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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 244/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 244/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 5633/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 13/12/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 21/02/2024,
TRA
in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Musio e Maria Annunziata ed
[...] elettivamente domiciliato in Pellezzano (SA), alla Via Filanda, presso studio del primo difensore,
- appellante –
CONTRO
n. 37/2012 Reg. Fall. del Tribunale di Salerno, Controparte_1 in persona dei Curatori Dott. ed Avv. Vincenzo Nocilla, rappresentati e Controparte_2 difesi dall'avv.to Francesco Florimonte ed elettivamente domiciliati in Salerno (SA), alla Via
San Benedetto nr. 26, presso studio difensore,
- appellato e appellante incidentale –
E unipersonale e per essa la sua procuratrice speciale la Controparte_3 [...] società con unico socio, in persona del suo Parte_3
1 procuratore speciale , rappresentate e difese dall'avv.to Parte_4
GI AZ ed elettivamente domiciliati in Napoli (NA), alla Piazza Vanvitelli nr. 15, presso studio difensore.
- altra parte appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5633/2023 del Tribunale di Salerno –
Mutuo fondiario
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 04/03/2024 per gli appellati presso i procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 08/03/2024, il in persona del Sindaco, legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, proponeva gravame avverso la sentenza n. Parte_2
5633/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data
13/12/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data
21/02/2024, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “Accoglie la domanda proposta dalla e, per l'effetto, Condanna il al pagamento in favore dell'attrice Controparte_3 Parte_1 dell'importo pari ad euro 3.973.553,39, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
Rigetta la domanda di manleva proposta dal nei confronti della curatela del fallimento della soc. Parte_1 cons. ; Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidandole per la CP_1 Parte_1
in complessivi euro 12.460,00, di cui 10.1490,00 per compenso professionale, oltre Controparte_3 accessori di legge;
in favore della curatela fallimentare in complessivi euro 4.760,00, di cui euro 4.340,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data
02/01/2020 e iscritto a ruolo in pari data, R.G. 20/2020, la società Controparte_3 unipersonale, e per essa, quale sua procuratrice speciale, la Parte_5 società unipersonale, in persona del procuratore speciale
[...] Per_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il esponendo
[...] Parte_1
pag. 2/10 che con delibera del 09/11/2001 il Comune di aveva sottoscritto una convenzione Pt_1 per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale ai sensi della L. 865 del 22/10/1971 con la – società costituita per mezzo di finanziamento Controparte_4 concesso dalla regione Campania dalla della provincia di Salerno con lo scopo di CP_1 realizzare alloggi popolari nel territorio locale individuato nel Comune di quindi, in Pt_1 attuazione della citata legge, il Comune di concedeva alla quale Pt_1 Controparte_4
“soggetto attuatore” del programma pubblico di edilizia popolare, il diritto di superficie su un'area di terreno sito in Bellizzi (SA), alla località Casermette, di circa 15.470, sul quale costruire gli alloggi ed i servizi urbani e sociali e la delega alle attività di esproprio.
Precisava che, al fine di finanziare il progetto pubblico, la legge permetteva il ricorso al credito bancario, al quale la - in forza di provvedimenti amministrativi Controparte_4
(convenzione del 09/11/2001 rep. 26 registrata a Salerno il 14/11/2001 al n. 22168/27005
e convenzione integrativa del 05/09/2002 n. 25 Registrata a Salerno il 06/09/2002 ai nn.
35519/26779 e 25520/26780) – accedeva e, a tal uopo, otteneva dalla Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.A. mutuo fondiario ipotecario n. 612522 stipulato in data 29/07/2004 – per notar rep. 13806, racc. 3634 – per la somma di € 4.800.000,00; riferiva anche che il Per_2 piano finanziario non veniva rispettato e successivamente la veniva Controparte_4 dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno, pertanto il Comune di – intenzionato a Pt_1 completare il progetto costruttivo di edilizia convenzionata - individuava con delibera di
Giunta Comunale n. 105 del 03/07/2017 nuovo contraente a cui trasferire il diritto di superficie e disponeva la decadenza della dalla convenzione e l'estinzione Controparte_4 del diritto di superficie.
