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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/09/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11723/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GIANNINI GIULIANO e l'avv. MORELLI GIOVANNI Parte_1
Ricorrente nei confronti di
Controparte_1
, rappresentato e difeso ai sensi
[...] dell'art. 417 bis c.p.c. dai funzionari avv. SERAFINO FRANCESCO e avv. ROVELLI STEFANO
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto: -riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento e/o comunque alla permanenza nelle Graduatorie Permanenti di I fascia formate per il profilo di CS dall'USR Lombardia AT di per l'a.s. 21/22 ed il conseguente diritto all'assunzione quale CP_1
Collaboratore Scolastico presso l'IC Via Giacosa di a decorrere dal medesimo anno;
-per CP_1
l'effetto accertare l'illegittimità della revoca del contratto sottoscritto con l'IC Via Giacosa di a decorrere dall'1/9/2021; - accertare e dichiarare il diritto ad essere reintegrata nel predetto CP_1 contratto, ai fini giuridici ed economici, e per l'effetto sul posto di CS presso l'IC Casarano Polo 2 ove era stata trasferita a decorrere dall'a.s. 23/24; -accertare e dichiarare, ove necessario, il diritto della ricorrente a conseguire nel periodo 17-21, dalle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia
ATA, della provincia di , gli incarichi di CS a tempo determinato utili ai fini dell'inserimento CP_1 nelle graduatorie permanenti ATA ex art. 554 dlgs 297/94 formate per l'a.s. 21/22, anche con solo pt
10,20 ovvero senza il punteggio per il servizio dal 02/01/0217 al 31/10/2017 presso il centro Paideia;
- condannare l'Amm.ne resistente all'adozione di ogni atto e/o provvedimento necessario al pieno ed effettivo riconoscimento di siffatti diritti, ivi compreso il pagamento degli stipendi che la stessa avrebbe avuto diritto a percepire dalla data dell'illegittima risoluzione a quella di effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione, e tanto anche a titolo risarcitorio;
1 -condannare altresì l'Amm.ne a riconoscere come utili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti i servizi che la ricorrente avrebbe avuto diritto a conseguire per scorrimento delle graduatorie di circolo e di Istituto ATA – profilo Collaboratore scolastico - del periodo 17-21, in provincia di , con pt 10,20, ovvero senza il punteggio per il servizio presso il centro Paideia. CP_1
- in subordine: riconoscere e dichiarare la validità ai fini giuridici del servizio prestato dopo la nomina in ruolo, a decorrere dall''a.s. 21/22 e sino alla revoca, oltre ai servizi prestati con contratto a tempo determinato nel periodo 17-21 o a quelli che avrebbe comunque avuto diritto a conseguire in virtù del punteggio corretto, tanto anche al fine dell'aggiornamento delle prossime graduatorie di circolo e di istituto ATA e/o delle graduatorie permanenti”. Cont Il ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Cont Costituendosi nella fase cautelare, il ha dedotto le seguenti circostanze di fatto:
Con comunicazioni dell – prot. n. 6581 del 13.03.2023 Controparte_1
(all. 1) e prot. n. 28025 del 21.09.2023 – l' di ha acquisito agli Controparte_1 CP_1 atti l'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa il 28.10.2022 nel procedimento penale n. 4756/2018 R.G.N.R. e n. 4779/2018 R.G.G.I.P incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore (all. 2). Tale provvedimento – emesso in seno al procedimento penale che vedeva imputati i titolari di alcune scuole paritarie della provincia di Salerno – riconosceva l'esistenza di un'associazione criminale finalizzata alla fittizia assunzione, presso scuole paritarie, di centinaia di soggetti, i quali rivolgendosi a “faccendieri” orbitanti nel mondo delle predette scuole, “si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio” (cfr. pag. 2, all. 2). Nell'elenco di tali soggetti – che, in virtù di questi fittizi rapporti di lavoro, hanno prodotto domande di inserimento in graduatorie di vario genere e in varie province, dichiarando falsamente di aver prestato tali servizi – figurava anche il nominativo della ricorrente.
Alla pagina 249 della citata ordinanza, infatti, si può leggere che , nata a [...] il Parte_1
16/05/1983 “ha inviato in data 20/10/2017 presso l'Istituto Comprensivo Statale, VIa Giacosa, 46 -
, la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il CP_1 personale ATA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola
Associazione Centro Paideia dal 2/01/2017 al 31/10/2017. Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto Scolastico
Comprensivo Statale, Via Giacosa di , dall' 8/10/2018 al 15/12/2018”. CP_1
Tali circostanze risultano dalla documentazione in atti e non sono smentite da prove contrarie.
