Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 05/06/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. N. 594/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Sciacca
VERBALE DI UDIENZA DEL 05/06/2025
All'udienza del 05/06/2025, nella sede del suddetto Tribunale avanti al Giudice Dott. Filippo
Barba, designato con decreto del Presidente per l'istruzione della causa civile portante il n°
594/2024 R.G. promossa da:
LO ES , NATA A CASTROFILIPPO (AG), IL 28/08/1942, C.F.: CP_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. NASTASI ENZA PAMELA
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, NATO A MINERVINO MURGE (BT), IL 30/03/1937, C.F.: CP
C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. ACCARDO GIUSEPPE
PARTE RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, NATA A CONTESSA ENTELLINA (PA) IL 04.11.1960, C.F.: Controparte_3
C.F._3
, NATO A PARTANNA (TP) IL 01.03.1965, C.F.: Controparte_4
C.F._4
Rappresentato e difeso: dall'Avv.
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: Comodato di immobile urbano
All'odierna udienza sono presenti:
l'Avv. PIAZZA ELENA, in sostituzione dell'Avv. NASTASI ENZA PAMELA, per parte ricorrente ; Parte_1
l'Avv. RESTIVO GIROLAMO, in sostituzione dell'Avv. ACCARDO GIUSEPPE, per parte resistente CP
L'Avv. PIAZZA ELENA, in sostituzione dell'Avv. NASTASI ENZA PAMELA, conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno all'atto introduttivo del presente giudizio;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa.
L'Avv. RESTIVO GIROLAMO, in sostituzione dell'Avv. ACCARDO GIUSEPPE, conclude
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da seguente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo viene letto a fine udienza.
Sciacca 05/06/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IL G.O.T.
Rientrato dalla camera di consiglio che precede, ha emesso la seguente sentenza con contestuale motivazione.
594/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
05/06/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 594/2024 DEL RUOLO GENERALE AFFARI
CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
LO ES , NATA A CASTROFILIPPO (AG), IL 28/08/1942, C.F.: CP_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. NASTASI ENZA PAMELA
PARTE RICORRENTE
CONTRO , NATO A MINERVINO MURGE (BT), IL 30/03/1937, C.F.: CP
C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. ACCARDO GIUSEPPE
PARTE RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
, NATA A CONTESSA ENTELLINA (PA) IL 04.11.1960, C.F.: Controparte_3
C.F._3
, NATO A PARTANNA (TP) IL 01.03.1965, C.F.: Controparte_4
C.F._4
Rappresentato e difeso: dall'Avv.
PARTE RESISTENTE
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Comodato di immobile urbano
Conclusioni di parte ricorrente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
Conclusioni di parte resistente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
IN FATTO
Con ricorso depositato innanzi questo Tribunale, chiedeva accogliersi Parte_1
le seguenti domande:
“- Accertare e dichiarare che il sig. occupa sine titulo l'immobile sito in Partanna CP
nella via Francesco Laurana n. 20 a partire dal mese di dicembre 2022 ad oggi, di proprietà della e dei figli di costei, e , per Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
tutte le ragioni indicate in narrativa;
E per l'effetto
- Condannare il sig. al rilascio immediato in favore della sig.ra CP Parte_1 dell'immobile sito in Partanna nella via Francesco Laurana n. 20 con tutti i mobili, gli elettrodomestici e le suppellettili ivi presenti perché di proprietà della ricorrente;
- condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni patiti dalla sig.ra CP Parte_1 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, per le ragioni spiegate in premessa, stabilendo il valore del risarcimento secondo il canone locativo di mercato o, eventualmente, in via equitativa, considerando che dal mese di dicembre 2022 ad oggi la rimasta Parte_1
priva della propria abitazione, aggiungendo, altresì, le spese per le imposte gravanti sul bene sostenute dalla sola ricorrente, come la TARI”. A sostegno delle spiegate domande rappresentava che dopo la convivenza dovuta ad una relazione sentimentale, essa ricorrente si vedeva costretta ad allontanarsi dalla propria abitazione, sita in Partanna (TP), via Francesco Laurana n° 20, in comproprietà con i propri figli, venendo a conoscenza della sottoscrizione di un contratto di comodato, datato
12.09.2021 e registrato il 15.09.2022, senza determinazione di durata.
Nonostante la richiesta di rilascio ed i solleciti mossi a tal fine, anche tramite lettera raccomandata A/R, in mancanza di positivo riscontro, presentava istanza di mediazione ex
D.Lgs. n. 28/2010 negativamente conclusasi cui, comunque, faceva seguito una scrittura transattiva sottoscritta in data 11.07.2023, in forza della quale il resistente CP riconosceva l'illegittima occupazione dell'immobile e, per effetto della maturata risoluzione del contratto di comodato, si obbligava a rilasciare l'immobile entro la data del 31.12.2023.
Decorso invano tale termine, siccome pattuito, stante la detenzione sine titulo da parte del
, incoava il presente giudizio chiedendo la condanna al rilascio ed al CP risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento dell'immobile, oltre alla refusione della TARI dalla stessa corrisposta nonostante l'immobile fosse detenuto dal . CP
Nella contumacia dei resistenti comproprietari, si costituiva in giudizio il resistente CP
il quale, a ministero del proprio difensore, contestava l'intero assunto di parte
[...]
ricorrente eccependo il mancato esperimento della mediazione obbligatoria nei confronti degli altri resistenti comproprietari, e chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente.
