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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 422 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 422/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ARMENI RITA
e nato il [...] ad [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. MUSSO LUCIA TERESA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. Affidamento condiviso dei figli, con residenza prevalente ed anagrafica presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3. La casa coniugale sita in Asti, corso Alfieri n. 234, condotta in locazione dalla OR
[...]
, viene lasciata in uso esclusivo alla moglie, unitamente a tutti gli arredi che la Parte_1
compongono;
4. I minori verranno affidati secondo il piano genitoriale in allegato, che si intende parte integrante del presente atto, condizioni che qui si indicano: - I figli minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza prevalente ed anagrafica presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. Premesso che entrambi i genitori, nella frequentazione dei figli, si impegnano a rispettare i loro interessi scolastici, ricreativi, sportivi e personali, convengono che: - e potranno vedere e stare con il padre ogni volta Per_1 Per_2
che lo vorranno e per il tempo desiderato;
- circa il padre potrà vederla e tenerla con sé alle Per_3
seguenti condizioni, salvo diverso accordo tra genitori e il desiderio della figlia: - a fine settimana alterni, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, prelevandola e riaccompagnandola presso la residenza materna;
- in settimana, dall'uscita da scuola del martedì al mercoledì mattina, e dall'uscita da scuola del giovedì al venerdì mattina;
in entrambe le occasioni, il padre accompagnerà la figlia a scuola;
- circa le vacanze natalizie, i figli potranno trascorrere ad anni alterni, con ciascun genitore, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre pomeriggio, oppure dal 30 dicembre pomeriggio al 6 gennaio;
circa le vacanze pasquali, i minori potranno trascorrere ad anni alterni, tre giorni consecutivi, garantendo Pasqua o Lunedì dell'Angelo; si rispetterà il criterio dell'alternanza per le festività principali;
- i figli potranno trascorrere alternativamente con ciascuno dei genitori le altre festività infrannuali, qualora non ricadenti nelle giornate di sabato o domenica (tra le quali, ad esempio, 25 aprile, 2 giugno, 1° novembre, compleanni dei figli etc.) nell'osservanza del criterio della successione tra le festività medesime;
con il padre o la madre le rispettive feste del papà e della mamma;
- circa le vacanze estive, i figli potranno trascorrere con ciascuno dei genitori tre settimane, delle quali al massimo due consecutive. I genitori dovranno accordarsi relativamente al periodo e alla destinazione delle vacanze che intendono trascorrere con i figli entro il 30 maggio;
5. Il signor contribuirà al mantenimento dei figli mediante il versamento di una somma Parte_2 mensile pari ad euro 1.500,00 € (ossia 500,00 € per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mesi all'anno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a far data dalla firma del presente ricorso;
6. Il signor si farà carico del 100 % delle spese straordinarie per tre anni dalla firma del Parte_2
presente ricorso;
successivamente si farà del 75% di dette spese. Per le spese straordinarie si farà riferimento al Protocollo del Tribunale di Asti del 17/7/2017;
7. Il signor verserà un assegno di mantenimento per la OR di € 600,00 Parte_2 Pt_1
mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mesi all'anno, per 3 anni a decorrere dalla firma del presente ricorso;
8. Le spese di locazione per il garage per la rimessa dell'autovettura in uso alla sig.ra Pt_1
saranno sostenute direttamente dalla stessa;
9. Le spese condominiali di cui al decreto ingiuntivo NR. 328/2023 sono state interamente pagate dal signor;
Parte_2
10. Il signor concorrerà nella misura del 100% alle spese condominiali maturate sino al Parte_2 mese di gennaio 2024, il cui ammontare è stato determinato dall'amministratore di condominio in €
900,00;
11. La sig.ra sosterrà, dalla sottoscrizione del presente ricorso, e comunque dal mese di Pt_1 gennaio 2024, le spese di affitto dell'immobile condotto in locazione le spese condominiali, le utenze domestiche, le spese di manutenzione ordinaria della abitazione sita in Asti, Corso Alfieri 234;
12. Il sig. concorrerà nella misura del 50% alle spese di trasloco nel caso in cui la sig.ra Parte_2
volesse trasferirsi in altra abitazione meno costosa, unitamente ai figli minori;
Pt_1
13. Il documento di identità e la tessera sanitaria dei minori verranno custoditi dal genitore che, di volta in volta, ha presso di sé i minori;
14. L'assegno unico verrà percepito dalla OR;
Pt_1 15. Il cane di famiglia verrà affidato alla OR , che provvederà a tutte le sue necessità Pt_1
ordinarie;
16. Le spese della presente procedura sono compensate”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da Parte_1
, nato ad [...] il [...], celebrato in ROMA in data 27/04/2009, Parte_2
trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 490, Parte I, Serie, Anno
2009, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 12/03/2025
Il presidente est. (dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 422/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nato il [...] a [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ARMENI RITA
e nato il [...] ad [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. MUSSO LUCIA TERESA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. I coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. Affidamento condiviso dei figli, con residenza prevalente ed anagrafica presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3. La casa coniugale sita in Asti, corso Alfieri n. 234, condotta in locazione dalla OR
[...]