2 In particolare, dalla lettura dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di
Nocera Inferiore (all. 2 fascicolo resistente), risulta infatti in modo evidente la falsità delle numerosissime assunzioni di lavoratori denunciate da una serie di associazioni ed istituti scolastici, tra cui la scuola materna non statale autorizzata “Centro Studi Paideia” (pagg. 153 ss.), che aveva acquisito lo status di scuola paritaria e che, a partire dall'anno 2017, quando veniva modificato l'assetto societario e veniva nominato un nuovo consulente del lavoro (il dott. , che dal corpo dell'ordinanza del GIP risulta una figura chiave nell'ambito Persona_1 dell'indagine penale), aveva iniziato a comunicare un numero di assunzioni (pari a 1248 nei soli anni 2017-2018, per un totale di 368 dipendenti) assolutamente sproporzionato rispetto alle dimensioni rilevate in sede di accesso ispettivo e al fabbisogno aziendale (pagg. 159 ss.), tanto più ove si consideri che si trattava di assunzioni per pochissime ore settimanali e che, negli anni precedenti, erano state inviate solo n. 14 comunicazioni per un totale di n. 12 dipendenti.
Tra i n. 368 lavoratori risultati falsamente assunti, rientrava anche la ricorrente (pagg. 249-250); con riferimento alla sua posizione, nel corpo dell'ordinanza, si legge espressamente che – come Cont già evidenziato dal - “ha inviato in data 20/10/2017 presso l'Istituto Comprensivo Statale, Via
Giacosa, 46 - , la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza CP_1 fascia per il personale ATA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola Associazione Centro Paideia dal 2/01/2017 al 31/10/2017. Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto
Scolastico Comprensivo Statale, Via Giacosa di , dall' 8/10/2018 al 15/12/2018”. CP_1
Dagli atti risulta che, nei confronti di n. 557 indagati (tra i quali la ricorrente) il procedimento penale si è concluso con decreto di archiviazione (all. 5 fascicolo MIM); dalla richiesta del PM, fatta propria dal GIP, risulta però che – come dedotto da parte resistente – l'Autorità giudiziaria riconosceva la condotta antigiuridica della ricorrente, escludendone tuttavia la rilevanza penale in favore di quella esclusivamente amministrativa con conseguente trasmissione degli atti alla competente Prefettura per l'erogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00 poiché il beneficio economico – alla percezione del quale era stato strumentale il falso – risultava inferiore ad euro 4.000.
Non si tratta quindi di una archiviazione per insussistenza del fatto, ma esclusivamente dovuta al fatto che il beneficio economico ottenuto era inferiore alla soglia di punibilità di € 4000,00 prevista dall'art. 316 ter co. 2 c.p., con conseguente trasformazione in illecito amministrativo.
Al riguardo, il pubblico ministero ha correttamente escluso le somme percepite dalla ricorrente per effetto di un rapporto di lavoro nullo ex art. 1418 c.c., in applicazione dell'art. 2126 co. 2 c.c.
(in base al quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione).
Dagli atti risulta inoltre che “Con nota prot. n. 17330 del 18/10/2023 l'INPS, direzione di Nocera
Inferiore (SA), riferiva di aver annullato il rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra Parte_1
e la scuola paritaria denominata “Associazione Centro Paideia”, per il periodo dal 02/01/2017 al
31/10/2017, e di aver notificato alla lavoratrice il relativo provvedimento di disconoscimento avente prot. n. 0006337 del 11/01/2020 (all. 4). Si tratta quindi di un rapporto di lavoro disconosciuto ai fini previdenziali e non risulta che la ricorrente abbia proposto opposizione al riguardo.
3 Come ammesso anche dalla ricorrente, la dichiarazione mendace relativo al fittizio rapporto di lavoro presso la suddetta scuola paritaria è stata oggetto di sanzione disciplinare (sospensione dal servizio per 3 mesi senza diritto alla retribuzione), che non risulta impugnata.
Ne consegue che, ai fini che rilevano nel presente giudizio, la falsità del rapporto di lavoro di cui innanzi deve ritenersi accertata, per cui si tratta solo di stabilire quali conseguenze ne derivino.
Al riguardo, trova applicazione l'art. 7 co. 5 e ss. D.M. 640/2017: “7.5 - All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda.
7.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.
7.7 - Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.
7.8 - In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica all'interessato e alle altre scuole con cui l'aspirante contrae rapporti di lavoro l'avvenuta verifica e convalida dei dati”.
