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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/11/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 1084/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. Dott. Corrado Croci CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel reclamo ex art. 51 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e s.m.i. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), iscritto al sopra indicato numero di R.G. di questa Corte e proposto da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
RE (NA) e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Domiziana Lupo del Foro di Milano, giusta procura alle liti in calce al reclamo (C.F.: ; pec: ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in Torino, via Maria Vittoria n. 6, PARTE RECLAMANTE
contro
:
( ), con sede in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, Ente pubblico economico, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. in qualità di Responsabile Contenzioso Piemonte, a Controparte_2 ciò autorizzato per procura speciale autenticata per atto Notaio – Roma Persona_1 repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata da
[...]
, assistita e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di Controparte_1 costituzione in fase di reclamo, dall'Avv. Prof. Fabrizio Cassella – C.F._3
del Foro di Torino, con domicilio eletto Email_2 presso il suo studio in Torino, Via Susa n. 13, PARTE RECLAMATA e
contro
:
Liquidazione Giudiziale n. 35/2025 (codice fiscale Parte_2 P.IVA_2 con sede legale già in Milano, Via Boscovich Ruggero n. 61, persona del Curatore, avv. (codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._4
CH LA (codice fiscale: ), giusta autorizzazione del C.F._5
1 Giudice Delegato e in forza di procura separata in calce alla comparsa di costituzione in fase di reclamo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso difensore, in Torino, via Vassalli Eandi, n. 9, nonché con domicilio digitale all'indirizzo PEC
al quale l'avv. CH LA ha Email_3 dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 d.l. 112/2008 e notificazioni, PARTE RECLAMATA
avverso:
la sentenza n. 51/2025 del Tribunale di Alessandria del 16 luglio 2025, depositata il 17 luglio 2025, di apertura della liquidazione giudiziale n. 35/2025 di Parte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL RECLAMANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza 51/2025 del Tribunale Ordinario di Alessandria, nominare il Giudice Relatore e, fissata udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 51 c. 5 CCII, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della in quanto cooperativa a mutualità Parte_2 prevalente, non soggetta alle norme sulla liquidazione giudiziale;
IN SUBORDINE: revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della per le ulteriori ragioni esposte in narrativa;
Parte_2
Con vittoria di spese di lite e onorari di Avvocato”.
PER PARTE RECLAMATA : Controparte_4
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza o eccezione, Rigettare le domande proposte con il reclamo introduttivo del presente giudizio da controparte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 51/2025 del 17/07/2025 pronunciata dal Tribunale di Alessandria. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
PER LA L.G. RECLAMATA:
“Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, rigettare il reclamo proposto dal sig. in quanto inammissibile/infondato Parte_1 per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 51/2025 del Tribunale di Alessandria depositata in data 17 luglio 2025, che ha disposto l'apertura Co della Liquidazione Giudiziale con ogni conseguente statuizione;
Parte_2 con il favore delle spese, diritti e onorari, oltre a Iva, Cpa e rimborso forfettario”.
2 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il reclamo oggetto del presente giudizio è stato proposto, in proprio, dal signor
[...]
, già Presidente del Consiglio di Amministrazione della Newcoop Soc. Coop. a Parte_1
r.l., avverso la sentenza n. 51/2025 del Tribunale di Alessandria, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della predetta cooperativa.
Il Tribunale accertava che la cooperativa, pur avendo finalità di mutualità prevalente, prestava servizi (come facchinaggio, traslochi, manutenzione, pulizia, gestione di corsi) a favore soggetti terzi dietro compenso, utilizzando il ricavato per coprire i costi di esercizio, tra cui quelli per retribuire il lavoro dei soci collaboratori. Il bilancio 2023 e la nota integrativa confermavano la sussistenza del cosiddetto lucro oggettivo, evidenziando crediti commerciali verso clienti per oltre € 1.200.000 e costi totali per oltre € 3.000.000, di cui oltre € 2.000.000 per costi del lavoro. Il Tribunale ne deduceva che la cooperativa operasse come impresa commerciale, nonostante la mutualità prevalente, esplicando la propria attività sul mercato e dovendo sottostare all'esigenza di proporzionalità tra costi e ricavi (lucro oggettivo). Il Tribunale, poi, riteneva provato lo stato di insolvenza sulla base, tra l'altro, del mancato pagamento dell'ingente debito verso (oltre € 9.000.000), della presenza di CP_6 plurime procedure esecutive e della situazione patrimoniale complessiva, con un patrimonio netto negativo per oltre € 1.000.000.
Con il primo motivo, il reclamante sostiene che non possa essere assoggettata a Pt_2 liquidazione giudiziale per il suo fine di mutualità prevalente. Il reclamante evidenzia come nel 2023 l'intero costo del lavoro (pari ad € 2.395.601) fosse riferibile ai soci cooperatori (100%). Con il secondo motivo di reclamo, il signor lamenta che la liquidazione Parte_1 giudiziale sia stata aperta in violazione del principio di prevenzione espresso dall'art. 2545-terdecies, comma 2, c.c. In proposito, egli ha prodotto una lettera del 20 febbraio 2025 con la quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha comunicato l'avvio del procedimento di scioglimento della per atto d'autorità, ex art. 12, Pt_2 comma 3, D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla Legge 205/17. Secondo il reclamante, tale comunicazione configurerebbe, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., un atto prodromico alla Liquidazione Coatta Amministrativa e, come tale, impeditivo della successiva sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Il reclamante sostiene che, laddove si dovesse ritenere la procedura incardinata dall'Amministrazione come
“semplice scioglimento amministrativo nonostante la nomina del commissario liquidatore ivi prevista, essa soggiace sicuramente allo stesso principio di alternatività, da interpretare in via estensiva ed analogica come applicabile anche alle ulteriori procedure di impulso amministrativo previste ex art. 12 D.Lgs. 220/2002”.
Si sono costituiti in giudizio sia l' sia la Controparte_7
Giudiziale in persona del Curatore. CP_8 Controparte_9
Entrambe le parti reclamate chiedono il rigetto del reclamo e la conferma integrale della sentenza reclamata.
3 Il Curatore ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo per carenza di legittimazione attiva del signor , sostenendo (anche sulla base dei principii Parte_1 espressi in Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 07/04/2025, dep. 29/05/2025, n. 14388) che la qualità di ex amministratore non sia atta, di per sé, a sancirne la legitimatio ad causam e rilevando che il reclamante non ha neppure allegato un interesse concreto ed attuale ad impugnare la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Nel merito, le difese si concentrano sull'infondatezza di entrambi i motivi di reclamo. Con riguardo al primo motivo, e il Curatore affermano che la qualifica di CP_6 cooperativa a mutualità prevalente non esclude l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale. Ciò che rileva è l'esercizio di attività commerciale, come testualmente previsto dall'art. 2545-terdecies, comma 1, c.c. L'attività commerciale è caratterizzata dalla sussistenza del lucro oggettivo (proporzionalità tra costi e ricavi), requisito pacificamente accertato dal Tribunale e pienamente compatibile con il fine mutualistico. La sentenza di Alessandria è, pertanto, corretta nell'aver accertato l'attività commerciale (servizi remunerati a terzi, ingenti crediti commerciali). Inoltre, viene rilevato che il sistematico mancato pagamento di tributi e contributi (per oltre 9 milioni di euro) suggerisce uno scopo speculativo incompatibile con quello mutualistico. Quanto al secondo motivo, i reclamati replicano che il principio di prevenzione (art. 295, comma 2, CCII) si applica solo in presenza di un provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, mentre la missiva del 20/02/2025 invocata dal reclamante non è un decreto di LCA, ma una semplice comunicazione di avvio di un procedimento amministrativo di scioglimento per atto d'autorità, procedimento avente natura sanzionatoria che non preclude l'apertura della liquidazione giudiziale. La visura storica conferma che, in assenza di un decreto di LCA, è stata correttamente annotata solo l'apertura della liquidazione giudiziale.
All'esito della discussione all'udienza dell'11 novembre 2015, la causa giunge a decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte rileva che l'eccepita carenza di interesse del sig. Parte_1 alla proposizione del presente reclamo non può dirsi evidente, considerando, da un lato, la recente cessazione del medesimo dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa (12 giugno 2024) e, dall'altro, l'avvio, comunicato dal MIMIT con missiva del 7 ottobre 2024, della procedura di scioglimento d'autorità della
, procedura alla quale sono sottese responsabilità dell'organo apicale Pt_2 verosimilmente suscettibili di riverberarsi in sede civile e penale in presenza di una declaratoria di liquidazione giudiziale. Ciò posto, questa Corte, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 06/05/2025, dep. 29/08/2025, n. 24172) che consente di avvalersi del criterio della ragione più liquida per definire la controversia a prescindere dall'ordine logico di trattazione delle questioni, ritiene non necessario prendere posizione sull'eccezione preliminare, atteso che sussistono ragioni chiare e dirimenti per giudicare, nel merito, il reclamo manifestamente infondato.
4 È manifestamente infondato il primo motivo di reclamo, secondo il quale la finalità mutualistica prevalente della società cooperativa ne escluderebbe la natura commerciale e quindi l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale. Costituisce jus receptum, infatti, che la finalità mutualistica non sia incompatibile con lo svolgimento di un'attività commerciale, ossia di un'attività regolata dal principio di economicità – id est avente l'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi e quindi connotata dal perseguimento del cosiddetto lucro oggettivo (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 26/09/2019, dep. 10/10/2019, n. 25478; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., c.c. 20/03/2018, dep. 18/05/2018, n. 12171; Cass. civ., Sez. I, Sent., c.c. 07/02/2017, dep. 13/04/2017, n. 9567). La natura commerciale dell'attività si correla non soltanto al principio di economicità ma anche all'onerosità del bene fornito o del servizio reso, giacché è propriamente il ricavo tratto dal corrispettivo della prestazione a costituire la provvista destinata a remunerare i fattori produttivi – primo tra tutti il lavoro – necessari alla sua realizzazione, in un circuito, per così dire, “autoalimentante”. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “l'ente associativo dedito esclusivamente all'attività di formazione professionale sulla base di progetti predisposti dalla regione, dalla quale riceva contributi per la copertura integrale dei costi di organizzazione, non è assoggettabile a fallimento, atteso che la gratuità di una simile attività, concretamente assicurata con l'erogazione dei predetti contributi, esclude che l'ente operi in modo che siano remunerati, anche solo in parte, i fattori di produzione con i propri ricavi” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 21/10/2020, n. 22955: nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale una Corte di appello, respingendo il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di un ente di formazione, aveva ricollegato il carattere imprenditoriale della sua attività al solo dato oggettivo dell'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, considerando irrilevante la gratuità del servizio reso agli allievi).
Lo scopo di lucro soggettivo – inteso come fine speculativo, ossia come obiettivo di generare utili da distribuire ai soci – si pone, invece, in antitesi rispetto alla finalità mutualistica e risulta, pertanto, strutturalmente incompatibile con essa. Per questa ragione, le cooperative a mutualità prevalente sono soggette a clausole che limitano severamente la distribuzione di dividendi e riserve tra i soci. Il fine di lucro in senso soggettivo, che nelle cooperative a mutualità prevalente è mancante, non è, però, indispensabile per qualificare l'attività come commerciale e, di conseguenza, per accertare la fallibilità del soggetto che la pone in essere. Detto altrimenti, l'assenza del fine speculativo non esclude che l'attività economica costituisca un'impresa commerciale, assoggettabile, come tale, a liquidazione giudiziale. “Lo scopo di lucro – c.d. lucro soggettivo – non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi – cd. lucro oggettivo – requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente in una società cooperativa, la quale pertanto, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento, in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/10/2019, n. 25478: nella specie, la S.C. ha confermato la dichiarazione di fallimento di una società cooperativa che gestiva impianti sportivi e centri di fisioterapia, svolgendo anche attività remunerate in favore di terzi).
5 Alla luce delle generali premesse di ordine terminologico appena illustrate, occorre esaminare il disposto dell'art. 2545 terdecies c.c., come novellato dall'art. 381 C.C.I.I. Secondo detta norma, in caso di insolvenza, le società cooperative “che svolgono attività commerciale” (nel senso, sopra specificato, di attitudine a perseguire un lucro meramente oggettivo) possono essere sottoposte sia alla procedura di liquidazione giudiziale sia a quella di liquidazione coatta amministrativa (“Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale”).
L'indagine per stabilire se la cooperativa svolga attività commerciale deve essere condotta avendo riguardo all'attività concretamente esercitata. In altri termini, ai fini dell'eventuale apertura della procedura di liquidazione giudiziale, occorre accertare se la cooperativa svolga, in concreto, un'attività avente carattere commerciale, non potendosi attribuire rilievo decisivo alla sola qualificazione formale assunta dall'ente (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 15/09/2017, dep. 16/01/2018, n. 831: “l'art. 2545-terdecies c.c., il quale dispone l'assoggettabilità al fallimento delle società cooperative che svolgono attività commerciale, impone di accertare in concreto tale ultimo requisito, non coincidendo con l'astratta enunciazione nello statuto sociale di uno scopo mutualistico, ma dovendo il giudice del merito verificare lo svolgimento in modo sistematico di un'attività commerciale”).
La società isulta iscritta sia nel Registro delle Imprese, Sezione Parte_2
Ordinaria (dal 13/01/1999), sia nell'Albo Nazionale delle Cooperative come cooperativa a mutualità prevalente (dal 22/03/2005). È accertato (e incontestato) che la perseguisse uno scopo Parte_2 mutualistico volto a fornire opportunità di lavoro ai soci a condizioni particolarmente vantaggiose, avvalendosi prevalentemente delle loro prestazioni lavorative. L'oggetto sociale perseguito dalla cooperativa, in particolare, era quello di “ottenere tramite la gestione in forma cooperativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, la continuità di occupazione e migliorare le condizioni economiche e sociali e professionali di ciascun socio;
[…] contribuire con il lavoro dei propri soci all'analisi e miglioramento delle realtà sociali esistenti in cui opera, privilegiando gli interventi a favore di quei gruppi sociali e di quelle attività generalmente lasciate a margine della vita socio culturale;
formulare progetti di promozione e sviluppo del processo di inserimento sociale e lavorativo di soggetti emarginati dal processo produttivo nell'ambito di iniziative guidate e finanziate dagli enti pubblici preposti. […] L'assistenza ai soci, la gestione e promozione di corsi di istruzione tecnico professionale, qualificazione e perfezionamento anche in coordinamento nelle suddette attività con gli enti locali, regionali statali pubblici e privati aventi identico oggetto;
la creazione in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione di forme di assistenza e di previdenza per i soci ammalati ed inabili al lavoro, nonché il miglioramento economico e morale dei soci”. È parimenti accertato (e incontestato) che la volgesse un'ampia Parte_2 varietà di prestazioni di servizi, a titolo oneroso, per soggetti terzi (ad esempio, facchinaggio, traslochi, manutenzione, disinfestazione e pulizia, logistica e trasporti, raccolta e smaltimento di rifiuti, formazione professionale), prevalentemente (ma non esclusivamente) mediante il lavoro dei soci cooperatori. A fronte dei servizi ricevuti, i clienti versavano alla il corrispettivo. La remunerazione dei servizi prestati era Pt_2 destinata alla copertura dei costi sostenuti da tra cui quelli della forza lavoro Pt_2 dei soci cooperatori.
6 Tale ricostruzione fattuale, condivisibilmente affermata anche dal Tribunale, emerge dall'esame del costituto documentale e comunque non è posta in discussione dal reclamante. Altra circostanza di fatto documentalmente provata e non contestata è che l'oggetto sociale della era ampio, consentendo alla cooperativa di svolgere "qualunque Pt_2 altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati" e di compiere operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali. I dati di bilancio mostrano l'entità dell'attività svolta con soggetti esterni, che ha generato ingenti crediti commerciali: dall'ultimo bilancio del 2023, risultavano crediti verso clienti per oltre € 1.200.000. Questo importo indica un volume significativo di scambi con clienti terzi e conferma che l'attività non era confinata al rapporto mutualistico con i soci ma era proiettata in modo massivo sul mercato.
Nella Newcoop lo scopo mutualistico si concretizzava, come ricordato poc'anzi, negli obiettivi di procurare ai soci occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle reperibili sul mercato e di migliorare le condizioni economiche e lavorative dei soci. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo di economicità ha comportato, nella specie, l'impossibilità di attuare il fine mutualistico. D'altronde, è evidente che, se i ricavi derivanti dalle prestazioni a titolo oneroso erogate a soggetti terzi diventano insufficienti a coprire i costi, la cooperativa arriva a non poter pagare i propri soci o a doverli pagare in misura insufficiente. Va da sé che tale situazione vanifica l'obiettivo mutualistico di migliorare le condizioni economiche e lavorative dei soci e di garantire loro la continuità occupazionale. Nella Newcoop, quindi, la stretta connessione tra l'obiettivo di economicità e quello mutualistico ha comportato che il mancato raggiungimento del primo incidesse fatalmente sul secondo. Il mancato conseguimento del lucro oggettivo (id est l'obiettivo di economicità) da parte di ha avuto, in effetti, conseguenze nefaste sul suo fine Pt_2 mutualistico, come riportato nelle note integrative dei bilanci. Dal bilancio 2022 emerge che la cooperativa non aveva raggiunto i risultati economici attesi, inclusi il recupero di crediti e la rinegoziazione delle tariffe: elementi, questi, che già lasciavano presagire una crisi dell'impresa. Il bilancio 2023 ha registrato una perdita massiccia (oltre 1 milione di euro), dovuta ad un'importante contrazione delle commesse e all'impossibilità di ottenere dai committenti l'adeguamento delle tariffe. Questa crisi ormai conclamata ha determinato il venir meno della continuità lavorativa e il recesso di quasi tutti i soci, verosimilmente in cerca di occasioni migliori di lavoro, tanto che i soci lavoratori al 31/12/2023 erano ridotti a sole tre unità, mentre erano ben 142 appena due anni prima (il 31/12/2021). La crisi dell'attività commerciale ha quindi impedito alla di realizzare il proprio Pt_2 fine mutualistico, essendo venuto meno il mezzo economico strutturalmente funzionale al suo conseguimento. L'accertamento dell'esistenza di un'attività di carattere commerciale comporta l'assoggettabilità della a liquidazione giudiziale. Pt_2
Risulta peraltro applicabile, nella specie, il principio giurisprudenziale secondo cui, “ai fini dell'assoggettabilità al fallimento di una società cooperativa, l'indagine circa la natura imprenditoriale della sua attività può essere concentrata in via esclusiva sui dati di bilancio, qualora dagli stessi emerga una sproporzione tra ricavi e costi di dimensioni tali
7 da essere oggettivamente incompatibile con la prevalenza di uno scopo mutualistico” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 04/02/2019, n. 3202, richiamata da questa Corte d'Appello di Torino, sezione Prima Civile, nella sentenza n. 420/2021 del 13/04/2021 emessa nel procedimento n. 152/2021 R.G.C.).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di reclamo va respinto.
Anche il secondo motivo di reclamo è manifestamente infondato. L'art. 295, secondo comma, CCII, stabilisce che “quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale”. Nel caso di specie, non è mai intervenuto un “provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa”, sicché mai è intervenuto un fatto preclusivo della liquidazione giudiziale. La comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento forzoso da parte del MIMIT non è certamente assimilabile al provvedimento che ordina la LCA. L'assunto del reclamante secondo cui il principio di alternatività tra liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa sarebbe “da interpretare in via estensiva ed analogica come applicabile anche alle ulteriori procedure di impulso amministrativo previste ex art. 12 D.Lgs. 220/2002” è inaccoglibile perché si scontra, del tutto arbitrariamente (non essendo stata peraltro dedotta alcuna argomentazione a sostegno dell'interpretazione proposta), con il chiaro tenore letterale dell'art. 295, comma 2, CCII. Qualsiasi atto precedente all'apertura della LCA, anche se teleologicamente preordinato ad essa, resta irrilevante ai fini dell'operatività del criterio di prevenzione. Tale conclusione, peraltro, è stata affermata in giurisprudenza con riferimento all'art. 2545- terdecies c.c. e all'art. 196 Legge NT ( “In tema di dichiarazione di fallimento di imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa come procedura concorrente, le disposizioni degli artt. 2545-terdecies c.c. e 196 l.fall., a mente delle quali l'apertura del fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e viceversa, segnano come elemento dirimente, per stabile quale delle due procedure debba prevalere sull'altra, il provvedimento di apertura della procedura stessa e non il momento della presentazione della rispettiva domanda di accesso”: Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 25/03/2024, dep. 06/05/2024, n. 12268). Anche tale motivo, pertanto, deve essere respinto.
In definitiva, la sentenza reclamata va integralmente confermata.
Le spese del presente reclamo seguono la soccombenza del reclamante e sono liquidate, per ciascuna parte reclamata, in complessivi € 3.473,00 – di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per quella introduttiva ed € 1.735,00 per quella decisionale – oltre accessori di legge. La liquidazione è effettuata sulla base dello scaglione delle cause di valore indeterminabile e di complessità bassa nonché alla luce delle tariffe minime e con esclusione della fase istruttoria che non vi è stata.
A seguito della reiezione del reclamo, al quale è riconosciuta natura di impugnazione, la parte reclamante soccombente è tenuta, a mente dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
8 115/2002 e s.m.i., a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da ogni diversa domanda, istanza, eccezione e Parte_1 deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1. RESPINGE il reclamo, confermando integralmente, per l'effetto, la sentenza n. 51/2025 del Tribunale di Alessandria del 16 luglio 2025, depositata il 17 luglio 2025, di apertura della liquidazione giudiziale n. 35/2025 di Parte_2
2. CONDANNA a rifondere alla parte reclamata Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le Controparte_1 spese del presente reclamo, che si liquidano in complessivi euro 3.473,00 (tremilaquattrocentosettantatré/00) per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
3. CONDANNA a rifondere alla parte reclamata Liquidazione Parte_1
Giudiziale n. 35/2025 in persona del Curatore, le spese del presente Parte_2 reclamo, che si liquidano in complessivi euro 3.473,00 (tremilaquattrocentosettantatré/00) per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
4. DICHIARA che, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., la parte reclamante soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 14 novembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. Dott. Corrado Croci CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel reclamo ex art. 51 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, e s.m.i. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), iscritto al sopra indicato numero di R.G. di questa Corte e proposto da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
RE (NA) e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Domiziana Lupo del Foro di Milano, giusta procura alle liti in calce al reclamo (C.F.: ; pec: ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in Torino, via Maria Vittoria n. 6, PARTE RECLAMANTE
contro
:
( ), con sede in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, Ente pubblico economico, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. in qualità di Responsabile Contenzioso Piemonte, a Controparte_2 ciò autorizzato per procura speciale autenticata per atto Notaio – Roma Persona_1 repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rilasciata da
[...]
, assistita e difesa, in forza di mandato allegato alla comparsa di Controparte_1 costituzione in fase di reclamo, dall'Avv. Prof. Fabrizio Cassella – C.F._3
del Foro di Torino, con domicilio eletto Email_2 presso il suo studio in Torino, Via Susa n. 13, PARTE RECLAMATA e
contro
:
Liquidazione Giudiziale n. 35/2025 (codice fiscale Parte_2 P.IVA_2 con sede legale già in Milano, Via Boscovich Ruggero n. 61, persona del Curatore, avv. (codice fiscale ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._4
CH LA (codice fiscale: ), giusta autorizzazione del C.F._5
1 Giudice Delegato e in forza di procura separata in calce alla comparsa di costituzione in fase di reclamo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso difensore, in Torino, via Vassalli Eandi, n. 9, nonché con domicilio digitale all'indirizzo PEC
al quale l'avv. CH LA ha Email_3 dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 d.l. 112/2008 e notificazioni, PARTE RECLAMATA
avverso:
la sentenza n. 51/2025 del Tribunale di Alessandria del 16 luglio 2025, depositata il 17 luglio 2025, di apertura della liquidazione giudiziale n. 35/2025 di Parte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL RECLAMANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza 51/2025 del Tribunale Ordinario di Alessandria, nominare il Giudice Relatore e, fissata udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 51 c. 5 CCII, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della in quanto cooperativa a mutualità Parte_2 prevalente, non soggetta alle norme sulla liquidazione giudiziale;
IN SUBORDINE: revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della per le ulteriori ragioni esposte in narrativa;
Parte_2
Con vittoria di spese di lite e onorari di Avvocato”.
PER PARTE RECLAMATA : Controparte_4
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza o eccezione, Rigettare le domande proposte con il reclamo introduttivo del presente giudizio da controparte e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 51/2025 del 17/07/2025 pronunciata dal Tribunale di Alessandria. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
PER LA L.G. RECLAMATA:
“Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, rigettare il reclamo proposto dal sig. in quanto inammissibile/infondato Parte_1 per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 51/2025 del Tribunale di Alessandria depositata in data 17 luglio 2025, che ha disposto l'apertura Co della Liquidazione Giudiziale con ogni conseguente statuizione;
Parte_2 con il favore delle spese, diritti e onorari, oltre a Iva, Cpa e rimborso forfettario”.
2 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il reclamo oggetto del presente giudizio è stato proposto, in proprio, dal signor
[...]
, già Presidente del Consiglio di Amministrazione della Newcoop Soc. Coop. a Parte_1
r.l., avverso la sentenza n. 51/2025 del Tribunale di Alessandria, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della predetta cooperativa.
Il Tribunale accertava che la cooperativa, pur avendo finalità di mutualità prevalente, prestava servizi (come facchinaggio, traslochi, manutenzione, pulizia, gestione di corsi) a favore soggetti terzi dietro compenso, utilizzando il ricavato per coprire i costi di esercizio, tra cui quelli per retribuire il lavoro dei soci collaboratori. Il bilancio 2023 e la nota integrativa confermavano la sussistenza del cosiddetto lucro oggettivo, evidenziando crediti commerciali verso clienti per oltre € 1.200.000 e costi totali per oltre € 3.000.000, di cui oltre € 2.000.000 per costi del lavoro. Il Tribunale ne deduceva che la cooperativa operasse come impresa commerciale, nonostante la mutualità prevalente, esplicando la propria attività sul mercato e dovendo sottostare all'esigenza di proporzionalità tra costi e ricavi (lucro oggettivo). Il Tribunale, poi, riteneva provato lo stato di insolvenza sulla base, tra l'altro, del mancato pagamento dell'ingente debito verso (oltre € 9.000.000), della presenza di CP_6 plurime procedure esecutive e della situazione patrimoniale complessiva, con un patrimonio netto negativo per oltre € 1.000.000.
Con il primo motivo, il reclamante sostiene che non possa essere assoggettata a Pt_2 liquidazione giudiziale per il suo fine di mutualità prevalente. Il reclamante evidenzia come nel 2023 l'intero costo del lavoro (pari ad € 2.395.601) fosse riferibile ai soci cooperatori (100%). Con il secondo motivo di reclamo, il signor lamenta che la liquidazione Parte_1 giudiziale sia stata aperta in violazione del principio di prevenzione espresso dall'art. 2545-terdecies, comma 2, c.c. In proposito, egli ha prodotto una lettera del 20 febbraio 2025 con la quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha comunicato l'avvio del procedimento di scioglimento della per atto d'autorità, ex art. 12, Pt_2 comma 3, D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla Legge 205/17. Secondo il reclamante, tale comunicazione configurerebbe, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., un atto prodromico alla Liquidazione Coatta Amministrativa e, come tale, impeditivo della successiva sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Il reclamante sostiene che, laddove si dovesse ritenere la procedura incardinata dall'Amministrazione come
“semplice scioglimento amministrativo nonostante la nomina del commissario liquidatore ivi prevista, essa soggiace sicuramente allo stesso principio di alternatività, da interpretare in via estensiva ed analogica come applicabile anche alle ulteriori procedure di impulso amministrativo previste ex art. 12 D.Lgs. 220/2002”.
Si sono costituiti in giudizio sia l' sia la Controparte_7
Giudiziale in persona del Curatore. CP_8 Controparte_9
Entrambe le parti reclamate chiedono il rigetto del reclamo e la conferma integrale della sentenza reclamata.
3 Il Curatore ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo per carenza di legittimazione attiva del signor , sostenendo (anche sulla base dei principii Parte_1 espressi in Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 07/04/2025, dep. 29/05/2025, n. 14388) che la qualità di ex amministratore non sia atta, di per sé, a sancirne la legitimatio ad causam e rilevando che il reclamante non ha neppure allegato un interesse concreto ed attuale ad impugnare la dichiarazione di liquidazione giudiziale. Nel merito, le difese si concentrano sull'infondatezza di entrambi i motivi di reclamo. Con riguardo al primo motivo, e il Curatore affermano che la qualifica di CP_6 cooperativa a mutualità prevalente non esclude l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale. Ciò che rileva è l'esercizio di attività commerciale, come testualmente previsto dall'art. 2545-terdecies, comma 1, c.c. L'attività commerciale è caratterizzata dalla sussistenza del lucro oggettivo (proporzionalità tra costi e ricavi), requisito pacificamente accertato dal Tribunale e pienamente compatibile con il fine mutualistico. La sentenza di Alessandria è, pertanto, corretta nell'aver accertato l'attività commerciale (servizi remunerati a terzi, ingenti crediti commerciali). Inoltre, viene rilevato che il sistematico mancato pagamento di tributi e contributi (per oltre 9 milioni di euro) suggerisce uno scopo speculativo incompatibile con quello mutualistico. Quanto al secondo motivo, i reclamati replicano che il principio di prevenzione (art. 295, comma 2, CCII) si applica solo in presenza di un provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, mentre la missiva del 20/02/2025 invocata dal reclamante non è un decreto di LCA, ma una semplice comunicazione di avvio di un procedimento amministrativo di scioglimento per atto d'autorità, procedimento avente natura sanzionatoria che non preclude l'apertura della liquidazione giudiziale. La visura storica conferma che, in assenza di un decreto di LCA, è stata correttamente annotata solo l'apertura della liquidazione giudiziale.
All'esito della discussione all'udienza dell'11 novembre 2015, la causa giunge a decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte rileva che l'eccepita carenza di interesse del sig. Parte_1 alla proposizione del presente reclamo non può dirsi evidente, considerando, da un lato, la recente cessazione del medesimo dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa (12 giugno 2024) e, dall'altro, l'avvio, comunicato dal MIMIT con missiva del 7 ottobre 2024, della procedura di scioglimento d'autorità della
, procedura alla quale sono sottese responsabilità dell'organo apicale Pt_2 verosimilmente suscettibili di riverberarsi in sede civile e penale in presenza di una declaratoria di liquidazione giudiziale. Ciò posto, questa Corte, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Unite, Sent., c.c. 06/05/2025, dep. 29/08/2025, n. 24172) che consente di avvalersi del criterio della ragione più liquida per definire la controversia a prescindere dall'ordine logico di trattazione delle questioni, ritiene non necessario prendere posizione sull'eccezione preliminare, atteso che sussistono ragioni chiare e dirimenti per giudicare, nel merito, il reclamo manifestamente infondato.
4 È manifestamente infondato il primo motivo di reclamo, secondo il quale la finalità mutualistica prevalente della società cooperativa ne escluderebbe la natura commerciale e quindi l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale. Costituisce jus receptum, infatti, che la finalità mutualistica non sia incompatibile con lo svolgimento di un'attività commerciale, ossia di un'attività regolata dal principio di economicità – id est avente l'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi e quindi connotata dal perseguimento del cosiddetto lucro oggettivo (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 26/09/2019, dep. 10/10/2019, n. 25478; Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., c.c. 20/03/2018, dep. 18/05/2018, n. 12171; Cass. civ., Sez. I, Sent., c.c. 07/02/2017, dep. 13/04/2017, n. 9567). La natura commerciale dell'attività si correla non soltanto al principio di economicità ma anche all'onerosità del bene fornito o del servizio reso, giacché è propriamente il ricavo tratto dal corrispettivo della prestazione a costituire la provvista destinata a remunerare i fattori produttivi – primo tra tutti il lavoro – necessari alla sua realizzazione, in un circuito, per così dire, “autoalimentante”. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “l'ente associativo dedito esclusivamente all'attività di formazione professionale sulla base di progetti predisposti dalla regione, dalla quale riceva contributi per la copertura integrale dei costi di organizzazione, non è assoggettabile a fallimento, atteso che la gratuità di una simile attività, concretamente assicurata con l'erogazione dei predetti contributi, esclude che l'ente operi in modo che siano remunerati, anche solo in parte, i fattori di produzione con i propri ricavi” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 21/10/2020, n. 22955: nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale una Corte di appello, respingendo il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento di un ente di formazione, aveva ricollegato il carattere imprenditoriale della sua attività al solo dato oggettivo dell'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, considerando irrilevante la gratuità del servizio reso agli allievi).
Lo scopo di lucro soggettivo – inteso come fine speculativo, ossia come obiettivo di generare utili da distribuire ai soci – si pone, invece, in antitesi rispetto alla finalità mutualistica e risulta, pertanto, strutturalmente incompatibile con essa. Per questa ragione, le cooperative a mutualità prevalente sono soggette a clausole che limitano severamente la distribuzione di dividendi e riserve tra i soci. Il fine di lucro in senso soggettivo, che nelle cooperative a mutualità prevalente è mancante, non è, però, indispensabile per qualificare l'attività come commerciale e, di conseguenza, per accertare la fallibilità del soggetto che la pone in essere. Detto altrimenti, l'assenza del fine speculativo non esclude che l'attività economica costituisca un'impresa commerciale, assoggettabile, come tale, a liquidazione giudiziale. “Lo scopo di lucro – c.d. lucro soggettivo – non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi – cd. lucro oggettivo – requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente in una società cooperativa, la quale pertanto, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento, in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c.” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/10/2019, n. 25478: nella specie, la S.C. ha confermato la dichiarazione di fallimento di una società cooperativa che gestiva impianti sportivi e centri di fisioterapia, svolgendo anche attività remunerate in favore di terzi).
5 Alla luce delle generali premesse di ordine terminologico appena illustrate, occorre esaminare il disposto dell'art. 2545 terdecies c.c., come novellato dall'art. 381 C.C.I.I. Secondo detta norma, in caso di insolvenza, le società cooperative “che svolgono attività commerciale” (nel senso, sopra specificato, di attitudine a perseguire un lucro meramente oggettivo) possono essere sottoposte sia alla procedura di liquidazione giudiziale sia a quella di liquidazione coatta amministrativa (“Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale”).
L'indagine per stabilire se la cooperativa svolga attività commerciale deve essere condotta avendo riguardo all'attività concretamente esercitata. In altri termini, ai fini dell'eventuale apertura della procedura di liquidazione giudiziale, occorre accertare se la cooperativa svolga, in concreto, un'attività avente carattere commerciale, non potendosi attribuire rilievo decisivo alla sola qualificazione formale assunta dall'ente (ex multis, Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 15/09/2017, dep. 16/01/2018, n. 831: “l'art. 2545-terdecies c.c., il quale dispone l'assoggettabilità al fallimento delle società cooperative che svolgono attività commerciale, impone di accertare in concreto tale ultimo requisito, non coincidendo con l'astratta enunciazione nello statuto sociale di uno scopo mutualistico, ma dovendo il giudice del merito verificare lo svolgimento in modo sistematico di un'attività commerciale”).
La società isulta iscritta sia nel Registro delle Imprese, Sezione Parte_2
Ordinaria (dal 13/01/1999), sia nell'Albo Nazionale delle Cooperative come cooperativa a mutualità prevalente (dal 22/03/2005). È accertato (e incontestato) che la perseguisse uno scopo Parte_2 mutualistico volto a fornire opportunità di lavoro ai soci a condizioni particolarmente vantaggiose, avvalendosi prevalentemente delle loro prestazioni lavorative. L'oggetto sociale perseguito dalla cooperativa, in particolare, era quello di “ottenere tramite la gestione in forma cooperativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, la continuità di occupazione e migliorare le condizioni economiche e sociali e professionali di ciascun socio;
[…] contribuire con il lavoro dei propri soci all'analisi e miglioramento delle realtà sociali esistenti in cui opera, privilegiando gli interventi a favore di quei gruppi sociali e di quelle attività generalmente lasciate a margine della vita socio culturale;
formulare progetti di promozione e sviluppo del processo di inserimento sociale e lavorativo di soggetti emarginati dal processo produttivo nell'ambito di iniziative guidate e finanziate dagli enti pubblici preposti. […] L'assistenza ai soci, la gestione e promozione di corsi di istruzione tecnico professionale, qualificazione e perfezionamento anche in coordinamento nelle suddette attività con gli enti locali, regionali statali pubblici e privati aventi identico oggetto;
la creazione in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione di forme di assistenza e di previdenza per i soci ammalati ed inabili al lavoro, nonché il miglioramento economico e morale dei soci”. È parimenti accertato (e incontestato) che la volgesse un'ampia Parte_2 varietà di prestazioni di servizi, a titolo oneroso, per soggetti terzi (ad esempio, facchinaggio, traslochi, manutenzione, disinfestazione e pulizia, logistica e trasporti, raccolta e smaltimento di rifiuti, formazione professionale), prevalentemente (ma non esclusivamente) mediante il lavoro dei soci cooperatori. A fronte dei servizi ricevuti, i clienti versavano alla il corrispettivo. La remunerazione dei servizi prestati era Pt_2 destinata alla copertura dei costi sostenuti da tra cui quelli della forza lavoro Pt_2 dei soci cooperatori.
6 Tale ricostruzione fattuale, condivisibilmente affermata anche dal Tribunale, emerge dall'esame del costituto documentale e comunque non è posta in discussione dal reclamante. Altra circostanza di fatto documentalmente provata e non contestata è che l'oggetto sociale della era ampio, consentendo alla cooperativa di svolgere "qualunque Pt_2 altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati" e di compiere operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali. I dati di bilancio mostrano l'entità dell'attività svolta con soggetti esterni, che ha generato ingenti crediti commerciali: dall'ultimo bilancio del 2023, risultavano crediti verso clienti per oltre € 1.200.000. Questo importo indica un volume significativo di scambi con clienti terzi e conferma che l'attività non era confinata al rapporto mutualistico con i soci ma era proiettata in modo massivo sul mercato.
Nella Newcoop lo scopo mutualistico si concretizzava, come ricordato poc'anzi, negli obiettivi di procurare ai soci occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle reperibili sul mercato e di migliorare le condizioni economiche e lavorative dei soci. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo di economicità ha comportato, nella specie, l'impossibilità di attuare il fine mutualistico. D'altronde, è evidente che, se i ricavi derivanti dalle prestazioni a titolo oneroso erogate a soggetti terzi diventano insufficienti a coprire i costi, la cooperativa arriva a non poter pagare i propri soci o a doverli pagare in misura insufficiente. Va da sé che tale situazione vanifica l'obiettivo mutualistico di migliorare le condizioni economiche e lavorative dei soci e di garantire loro la continuità occupazionale. Nella Newcoop, quindi, la stretta connessione tra l'obiettivo di economicità e quello mutualistico ha comportato che il mancato raggiungimento del primo incidesse fatalmente sul secondo. Il mancato conseguimento del lucro oggettivo (id est l'obiettivo di economicità) da parte di ha avuto, in effetti, conseguenze nefaste sul suo fine Pt_2 mutualistico, come riportato nelle note integrative dei bilanci. Dal bilancio 2022 emerge che la cooperativa non aveva raggiunto i risultati economici attesi, inclusi il recupero di crediti e la rinegoziazione delle tariffe: elementi, questi, che già lasciavano presagire una crisi dell'impresa. Il bilancio 2023 ha registrato una perdita massiccia (oltre 1 milione di euro), dovuta ad un'importante contrazione delle commesse e all'impossibilità di ottenere dai committenti l'adeguamento delle tariffe. Questa crisi ormai conclamata ha determinato il venir meno della continuità lavorativa e il recesso di quasi tutti i soci, verosimilmente in cerca di occasioni migliori di lavoro, tanto che i soci lavoratori al 31/12/2023 erano ridotti a sole tre unità, mentre erano ben 142 appena due anni prima (il 31/12/2021). La crisi dell'attività commerciale ha quindi impedito alla di realizzare il proprio Pt_2 fine mutualistico, essendo venuto meno il mezzo economico strutturalmente funzionale al suo conseguimento. L'accertamento dell'esistenza di un'attività di carattere commerciale comporta l'assoggettabilità della a liquidazione giudiziale. Pt_2
Risulta peraltro applicabile, nella specie, il principio giurisprudenziale secondo cui, “ai fini dell'assoggettabilità al fallimento di una società cooperativa, l'indagine circa la natura imprenditoriale della sua attività può essere concentrata in via esclusiva sui dati di bilancio, qualora dagli stessi emerga una sproporzione tra ricavi e costi di dimensioni tali
7 da essere oggettivamente incompatibile con la prevalenza di uno scopo mutualistico” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 04/02/2019, n. 3202, richiamata da questa Corte d'Appello di Torino, sezione Prima Civile, nella sentenza n. 420/2021 del 13/04/2021 emessa nel procedimento n. 152/2021 R.G.C.).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di reclamo va respinto.
Anche il secondo motivo di reclamo è manifestamente infondato. L'art. 295, secondo comma, CCII, stabilisce che “quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale”. Nel caso di specie, non è mai intervenuto un “provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa”, sicché mai è intervenuto un fatto preclusivo della liquidazione giudiziale. La comunicazione di avvio del procedimento di scioglimento forzoso da parte del MIMIT non è certamente assimilabile al provvedimento che ordina la LCA. L'assunto del reclamante secondo cui il principio di alternatività tra liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa sarebbe “da interpretare in via estensiva ed analogica come applicabile anche alle ulteriori procedure di impulso amministrativo previste ex art. 12 D.Lgs. 220/2002” è inaccoglibile perché si scontra, del tutto arbitrariamente (non essendo stata peraltro dedotta alcuna argomentazione a sostegno dell'interpretazione proposta), con il chiaro tenore letterale dell'art. 295, comma 2, CCII. Qualsiasi atto precedente all'apertura della LCA, anche se teleologicamente preordinato ad essa, resta irrilevante ai fini dell'operatività del criterio di prevenzione. Tale conclusione, peraltro, è stata affermata in giurisprudenza con riferimento all'art. 2545- terdecies c.c. e all'art. 196 Legge NT ( “In tema di dichiarazione di fallimento di imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa come procedura concorrente, le disposizioni degli artt. 2545-terdecies c.c. e 196 l.fall., a mente delle quali l'apertura del fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e viceversa, segnano come elemento dirimente, per stabile quale delle due procedure debba prevalere sull'altra, il provvedimento di apertura della procedura stessa e non il momento della presentazione della rispettiva domanda di accesso”: Cass. civ., Sez. I, Ord., c.c. 25/03/2024, dep. 06/05/2024, n. 12268). Anche tale motivo, pertanto, deve essere respinto.
In definitiva, la sentenza reclamata va integralmente confermata.
Le spese del presente reclamo seguono la soccombenza del reclamante e sono liquidate, per ciascuna parte reclamata, in complessivi € 3.473,00 – di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per quella introduttiva ed € 1.735,00 per quella decisionale – oltre accessori di legge. La liquidazione è effettuata sulla base dello scaglione delle cause di valore indeterminabile e di complessità bassa nonché alla luce delle tariffe minime e con esclusione della fase istruttoria che non vi è stata.
A seguito della reiezione del reclamo, al quale è riconosciuta natura di impugnazione, la parte reclamante soccombente è tenuta, a mente dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
8 115/2002 e s.m.i., a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da ogni diversa domanda, istanza, eccezione e Parte_1 deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1. RESPINGE il reclamo, confermando integralmente, per l'effetto, la sentenza n. 51/2025 del Tribunale di Alessandria del 16 luglio 2025, depositata il 17 luglio 2025, di apertura della liquidazione giudiziale n. 35/2025 di Parte_2
2. CONDANNA a rifondere alla parte reclamata Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, le Controparte_1 spese del presente reclamo, che si liquidano in complessivi euro 3.473,00 (tremilaquattrocentosettantatré/00) per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
3. CONDANNA a rifondere alla parte reclamata Liquidazione Parte_1
Giudiziale n. 35/2025 in persona del Curatore, le spese del presente Parte_2 reclamo, che si liquidano in complessivi euro 3.473,00 (tremilaquattrocentosettantatré/00) per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
4. DICHIARA che, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., la parte reclamante soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 14 novembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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