Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/04/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 335/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 335/2024 V.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
26.02.2024, congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...]_1 C.F._1
(NA) il 10.09.1978, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Toscano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Via Cavour n.
37, giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nato a [...]_1 C.F._2 il 23.01.1980, residente in Pistoia (PT), loc. Spazzavento, Via
Provinciale Lucchese n. 462/B, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesca Mazzoni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pistoia (PT), Via dei Fabbri n. 37, giusta procura in atti;
E
1
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 26.02.2024, e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data CP_1
19.05.2007 in Roma (RM), precisavano che dall'unione erano nati i figli
(il 26.04.2012) e (il 10.09.2013). Per_1 PE
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 84/2024 del 20.05.2024, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 20.05.2024, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 15.01.2025, poi rinviata al
29.01.2025
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
I) I signori e continueranno a vivere separati, portandosi Pt_1 CP_1 reciproco rispetto;
II) I figli ed rimarranno affidati ad entrambi i genitori, Per_1 PE secondo l'istituto dell'affido condiviso, con domiciliazione prevalente e residenza anagrafica presso la residenza della madre in Pistoia Via
Gioacchino Rossini. Entrambi i genitori assumeranno le decisioni di maggiore interesse attinenti all'educazione, istruzione e salute dei figli di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ed : l'esercizio della responsabilità Per_1 PE genitoriale sarà invece disgiunto e separato con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione da assumere nei tempi rispettivamente dedicati.
III) I tempi di permanenza presso i due genitori durante i periodi di frequenza scolastica saranno organizzati sulla base del seguente schema paritetico bisettimanale:
2 Prima settimana:
Lunedì con relativo pernotto : MAMMA
Martedì e mercoledì con relativi pernotti: BABBO
Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica con relativi pernotti: MAMMA
Seconda settimana:
Lunedì con relativo pernotto: Mamma
Martedì e mercoledì con relativi pernotti: BABBO
Giovedì con relativo pernotto: MAMMA
Venerdì Sabato e Domenica con relativi pernotti: CP_2
Le parti concordemente si impegnano a tener conto della eventualmente diversa volontà dei figli (o anche di uno solo tra di loro) di pernottare presso l'uno o l'altro genitore, anche in deroga alla turnazione concordata.
Nei giorni dedicati ciascun genitore dovrà farsi carico di ogni impegno riguardante l'organizzazione quotidiana e gli impegni dei ragazzi: dall'accompagnamento a scuola, alla preparazione del pranzo, alle attività pomeridiane (di sport, salute, frequentazione amici) dei figli. In caso di eventi agonistici o impegni sportivi che riguardino uno solo dei figli, qualora l'altro/a non dovesse partecipare o essere coinvolto/a, ciascun genitore avrà cura di affidarlo/a alle cure di una persona o di baby-sitter di fiducia o, in via di estremo subordine, all'altro genitore. In nessun caso i figli o anche uno di loro potranno essere lasciati a casa da soli, se non per pochi minuti.
Nel caso che una delle parti intenda coinvolgere i figli nella partecipazione a particolari eventi (compleanni di amici, eventi agonistici, concerti o spettacoli vari) che ricadano nel periodo di spettanza dell'altro, dovrà informarlo con congruo preavviso, in ogni caso tenendo conto degli impegni da quest'ultimo eventualmente già assunti. In caso di disaccordo rimarrà ferma la turnazione ordinaria.
Durante le vacanze natalizie: i genitori trascorreranno con i figli almeno 7 anche non consecutivi ciascuno, rispettivamente comprensivi del Natale e del Capodanno (ad anni alterni).
Durante le vacanze pasquali: i genitori trascorreranno con i figli almeno 3 giorni anche non consecutivi, rispettivamente comprensivi (ad anni alterni) della Pasqua e della Pasquetta.
3 Durante le vacanze estive:
Ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, ma in ogni caso non frazionate, previa determinazione di tali periodi da parte dei genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Durante tali periodi ciascun genitore potrà recarsi in una località di vacanza con i figli, informando l'altro sulla meta di destinazione, condividendo i relativi recapiti ed avendo cura di acquisirne il previo consenso in caso di viaggi all'estero.
Nelle restanti settimane del periodo estivo, l'alternanza dei periodi di permanenza presso i due genitori rimarrà quella ordinaria.
Trovandosi in tali periodi i genitori comunque impegnati con il lavoro, i figli verranno iscritti ad un centro estivo ( il medesimo per entrambi i genitori e per entrambi i ragazzi), salva l'opportunità di accedere in via condivisa ad altre soluzioni. La spesa del centro estivo frequentato dai figli sarà ripartita a metà tra i genitori, giuste le previsioni del vigente
Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 1.10.2018;
IV) Il signor continuerà a corrispondere alla sig.ra a CP_1 Pt_1 titolo di contributo perequativo per il mantenimento di ed , Per_1 PE la somma di € 400,00 mensili (pari ad € 200,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Le spese straordinarie di carattere scolastico, sanitario e sportivo-ludico continueranno ad essere ripartite al 50% tra i genitori nel rispetto delle previsioni e modalità di cui al Protocollo d'Intesa siglato in data
1.10.2018. L' assegno unico universale spettante per i figli ed Per_1
continuerà ad essere fruito interamente dalla signora PE [...]
. Parte_1
V) Per quanto non espressamente previsto continueranno a trovare applicazione le condizioni vigenti in regime di separazione.
VI) Le spese del presente procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 27.01.2025 e 28.01.2025, nelle
4 quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19.05.2007 in Roma (RM), tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
10.09.1978 e nato a [...] il [...], alle CP_1 condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Roma (RM) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 31, P. 2, S. C, anno
2007);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 03.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
5