direttiva Ue 2008/48 (e l'art. 125 sexies Tub), come quella in analisi, il giudice nazionale, in quanto tenuto a interpretare ed applicare il diritto Ue in conformità alle sentenze della Corte di Giustizia, non può discostarsi dalla sentenza cd. XI (se non per il tramite di nuova questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte UE); in senso conforme, si è espressa anche la Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 544/2023, che ha escluso che la pronuncia della Corte di Giustizia IC AN of AU abbia superato le conclusioni rassegnate nella sentenza cd. XI, avendo la Corte motivatamente distinto la disciplina dettata dalla Direttiva Ue 2014/17 rispetto a quella dettata dalla Direttiva 2008/48
(cfr. Corte d'appello Torino 544/2023);
Conseguentemente, deve essere accertato il diritto di e di Parte_1 Parte_2
di ottenere la riduzione di tutti i costi collegati ai finanziamenti di cui è causa,
[...]
compresi i costi cd. up-front (commissioni di attivazione, spese di istruttoria e notifica, commissioni rete esterna), in applicazione dell'art. 125 sexies Cpc, interpretato in conformità all'art. 16 Direttiva Ue 2008/48 e ai principi espressi nella sentenza cd. XI.
Incidentalmente deve rilevarsi l'illegittimità delle clausole di cui agli art. 8 dei contratti di cui è causa, così come specificate a p. 3 dei Moduli Secci, nella parte in cui escludono la ripetibilità delle commissioni di attivazione, spese di istruttoria e notifica, commissioni rete esterna
5. Quanto al metodo di calcolo per la quantificazione dei costi da restituire in conseguenza dell'estinzione anticipata, gli appellanti chiedono di applicarsi il criterio pro rata temporis, mentre l'appellata chiede applicarsi il criterio della curva degli interessi.
La differenza tra i due metodi è la seguente:
13 - il criterio del pro rata temporis stabilisce una proporzione tra il totale delle rate TE
e il numero delle rate residue al momento dell'estinzione anticipata ed applica tale proporzione ai costi da rimborsare;
la proporzione è la seguente numero totale rate : numero rate residue = costo totale del credito : x (costo da rimborsare per effetto dell'estinzione anticipata); in quest'ottica, secondo l'appellante, nel caso di specie, l'importo da rimborsare ammonterebbe (cfr. fasc. att. primo grado, cartella “prospetto conteggi.zip”): per il contratto di finanziamento n. 26.359 del 22/05/2014 ( ) a € 976,06 Parte_1
(così calcolato: € 6.668,66 : 120 x 28 = € 1.556,02, somma a cui sottrarre quanto già ricevuto cioè € 576,96); per il contratto di finanziamento n. 30.962 del 26/05/2015 ( ) a € Parte_2
1.558,64 (così calcolato: € 4.052,22 : 120 x 67 = € 2.262,71, somma a cui sottrarre quanto già ricevuto cioè € 704,07); per il contratto di finanziamento n. 30.963 del 26/05/2015 ( ) a € Parte_2
1.977,49 (così calcolato: € 5.742,92 : 120 x 56 = € 2.680,03, somma a cui sottrarre quanto già ricevuto cioè € 702,54);
- il criterio della curva degli interessi stabilisce una proporzione tra il totale degli interessi pattuiti e l'ammontare degli interessi non maturati per effetto dell'estinzione anticipata
(secondo il piano di ammortamento) ed applica tale proporzione ai costi da rimborsare;
la proporzione è la seguente totale interessi dovuti : interessi non maturati per effetto dell'estinzione anticipata (cioè gli interessi stornati in sede di estinzione anticipata secondo il piano di ammortamento) = costo totale del credito : x (costo da rimborsare per effetto dell'estinzione anticipata); in quest'ottica, secondo l'appellante, nel caso di specie, gli importi ancora da rimborsare ammonterebbero: per il contratto di finanziamento n. 26.359 del 22/05/2014 ( ) a € 265,36 Parte_1
(cfr. doc. 20 fasc. conv. primo grado); per il contratto di finanziamento n. 30.962 del 26/05/2015 ( ) a € Parte_2
905,57 (cfr. doc. 21 fasc. conv. primo grado); per il contratto di finanziamento n. 30.963 del 26/05/2015 ( ) a € Parte_2
983,57 (cfr. doc. 22 fasc. conv. primo grado).
Il tema del criterio di riduzione non è affrontato nella sentenza cd. XI.
14 Al riguardo, si condividono le affermazioni espresse a più riprese da codesto Tribunale
(cfr. ex multis, Trib. Torino 2111/2024; 7872/2023; 3226/2023), secondo cui l'indicazione della
Corte di Giustizia in ordine alla necessità di adottare criteri proporzionali di rimborso “non toglie che anche la “curva degli interessi” e il metodo del “costo ammortizzato”, previsto dal novellato art. 125-sexies TUB per i contratti conclusi a partire dal 25.7.2021, adeguino il contratto alla minore durata effettiva, esprimano una proporzionalità tra frazione di contratto ineseguita (“vita residua”) e durata originaria e usino tale proporzione per rimborsare al consumatore la frazione non ancora maturata di interessi e oneri (cioè “dovuti per la vita residua”)”.
