TRIB
Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/01/2024, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3565 dell'anno 2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
vertente tra i coniugi:
Parte_1
- -, nata in Santa Helena De Goias in [...], l'[...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Micera - -, C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, nato ad [...], il [...], C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Capone - -, C.F._4
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE È provato in atti e pacifico tra le parti:
- che la e il si sposarono il 5 12 1999 e che la celebrazione del Pt_1 CP_1
matrimonio avvenne con rito concordatario in Torre le Nocelle;
- che l'atto è trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto comune al n. 8, P.
II, S. A. dell'anno 1999; Per_
- che hanno due figlie, nata il [...], e nata il [...]; Persona_1
- che sono separati giudizialmente, giusta sentenza dell'intestato LE n. 1195/13;
- che con detta sentenza:
. la separazione venne addebitata al;
CP_1
. le due figlie furono affidate ad entrambi, con collocazione presso la madre;
. la casa coniugale assegnata alla madre;
. fu posto a carico del padre, per il mantenimento delle due figlie, l'assegno mensile di euro 700,00 da rivalutarsi annualmente.
Con ricorso depositato il 18 9 2020, la ha dedotto: Pt_1
- che dalla separazione non aveva più convissuto con il marito;
- che non c'era stata riconciliazione;
- che oramai era impossibile qualsiasi ricostituzione della loro unione materiale e spirituale;
- che la seconda figlia soffriva di epilessia ed era affetta da ritardo mentale grave;
- che il padre non aveva adempiuto agli obblighi di mantenimento delle figlie posti a suo carico dal giudice della separazione.
Ciò rappresentato, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle statuizioni conseguenti, aggiungendosi, quanto al mantenimento delle figlie, l'obbligo di pagamento del 50% delle spese ordinarie e straordinarie nei termini e modi di cui al protocollo sulle spese extra assegno in uso presso il
LE.
Il , costituitosi, svolgeva la seguente sbalorditiva difesa: «dà la sua CP_1
disponibilità a concedere alla ricorrente il divorzio senza necessità di compiere ulteriori attività a patto che … la ricorrente medesima rinunci con effetto “ex tunc” a tutto quanto riconosciutole nella sentenza di separazione nr. 1195/2013 emessa da CO LE … Per_ Segnatamente … chiede che la ricorrente in una alle figlie, e , rinuncino a Persona_1
porre in essere qualsiasi azione tesa a riscuotere il mantenimento fissato in euro 700,00 mensile sin dal maggio 2013 a tutt'oggi, nonché a chiedere la refusione delle spese di euro 3.000,00 liquidate con la predetta sentenza»; e altrettanto sbalorditivamente aggiungeva: «in via subordinata, qualora la formulata proposta non dovesse essere accettata … si riserva di provare a mezzo testi che di fatto la convivenza con la sua ex moglie non è mai venuta meno
e per ciò non sussistono le condizioni per addivenire ad una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio».
All'udienza presidenziale il giudice delegato confermava l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e il mantenimento delle figlie a carico del padre e disciplinava le spese extraassegno ordinanrie e straordinarie richiamando il protocollo in uso presso il LE e ponendole in pari misura a carico dei genitori.
Alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore le parti né avanzavano richieste istruttorie né avanzavano richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c., per cui la causa veniva rinviata per le conclusioni e poi assegnata in decisione.
La domanda è da accogliere.
Con essa si fa valere la causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso prevista dall'art. 2 e dall'art. 3, lettera b) del comma 2° della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per la cessazione dell'efficacia degli effetti civili ivi previsti ricorrono tutti.
I coniugi si sono separati giusta la sentenza di separazione innanzi indicata.
La separazione è da ritenere che si sia protratta ininterrottamente fino ad oggi.
La deduzione contraria svolta dal resistente nel modo anomalo e sibillino innanzi riportato è rimasta del tutto sfornita di prova.