La proposta veniva comunicata al cessionario del credito che, nelle more, era divenuta la che contestava la plausibilità della proposta e lamentava le omesse Controparte_3 verifiche da parte del sulle azioni poste in essere dal soggetto attuatore Pt_1 [...]
la quale, in violazione degli artt. 18 e ss. della convenzione del 09/11/2001 e della CP_4
Legge 865/1971, aveva ceduto a terzi il diritto di superficie dei locali commerciali prima ancora che la costruzione fosse terminata e che venisse fissato, per ciascuno, il prezzo: infatti, dall'ispezione ipotecaria del 07/02/2018, risultava che la in data Controparte_4
14/09/2005 aveva ceduto alla il diritto superficiario per n. 14 locali Controparte_5 commerciali che, a sua volta aveva ceduto il contratto alla pertanto, CP_6
pag. 3/10 essendo risultati vani i tentativi di risolvere bonariamente la questione, chiedeva al Tribunale di Salerno di accertare e dichiarare il subentro del convenuto nei rapporti Parte_1 obbligatori derivanti dal mutuo ipotecario fondiario e, per l'effetto, di condannare il predetto convenuto al pagamento dell'importo di € 3.973.553,39, in via gradata di accertare e dichiarare le responsabilità del in ordine alla produzione del danno da Parte_1 inadempimento della e, per l'effetto, di risarcire ex art. 2043 c.c. il mancato incasso CP_1 della somma di € 3.973.553,39 e per l'erogazione dell'intera somma mutuata di € 4.800.000,00 nella misura della somma non recuperata, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 15/03/2020 si costituiva in giudizio il in persona Parte_1 del sindaco pro-tempore, che, in via preliminare, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa ex art. 269, comma 2, c.p.c. del Fallimento “ n. 37/2012, con Controparte_1 contestuale richiesta di spostamento della prima udienza, nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, in subordine, in caso di accoglimento delle domande attrici, chiedeva di essere manlevato dal pagamento di qualsiasi somma ponendola a carico esclusivo del , con vittoria di spese;
differita l'udienza CP_1 di prima comparizione e autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 02/09/2020 si costituiva in giudizio il Fallimento
n. 37/2012 Reg. Fall. Del Tribunale di Salerno, in persona dei Controparte_1
Curatori, che in via pregiudiziale eccepiva la nullità della citazione ex art. 164, comma 4,
c.p.c., la violazione degli artt. 52 e 93 della legge fallimentare con competenza funzionale del
Giudice Fallimentare e il difetto di legittimazione passiva, nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna alle spese di giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e non espletata alcuna attività istruttoria, il giudizio perveniva all'udienza del 13/07/2023 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 5633/2023 emessa e depositata telematicamente in data 13/12/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 21/02/2024, il
Tribunale di Salerno accoglieva la domanda attorea e condannava il al Parte_1 pagamento dell'importo di € 3.973.553,39, rigettava la domanda di manleva proposta dal pag. 4/10 convenuto nei confronti della Curatela fallimentare, condannava il al Pt_1 Pt_1 pagamento delle spese di lite quantificate in € 12.460,00 in favore della e in € CP_3
4.760,00 in favore della Curatela.
Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, Parte_1 censurava l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1. Difetto, in capo alla
[...]
della legittimazione attiva e della titolarità del diritto fatto valere - Violazione artt. 81, 112, CP_3
115 c.p.c. e 2697 c.c.; 2. Difetto di prova della pretesa creditoria - Violazione artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.;
3. Difetto della titolarità passiva del credito da parte del - Istanza di rimessione di Parte_1 questione di costituzionalità innanzi alla Corte costituzionale;
4. Errata quantificazione della pretesa creditoria - Violazione artt. 2697 c.c. e 132, comma 1, n. 4, c.p.c.; 5. Difetto di competenza del Tribunale di Salerno - Violazione artt. 52 e 93 ss. legge fallimentare;
6. Violazione del dovere di astensione del Giudice
- Violazione art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.; 7. Errata valutazione dei fatti a fondamento della domanda di manleva - Violazione artt. 1218, 1223 e 2697 c.c.”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di
Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5633/2023 emessa dal Tribunale di Salerno, Sezione I Civile, Giudice Dott.