Ai fini che rilevano nel presente giudizio, rileva in particolare il comma 7 di tale norma. Infatti, trattandosi di servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci, esso è stato dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio. Appare pertanto legittimo il provvedimento impugnato, con il quale parte ricorrente è stata depennata dalle graduatorie permanenti, essendo venuto meno il requisito necessario della maturazione di 24 mesi di servizio effettivo.
Non appare condivisibile la tesi della ricorrente, secondo cui l'unico effetto della falsità del rapporto di lavoro con la scuola paritaria sarebbe costituito dalla perdita del relativo punteggio aggiuntivo (2,50 punti) e non anche la nullità dell'attività prestata successivamente, in quanto – secondo la ricorrente - gli incarichi annuali le sarebbero stati conferiti ugualmente sulla base dei
10,20 punti da lei posseduti anche senza il punteggio per il servizio presso il Centro Paideia.
4 Aldilà dell'evidente difficoltà di un accertamento (meramente ipotetico) su tale questione, la previsione dell'art. 7 co. 7 DM 640/2017 preclude il ricorso a tale prova di resistenza.
La norma citata non prevede infatti l'esclusione del punteggio aggiuntivo attribuito in virtù di dichiarazioni mendaci, ma la prestazione di fatto e non di diritto del servizio prestato sulla base di tali dichiarazioni mendaci, con la conseguenza che a tale servizio non può essere attribuito alcun punteggio;
anche in sede penale la vicenda è stata correttamente ricostruita negli stessi termini, in quanto (come già evidenziato) a pag. 249 dell'ordinanza di custodia cautelare si legge che Il servizio falsamente dichiarato in domanda dalla ricorrente non solo è stato valutato ai fini del punteggio, ma è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto Scolastico
Comprensivo Statale, Via Giacosa di , dall' 8/10/2018 al 15/12/2018; nella già citata richiesta CP_1 di archiviazione, il PM ha correttamente ricondotto il rapporto di lavoro ottenuto in base a tale dichiarazione mendace all'ipotesi di prestazione di fatto con violazione di legge di cui all'art. 2126 c.c. (per cui rimane solo il diritto alla retribuzione ai sensi del secondo comma).
La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 04/10/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 29/09/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
5
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11723/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GIANNINI GIULIANO e l'avv. MORELLI GIOVANNI Parte_1
Ricorrente nei confronti di
Controparte_1
, rappresentato e difeso ai sensi
[...] dell'art. 417 bis c.p.c. dai funzionari avv. SERAFINO FRANCESCO e avv. ROVELLI STEFANO
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto: -riconoscere e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento e/o comunque alla permanenza nelle Graduatorie Permanenti di I fascia formate per il profilo di CS dall'USR Lombardia AT di per l'a.s. 21/22 ed il conseguente diritto all'assunzione quale CP_1
Collaboratore Scolastico presso l'IC Via Giacosa di a decorrere dal medesimo anno;
-per CP_1
l'effetto accertare l'illegittimità della revoca del contratto sottoscritto con l'IC Via Giacosa di a decorrere dall'1/9/2021; - accertare e dichiarare il diritto ad essere reintegrata nel predetto CP_1 contratto, ai fini giuridici ed economici, e per l'effetto sul posto di CS presso l'IC Casarano Polo 2 ove era stata trasferita a decorrere dall'a.s. 23/24; -accertare e dichiarare, ove necessario, il diritto della ricorrente a conseguire nel periodo 17-21, dalle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia
ATA, della provincia di , gli incarichi di CS a tempo determinato utili ai fini dell'inserimento CP_1 nelle graduatorie permanenti ATA ex art. 554 dlgs 297/94 formate per l'a.s. 21/22, anche con solo pt
10,20 ovvero senza il punteggio per il servizio dal 02/01/0217 al 31/10/2017 presso il centro Paideia;
- condannare l'Amm.ne resistente all'adozione di ogni atto e/o provvedimento necessario al pieno ed effettivo riconoscimento di siffatti diritti, ivi compreso il pagamento degli stipendi che la stessa avrebbe avuto diritto a percepire dalla data dell'illegittima risoluzione a quella di effettiva reintegra, oltre interessi e rivalutazione, e tanto anche a titolo risarcitorio;
1 -condannare altresì l'Amm.ne a riconoscere come utili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti i servizi che la ricorrente avrebbe avuto diritto a conseguire per scorrimento delle graduatorie di circolo e di Istituto ATA – profilo Collaboratore scolastico - del periodo 17-21, in provincia di , con pt 10,20, ovvero senza il punteggio per il servizio presso il centro Paideia. CP_1