Sul punto il resistente vorrebbe una rimessione in istruttoria con concessione dei termini 183 c.p.c., a suo dire illegittimamente non accordati dal precedente istruttore. La richiesta non può essere assecondata poiché alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore il si era limitato a ripetere le peculiari e anodine difese già riportate senza chiedere CP_1
i termini ora reclamati. Si aggiunge, ad abundantiam e senza nulla concedere quanto alla non accoglibilità in rito della richiesta di rimessione in istruttoria della causa, che la genericità, in uno all'alone ricattatorio della deduzione, e le prove documentali e indiziarie già in atti che supportano sul punto la posizione della ricorrente supporterebbero comunque la valutazione di maturità della causa operata dal precedente istruttore.
Il termine minimo di un anno stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso. La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi si è dimostrata impossibile.
Va quindi pronunciato il divorzio alle condizioni concordate.
Vanno poi confermate le disposizioni conseguenti per come riconfigurate all'esito dell'udienza presidenziale. In particolare. La casa familiare va assegnata alla ricorrente che vi abiterà con le figlie oramai maggiorenni, una delle quali però in gravi condizioni di salute. A carico del padre va confermato a titolo di mantenimento delle due figlie ancora non indipendenti economicamente l'obbligo del versamento mensile pari ad euro 700,00 da effettuare il cinque di ogni mese in favore della madre delle ragazze. A carico del padre va posto anche il 50% delle spese extra assegno ordinarie e straordinarie, di cui al protocollo su tal tipo di spese in uso presso il tribunale, necessarie per le figlie.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto a tali pronunce.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi ricorrenti,
2) assegna la casa familiare alla ricorrente;
3) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, per il mantenimento delle due figlie, l'assegno mensile di euro 700,00 entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione annuale, nonché il 50% delle spese extra assegno ordinarie e straordinarie;
4) condanna il resistente a pagare alla Stato le spese del giudizio che si liquidano negli importi prenotati a debito, quanto alle spese vive, e in euro 2.600,00 per compenso di difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 10/01/2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Maria Cristina Rizzi Giudice
Michela Palladino Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3565 dell'anno 2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
vertente tra i coniugi:
Parte_1
- -, nata in Santa Helena De Goias in [...], l'[...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Micera - -, C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, nato ad [...], il [...], C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Capone - -, C.F._4
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE È provato in atti e pacifico tra le parti:
- che la e il si sposarono il 5 12 1999 e che la celebrazione del Pt_1 CP_1
matrimonio avvenne con rito concordatario in Torre le Nocelle;
- che l'atto è trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto comune al n. 8, P.
II, S. A. dell'anno 1999; Per_
- che hanno due figlie, nata il [...], e nata il [...]; Persona_1
- che sono separati giudizialmente, giusta sentenza dell'intestato LE n. 1195/13;
- che con detta sentenza:
. la separazione venne addebitata al;
CP_1
. le due figlie furono affidate ad entrambi, con collocazione presso la madre;
. la casa coniugale assegnata alla madre;
. fu posto a carico del padre, per il mantenimento delle due figlie, l'assegno mensile di euro 700,00 da rivalutarsi annualmente.
Con ricorso depositato il 18 9 2020, la ha dedotto: Pt_1
- che dalla separazione non aveva più convissuto con il marito;
- che non c'era stata riconciliazione;
- che oramai era impossibile qualsiasi ricostituzione della loro unione materiale e spirituale;
- che la seconda figlia soffriva di epilessia ed era affetta da ritardo mentale grave;
- che il padre non aveva adempiuto agli obblighi di mantenimento delle figlie posti a suo carico dal giudice della separazione.
Ciò rappresentato, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle statuizioni conseguenti, aggiungendosi, quanto al mantenimento delle figlie, l'obbligo di pagamento del 50% delle spese ordinarie e straordinarie nei termini e modi di cui al protocollo sulle spese extra assegno in uso presso il
LE.