RO DI, nell'ambito del giudizio R.G. n. 20/2020, depositata in Cancelleria in data
13.12.2023, respingere la domanda proposta da parte attrice in primo grado perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse fondato il diritto di credito della società
tenere conto che parte della pretesa creditoria non è dovuta e, per l'effetto, rideterminarne Controparte_3
l'ammontare in una misura non superiore a € 2.827.595,48; in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse totalmente o solo parzialmente fondato il diritto di credito della società CP_3
dichiarare comunque la tenuta a manlevare il
[...] Parte_6 Parte_1 da ogni pretesa della condannando la Curatela a rifondere a tutto quanto il
[...] Controparte_3 sarà eventualmente tenuto a pagare alla società Il tutto con vittoria delle spese del Pt_1 Controparte_3 doppio grado e con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione con appello incidentale depositata telematicamente in data 29/05/2024, si costituiva in giudizio il CP_1
“ n. 37/2012 Reg. Fall. Del Tribunale di Salerno, in persona dei Controparte_1
Curatori, quale parte appellata, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato pag. 5/10 in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio;
in via incidentale, censurava l'impugnata sentenza sulla base di un unico motivo: “1. Violazione art. 92 c.p.c. e dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti dagli artt. 4 e 5 D.M. 55/2014”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce, ingiustificatamente, la liquidazione delle spese di lite in favore della Curatela fallimentare in misura notevolmente inferiore ai minimi tabellari e quindi in violazione dei parametri stabiliti all'art.5 del
D.M. 55/2014. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ex DM n. 55/2014”.
Con altra comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 02/07/2024, si costituiva in giudizio la nipersonale e per essa la Controparte_3 sua procuratrice speciale la ocietà con unico Parte_3 socio, in persona del suo procuratore speciale , quale altra parte Parte_4 appellata, che nel merito chiedeva dichiararsi l'appello inammissibile e/o rigettarsi in quanto in fondato, con vittoria di spese.
Fissata la prima udienza per il 27/06/2024 e differita all'udienza del 11/07/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n.
149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del 17/07/2024, depositata, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 18/07/2024, la Corte, ritenendo sussistente la manifesta fondatezza del gravame nonché la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile, accoglieva l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 10/07/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3).
Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter
c.p.c. per l'udienza del 10/07/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il
Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in pag. 6/10 diritto, sufficiente a consentire la comprensione dei motivi di critica alla decisione di primo grado.
L'appello, come proposto, va accolto per le ragioni di seguito riportate. Preliminare è la valutazione in ordine alla titolarità del credito fatto valere in giudizio in relazione alla legittimazione ad agire della parte appellata La legittimazione ad agire è un CP_3 presupposto processuale che riguarda l'accertamento, secondo la prospettazione della parte, che il diritto appartenga a chi agisce. La carenza di legittimazione ad agire è una questione di validità del processo che può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado. Ovvero chi agisce è legittimato a richiedere la tutela invocata in quanto titolare del diritto fatto valere.
La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, infatti fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può agire in nome proprio per far valere un diritto altrui, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. L'oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la legittimazione ad agire è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, essa è diversa dalla titolarità del diritto fatto valere che attiene al merito. (Cass. n.
30207/2024) Orbene, l'appellato ha affermato il diritto di ottenere il pagamento del mutuo ipotecario fondiario per cui è causa da parte del in quanto già cessionario. Parte_1
Va osservato che parte appellata ha rilevato che detta questione è stata sollevata CP_3 per la prima volta in appello dal pur tuttavia, anche se si volesse ritenere Parte_1 che non si verte in tema di legittimazione all'azione, ma di prova della titolarità e di mera difesa, con le preclusioni relative, la questione è prospettata anche in appello dalla
[...]
come già fatto in primo grado, e dunque può formare oggetto di Parte_7 indagine in questa sede, non essendo domanda nuova. Ciò detto, in data 9/11/2011 il
Comune di ha stipulato con la una convenzione per la realizzazione Pt_1 Controparte_1 di alloggi popolari in località Casermette, ai sensi della legge 22/10/1971 n. 865, concedendo nell'area interessata il diritto di superficie alla per attuare il programma di Controparte_1 edilizia popolare. In data 29/07/2004 è stato approvato l'erogazione del mutuo in favore della per euro 4.800.000,00 da parte della Cassa di Risparmio di Ferrara Controparte_1
s.p.a. In data 20/07/2012 è stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Salerno il fallimento della con decadenza dalla convenzione e dal diritto di superficie. Controparte_1
In seguito alla cessione del credito in favore di e di Controparte_7 CP_3
pag. 7/10 quest'ultima ha agito nei confronti del in ragione dell'art. 37 della legge Parte_1
865/1971. Va osservato che la domanda della Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. è stata ammessa al passivo del fallimento , ed il relativo decreto ha formato oggetto di CP_1 opposizione, cui è seguita la decisione impugnata dalla curatela del fallimento con ricorso per
Cassazione, accolto, con rinvio, e introduzione del relativo giudizio r.g. n. 11651/2019 presso il Tribunale di Salerno. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda di , per CP_3 tramite della sua procuratrice speciale società REV in applicazione dell'art. 37 legge n.
