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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/12/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.C.
N......................Sent.
N.....................Cron.
REPUBBLICA ITALIANA N......................Rep.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1051/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Pilade Lanero che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Toso in forza di mandato in atti e CP_2 presso il cui studio ha eletto domicilio;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto e previa riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
I – Nel merito: dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o irricevibile la domanda attorea e, comunque, rigettarla in quanto destituita di fondamento e/o sfornita di prova;
1 II – Dato atto della natura pretestuosa e temeraria rivestita dalla domanda di parte attrice, condannare il al risarcimento del danno, ai sensi dell'Art. 96 Controparte_3
c.p.c..
III – Accertare che la ditta individuale per le forniture effettuate e per le Parte_1 manutenzioni eseguite in favore del , nell'anno 2019, ha maturato Controparte_3 il diritto a percepire il compenso di Euro 12.370,00, oltre IVA ovvero il compenso che sarà ritenuto di giustizia e, per l'effetto, condannare il convenuto a corrispondere detto importo, CP_3 oltre oneri fiscali;
IV - Vinte le spese di lite del presente e del precedente grado di giudizio.
Per parte appellata:
“Il , così come sopra rappresentato e difeso, chiede che la Corte di Controparte_3
Appello di Genova voglia respingere l'appello proposto dal Signor avverso la Parte_1 sentenza n. 2769/2024, pubblicata in data 31/10/2024 dal Tribunale di Genova, confermando in toto la stessa.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 4/03/2022 il condominio di conveniva in CP_3 giudizio, nanti il Tribunale di Genova, quale titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, deducendo che:
- in data 20/12/2019 la ditta OL LU aveva emesso nei confronti del condominio la fattura n. 95/2019 per un importo pari a € 5.214,00 con la seguente causale “fornitura piante per vostro parco” e che tale fattura era stata pagata dal condominio in data 12/05/2020 in persona dell'allora amministratore tramite assegno bancario;
CP_4
- dai controlli eseguiti dal successivo amministratore di condominio emergeva che la fornitura non era mai stata eseguita e che quindi il relativo pagamento non era dovuto, in considerazione del fatto che a novembre 2019 la ditta aveva già fornito piante al condominio e aveva emesso la fattura n. 82/2019 con la causale “fornitura piante per vs. aree verdi” la quale era stata regolarmente saldata;
- richiesto di fornire giustificazioni in relazione all'emissione della seconda fattura, il sig. aveva dichiarato di non aver avuto contatti con l'amministratore ma di aver Pt_1 CP_4 seguito le indicazioni impartite dal condomino consigliere sig. Controparte_5
Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, il Condominio chiedeva: CP_3
2 - dichiararsi non dovuta la somma di € 5.214,00 di cui alla fattura n. 95/2019 e, per l'effetto, condannare quale titolare della ditta individuale omonima, poi cessata, al Parte_1 pagamento della predetta somma in favore del condominio di 7 con vittoria CP_3 delle spese di lite;
- in via istruttoria formulava capitoli di prova per testi, indicando il sig. Controparte_6 giardiniere e custode del Condominio, nonché per interrogatorio formale del convenuto.
Si costituiva in giudizio eccependo che: Parte_1
- dal 2017 aveva svolto attività di manutenzione del verde e di fornitura di piante in favore del
Controparte_3
- dopo aver espletato la citata attività anche nel corso del 2019, la ditta si era rivolta a novembre 2019 all'allora amministratore di condominio per chiedere il CP_4 pagamento della prestazione effettuata;
- l'amministratore , deducendo problemi di liquidità del condominio, aveva richiesto CP_4 alla ditta di emettere due fatture distinte, concordando contestualmente i tempi del loro pagamento. In particolare, veniva pattuito che la fattura n. 95/2019 dell'importo di €
5.214,00 sarebbe stata pagata nel corso dell'esercizio successivo;
- al fine di contenere i costi che il condominio avrebbe dovuto sopportare, le parti concordavano di imputare l'importo dovuto per le forniture e per le manutenzioni soltanto alla “fornitura di piante”, in considerazione della aliquota Iva più bassa delle forniture rispetto a quella prevista per l'attività di manutenzione.
Alla luce di quanto esposto, il convenuto deduceva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, essendo necessaria un'istruzione non sommaria e, in via principale e nel merito, domandava il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
Nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il convenuto formulava domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del condominio al pagamento della somma complessiva di
€ 12.370 risultanti dalla fattura n. 82/2019 recante “importo dovuto € 7.630,00 più IVA” e dalla fattura n. 95/2019 recante “importo dovuto € 4.740,00 più IVA”, emesse per fornitura di piante e per l'attività di manutenzione consistita nella potatura dei lecci, delle palme, dei cipressi e del platano.