Chiarita la legittimità della previsione di criteri di rimborso proporzionali diversi dal metodo pro rata temporis, va però osservato che, nel caso di specie, i contratti di finanziamento di cui è causa -con riferimento al rimborso dei costi cd. recurring- contengono un riferimento espresso al criterio pro rata temporis (si veda p. 3 dei , sicché CP_4
non vi è ragione di discostarsi dal criterio contrattuale. Se ne deriva che, anche per il rimborso dei costi up front, deve applicarsi il criterio del pro rata temporis, essendo irrilevante il fatto che tali costi siano rimborsabili non per effetto della originaria disciplina contrattuale, ma a seguito dell'intervenuta declamatoria di nullità delle clausole che ne escludevano la riduzione, posto che, eliminate tali clausole, i costi in esame restano soggetti alla disciplina pattizia (in tal senso, Corte d'Appello di Torino n. 137/2023).
Applicando il criterio contrattuale, gli importi da rimborsare sono quelli richiesti dagli appellanti.
Quanto all'affermazione resa dalla parte appellata all'udienza del 28/02/2025 -secondo cui i calcoli di rispetto al contratto n. 30.963 del 26/05/2015, si Parte_2 fonderebbero su “un conteggio estintivo errato, quello corretto è stato depositato dalla Banca in primo grado e poi in appello” (cfr. verbale udienza 28/02/2025)-, si osserva che il conteggio proposto da (cfr. fasc. att. primo grado, cartella “prospetto conteggi.zip”) Parte_2
riporta dati conformi al conto estintivo prodotto dalla al doc. 12 fasc. conv. CP_1
primo grado.
In conclusione, in accoglimento dell'appello, la deve essere condannata CP_1
al pagamento delle seguenti somme (a titolo di rimborso proporzionale dei costi, in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di cui è causa):
15 - € 976,06 in favore di per il contratto di finanziamento n. 26.359 del Parte_1
22/05/2014, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale al saldo;
- € 1.558,64 in favore di per il contratto di finanziamento n. 30.962 Parte_2
del 26/05/2015, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale al saldo;
- € 1.977,49 in favore di per il contratto di finanziamento n. 30.963 Parte_2
del 26/05/2015, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale al saldo.
Quanto al dibattito giurisprudenziale in ordine all'applicabilità dell'art. 1284 c. 4 Cc, si osserva che, come già affermato da codesto Tribunale (cfr. Trib. Torino ord. del 30/03/2023 in
Rg. 4868/2022), se è vero che le pronunce della Cassazione n. 28409/2018 (citata dall'
[...]
in primo grado) e n. 14512/2022 ne hanno limitato la portata ai soli debiti nascenti CP_5 da contratto, con esclusione delle fonti legali dell'obbligazione (art. 1173 Cc), stante l'inciso iniziale “se le parti non ne hanno determinato la misura”, è pur vero che la recente pronuncia
Cass. 61/2023 ha convincentemente osservato che la clausola di salvezza iniziale vale ad escludere il carattere imperativo ed inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo di applicazione;
conseguentemente, l'art. 1284 c. 4 Cc deve trovare applicazione ai debiti di valuta quale che ne sia la fonte, compresa l'obbligazione restitutoria ex art. 2033 Cc.
Va, invece, esclusa la rivalutazione monetaria trattandosi di un debito di valuta (soggetto al principio nominalistico ex art. 1277 Cc).
6. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della soccombente ex art. 91 Cpc. Non si ritiene, CP_1
infatti, accoglibile la domanda della di compensazione delle spese, tenuto CP_1
conto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 (depositata in Cancelleria il
22/12/2022) è intervenuta prima della costituzione della in primo grado CP_1
(risalente a settembre 2023), che ha comunque resistito (in entrambi i gradi di giudizio).
La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da €
1.100,01 a € 5.200,00), esclusa la fase di trattazione/istruzione, tenuto conto delle attività effettivamente svolte.
Viene disposta la distrazione delle spese a favore del difensore degli appellanti, dichiaratosi antistatario ex art. 93 Cpc.
PQM
Definitivamente pronunciando,
16 respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 53/2024 del 10/01/2024:
- CONDANNA la a pagare a , in relazione al contratto di CP_1 Parte_1 finanziamento n. 26.359 del 22/05/2014, € 976,06, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale al saldo;
- CONDANNA la a pagare a : CP_1 Parte_2 in relazione al contratto di finanziamento n. 30.962 del 26/05/2015, € 1.558,64, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale al saldo;
in relazione al contratto di finanziamento n. 30.963 del 26/05/2015, € 1.977,49, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale al saldo.
- CONDANNA la a rimborsare a e le CP_1 Parte_1 Parte_2 spese di lite del giudizio di primo grado, per un ammontare di € 913,00 per compensi e €
125,00 per spese vive documentate, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge e ne dispone la distrazione ex art. 93 Cpc a favore del procuratore antistatario avv. Andrea Ruocco;
CONDANNA la a rimborsare a e a CP_1 Parte_1 Parte_2 le spese del giudizio d'appello, per un ammontare di € 1.701,00 per compensi (esclusi gli esborsi non documentati né pagati), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge e ne dispone la distrazione ex art. 93 Cpc a favore del procuratore antistatario avv. Andrea Ruocco.
Torino, 6/03/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato ex art. 281 sexies c. 3 Cpc la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 2961/2024 promossa da:
(Cf. ) e (Cf. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Foggia, Via Lustro n. 29, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Andrea Ruocco ( , che li rappresenta e Email_1
difende per delega in atti;
appellante; contro
(Cf. e P.Iva. ), elettivamente domiciliata in Torino, C.so CP_1 P.IVA_1
Francia n. 25, presso lo studio degli avv.ti Marco Pesenti
( e Edoardo Natale Email_2
( , che la rappresentano e difendono per delega in Email_3
atti; appellata;
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 53/2024 del
10/01/2024 - estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore.
MOTIVAZIONE
1. e hanno convenuto in giudizio, innanzi al Giudice Parte_1 Parte_2
di Pace di Torino, la (già ) per ottenere dalla stessa il rimborso CP_1 CP_2
proporzionale di tutti i costi pertinenti ai seguenti contratti di finanziamento: - contratto di finanziamento contro cessione del quinto del trattamento retributivo/pensionistico n. 26.359 concluso da con la (oggi Parte_1 CP_2
) il 22/05/2014 ed estinto anticipatamente il 3/03/2022 (con effetto dal CP_1
28/02/2022), in corrispondenza della 92° rata su 120 TE (cfr. fasc. att. primo grado, cartella “Contratto, ce, liberatoria Croce.zip”);
- contratto di finanziamento contro cessione del quinto del trattamento retributivo/pensionistico n. 30.962 concluso da con la Parte_2 CP_2
(oggi ) il 26/05/2015 ed estinto anticipatamente il 4/10/2019 (con effetto dal CP_1
31/10/2019), in corrispondenza della 53° rata su 120 TE (cfr. fasc. att. primo grado, cartella “Contratto, ce, liberatoria ); CP_3
- contratto di finanziamento contro cessione del quinto del trattamento retributivo/pensionistico n. 30.963 concluso da con la Parte_2 CP_2
(oggi ) il 26/05/2015 ed estinto anticipatamente il 4/10/2021, in corrispondenza CP_1 della 64° rata su 120 TE (cfr. fasc. att. primo grado, cartella “Contratto, ce, liberatoria
). CP_3
Più precisamente, in relazione a tali contratti, e Parte_1 Parte_2 hanno dedotto l'erroneità dei conteggi di estinzione, avendo la riconosciuto CP_1
loro il rimborso solo di taluni costi pertinenti ai citati contratti di finanziamento, anziché la quota parte di tutti i costi dovuti in reazione alla residua durata del contratto (da calcolarsi secondo il criterio del pro rata temporis), in violazione dell'art. 125 sexies Tub, da leggersi in conformità con i principi espressi dalla sentenza Corte Giust. Ue 11/09/2019, causa C-
383/18, cd. XI (con la quale la Corte di Giustizia ha interpretato l'art. 16, paragr. 1 della
Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso “che il diritto del consumatore alla riduzione totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”).
Ciò premesso, gli attori hanno chiesto al Giudice di Pace di condannare la CP_1
(già ) al pagamento delle seguenti somme (cfr. fasc. att. primo grado,
[...] CP_2 cartella “prospetto conteggi.zip”):
- € 976,06 in favore di , importo corrispondente alla proporzionale Parte_1
riduzione di tutti i costi indicati nel contratto di finanziamento n. 26.359 del 22/05/2014
(calcolato secondo il metodo pro rata temporis - € 6.668,66 : 120 x 28 = € 1.556,02), al netto di quanto già ricevuto (€ 576,96);
2 - € 1.558,64 in favore di , importo corrispondente alla proporzionale Parte_2
riduzione di tutti i costi indicati nel contratto di finanziamento n. 30.962 del 26/05/2015
(calcolato secondo il metodo pro rata temporis - € 4.052,22 : 120 x 67 = € 2.262,71), al netto di quanto già ricevuto (€ 704,07);
- € 1.977,49 in favore di , importo corrispondente alla proporzionale Parte_2
riduzione di tutti i costi indicati nel contratto di finanziamento n. 30.963 del 26/05/2015
(calcolato secondo il metodo pro rata temporis - € 5.742,92 : 120 x 56 = € 2.680,03), al netto di quanto già ricevuto (€ 702,54).
La (già ), costituendosi dinanzi al Giudice di Pace, ha CP_1 CP_2
preliminarmente eccepito:
- l'incompetenza per valore del Giudice di Pace in favore del Tribunale ex artt. 7, 9 Cpc, atteso che “la presente causa contempla … la richiesta di invalidità di clausole previste nel contratto di finanziamento, contratti il cui valore ammonta a ben oltre il limite di euro 5.000,00, previsto per la competenza del Giudice di Pace” (cfr. comp. risp. primo grado, p. 5);
- l'improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 Dlgs. 28/2010;
- il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di rimborso relativa alle commissioni di rete esterna (provvigioni dell'agente in attività finanziaria), trattandosi di somme incassate dall'intermediario finanziario.