865/1971 il quale dispone che ove si verifichi la decadenza della concessionaria e la conseguente estinzione del diritto di superficie, l'ente che ha concesso il relativo diritto subentra nei rapporti obbligatori derivanti dal contratto di mutuo ipotecario, concesso dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni, con l'obbligo di soddisfare sino ad estinzione le ragioni di credito degli istituti di credito. Il primo giudice ha omesso di motivare in ordine alla eccezione della Curatela circa la prova della titolarità del credito in relazione alla cessione dello stesso. Il motivo è fondato. In particolare, occorre verificare se la documentazione prodotta dalla vale a dimostrare l'avvenuta cessione del credito CP_3 costituito dal mutuo fondiario ipotecario per cui è causa. In caso di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 t.u.b. l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, che non riporta il credito azionato, non può dirsi prova dell'avvenuta cessione. Il mero possesso da parte del cessionario di documenti astrattamente idonei a provare l'esistenza del credito, non dimostra la titolarità dello stesso. (Cass. Civ. sez.1 n. 23834/2025) Ne consegue, che a fronte di una notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, attraverso la pubblicazione si producono gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, tuttavia, in caso di cessione in blocco è di contestazione, tale forma di pubblicità non è idonea da sola a provare la legittimazione sostanziale. Nel caso di specie nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale manca l'indicazione specifica dei crediti ceduti, conservando un grado di genericità. In particolare, nel comunicato della Banca d'Italia si dà atto della cessione dei crediti in sofferenza di Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. , detenuti dalla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara alla REV – Gestione Crediti s.p.a., specificarne la natura, e indicando anche una serie di ipotesi di crediti esclusi dalla cessione.
Anche per tale aspetto è onere della parte cessionario provare che il credito attivato non rientri tra quelli esclusi dalla cessione. Anche la menzione in Gazzetta Ufficiale appare pag. 8/10 generica facendo riferimento alla cessione in blocco dei crediti pecuniari, e relative garanzie personali o reali. (G.U. parte seconda n. 73 del 22/06/2017). Ne può costituire prova della cessione la ctu svolta in un diverso processo, in sede di opposizione a passivo, ancora non definitiva, che resta solo elemento indiziario, e che peraltro fa riferimento al credito vantato dalla originaria titolare. Irrilevante, l'attestazione del notaio relativa alla cessione, facente riferimento a comunicazioni via pec intercorse tra le parti(15/06/2017). Dalle considerazioni, sin qui svolte, data la specificità del credito per cui è causa, deve dirsi che la CP_3 non fa fornito prova piena della sua titolarità sostanziale del credito idonea a giustificare la domanda di condanna al pagamento del Irrilevante è il richiamo alla Parte_1 sentenza cassata con rinvio in relazione al riconoscimento del credito, in quanto la stessa fa riferimento all'originario titolare, e non attiene alla attuale posizione del cessionario. Tale conclusione, porta all'accoglimento dell'appello, con assorbimento di ogni altro motivo, e dello stesso appello incidentale della . Le spese sono liquidate come Parte_7 da dispositivo e seguono la soccombenza ed il valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 [...]
nei confronti del n. 37/2012 Reg. Fall. Pt_2 Controparte_1
Del Tribunale di Salerno, in persona dei Curatori, dott. ed avv. Vincenzo Controparte_2
Nocilla, nonché nei confronti della unipersonale e per essa la sua Controparte_3 procuratrice speciale la società con unico Parte_3 socio, in persona del suo procuratore speciale , avverso la Parte_4 sentenza n. 5633/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data
13/12/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data
21/02/2024, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 5633/2023 del Tribunale di Salerno, rigetta la domanda di nei confronti del CP_3 Parte_1
2. condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
e della liquidate in euro 24.668,00
[...] Parte_7 CP_1 compenso difensore oltre iva e cnap come per legge e spese generali, per il primo grado pag. 9/10 di giudizio, ed euro 22.102,00 compenso difensore per il secondo grado, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione ai difensori antistatari, tali dichiaratisi.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 8 /10/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 244/2024
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 244/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 5633/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data 13/12/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 21/02/2024,
TRA
in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Musio e Maria Annunziata ed
[...] elettivamente domiciliato in Pellezzano (SA), alla Via Filanda, presso studio del primo difensore,
- appellante –
CONTRO
n. 37/2012 Reg. Fall. del Tribunale di Salerno, Controparte_1 in persona dei Curatori Dott. ed Avv. Vincenzo Nocilla, rappresentati e Controparte_2 difesi dall'avv.to Francesco Florimonte ed elettivamente domiciliati in Salerno (SA), alla Via
San Benedetto nr. 26, presso studio difensore,
- appellato e appellante incidentale –
E unipersonale e per essa la sua procuratrice speciale la Controparte_3 [...] società con unico socio, in persona del suo Parte_3
1 procuratore speciale , rappresentate e difese dall'avv.to Parte_4
GI AZ ed elettivamente domiciliati in Napoli (NA), alla Piazza Vanvitelli nr. 15, presso studio difensore.