In via istruttoria, domandava l'ammissione di capitoli di prova, indicando quali testi il precedente amministratore , nonché i propri giardinieri e CP_4 Parte_2 Persona_1
Il Tribunale di Genova, disposto il mutamento del rito, accoglieva le istanze istruttorie dell'attore e del convenuto;
all'udienza del 25/10/2023 il Tribunale procedeva all'interrogatorio formale del
3 nuovo amministratore di condominio sig. e del convenuto sig. e successivamente CP_2 Pt_1 all'escussione testimoniale del precedente amministratore condominiale sig. , del giardiniere CP_4
e custode nonché dei giardinieri della ditta OL DE LP e Controparte_6 Per_1
[...]
All'udienza dell'1/02/2024 procedeva al confronto fra i testimoni Controparte_6 Parte_2
e i quali confermavano tutte le dichiarazioni precedentemente da ciascuno rese.
[...] Persona_1
Successivamente, con sentenza n. 2769/2024 del 31/10/2024, così provvedeva:
- accoglieva la domanda dell'attore e dichiarava che la somma di € 5.214,00 versata dal alla ditta in forza della fattura n. 95/2019 non era Controparte_3 Pt_1 dovuta;
- conseguentemente dichiarava obbligato e condannava a versare al Parte_1
la somma di € 5.214,00, maggiorato di interessi dal giorno Controparte_3 del pagamento al saldo;
- condannava il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidandole in € 3.330,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA e spese di negoziazione assistita;
- disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza in ordine al reato di falsa testimonianza nei confronti dei testimoni Parte_2
e
[...] Persona_1
Secondo il Tribunale il carattere non dovuto della somma portata dalla fattura n. 95/2019 risultava per tabulas, in quanto tale documento non conteneva l'indicazione puntuale della natura, della qualità e della quantità dei beni e dei servizi che erano stati oggetto della prestazione: né poteva attribuirsi alcun rilievo al fatto che la fattura era stata emessa volutamente soltanto per la fornitura delle piante al fine di indicare una aliquota Iva minore.
In secondo luogo, l'ex amministratore di condominio sig. aveva dichiarato di aver pagato CP_4 nella consapevolezza che le prestazioni non fossero quelle indicate in fattura, pur non sapendo dire con precisione quali altre prestazioni fossero state svolte dal convenuto egli aveva spiegato Pt_1 di occuparsi soltanto della parte amministrativa e contabile mentre il custode e i condomini consiglieri, tra cui il sig. indicavano all'impresa quali interventi erano necessari di volta CP_5 in volta per la manutenzione e per la fornitura di piante.
Il testimone attoreo aveva saputo indicare la tipologia e la quantità delle piante Testimone_1 che erano state fornite nel 2019, ricordando che la potatura dei lecci, delle palme, dei cipressi e del platano era stata effettuata solo una volta nel 2018. 4 Egli aveva elencato con precisione le piante che erano state fornite nel 2019 e che erano contenute nella fattura numero n. 82/2019, regolarmente pagata dal condominio e aveva escluso che nel 2019 fossero state effettuate potature: aveva altresì mostrato una fotografia archiviata nel proprio cellulare e recante la data del 16/02/2018 nella quale, a suo dire, era raffigurata l'operazione di potatura dei lecci e dei platani.
Il teste indicato dal convenuto aveva dichiarato di non ricordare quali forniture erano Parte_2 state effettuate nel 2019 ma aveva affermato di aver effettuato personalmente le potature dei lecci, del platano e delle palme.
Quanto alle dichiarazioni del teste quest'ultimo aveva riferito di aver consegnato Persona_1 alcune piante e di aver effettuato le potature dei lecci, delle palme e dei cipressi nel 2019: egli non si ricordava di lavori di potatura effettuati nel 2018 ma solo di quelli di potatura del platano eseguiti a dicembre 2019.
Il Tribunale non ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dei testi e in quanto imprecise sia Pt_2 Per_1 sul tipo di piante che erano state consegnate sia sulle circostanze temporali in cui sarebbero state eseguite le potature.
A diverse conclusioni non poteva neppure addivenirsi in base al preventivo depositato dal convenuto in cui era contenuto il riferimento alla potatura delle piante, in quanto tale documento non era stato trasmesso all'amministratore del condominio ma soltanto al condomino sig. CP_5
e comunque in esso non vi era la richiesta di potatura del platano da parte del condominio.
In considerazione di tali elementi, il Tribunale affermava il carattere non dovuto della somma pagata dal condominio nella fattura n. 95/2019 a favore di e rigettava per carenza di Parte_1 prova la domanda riconvenzionale del convenuto.
In data 19/11/2024 interponeva appello avverso la citata sentenza, articolando tre Parte_1 motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto veritiera solo la deposizione del teste in merito all'anno di potatura del platano. Testimone_1
Secondo l'appellante la foto contenuta nel cellulare del teste non raffigurava i lavori di potatura di una pianta, dato che non vi era segatura né tronchi o rami per terra, ma soltanto una “piattaforma aerea” che avrebbe potuto essere utilizzata anche per interventi diversi.