- in subordine: riconoscere e dichiarare la validità ai fini giuridici del servizio prestato dopo la nomina in ruolo, a decorrere dall''a.s. 21/22 e sino alla revoca, oltre ai servizi prestati con contratto a tempo determinato nel periodo 17-21 o a quelli che avrebbe comunque avuto diritto a conseguire in virtù del punteggio corretto, tanto anche al fine dell'aggiornamento delle prossime graduatorie di circolo e di istituto ATA e/o delle graduatorie permanenti”. Cont Il ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Cont Costituendosi nella fase cautelare, il ha dedotto le seguenti circostanze di fatto:
Con comunicazioni dell – prot. n. 6581 del 13.03.2023 Controparte_1
(all. 1) e prot. n. 28025 del 21.09.2023 – l' di ha acquisito agli Controparte_1 CP_1 atti l'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa il 28.10.2022 nel procedimento penale n. 4756/2018 R.G.N.R. e n. 4779/2018 R.G.G.I.P incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera Inferiore (all. 2). Tale provvedimento – emesso in seno al procedimento penale che vedeva imputati i titolari di alcune scuole paritarie della provincia di Salerno – riconosceva l'esistenza di un'associazione criminale finalizzata alla fittizia assunzione, presso scuole paritarie, di centinaia di soggetti, i quali rivolgendosi a “faccendieri” orbitanti nel mondo delle predette scuole, “si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale. Tali lavoratori, in spregio a qualsiasi regola, procedevano alla compilazione della domanda nel periodo dal 30 settembre al 30 ottobre 2017, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio” (cfr. pag. 2, all. 2). Nell'elenco di tali soggetti – che, in virtù di questi fittizi rapporti di lavoro, hanno prodotto domande di inserimento in graduatorie di vario genere e in varie province, dichiarando falsamente di aver prestato tali servizi – figurava anche il nominativo della ricorrente.
Alla pagina 249 della citata ordinanza, infatti, si può leggere che , nata a [...] il Parte_1
16/05/1983 “ha inviato in data 20/10/2017 presso l'Istituto Comprensivo Statale, VIa Giacosa, 46 -
, la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il CP_1 personale ATA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola
Associazione Centro Paideia dal 2/01/2017 al 31/10/2017. Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto Scolastico
Comprensivo Statale, Via Giacosa di , dall' 8/10/2018 al 15/12/2018”. CP_1
Tali circostanze risultano dalla documentazione in atti e non sono smentite da prove contrarie.
2 In particolare, dalla lettura dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di
Nocera Inferiore (all. 2 fascicolo resistente), risulta infatti in modo evidente la falsità delle numerosissime assunzioni di lavoratori denunciate da una serie di associazioni ed istituti scolastici, tra cui la scuola materna non statale autorizzata “Centro Studi Paideia” (pagg. 153 ss.), che aveva acquisito lo status di scuola paritaria e che, a partire dall'anno 2017, quando veniva modificato l'assetto societario e veniva nominato un nuovo consulente del lavoro (il dott. , che dal corpo dell'ordinanza del GIP risulta una figura chiave nell'ambito Persona_1 dell'indagine penale), aveva iniziato a comunicare un numero di assunzioni (pari a 1248 nei soli anni 2017-2018, per un totale di 368 dipendenti) assolutamente sproporzionato rispetto alle dimensioni rilevate in sede di accesso ispettivo e al fabbisogno aziendale (pagg. 159 ss.), tanto più ove si consideri che si trattava di assunzioni per pochissime ore settimanali e che, negli anni precedenti, erano state inviate solo n. 14 comunicazioni per un totale di n. 12 dipendenti.
Tra i n. 368 lavoratori risultati falsamente assunti, rientrava anche la ricorrente (pagg. 249-250); con riferimento alla sua posizione, nel corpo dell'ordinanza, si legge espressamente che – come Cont già evidenziato dal - “ha inviato in data 20/10/2017 presso l'Istituto Comprensivo Statale, Via
Giacosa, 46 - , la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza CP_1 fascia per il personale ATA, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola Associazione Centro Paideia dal 2/01/2017 al 31/10/2017. Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto
Scolastico Comprensivo Statale, Via Giacosa di , dall' 8/10/2018 al 15/12/2018”. CP_1
Dagli atti risulta che, nei confronti di n. 557 indagati (tra i quali la ricorrente) il procedimento penale si è concluso con decreto di archiviazione (all. 5 fascicolo MIM); dalla richiesta del PM, fatta propria dal GIP, risulta però che – come dedotto da parte resistente – l'Autorità giudiziaria riconosceva la condotta antigiuridica della ricorrente, escludendone tuttavia la rilevanza penale in favore di quella esclusivamente amministrativa con conseguente trasmissione degli atti alla competente Prefettura per l'erogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00 poiché il beneficio economico – alla percezione del quale era stato strumentale il falso – risultava inferiore ad euro 4.000.