- altra parte appellata –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5633/2023 del Tribunale di Salerno –
Mutuo fondiario
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 04/03/2024 per gli appellati presso i procuratori costituiti in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 08/03/2024, il in persona del Sindaco, legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, proponeva gravame avverso la sentenza n. Parte_2
5633/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data
13/12/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data
21/02/2024, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “Accoglie la domanda proposta dalla e, per l'effetto, Condanna il al pagamento in favore dell'attrice Controparte_3 Parte_1 dell'importo pari ad euro 3.973.553,39, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
Rigetta la domanda di manleva proposta dal nei confronti della curatela del fallimento della soc. Parte_1 cons. ; Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidandole per la CP_1 Parte_1
in complessivi euro 12.460,00, di cui 10.1490,00 per compenso professionale, oltre Controparte_3 accessori di legge;
in favore della curatela fallimentare in complessivi euro 4.760,00, di cui euro 4.340,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data
02/01/2020 e iscritto a ruolo in pari data, R.G. 20/2020, la società Controparte_3 unipersonale, e per essa, quale sua procuratrice speciale, la Parte_5 società unipersonale, in persona del procuratore speciale
[...] Per_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il esponendo
[...] Parte_1
pag. 2/10 che con delibera del 09/11/2001 il Comune di aveva sottoscritto una convenzione Pt_1 per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale ai sensi della L. 865 del 22/10/1971 con la – società costituita per mezzo di finanziamento Controparte_4 concesso dalla regione Campania dalla della provincia di Salerno con lo scopo di CP_1 realizzare alloggi popolari nel territorio locale individuato nel Comune di quindi, in Pt_1 attuazione della citata legge, il Comune di concedeva alla quale Pt_1 Controparte_4
“soggetto attuatore” del programma pubblico di edilizia popolare, il diritto di superficie su un'area di terreno sito in Bellizzi (SA), alla località Casermette, di circa 15.470, sul quale costruire gli alloggi ed i servizi urbani e sociali e la delega alle attività di esproprio.
Precisava che, al fine di finanziare il progetto pubblico, la legge permetteva il ricorso al credito bancario, al quale la - in forza di provvedimenti amministrativi Controparte_4
(convenzione del 09/11/2001 rep. 26 registrata a Salerno il 14/11/2001 al n. 22168/27005
e convenzione integrativa del 05/09/2002 n. 25 Registrata a Salerno il 06/09/2002 ai nn.
35519/26779 e 25520/26780) – accedeva e, a tal uopo, otteneva dalla Cassa di Risparmio di
Ferrara S.p.A. mutuo fondiario ipotecario n. 612522 stipulato in data 29/07/2004 – per notar rep. 13806, racc. 3634 – per la somma di € 4.800.000,00; riferiva anche che il Per_2 piano finanziario non veniva rispettato e successivamente la veniva Controparte_4 dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno, pertanto il Comune di – intenzionato a Pt_1 completare il progetto costruttivo di edilizia convenzionata - individuava con delibera di
Giunta Comunale n. 105 del 03/07/2017 nuovo contraente a cui trasferire il diritto di superficie e disponeva la decadenza della dalla convenzione e l'estinzione Controparte_4 del diritto di superficie.
La proposta veniva comunicata al cessionario del credito che, nelle more, era divenuta la che contestava la plausibilità della proposta e lamentava le omesse Controparte_3 verifiche da parte del sulle azioni poste in essere dal soggetto attuatore Pt_1 [...]
la quale, in violazione degli artt. 18 e ss. della convenzione del 09/11/2001 e della CP_4
Legge 865/1971, aveva ceduto a terzi il diritto di superficie dei locali commerciali prima ancora che la costruzione fosse terminata e che venisse fissato, per ciascuno, il prezzo: infatti, dall'ispezione ipotecaria del 07/02/2018, risultava che la in data Controparte_4
14/09/2005 aveva ceduto alla il diritto superficiario per n. 14 locali Controparte_5 commerciali che, a sua volta aveva ceduto il contratto alla pertanto, CP_6
pag. 3/10 essendo risultati vani i tentativi di risolvere bonariamente la questione, chiedeva al Tribunale di Salerno di accertare e dichiarare il subentro del convenuto nei rapporti Parte_1 obbligatori derivanti dal mutuo ipotecario fondiario e, per l'effetto, di condannare il predetto convenuto al pagamento dell'importo di € 3.973.553,39, in via gradata di accertare e dichiarare le responsabilità del in ordine alla produzione del danno da Parte_1 inadempimento della e, per l'effetto, di risarcire ex art. 2043 c.c. il mancato incasso CP_1 della somma di € 3.973.553,39 e per l'erogazione dell'intera somma mutuata di € 4.800.000,00 nella misura della somma non recuperata, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 15/03/2020 si costituiva in giudizio il in persona Parte_1 del sindaco pro-tempore, che, in via preliminare, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa ex art. 269, comma 2, c.p.c. del Fallimento “ n. 37/2012, con Controparte_1 contestuale richiesta di spostamento della prima udienza, nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, in subordine, in caso di accoglimento delle domande attrici, chiedeva di essere manlevato dal pagamento di qualsiasi somma ponendola a carico esclusivo del , con vittoria di spese;
differita l'udienza CP_1 di prima comparizione e autorizzata la chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 02/09/2020 si costituiva in giudizio il Fallimento
n. 37/2012 Reg. Fall. Del Tribunale di Salerno, in persona dei Controparte_1
Curatori, che in via pregiudiziale eccepiva la nullità della citazione ex art. 164, comma 4,
c.p.c., la violazione degli artt. 52 e 93 della legge fallimentare con competenza funzionale del
Giudice Fallimentare e il difetto di legittimazione passiva, nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto, con condanna alle spese di giudizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e non espletata alcuna attività istruttoria, il giudizio perveniva all'udienza del 13/07/2023 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 5633/2023 emessa e depositata telematicamente in data 13/12/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data 21/02/2024, il
Tribunale di Salerno accoglieva la domanda attorea e condannava il al Parte_1 pagamento dell'importo di € 3.973.553,39, rigettava la domanda di manleva proposta dal pag. 4/10 convenuto nei confronti della Curatela fallimentare, condannava il al Pt_1 Pt_1 pagamento delle spese di lite quantificate in € 12.460,00 in favore della e in € CP_3
4.760,00 in favore della Curatela.
Con la proposizione del presente gravame, l'odierno appellante, Parte_1 censurava l'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi: “1. Difetto, in capo alla
[...]
della legittimazione attiva e della titolarità del diritto fatto valere - Violazione artt. 81, 112, CP_3
115 c.p.c. e 2697 c.c.; 2. Difetto di prova della pretesa creditoria - Violazione artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.;
3. Difetto della titolarità passiva del credito da parte del - Istanza di rimessione di Parte_1 questione di costituzionalità innanzi alla Corte costituzionale;
4. Errata quantificazione della pretesa creditoria - Violazione artt. 2697 c.c. e 132, comma 1, n. 4, c.p.c.; 5. Difetto di competenza del Tribunale di Salerno - Violazione artt. 52 e 93 ss. legge fallimentare;
6. Violazione del dovere di astensione del Giudice
- Violazione art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.; 7. Errata valutazione dei fatti a fondamento della domanda di manleva - Violazione artt. 1218, 1223 e 2697 c.c.”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di
Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5633/2023 emessa dal Tribunale di Salerno, Sezione I Civile, Giudice Dott.
RO DI, nell'ambito del giudizio R.G. n. 20/2020, depositata in Cancelleria in data
13.12.2023, respingere la domanda proposta da parte attrice in primo grado perché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse fondato il diritto di credito della società
tenere conto che parte della pretesa creditoria non è dovuta e, per l'effetto, rideterminarne Controparte_3
l'ammontare in una misura non superiore a € 2.827.595,48; in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse totalmente o solo parzialmente fondato il diritto di credito della società CP_3
dichiarare comunque la tenuta a manlevare il
[...] Parte_6 Parte_1 da ogni pretesa della condannando la Curatela a rifondere a tutto quanto il
[...] Controparte_3 sarà eventualmente tenuto a pagare alla società Il tutto con vittoria delle spese del Pt_1 Controparte_3 doppio grado e con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione con appello incidentale depositata telematicamente in data 29/05/2024, si costituiva in giudizio il CP_1
“ n. 37/2012 Reg. Fall. Del Tribunale di Salerno, in persona dei Controparte_1
Curatori, quale parte appellata, che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedeva di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato pag. 5/10 in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio;
in via incidentale, censurava l'impugnata sentenza sulla base di un unico motivo: “1. Violazione art. 92 c.p.c. e dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti dagli artt. 4 e 5 D.M. 55/2014”; chiedeva, pertanto, all'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “riformare parzialmente la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce, ingiustificatamente, la liquidazione delle spese di lite in favore della Curatela fallimentare in misura notevolmente inferiore ai minimi tabellari e quindi in violazione dei parametri stabiliti all'art.5 del
D.M. 55/2014. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio ex DM n. 55/2014”.
Con altra comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 02/07/2024, si costituiva in giudizio la nipersonale e per essa la Controparte_3 sua procuratrice speciale la ocietà con unico Parte_3 socio, in persona del suo procuratore speciale , quale altra parte Parte_4 appellata, che nel merito chiedeva dichiararsi l'appello inammissibile e/o rigettarsi in quanto in fondato, con vittoria di spese.
Fissata la prima udienza per il 27/06/2024 e differita all'udienza del 11/07/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n.
149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, la Corte si riservava sull'istanza di sospensione;
con ordinanza del 17/07/2024, depositata, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 18/07/2024, la Corte, ritenendo sussistente la manifesta fondatezza del gravame nonché la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile, accoglieva l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 10/07/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2)
e n. 3).
Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e 127-ter
c.p.c. per l'udienza del 10/07/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il
Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per essere l'appello adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in pag. 6/10 diritto, sufficiente a consentire la comprensione dei motivi di critica alla decisione di primo grado.
L'appello, come proposto, va accolto per le ragioni di seguito riportate. Preliminare è la valutazione in ordine alla titolarità del credito fatto valere in giudizio in relazione alla legittimazione ad agire della parte appellata La legittimazione ad agire è un CP_3 presupposto processuale che riguarda l'accertamento, secondo la prospettazione della parte, che il diritto appartenga a chi agisce. La carenza di legittimazione ad agire è una questione di validità del processo che può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado. Ovvero chi agisce è legittimato a richiedere la tutela invocata in quanto titolare del diritto fatto valere.
La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, infatti fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può agire in nome proprio per far valere un diritto altrui, essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. L'oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la legittimazione ad agire è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, essa è diversa dalla titolarità del diritto fatto valere che attiene al merito. (Cass. n.
30207/2024) Orbene, l'appellato ha affermato il diritto di ottenere il pagamento del mutuo ipotecario fondiario per cui è causa da parte del in quanto già cessionario. Parte_1
Va osservato che parte appellata ha rilevato che detta questione è stata sollevata CP_3 per la prima volta in appello dal pur tuttavia, anche se si volesse ritenere Parte_1 che non si verte in tema di legittimazione all'azione, ma di prova della titolarità e di mera difesa, con le preclusioni relative, la questione è prospettata anche in appello dalla
[...]
come già fatto in primo grado, e dunque può formare oggetto di Parte_7 indagine in questa sede, non essendo domanda nuova. Ciò detto, in data 9/11/2011 il
Comune di ha stipulato con la una convenzione per la realizzazione Pt_1 Controparte_1 di alloggi popolari in località Casermette, ai sensi della legge 22/10/1971 n. 865, concedendo nell'area interessata il diritto di superficie alla per attuare il programma di Controparte_1 edilizia popolare. In data 29/07/2004 è stato approvato l'erogazione del mutuo in favore della per euro 4.800.000,00 da parte della Cassa di Risparmio di Ferrara Controparte_1
s.p.a. In data 20/07/2012 è stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Salerno il fallimento della con decadenza dalla convenzione e dal diritto di superficie. Controparte_1
In seguito alla cessione del credito in favore di e di Controparte_7 CP_3
pag. 7/10 quest'ultima ha agito nei confronti del in ragione dell'art. 37 della legge Parte_1
865/1971. Va osservato che la domanda della Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. è stata ammessa al passivo del fallimento , ed il relativo decreto ha formato oggetto di CP_1 opposizione, cui è seguita la decisione impugnata dalla curatela del fallimento con ricorso per
Cassazione, accolto, con rinvio, e introduzione del relativo giudizio r.g. n. 11651/2019 presso il Tribunale di Salerno. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda di , per CP_3 tramite della sua procuratrice speciale società REV in applicazione dell'art. 37 legge n.