Il , costituitosi, svolgeva la seguente sbalorditiva difesa: «dà la sua CP_1
disponibilità a concedere alla ricorrente il divorzio senza necessità di compiere ulteriori attività a patto che … la ricorrente medesima rinunci con effetto “ex tunc” a tutto quanto riconosciutole nella sentenza di separazione nr. 1195/2013 emessa da CO LE … Per_ Segnatamente … chiede che la ricorrente in una alle figlie, e , rinuncino a Persona_1
porre in essere qualsiasi azione tesa a riscuotere il mantenimento fissato in euro 700,00 mensile sin dal maggio 2013 a tutt'oggi, nonché a chiedere la refusione delle spese di euro 3.000,00 liquidate con la predetta sentenza»; e altrettanto sbalorditivamente aggiungeva: «in via subordinata, qualora la formulata proposta non dovesse essere accettata … si riserva di provare a mezzo testi che di fatto la convivenza con la sua ex moglie non è mai venuta meno
e per ciò non sussistono le condizioni per addivenire ad una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio».
All'udienza presidenziale il giudice delegato confermava l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e il mantenimento delle figlie a carico del padre e disciplinava le spese extraassegno ordinanrie e straordinarie richiamando il protocollo in uso presso il LE e ponendole in pari misura a carico dei genitori.
Alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore le parti né avanzavano richieste istruttorie né avanzavano richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c., per cui la causa veniva rinviata per le conclusioni e poi assegnata in decisione.
La domanda è da accogliere.
Con essa si fa valere la causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso prevista dall'art. 2 e dall'art. 3, lettera b) del comma 2° della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per la cessazione dell'efficacia degli effetti civili ivi previsti ricorrono tutti.
I coniugi si sono separati giusta la sentenza di separazione innanzi indicata.
La separazione è da ritenere che si sia protratta ininterrottamente fino ad oggi.
La deduzione contraria svolta dal resistente nel modo anomalo e sibillino innanzi riportato è rimasta del tutto sfornita di prova.
Sul punto il resistente vorrebbe una rimessione in istruttoria con concessione dei termini 183 c.p.c., a suo dire illegittimamente non accordati dal precedente istruttore. La richiesta non può essere assecondata poiché alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore il si era limitato a ripetere le peculiari e anodine difese già riportate senza chiedere CP_1
i termini ora reclamati. Si aggiunge, ad abundantiam e senza nulla concedere quanto alla non accoglibilità in rito della richiesta di rimessione in istruttoria della causa, che la genericità, in uno all'alone ricattatorio della deduzione, e le prove documentali e indiziarie già in atti che supportano sul punto la posizione della ricorrente supporterebbero comunque la valutazione di maturità della causa operata dal precedente istruttore.
Il termine minimo di un anno stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso. La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi si è dimostrata impossibile.
Va quindi pronunciato il divorzio alle condizioni concordate.
Vanno poi confermate le disposizioni conseguenti per come riconfigurate all'esito dell'udienza presidenziale. In particolare. La casa familiare va assegnata alla ricorrente che vi abiterà con le figlie oramai maggiorenni, una delle quali però in gravi condizioni di salute. A carico del padre va confermato a titolo di mantenimento delle due figlie ancora non indipendenti economicamente l'obbligo del versamento mensile pari ad euro 700,00 da effettuare il cinque di ogni mese in favore della madre delle ragazze. A carico del padre va posto anche il 50% delle spese extra assegno ordinarie e straordinarie, di cui al protocollo su tal tipo di spese in uso presso il tribunale, necessarie per le figlie.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto a tali pronunce.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi ricorrenti,
2) assegna la casa familiare alla ricorrente;
3) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, per il mantenimento delle due figlie, l'assegno mensile di euro 700,00 entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione annuale, nonché il 50% delle spese extra assegno ordinarie e straordinarie;
4) condanna il resistente a pagare alla Stato le spese del giudizio che si liquidano negli importi prenotati a debito, quanto alle spese vive, e in euro 2.600,00 per compenso di difensore, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 10/01/2024.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano