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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Salerno nella persona del Dott. Lia Di Benedetto, Consigliere designato per la trattazione del presente procedimento, ha pronunciato il seguente DECRETO nel procedimento iscritto al n. 157/2025 V.G. Ruolo Generale, avente ad oggetto domanda di equa riparazione ex L. 24.3.2001 n. 89 e ss. mod., A
[...]
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Giangerardo Miranda ed elettivamente domiciliato come da pec;
CONTRO
), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro p.t.
CP_2
-la parte ricorrente con ricorso depositato in data 12/02/2025 ha chiesto l'indennizzo per irragionevole durata del processo: 1)instaurato davanti al Tribunale di Vallo della Lucania dal
[...] nei confronti della società “TRE ” e di Pt_1 Pt_2 CP_3
con atto di citazione notificato in data 30/12/2006;
[...]
-interrotto all'udienza del 05/07/2013 per il decesso di CP_3
;
[...]
-riassunto e ripreso dall'odierno ricorrente con ricorso depositato in data 26/07/2013;
e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, quali eredi di , si costituivano in
[...] Controparte_3 data 14/01/2014;
-nuovamente interrotto in data 19/03/2019 per il decesso di;
Controparte_6
-riassunto e ripreso dal con ricorso depositato in data Pt_1
10/06/2019;
-deciso con sentenza n. 772/2022 depositata in data 31/10/2022 (che accoglieva parzialmente la domanda e sostituiva parte convenuta (acquirente) “ con parte attrice CP_7 [...]
, ai sensi dell'art. 7 l.n. 817/1971, con Parte_1 riferimento all'atto di vendita, per Notaio Persona_1 del 10 luglio 2006 repertorio 31300, stipulato dal convenuto con;
subordinava l'effetto sostitutivo al Controparte_3
1 pagamento della somma di € 7.645,00 e compensava le spese di lite); 2)proseguito in secondo grado davanti alla Corte di Appello di Salerno dal con atto di citazione in appello notificato in Pt_1 data 26/01/2023;
-deciso con sentenza n. 641/2024 depositata in data 02/07/2024 (che accoglieva l'appello e rideterminava il prezzo al quale è subordinato l'effetto sostitutivo previsto nella sentenza di primo grado, da corrispondere alla nel termine ivi previsto, CP_7 in € 704,97 da rivalutare all'attualità a decorrere dalla data della vendita (10/7/2006); compensava le spese di lite);
-la parte depositava documentazione integrativa in data 07/04/2025; RILEVATO CHE A)-la sentenza di secondo grado non è ancora passata in giudicato alla data di deposito del ricorso per equa riparazione, ma secondo la Corte Costituzionale (sent. n. 88/2018) il ricorso per equa riparazione può essere proposto anche durante la pendenza del giudizio in verifica;
B)-non si applicano i rimedi preventivi, in quanto alla data del 30/10/2016 il processo in verifica aveva già superato la durata normale di 3 anni;
C)-occorre tenere conto del termine ragionevole di durata del processo come indicato dall'art. 2, co. 2 bis, legge n. 89/2001 (3 anni per il primo grado e 2 anni per l'appello), nonché degli altri criteri di cui all'art. 2, co. 2 (complessità del caso, oggetto del procedimento, comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione);
- il calcolo della durata del processo va effettuato dalla data di deposito dell'atto introduttivo (se trattasi di ricorso) ovvero dalla data di notifica (se trattasi di citazione) ai sensi dell'art. 2, co. 2 bis legge n. 89/2001, e fino alla data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio, senza considerare i periodi di sospensione del processo e i periodi intercorsi tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la sua proposizione (art. 2, co. 2 quater);
- in relazione ai rinvii delle udienze -richiesti concordemente dalle parti, oppure da una di esse senza opposizione delle altre, oppure comunque disposti dal Giudice, eccedenti il limite di 15 giorni previsto dall'art. 81 disp. att. c.p.c., - vanno applicati i
2 principii sanciti dalla S.C.: “Qualora i rinvii superiori al termine ordinario di cui all'art. 81 disp. att. c.p.c., concessi dal giudice su richiesta delle parti, abbiano dato complessivamente luogo al superamento del limite ragionevole di durata del processo, i relativi periodi devono essere computati ai fini della determinazione dell'equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001” (Cass. n. 9/2008; conformi: Cass. n. 4298/2005, n. 1715/2008); “non tutto il lasso temporale intercorso tra un'udienza e un'altra può essere automaticamente imputato al comportamento della parte che abbia chiesto un rinvio, dovendo il giudice adito in sede di equa riparazione verificare se l'entità di quello concesso sia ascrivibile anche a concorrenti carenze dell'organizzazione giudiziaria” (Cass. n. 18924/2005; n. 18589/2005; n. 6713/2005);
-viceversa, vanno esclusi dal computo i rinvii eventualmente disposti per effetto della astensione degli avvocati dalle udienze, non essendo in tal caso i rinvii addebitabili all'organizzazione dell'ufficio giudiziario ma imputabili invece ad una scelta consapevole del difensore, come tale addebitabile, in sede di equa riparazione, alla parte rappresentata che lamenti la irragionevole durata del processo nel quale la detta astensione è avvenuta (Cass. n. 18118 del 15 settembre 2015); “Fra le indicate "violazioni di sistema" non può essere compresa l'omessa emanazione di norme di legge per disciplinare l'esercizio del diritto di astensione dalle udienze degli avvocati, giacchè la mancanza di dette norme non è causa o concausa, secondo i comuni parametri in tema di nesso eziologico, del rinvio dell'udienza per l'adesione dei difensori a manifestazione di protesta, detto rinvio restando riferibile a libere scelte dei competenti ordini professionali e dei loro iscritti, nell'esercizio di diritti a rilevanza costituzionale che quella disciplina non potrebbe comunque compromettere, e, quindi, rimanendo imputabile a fattori esterni ed estranei all'organizzazione giudiziaria" (Cass. n. 2148/2003; n. 15143/2005; n. 29000/2005; più di recente: Cass. n. 7323 del 2015);
-nel caso di specie, non può tenersi conto dei periodi di interruzione del giudizio (dal 05/07/2013 al 26/07/2013 e dal 19/03/2019 al 10/06/2019);
-non può tenersi conto, inoltre, ai fini della durata del processo presupposto, del periodo dall'8 marzo 2020 al 30 giugno 2020 (v. art. 83, comma 10, DL n. 18/2020 conv in legge n. 27/2020, come modificato da art. 3 DL 28/2020 conv in legge n. 70/2020);
3
D)-quanto ai criteri per la quantificazione del danno, è doveroso non solo utilizzare il criterio equitativo (ex art. 2 legge n. 89/2001 e art. 2056 c.c., in relazione all'art. 1226 c.c.), ma soprattutto tenere conto dei parametri desumibili dai precedenti adottati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, con l'ulteriore specificazione che rispetto a tali parametri il Giudice interno conserva un margine di valutazione e fermo restando che la relativa quantificazione deve mantenersi (oltre che nell'ambito fissato dal principio della domanda) in rapporti ragionevoli con le liquidazioni somministrate dalla Corte Europea in casi simili (Cass. S.U. n. 1340/2004, Cass. n. 19638/2004);
- la riparazione pecuniaria spettante al ricorrente a titolo indennitario va determinata secondo l'importo indicato dall'art. 2 bis legge n. 89/2001 (tra un minimo di € 400,00 e un massimo di
€ 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo) e altresì in base agli altri parametri indicati dai commi da 1 bis a 3 del medesimo art. 2 bis legge n. 89/2001 (tra cui anche: numero di parti del processo, esito del giudizio, valore della causa, nonché divieto di attribuire un indennizzo superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice);
-ciò posto, nel caso di specie emergono complessivi anni 11, mesi 7 e giorni 15 di ritardo rispetto alla ragionevole durata del processo, tenuto conto degli opportuni arrotondamenti;
di conseguenza il risarcimento sarebbe in ipotesi pari ad € 4.800,00;
-tuttavia, il diritto accertato in giudizio (diritto di prelazione limitatamente alla porzione di terreno posta a monte della Strada
Provinciale di Perdifumo (SA), avente una superficie complessiva di are 61.16) era subordinato al pagamento della somma di € 704,97; la Corte di appello con la sentenza n. 641/2024 emessa nel processo in verifica ha disposto il pagamento di € 704,97, oltre rivalutazione “all'attualità a decorrere dalla data della vendita”, cioè oltre rivalutazione dal 10/07/2006 alla data della sentenza stessa (02/07/2024);
-ne consegue che non può qui riconoscersi un indennizzo superiore a complessivi € 970,04;
-infatti ai sensi dell'art. 2 bis, co. 3, legge n. 89/2001, “La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”;
4 - al ricorrente spettano gli interessi legali solo a decorrere dalla data di deposito del presente decreto monocratico, in quanto non espressamente chiesti nel ricorso per equa riparazione (v. Cass. n. 15732/2016 e Cass. n. 10096/2023: gli interessi, se non espressamente chiesti nel ricorso per equa riparazione, possono decorrere solo dal deposito del decreto monocratico); non spetta la rivalutazione sulla somma determinata a titolo di equo indennizzo, proprio in considerazione del carattere indennitario dell'obbligazione (Cass. civ., sez. I, n. 8712/2006, Cass. civ., sez. I, n. 18150/2011);
- il va condannato al pagamento delle Controparte_1 spese del presente procedimento (liquidate in base alla tariffa del procedimento monitorio: v. sul punto Cass. n. 16512/2020, n. 16419/2020) in virtù del D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, riconoscendosi altresì alla parte ricorrente le spese per esborsi solo se documentate e collegate con la presente procedura;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella persona del Consigliere Dott. Lia Di Benedetto, così provvede:
1. accoglie il ricorso nei limiti sopra specificati e, per l'effetto, ingiunge al , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, il pagamento senza dilazione in favore di Parte_1
) della somma di €
[...] CodiceFiscale_1
970,04 oltre interessi legali a decorrere dalla data di deposito del presente decreto, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
2. rigetta ogni ulteriore domanda formulata nell'interesse della parte ricorrente;
3. ingiunge al , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, il pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente procedimento che liquida in € 27,00 per esborsi ed in € 473,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, nonché Cassa Prev. ed IVA sull'imponibile, nella misura di legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Salerno, 14/04/2025.
Il CONSIGLIERE Dott. Lia Di Benedetto
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