865/1971 il quale dispone che ove si verifichi la decadenza della concessionaria e la conseguente estinzione del diritto di superficie, l'ente che ha concesso il relativo diritto subentra nei rapporti obbligatori derivanti dal contratto di mutuo ipotecario, concesso dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni, con l'obbligo di soddisfare sino ad estinzione le ragioni di credito degli istituti di credito. Il primo giudice ha omesso di motivare in ordine alla eccezione della Curatela circa la prova della titolarità del credito in relazione alla cessione dello stesso. Il motivo è fondato. In particolare, occorre verificare se la documentazione prodotta dalla vale a dimostrare l'avvenuta cessione del credito CP_3 costituito dal mutuo fondiario ipotecario per cui è causa. In caso di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 t.u.b. l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, che non riporta il credito azionato, non può dirsi prova dell'avvenuta cessione. Il mero possesso da parte del cessionario di documenti astrattamente idonei a provare l'esistenza del credito, non dimostra la titolarità dello stesso. (Cass. Civ. sez.1 n. 23834/2025) Ne consegue, che a fronte di una notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, attraverso la pubblicazione si producono gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, tuttavia, in caso di cessione in blocco è di contestazione, tale forma di pubblicità non è idonea da sola a provare la legittimazione sostanziale. Nel caso di specie nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale manca l'indicazione specifica dei crediti ceduti, conservando un grado di genericità. In particolare, nel comunicato della Banca d'Italia si dà atto della cessione dei crediti in sofferenza di Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. , detenuti dalla Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara alla REV – Gestione Crediti s.p.a., specificarne la natura, e indicando anche una serie di ipotesi di crediti esclusi dalla cessione.
Anche per tale aspetto è onere della parte cessionario provare che il credito attivato non rientri tra quelli esclusi dalla cessione. Anche la menzione in Gazzetta Ufficiale appare pag. 8/10 generica facendo riferimento alla cessione in blocco dei crediti pecuniari, e relative garanzie personali o reali. (G.U. parte seconda n. 73 del 22/06/2017). Ne può costituire prova della cessione la ctu svolta in un diverso processo, in sede di opposizione a passivo, ancora non definitiva, che resta solo elemento indiziario, e che peraltro fa riferimento al credito vantato dalla originaria titolare. Irrilevante, l'attestazione del notaio relativa alla cessione, facente riferimento a comunicazioni via pec intercorse tra le parti(15/06/2017). Dalle considerazioni, sin qui svolte, data la specificità del credito per cui è causa, deve dirsi che la CP_3 non fa fornito prova piena della sua titolarità sostanziale del credito idonea a giustificare la domanda di condanna al pagamento del Irrilevante è il richiamo alla Parte_1 sentenza cassata con rinvio in relazione al riconoscimento del credito, in quanto la stessa fa riferimento all'originario titolare, e non attiene alla attuale posizione del cessionario. Tale conclusione, porta all'accoglimento dell'appello, con assorbimento di ogni altro motivo, e dello stesso appello incidentale della . Le spese sono liquidate come Parte_7 da dispositivo e seguono la soccombenza ed il valore della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 [...]
nei confronti del n. 37/2012 Reg. Fall. Pt_2 Controparte_1
Del Tribunale di Salerno, in persona dei Curatori, dott. ed avv. Vincenzo Controparte_2
Nocilla, nonché nei confronti della unipersonale e per essa la sua Controparte_3 procuratrice speciale la società con unico Parte_3 socio, in persona del suo procuratore speciale , avverso la Parte_4 sentenza n. 5633/2023 del Tribunale di Salerno, emessa e depositata telematicamente in data
13/12/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in pari data – notificata in data
21/02/2024, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 5633/2023 del Tribunale di Salerno, rigetta la domanda di nei confronti del CP_3 Parte_1
2. condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
e della liquidate in euro 24.668,00
[...] Parte_7 CP_1 compenso difensore oltre iva e cnap come per legge e spese generali, per il primo grado pag. 9/10 di giudizio, ed euro 22.102,00 compenso difensore per il secondo grado, oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione ai difensori antistatari, tali dichiaratisi.
La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 8 /10/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
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