Nel merito, la ha chiesto il rigetto delle domande attoree, sostenendo la CP_1
correttezza dei rimborsi già riconosciuti a e a : Parte_1 Parte_2
- in applicazione della disposizione transitoria di cui al c. 2 dell'art. 11 octies L. 106/2021
(che ha convertito con emendamenti il Dl 73/2021 del 25/05/2021), la quale, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 27 Dl 104/2023, prevede che, “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte”;
- dovendo ritenersi superati i principi espressi nella sentenza cd. XI (Corte Giust. Ue
3 11/09/2019, causa C-383/18) per effetto di quanto statuito nella sentenza Corte Giust. Ue
9/02/2023, causa C-555/21 (IC AN of AU), intervenuta dopo la pronuncia della
Corte Costituzionale n. 263/2022;
- e dovendo altresì considerarsi la previsione di cui all'art. 6 bis c. 3 lett. b) Dpr
180/1950, norma rimasta immune dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, che recita: “La Banca d'Italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché' l'efficienza nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a … b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto”.
In subordine, la ha contestato il criterio pro rata temporis proposto da CP_1
e da , sostenendo che la riduzione dei costi per effetto Parte_1 Parte_2 dell'estinzione anticipata dovrebbe seguire il criterio della curva degli interessi.
In via ulteriormente subordinata, la , richiamando l'art. 27 Dl 104/2023, ha CP_1
sostenuto che, in caso di accoglimento della domanda di rimborso formulata Parte_1
e da , costoro dovranno essere condannati a versare, ai sensi dell'art. Parte_2
2041 Cc, in favore della banca, un indennizzo di importo pari al valore della propria domanda.
La causa è stata istruita con la produzione dei documenti delle parti ed è stata definita con la sentenza n. 53/2024 del 10/01/2024, con la quale il Giudice di Pace di Torino:
- preliminarmente, ha dato atto dell'improcedibilità delle domande attoree per il mancato esperimento della mediazione;
- nel merito, ha rigettato le domande attoree ritenendole infondate stante l'applicazione dell'art. 6 bis c. 3 lett. b) Dpr 180/1950, norma che “prevale … sull'applicazione dell'art. 11 octies, come emendato dalla Corte Costituzionale e sull'applicazione dell'art. 125 sexies TUB previgente come interpretato dalla XI” (cfr. sentenza Giudice di Pace di Torino n.
53/2024, p. 5).
e hanno impugnato la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 Parte_2
di Torino, sostenendo che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente pronunciato l'improcedibilità delle domande attoree ed avrebbe altresì erroneamente escluso la fondatezza delle stesse, non avendo correttamente applicato l'art. 125 sexies Tub.
4 Si è costituita la eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello CP_1
ex art. 348 bis Cpc non sussistendo una ragionevole probabilità di accoglimento.
Nel merito, la ha chiesto di respingere l'appello, confermando la sentenza CP_1
del Giudice di Pace.
In subordine, laddove dovesse essere riconosciuto un eventuale rimborso in favore degli appellanti, la ha chiesto di applicare il criterio della curva degli interessi. CP_1
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa oralmente all'udienza del 28/02/2025, ove il Giudice ha riservato il deposito della sentenza in 30 giorni ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co Cpc.
2. Il motivo d'appello concernente l'erronea declamatoria di improcedibilità delle domande attoree è fondato.
Al riguardo, si osserva che l'art. 5 c. 1 Dlgs 28/2010 prevede che, per determinate materie (tra cui i contratti bancari), l'esperimento del procedimento di mediazione sia
"condizione di procedibilità della domanda giudiziale", con la precisazione che tale improcedibilità "deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza"; conseguentemente, il giudice, in prima udienza,
“quando rileva che la mediazione non è stata esperita … fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Nel caso di specie, nell'ambito del giudizio di primo grado, l'improcedibilità era stata eccepita tempestivamente (oltre che fondatamente) dalla convenuta;
CP_1
conseguentemente, il Giudice di Pace avrebbe dovuto invitare le parti ad avviare la procedura di mediazione, fissando la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6
Dlgs 28/2010, mentre non poteva pronunciare, nell'ambito della sentenza, l'improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento della mediazione (avendo omesso di disporla all'esito della prima udienza).
Nell'ambito del presente giudizio d'appello, con ordinanza in data 12/11/2024, il
Tribunale ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione, che è stato avviato dagli odierni appellanti e ha avuto esito negativo (cfr. verbale 20/12/2024, depositato dagli appellanti in data 26/02/2025).
5 Deve, pertanto, ritenersi assolta la condizione di procedibilità delle domande avanzate da e contro la . Parte_1 Parte_2 CP_1
3. Ciò premesso, occorre innanzitutto interrogarsi in ordine alla legittimazione/titolarità passiva, avendo la sostenuto l'insussistenza di un obbligo restitutorio a suo CP_1 carico con riferimento alle commissioni di rete esterna (provvigioni dell'agente in attività finanziaria).
3.1. Preliminarmente, va chiarito che, nonostante la abbia eccepito la CP_1
carenza di legittimazione passiva, tale eccezione attiene più correttamente alla titolarità passiva.
