Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5278/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. FRODATI MIRKO C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. pagina 1 di 5
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Montecreto (MO)in Via La Sorbella
n. 695 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in Parte_2 ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i Persona_1 Per_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la Persona_1 Per_2 dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici o ricreativi dei figli e previo accordo con la madre e generalmente secondo le seguenti cadenze:
4/a) a week end alternati dal venerdì sera e fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà fino ai mezzi per recarsi a scuola nel periodo scolastico ovvero li riporterà presso la dimora materna ed una sera individuata indicativamente nel mercoledì nel week end di competenza materna;
4/b) una settimana durante le festività del Natale, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze fino al capodanno e dal 1 gennaio fino alla ripresa della scuola per il successivo, tre giorni consecutivi durante le festività pasquali dalla fine della scuola fino al giorno di pasqua un anno e dal lunedì dell'Angelo fino alla ripresa della scuola l'anno successivo;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 1 maggio di ogni anno;
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito Parte_1 Parte_2 in c/c acceso presso la BPM filiale di Fanano IBAN:
pagina 2 di 5 [...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese,
l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 800,00
(ottocento//00) e così € 400,00 (quattrocento//00) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie per la gestione del figlio saranno ripartite al 50% a carico del padre e 50% a carico della madre;
le spese in oggetto sono le seguenti come da protocollo del Tribunale di Modena del 25/09/2019, che qui si richiama:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 3 di 5 • spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Il genitore che le sostiene dovrà comunicarle mediante l'esibizione delle ricevute/fatture entro 30 giorni dal pagamento e/o dall'emissione delle stesse, e l'altro genitore dovrà provvedere alla rifusione della propria quota al genitore che le ha sostenute, salvo compensazione con quelle dal medesimo sostenute direttamente. Le ricevute e le fatture dovranno essere intestate al minore, al fine di consentire la detrazione a ciascun genitore. Le spese che richiedono il preventivo accordo dovranno essere concordate per iscritto mediante lo scambio di mail agli indirizzi noti ai ricorrenti e/o con messaggi whatsapp. Le parti convengono che il mancato riscontro della mail e/o del messaggio whatsapp del genitore richiedente da parte dell'altro, entro e non oltre 10 giorni dall'invio, comporterà l'accettazione della spesa indicata/comunicata e dei relativi costi.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di avere già provveduto alla divisione dei beni personali prima del deposito del ricorso di conseguenza nessuno avrà null'altro a che pretendere dal coniuge ad alcun titolo;
8. Il sig. fornirà ogni autunno la legna necessaria per il Parte_1 riscaldamento della casa assegnata alla sig.ra per un totale di Parte_2 circa 50 quintali all'anno;
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
10. Il sig. si impegna a trasferire/donare ai figli e Parte_1 Per_1
la nuda proprietà degli immobili posti in Montecreto via La Sorbella 695 Per_2
(abitazione principale di residenza) al raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi i figli.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto pagina 4 di 5 della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il Parte_1
12/03/1980 e nata a [...] il [...] Parte_2 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 31/3/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MONTECRETO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2010 Atto n. 4 Parte II Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/4/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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