Ordinanza cautelare 16 febbraio 2024
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 08/04/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01230/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2024, proposto da
-OMISSIS-l, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Roberto Lepetit 19;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione prot. n. p-mi/l/n/2020/122936.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 22.7.2020 il Sig. -OMISSIS- ha presentato un’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 c. 1 del D.L. n. 34/20 in favore dell’attuale ricorrente, tuttavia respinta con il provvedimento impugnato.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
Con ordinanza n. 173/25 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 3.4.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio da atto che il provvedimento impugnato è incentrato sull’esistenza della sentenza n. 2492/2017, emessa dal Tribunale di Milano, per il reato di cui all’art. 73 c. 5 D.P.R. 309/90.
Il ricorso va accolto atteso che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 43/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, posto a fondamento del provvedimento impugnato, nella parte in cui, nel prevedere i "reati inerenti agli stupefacenti", non esclude quello di cui all'art. 73 c. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che non può pertanto, di per sé, essere considerato ostativo alla regolarizzazione, come ha invece avuto luogo nel caso di specie.
In conclusione, il ricorso va pertanto accolto.
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per compensare le stesse tra le parti, considerate le peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.