Non si tratta quindi di una archiviazione per insussistenza del fatto, ma esclusivamente dovuta al fatto che il beneficio economico ottenuto era inferiore alla soglia di punibilità di € 4000,00 prevista dall'art. 316 ter co. 2 c.p., con conseguente trasformazione in illecito amministrativo.
Al riguardo, il pubblico ministero ha correttamente escluso le somme percepite dalla ricorrente per effetto di un rapporto di lavoro nullo ex art. 1418 c.c., in applicazione dell'art. 2126 co. 2 c.c.
(in base al quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione).
Dagli atti risulta inoltre che “Con nota prot. n. 17330 del 18/10/2023 l'INPS, direzione di Nocera
Inferiore (SA), riferiva di aver annullato il rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra Parte_1
e la scuola paritaria denominata “Associazione Centro Paideia”, per il periodo dal 02/01/2017 al
31/10/2017, e di aver notificato alla lavoratrice il relativo provvedimento di disconoscimento avente prot. n. 0006337 del 11/01/2020 (all. 4). Si tratta quindi di un rapporto di lavoro disconosciuto ai fini previdenziali e non risulta che la ricorrente abbia proposto opposizione al riguardo.
3 Come ammesso anche dalla ricorrente, la dichiarazione mendace relativo al fittizio rapporto di lavoro presso la suddetta scuola paritaria è stata oggetto di sanzione disciplinare (sospensione dal servizio per 3 mesi senza diritto alla retribuzione), che non risulta impugnata.
Ne consegue che, ai fini che rilevano nel presente giudizio, la falsità del rapporto di lavoro di cui innanzi deve ritenersi accertata, per cui si tratta solo di stabilire quali conseguenze ne derivino.
Al riguardo, trova applicazione l'art. 7 co. 5 e ss. D.M. 640/2017: “7.5 - All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda.
7.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.
7.7 - Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.
7.8 - In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro comunica all'interessato e alle altre scuole con cui l'aspirante contrae rapporti di lavoro l'avvenuta verifica e convalida dei dati”.
Ai fini che rilevano nel presente giudizio, rileva in particolare il comma 7 di tale norma. Infatti, trattandosi di servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci, esso è stato dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio. Appare pertanto legittimo il provvedimento impugnato, con il quale parte ricorrente è stata depennata dalle graduatorie permanenti, essendo venuto meno il requisito necessario della maturazione di 24 mesi di servizio effettivo.
Non appare condivisibile la tesi della ricorrente, secondo cui l'unico effetto della falsità del rapporto di lavoro con la scuola paritaria sarebbe costituito dalla perdita del relativo punteggio aggiuntivo (2,50 punti) e non anche la nullità dell'attività prestata successivamente, in quanto – secondo la ricorrente - gli incarichi annuali le sarebbero stati conferiti ugualmente sulla base dei
10,20 punti da lei posseduti anche senza il punteggio per il servizio presso il Centro Paideia.
4 Aldilà dell'evidente difficoltà di un accertamento (meramente ipotetico) su tale questione, la previsione dell'art. 7 co. 7 DM 640/2017 preclude il ricorso a tale prova di resistenza.
La norma citata non prevede infatti l'esclusione del punteggio aggiuntivo attribuito in virtù di dichiarazioni mendaci, ma la prestazione di fatto e non di diritto del servizio prestato sulla base di tali dichiarazioni mendaci, con la conseguenza che a tale servizio non può essere attribuito alcun punteggio;
anche in sede penale la vicenda è stata correttamente ricostruita negli stessi termini, in quanto (come già evidenziato) a pag. 249 dell'ordinanza di custodia cautelare si legge che Il servizio falsamente dichiarato in domanda dalla ricorrente non solo è stato valutato ai fini del punteggio, ma è stato determinante per l'assunzione presso l'Istituto Scolastico
Comprensivo Statale, Via Giacosa di , dall' 8/10/2018 al 15/12/2018; nella già citata richiesta CP_1 di archiviazione, il PM ha correttamente ricondotto il rapporto di lavoro ottenuto in base a tale dichiarazione mendace all'ipotesi di prestazione di fatto con violazione di legge di cui all'art. 2126 c.c. (per cui rimane solo il diritto alla retribuzione ai sensi del secondo comma).
La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 04/10/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 29/09/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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