La legitimatio ad causam, infatti, in quanto condizione dell'azione (il cui difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dalla attiene non tanto alla legittimazione passiva -che può senz'altro ritenersi CP_1
sussistente, alla stregua del contenuto della domanda di e Parte_1 Parte_2
i quali hanno individuato la quale controparte contrattuale tenuta
[...] CP_1
alla riduzione del costo totale del credito in sede di estinzione anticipata- bensì al merito, cioè alla titolarità passiva.
3.2. Nel merito, il Tribunale ritiene che le domande di restituzione delle commissioni di rete esterna (provvigioni dell'agente in attività finanziaria) siano state correttamente proposte da e da nei confronti della , atteso che il Parte_1 Parte_2 CP_1
diritto alla riduzione compete, quale effetto legale del contratto di credito, al consumatore nei confronti del finanziatore, quale parte del contratto, e comporta la deduzione, dal debito residuo da rimborsare per l'estinzione anticipata, dell'ammontare degli interessi e dei costi
6 dovuti per la vita residua del contratto, comprese le remunerazioni dei terzi (quali le commissioni spettanti all'intermediaria).
In tal senso, si è già espresso l'intestato Tribunale con l'ordinanza 20/03/2023 (Nrg.
13251/2021), ove si legge che la centralità del finanziatore e la non spettanza al consumatore di alcuna azione nei confronti dell'intermediario del credito trovano un'incidentale conferma nel novellato art. 125 sexies c. 3 Tub (tuttavia inapplicabile ai contratti anteriori al
25/07/2021), secondo cui “salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”; “dall'irretroattività di tale previsione (vedi art. 11-octies d.l.
73/2021, comma 2, primo periodo) si ricava che, per i contratti anteriori, al rimborso della quota di provvigione percepita dall'intermediario del credito e non maturata al tempo dell'estinzione anticipata è tenuto a provvedere il finanziatore, senza una facoltà di regresso ex lege” (cfr. Trib. Torino ord. 20/03/2023 in Nrg 13251/2021, p. 15).
4. Le domande di e di di rimborso proporzionale di Parte_1 Parte_2
tutti i costi pertinenti ai contratti di finanziamento n. 26.359 del 22/05/2014, n. 30.962 del
26/05/2015 e n. 30.963 del 26/05/2015 richiedono una previa ricostruzione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale.
4.1. In primo luogo, va osservato che i contratti azionati (risalenti a maggio 2014 e maggio 2015) sono soggetti alla disciplina introdotta dal Dlgs 141/2010, che ha recepito la
Direttiva 2008/48/CEE (seconda direttiva sul credito ai consumatori, che ha abrogato la
Direttiva 87/102/CEE), apportando modifiche al Tub;
in particolare, con riferimento all'estinzione anticipata, la norma di riferimento è l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CEE recepito nel nostro ordinamento dall'art. 125 sexies Tub, nella formulazione anteriore rispetto alle modifiche introdotte dal Dl 73/2021 del 25/05/2021 conv. con modif. in L. 106/2021 del
23/07/2021.
Nello specifico, l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CEE ha previsto che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. L'art. 1 della
Direttiva 2008/48/CEE ha definito il concetto di “costo totale del credito per il consumatore” come “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il
7 consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.
In attuazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, il Dlgs 141/2010 ha introdotto l'art. 125 sexies Tub il quale, nella sua versione originaria, ha previsto che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Tale norma, nei primi anni di applicazione, è stata interpretata dalla Banca d'Italia, dalla giurisprudenza di merito e dall'ABF nel senso di limitare il diritto alla riduzione dei costi, conseguente al rimborso anticipato, alle sole voci soggette a maturazione nel tempo (costi cd. recurring), con integrale esclusione dei costi esauriti prima dell'estinzione anticipata (costi cd. up front).
Successivamente, è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia Ue 11/09/2019, causa C-383/18, cd. XI, con la quale l'art. 16, paragr. 1 della Direttiva 2008/48/CE
(recepito nel nostro ordinamento dall'art. 125 sexies Tub) è stato interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”.
Alla luce di tale pronuncia, la prevalente giurisprudenza di merito e l'ABF hanno iniziato ad interpretare l'art. 125 sexies Tub in modo conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di
Giustizia nella sentenza cd. XI, superando così la distinzione tra oneri cd. up front (non rimborsabili) e oneri cd. recurring (rimborsabili).
In tale contesto, è intervenuto il legislatore italiano introducendo l'art. 11 octies Dl
73/2021 del 25/05/2021 conv. con modif. in L. 106/2021 del 23/07/2021, il quale:
- da un lato, ha recepito i principi espressi dalla sentenza cd. XI, adeguando l'art. 125 sexies Tub a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con la citata sentenza (in particolare, il c. 1 dell'art. 125 sexies Tub è stato modificato come segue: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”);
8 - dall'altro lato, ha limitato l'efficacia nel tempo dei principi espressi dalla sentenza cd.
XI stabilendo che “l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (25/07/2021). Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125- sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” (c. 2 dell'art. 11 octies cit.) -norme secondarie che avvallavano l'interpretazione per cui il diritto alla riduzione, conseguente all'estinzione anticipata, dovesse riferirsi ai soli costi cd. recurring-.
In relazione a quest'ultima previsione, il Tribunale di Torino (ordinanza 5/11/2021) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, la quale è stata decisa con la pronuncia della
Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies c. 2 Dl 73/2021 conv. con modif. in L. 106/2021 limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
In motivazione, la Corte, “posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte
(punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza XI, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2”, in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato che: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11- sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo
9 dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera
c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza XI. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125- sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.
Tale pronuncia di incostituzionalità, dunque, pur non avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti tra il 19/09/2010 (data di entrata in vigore dell'art. 125 sexies Tub) e il 25/07/2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 73/2021) alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell'art. 125 sexies c. 1 Tub, ha precisato che la disposizione in parola “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI”, il che implica:
- che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve includere tutti i costi, cioè non soltanto i costi cd. recurring, bensì anche quelli cd. up front;
- che tale diritto del consumatore non può essere escluso o limitato da una clausola contrattuale -come quella di cui all'art. 8 dei contratti di cui è causa-, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 Tub);
10 - che le disposizioni contrattuali dirette a limitare la possibilità di ottenere il rimborso di alcune tipologie di costi sono nulle ex art. 36 Cod. Consumo, e ciò indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausole vessatorie ex art. 33 Cod. Consumo, poiché determinanti, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, il legislatore italiano è nuovamente intervenuto sull'art. 11 octies c. 2 Dl. 73/2021 conv. con modif. in L. 106/2021; in particolare:
- l'art. 1 c. 1 bis Dl 69/2023 conv. con modif. in L. 103/2023 ha previsto che “all'articolo
11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”;
- successivamente, l'art. 27 Dl 104/2023 conv. in L. 136/2023 -rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”- ha stabilito che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
11 È, dunque, quest'ultima la norma in vigore e a cui deve farsi riferimento, nel testo della quale è venuto meno qualsivoglia riferimento all'irripetibilità dei “costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti” (costi cd. up front) e al criterio del costo ammortizzato.
Come già osservato dall'intestato Tribunale (cfr. Trib. Torino 3991/2023; Trib. Torino
4737/2023), dalla disamina della norma in vigore deve ritenersi che nulla sia cambiato dal punto di vista del consumatore/finanziato, atteso che:
- l'art. 27 Dl 104/2023 (conv. in L. 136/2023) conferma che l'art. 125 sexies Tub deve essere letto “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”; dunque, non è possibile discostarsi dalla sentenza cd. XI;
- il richiamo espresso agli istituti codicistici della ripetizione di indebito e dell'arricchimento senza causa non può incidere in alcun modo sulla posizione del consumatore/finanziato che ha anticipato i costi di cui si discute al momento dell'erogazione del finanziamento e se li è visti trattenere al momento del conteggio estintivo benché soggetti a restituzione sulla base dell'art. 125 sexies Tub (interpretato in modo conforme al diritto europeo e alla sentenza cd. XI).
4.2. I suesposti principi di diritto non sono stati correttamente applicati dal Giudice di
Pace di Torino nell'ambito della sentenza impugnata, la quale, conseguentemente, deve essere riformata.
In particolare, con riferimento all'art. 6 bis c. 3 lett. b) Dpr 180/1950, invocato dal Giudice di Pace, si osserva che tale norma è una disposizione funzionale alla trasparenza, a cui non può attribuirsi la decisività pretesa dal Giudice di prime cure, tenuto conto che, in forza del disposto di cui al c. 1 dell'art. 6 bis Dpr 180/1950, la disciplina concernente l'istituto della cessione di quote di stipendio/pensione è quella prevista al capo II del titolo VI del Tub;
dunque, con riferimento all'estinzione anticipata, il parametro normativo è l'art. 125 sexies
Tub, da interpretarsi conformemente ai principi espressi dalla sentenza cd. XI, stante la natura vincolante dell'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia;
pertanto, posto che le disposizioni di trasparenza a cui rinvia l'art. 6 bis cit. sono le medesime richiamate dall'art. 11 octies c. 2 Dl. 73/2021 conv. con modif. in L. 106/2021 e colpite dalla dichiarazione di incostituzionalità, esse non possono continuare a trovare applicazione, in quanto incompatibili con la norma primaria, la quale può “accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI” (cfr. Corte Cost. 263/2022); in senso conforme, si è espressa la Corte
12 d'Appello di Torino con la sentenza n. 544/2023 ed anche codesto Tribunale (cfr. Trib. Torino
602/2023; Trib. Torino ord. 20/03/2023, nrg. 13251/2021).
Quanto agli argomenti articolati dall'appellata, che ha invocato la sentenza della Corte di
Giustizia IC AN of AU 9/02/2023, si osserva che tale pronuncia riguarda una fattispecie diversa da quella di cui causa -avendo ad oggetto la Direttiva Ue 2014/17, relativa ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali- e non pone in dubbio la fondatezza del diverso approccio di cui alla sentenza cd. XI, avente ad oggetto la
Direttiva Ue 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori;
pertanto, nelle controversie aventi ad oggetto la Direttiva Ue 2008/48 (e l'art. 125 sexies Tub), come quella in analisi, il giudice nazionale, in quanto tenuto a interpretare ed applicare il diritto Ue in conformità alle sentenze della Corte di Giustizia, non può discostarsi dalla sentenza cd. XI (se non per il tramite di nuova questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte UE); in senso conforme, si è espressa anche la Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 544/2023, che ha escluso che la pronuncia della Corte di Giustizia IC AN of AU abbia superato le conclusioni rassegnate nella sentenza cd. XI, avendo la Corte motivatamente distinto la disciplina dettata dalla Direttiva Ue 2014/17 rispetto a quella dettata dalla Direttiva 2008/48
(cfr. Corte d'appello Torino 544/2023);
Conseguentemente, deve essere accertato il diritto di e di Parte_1 Parte_2
di ottenere la riduzione di tutti i costi collegati ai finanziamenti di cui è causa,
[...]
compresi i costi cd. up-front (commissioni di attivazione, spese di istruttoria e notifica, commissioni rete esterna), in applicazione dell'art. 125 sexies Cpc, interpretato in conformità all'art. 16 Direttiva Ue 2008/48 e ai principi espressi nella sentenza cd. XI.
Incidentalmente deve rilevarsi l'illegittimità delle clausole di cui agli art. 8 dei contratti di cui è causa, così come specificate a p. 3 dei Moduli Secci, nella parte in cui escludono la ripetibilità delle commissioni di attivazione, spese di istruttoria e notifica, commissioni rete esterna
5. Quanto al metodo di calcolo per la quantificazione dei costi da restituire in conseguenza dell'estinzione anticipata, gli appellanti chiedono di applicarsi il criterio pro rata temporis, mentre l'appellata chiede applicarsi il criterio della curva degli interessi.
La differenza tra i due metodi è la seguente:
13 - il criterio del pro rata temporis stabilisce una proporzione tra il totale delle rate TE
e il numero delle rate residue al momento dell'estinzione anticipata ed applica tale proporzione ai costi da rimborsare;
la proporzione è la seguente numero totale rate : numero rate residue = costo totale del credito : x (costo da rimborsare per effetto dell'estinzione anticipata); in quest'ottica, secondo l'appellante, nel caso di specie, l'importo da rimborsare ammonterebbe (cfr. fasc. att. primo grado, cartella “prospetto conteggi.zip”): per il contratto di finanziamento n. 26.359 del 22/05/2014 ( ) a € 976,06 Parte_1
(così calcolato: € 6.668,66 : 120 x 28 = € 1.556,02, somma a cui sottrarre quanto già ricevuto cioè € 576,96); per il contratto di finanziamento n. 30.962 del 26/05/2015 ( ) a € Parte_2
1.558,64 (così calcolato: € 4.052,22 : 120 x 67 = € 2.262,71, somma a cui sottrarre quanto già ricevuto cioè € 704,07); per il contratto di finanziamento n. 30.963 del 26/05/2015 ( ) a € Parte_2
1.977,49 (così calcolato: € 5.742,92 : 120 x 56 = € 2.680,03, somma a cui sottrarre quanto già ricevuto cioè € 702,54);
- il criterio della curva degli interessi stabilisce una proporzione tra il totale degli interessi pattuiti e l'ammontare degli interessi non maturati per effetto dell'estinzione anticipata
(secondo il piano di ammortamento) ed applica tale proporzione ai costi da rimborsare;
la proporzione è la seguente totale interessi dovuti : interessi non maturati per effetto dell'estinzione anticipata (cioè gli interessi stornati in sede di estinzione anticipata secondo il piano di ammortamento) = costo totale del credito : x (costo da rimborsare per effetto dell'estinzione anticipata); in quest'ottica, secondo l'appellante, nel caso di specie, gli importi ancora da rimborsare ammonterebbero: per il contratto di finanziamento n. 26.359 del 22/05/2014 ( ) a € 265,36 Parte_1
(cfr. doc. 20 fasc. conv. primo grado); per il contratto di finanziamento n. 30.962 del 26/05/2015 ( ) a € Parte_2
905,57 (cfr. doc. 21 fasc. conv. primo grado); per il contratto di finanziamento n. 30.963 del 26/05/2015 ( ) a € Parte_2
983,57 (cfr. doc. 22 fasc. conv. primo grado).
Il tema del criterio di riduzione non è affrontato nella sentenza cd. XI.
14 Al riguardo, si condividono le affermazioni espresse a più riprese da codesto Tribunale
(cfr. ex multis, Trib. Torino 2111/2024; 7872/2023; 3226/2023), secondo cui l'indicazione della
Corte di Giustizia in ordine alla necessità di adottare criteri proporzionali di rimborso “non toglie che anche la “curva degli interessi” e il metodo del “costo ammortizzato”, previsto dal novellato art. 125-sexies TUB per i contratti conclusi a partire dal 25.7.2021, adeguino il contratto alla minore durata effettiva, esprimano una proporzionalità tra frazione di contratto ineseguita (“vita residua”) e durata originaria e usino tale proporzione per rimborsare al consumatore la frazione non ancora maturata di interessi e oneri (cioè “dovuti per la vita residua”)”.
Chiarita la legittimità della previsione di criteri di rimborso proporzionali diversi dal metodo pro rata temporis, va però osservato che, nel caso di specie, i contratti di finanziamento di cui è causa -con riferimento al rimborso dei costi cd. recurring- contengono un riferimento espresso al criterio pro rata temporis (si veda p. 3 dei , sicché CP_4
non vi è ragione di discostarsi dal criterio contrattuale. Se ne deriva che, anche per il rimborso dei costi up front, deve applicarsi il criterio del pro rata temporis, essendo irrilevante il fatto che tali costi siano rimborsabili non per effetto della originaria disciplina contrattuale, ma a seguito dell'intervenuta declamatoria di nullità delle clausole che ne escludevano la riduzione, posto che, eliminate tali clausole, i costi in esame restano soggetti alla disciplina pattizia (in tal senso, Corte d'Appello di Torino n. 137/2023).
Applicando il criterio contrattuale, gli importi da rimborsare sono quelli richiesti dagli appellanti.
Quanto all'affermazione resa dalla parte appellata all'udienza del 28/02/2025 -secondo cui i calcoli di rispetto al contratto n. 30.963 del 26/05/2015, si Parte_2 fonderebbero su “un conteggio estintivo errato, quello corretto è stato depositato dalla Banca in primo grado e poi in appello” (cfr. verbale udienza 28/02/2025)-, si osserva che il conteggio proposto da (cfr. fasc. att. primo grado, cartella “prospetto conteggi.zip”) Parte_2
riporta dati conformi al conto estintivo prodotto dalla al doc. 12 fasc. conv. CP_1
primo grado.
In conclusione, in accoglimento dell'appello, la deve essere condannata CP_1
al pagamento delle seguenti somme (a titolo di rimborso proporzionale dei costi, in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di cui è causa):
15 - € 976,06 in favore di per il contratto di finanziamento n. 26.359 del Parte_1
22/05/2014, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale al saldo;
- € 1.558,64 in favore di per il contratto di finanziamento n. 30.962 Parte_2
del 26/05/2015, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale al saldo;
- € 1.977,49 in favore di per il contratto di finanziamento n. 30.963 Parte_2
del 26/05/2015, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale al saldo.
Quanto al dibattito giurisprudenziale in ordine all'applicabilità dell'art. 1284 c. 4 Cc, si osserva che, come già affermato da codesto Tribunale (cfr. Trib. Torino ord. del 30/03/2023 in
Rg. 4868/2022), se è vero che le pronunce della Cassazione n. 28409/2018 (citata dall'
[...]
in primo grado) e n. 14512/2022 ne hanno limitato la portata ai soli debiti nascenti CP_5 da contratto, con esclusione delle fonti legali dell'obbligazione (art. 1173 Cc), stante l'inciso iniziale “se le parti non ne hanno determinato la misura”, è pur vero che la recente pronuncia
Cass. 61/2023 ha convincentemente osservato che la clausola di salvezza iniziale vale ad escludere il carattere imperativo ed inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo di applicazione;
conseguentemente, l'art. 1284 c. 4 Cc deve trovare applicazione ai debiti di valuta quale che ne sia la fonte, compresa l'obbligazione restitutoria ex art. 2033 Cc.
Va, invece, esclusa la rivalutazione monetaria trattandosi di un debito di valuta (soggetto al principio nominalistico ex art. 1277 Cc).
6. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della soccombente ex art. 91 Cpc. Non si ritiene, CP_1
infatti, accoglibile la domanda della di compensazione delle spese, tenuto CP_1
conto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 (depositata in Cancelleria il
22/12/2022) è intervenuta prima della costituzione della in primo grado CP_1
(risalente a settembre 2023), che ha comunque resistito (in entrambi i gradi di giudizio).
La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione da €
1.100,01 a € 5.200,00), esclusa la fase di trattazione/istruzione, tenuto conto delle attività effettivamente svolte.
Viene disposta la distrazione delle spese a favore del difensore degli appellanti, dichiaratosi antistatario ex art. 93 Cpc.
PQM
Definitivamente pronunciando,
16 respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 53/2024 del 10/01/2024:
- CONDANNA la a pagare a , in relazione al contratto di CP_1 Parte_1 finanziamento n. 26.359 del 22/05/2014, € 976,06, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale al saldo;
- CONDANNA la a pagare a : CP_1 Parte_2 in relazione al contratto di finanziamento n. 30.962 del 26/05/2015, € 1.558,64, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale al saldo;
in relazione al contratto di finanziamento n. 30.963 del 26/05/2015, € 1.977,49, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale al saldo.
- CONDANNA la a rimborsare a e le CP_1 Parte_1 Parte_2 spese di lite del giudizio di primo grado, per un ammontare di € 913,00 per compensi e €
125,00 per spese vive documentate, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge e ne dispone la distrazione ex art. 93 Cpc a favore del procuratore antistatario avv. Andrea Ruocco;
CONDANNA la a rimborsare a e a CP_1 Parte_1 Parte_2 le spese del giudizio d'appello, per un ammontare di € 1.701,00 per compensi (esclusi gli esborsi non documentati né pagati), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge e ne dispone la distrazione ex art. 93 Cpc a favore del procuratore antistatario avv. Andrea Ruocco.
Torino, 6/03/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
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