, viene lasciata in uso esclusivo alla moglie, unitamente a tutti gli arredi che la Parte_1
compongono;
4. I minori verranno affidati secondo il piano genitoriale in allegato, che si intende parte integrante del presente atto, condizioni che qui si indicano: - I figli minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza prevalente ed anagrafica presso la madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. Premesso che entrambi i genitori, nella frequentazione dei figli, si impegnano a rispettare i loro interessi scolastici, ricreativi, sportivi e personali, convengono che: - e potranno vedere e stare con il padre ogni volta Per_1 Per_2
che lo vorranno e per il tempo desiderato;
- circa il padre potrà vederla e tenerla con sé alle Per_3
seguenti condizioni, salvo diverso accordo tra genitori e il desiderio della figlia: - a fine settimana alterni, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, prelevandola e riaccompagnandola presso la residenza materna;
- in settimana, dall'uscita da scuola del martedì al mercoledì mattina, e dall'uscita da scuola del giovedì al venerdì mattina;
in entrambe le occasioni, il padre accompagnerà la figlia a scuola;
- circa le vacanze natalizie, i figli potranno trascorrere ad anni alterni, con ciascun genitore, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre pomeriggio, oppure dal 30 dicembre pomeriggio al 6 gennaio;
circa le vacanze pasquali, i minori potranno trascorrere ad anni alterni, tre giorni consecutivi, garantendo Pasqua o Lunedì dell'Angelo; si rispetterà il criterio dell'alternanza per le festività principali;
- i figli potranno trascorrere alternativamente con ciascuno dei genitori le altre festività infrannuali, qualora non ricadenti nelle giornate di sabato o domenica (tra le quali, ad esempio, 25 aprile, 2 giugno, 1° novembre, compleanni dei figli etc.) nell'osservanza del criterio della successione tra le festività medesime;
con il padre o la madre le rispettive feste del papà e della mamma;
- circa le vacanze estive, i figli potranno trascorrere con ciascuno dei genitori tre settimane, delle quali al massimo due consecutive. I genitori dovranno accordarsi relativamente al periodo e alla destinazione delle vacanze che intendono trascorrere con i figli entro il 30 maggio;
5. Il signor contribuirà al mantenimento dei figli mediante il versamento di una somma Parte_2 mensile pari ad euro 1.500,00 € (ossia 500,00 € per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mesi all'anno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a far data dalla firma del presente ricorso;
6. Il signor si farà carico del 100 % delle spese straordinarie per tre anni dalla firma del Parte_2
presente ricorso;
successivamente si farà del 75% di dette spese. Per le spese straordinarie si farà riferimento al Protocollo del Tribunale di Asti del 17/7/2017;
7. Il signor verserà un assegno di mantenimento per la OR di € 600,00 Parte_2 Pt_1
mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mesi all'anno, per 3 anni a decorrere dalla firma del presente ricorso;
8. Le spese di locazione per il garage per la rimessa dell'autovettura in uso alla sig.ra Pt_1
saranno sostenute direttamente dalla stessa;
9. Le spese condominiali di cui al decreto ingiuntivo NR. 328/2023 sono state interamente pagate dal signor;
Parte_2
10. Il signor concorrerà nella misura del 100% alle spese condominiali maturate sino al Parte_2 mese di gennaio 2024, il cui ammontare è stato determinato dall'amministratore di condominio in €
900,00;
11. La sig.ra sosterrà, dalla sottoscrizione del presente ricorso, e comunque dal mese di Pt_1 gennaio 2024, le spese di affitto dell'immobile condotto in locazione le spese condominiali, le utenze domestiche, le spese di manutenzione ordinaria della abitazione sita in Asti, Corso Alfieri 234;
12. Il sig. concorrerà nella misura del 50% alle spese di trasloco nel caso in cui la sig.ra Parte_2
volesse trasferirsi in altra abitazione meno costosa, unitamente ai figli minori;
Pt_1
13. Il documento di identità e la tessera sanitaria dei minori verranno custoditi dal genitore che, di volta in volta, ha presso di sé i minori;
14. L'assegno unico verrà percepito dalla OR;
Pt_1 15. Il cane di famiglia verrà affidato alla OR , che provvederà a tutte le sue necessità Pt_1
ordinarie;
16. Le spese della presente procedura sono compensate”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da Parte_1
, nato ad [...] il [...], celebrato in ROMA in data 27/04/2009, Parte_2
trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 490, Parte I, Serie, Anno
2009, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 12/03/2025
Il presidente est. (dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.