Il procedimento, istruito per il tramite delle prove documentali ed orali addotte dalle parti, veniva rinviato per la discussione all'odierna udienza, ove veniva deciso con la presente sentenza il cui dispositivo veniva letto a fine udienza.
MOTIVI
Le domande spiegate da parte ricorrente sono fondate e devono trovare accoglimento per quanto infra di ragione.
Il contratto di comodato è quello in forza del quale una parte consegna all'altra una cosa per essere destinata a servizio o uso determinato, con obbligo di restituzione all'esito.
In caso di mancata previsione di un termine di durata, il comodatario è tenuto a restituire la cosa su richiesta del comodante, giusto il disposto normativo di cui all'art. 1810 cod. civ..
E' indubbio che nel caso di specie, stante l'originaria richiesta avanzata dalla parte comodante, il resistente era tenuto alla riconsegna dell'immobile oggetto del CP
contratto di comodato, a prescindere dal fatto che la sottoscrizione dello stesso sia avvenuta scientemente o meno da parte della comodante, odierna ricorrente, . Parte_1
Richiesta di rilascio documentata per il tramite della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 11.07.2023, in forza della quale veniva dichiarato risolto il contratto di comodato e fissata per la restituzione il termine del 31.12.2023.
E' conseguentemente indiscutibile il fatto che a decorrere dalla data del 01.01.2024, in mancanza dell'effettivo rilascio dell'immobile per come concordato tra le parti al momento della sottoscrizione dell'accordo transattivo, la detenzione da parte del resistente CP
va qualificata priva di titolo, non potendosi far leva sul precedente contratto di
[...]
comodato sottoscritto dalle medesime odierne parti processuali costituite.
Per l'inciso, va evidenziato come il soggetto che abbia la disponibilità del bene, a prescindere dall'integrale o meno diritto di proprietà, ha la possibilità e la facoltà di disporre dello stesso concedendolo anche a terzi, sia a titolo gratuito, come nella fattispecie del contratto di comodato, sia a titolo oneroso in caso di concessione in locazione, non essendo necessaria la preventiva acquisizione della volontà degli altri soggetti com/proprietari.
In forza di tale facoltà, la ricorrente ha, dapprima, sottoscritto il contratto Parte_1
di comodato e, successivamente, sottoscritto la scrittura privata transattiva finalizzata a prevenire liti giudiziarie tra le parti, con impegno del comodatario (già dichiaratosi occupante illegittimo dello stesso immobile oggetto del contratto di comodato) al rilascio entro la data del 31.12.2023.
Come detto, dalla scadenza di tale termine il è da ritenersi detentore sine CP
titulo ed è tenuto sia alla restituzione del bene, stante che il suo godimento non trova giustificazione in una fonte negoziale o normativa, sia ad indennizzare il proprietario per il mancato godimento del bene.
Indennizzo che può essere rivendicato dal proprietario a titolo di giusto risarcimento di quei danni che la legge non avrebbe permesso di subire allorché avrebbe potuto percepire, in analogica applicazione dell'art. 1591 cod. civ., il giusto corrispettivo conseguente alla legittima disposizione dei beni.
Il tutto per come statuito, in caso di detenzione sine titulo, dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. n° 12882/2009).
Indennizzo che, appare equo determinare nella somma mensile di € 150,00, da corrispondersi in favore del legittimo proprietario, idonea a soddisfare il c.d. danno che lo stesso ha subito per il solo fatto di aver perso la disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità, anche solo potenziale, ricavabile dallo stesso immobile, a decorrere dal mese in cui ha materialmente goduto senza titolo dell'immobile, che va identificato nel mese di gennaio 2024 poiché fino al precedente mese di dicembre la sua detenzione era da ritenersi giustificata dall'accordo transattivo sottoscritto. Non v'è infine dubbio, anche perché non espressamente e specificamente contestato ex art. 115 c.p.c., sul fatto che esso resistente abbia detenuto l'immobile per il biennio 2023/2024
e, quindi, è in obbligo di rifondere la tassazione TARI versata dalla odierna ricorrente, per come dalla stessa documentata per complessivi € 616,00.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che si liquidano in complessivi €
1.800,00, di cui € 300,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- DICHIARA che detiene “sine titulo”, a decorrere dal mese di gennaio 2024, CP
l'unità immobiliare sita in Partanna (TP), via Francesco Laurana n° 20;
- CONDANNA il resistente all'immediato rilascio, in favore della ricorrente CP [...]
, dell'unità immobiliare sita in Partanna (TP), via Francesco Laurana n° 20; Parte_1
- CONDANNA il resistente al pagamento dell'indennità di occupazione “sine CP titulo” dell'unità immobiliare sita in Partanna (TP), via Francesco Laurana n° 20, nella misura determinata in via equitativa di € 150,00 a decorrere dal mese di gennaio 2024 fino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- Condanna il resistente alla refusione delle spese di lite, in favore della CP ricorrente , che si liquidano in complessivi € 1.800,00, di cui € 300,00 Parte_1
per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA.
Sciacca, 05/06/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.