Con il secondo motivo, l'appellante deduceva che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto sussistente la fattispecie di indebito oggettivo, seppur in presenza di un'obbligazione da adempiere e derivante dalle forniture e dalle manutenzioni eseguite nel 2019.
5 Egli evidenziava che l'allora amministratore di condominio sig. si occupava soltanto della CP_4 gestione amministrativa e contabile dell'ente, mentre era il condomino consigliere il CP_5 soggetto delegato all'individuazione delle forniture e degli interventi necessari per il parco.
Pertanto, la trasmissione del preventivo al consigliere doveva ritenersi sufficiente a CP_5 comportare il sorgere di un'obbligazione a carico del condominio, senza la necessità di inviare il preventivo di spesa anche all'amministratore.
Con il terzo motivo, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto sussistente un accordo intercorso tra la ditta e il Condominio in merito all'imputazione della fattura soltanto alla fornitura di piante e non anche alla manutenzione e potatura di quelle già presenti.
La prova dell'accordo doveva desumersi dal comportamento concludente tenuto dal CP_3 che non aveva respinto la fattura ma l'aveva pagata.
Si costituiva in giudizio il il rigetto integrale dell'impugnazione Controparte_3 avversaria e la conferma dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza dell'11/04/2025, rilevato l'esito negativo della proposta conciliativa formulata ex art. 350 comma 4 c.p.c., il Consigliere Istruttore fissava davanti a sé l'udienza di remissione della causa al Collegio per la decisione al 20/11/2025, sostituita con udienza di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. e assegnava alle parti i termini perentori previsti per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui infra.
1. Deve essere preliminarmente precisato quanto segue in relazione all'oggetto della domanda formulata dall' l'attore in riconvenzione domandava la condanna del condominio al Pt_1
pagamento della somma complessiva di € 12.370,00 risultanti dalla fattura n. 82/2019 recante
“importo dovuto € 7.630,00 oltre IVA” e dalla fattura n. 95/2019 recante “importo dovuto €
4.740,00 oltre IVA”.
In relazione alla fattura n. 82/2019 va evidenziato che il suo pagamento non è stato mai contestato dal e non ha costituito oggetto della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, CP_3 pertanto, non vi è interesse ad agire in capo all' in relazione a tale importo in relazione al Pt_1 quale ha reiterato la domanda in appello.
2. I primi due motivi di appello, vertendo sul carattere dovuto e non indebito della somma di cui alla fattura n. 95/2019, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei soli limiti di seguito esposti.
2.1 Secondo la giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cass. n. 21340/2025, “in tema di onere probatorio nell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., deve ritenersi operante il normale
6 principio dell'onere della prova gravante sull'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia
l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi”: fornita tale prova, deve essere il convenuto a provare l'avvenuta esecuzione della prestazione e la sussistenza di una valida causa giustificatrice. È alla luce del citato principio che devono essere esaminate distintamente la fornitura di piante, la potatura dei lecci, delle palme e dei cipressi e, infine, la potatura del platano.
2.2 Per quando riguarda la fornitura delle piante, la Corte evidenzia che, a fronte della natura non risolutiva delle prove orali raccolte, si presenta dirimente la circostanza che il convenuto-attore in riconvenzione ha ammesso che la presunta fornitura di piante in realtà non è avvenuta, in quanto tale dicitura nella fattura era stata utilizzata allo scopo esclusivo di usufruire di un'aliquota Iva più bassa (cfr. comparsa di costituzione e risposta punti 7 e 8 pag. 3, reiterati nell'appello punto 6 pag.
2).
2.3 Né il predetto ha fornito la prova di avere effettivamente venduto tutte o alcune delle Pt_1 piante menzionate nella fattura n. 95/2019 oggetto di causa, posto che i testimoni da lui indotti non sono stati in grado di ricordare circostanze precise in relazione alla quantità e la qualità delle piante: infatti il teste ha affermato “sulle forniture non posso ricordare il numero preciso […] sono Pt_2 state portate parecchie piante e parecchi concimi” e il teste ha riferito che “abbiamo portato Tes_2 diversi tipi di piante” (cfr. verbale ud. 25/10/2023 pagg. 3 e 4).
2.3 Alle medesime conclusioni si perviene in relazione alle operazioni di potatura dei lecci, delle palme e dei cipressi: all'udienza di confronto dell'1/02/2024, a fronte delle dichiarazioni del custode e giardiniere che ha ribadito che la potatura di tale piante è avvenuta nel Testimone_1
2018 avvalendosi della fotografia scattata dal proprio cellulare e recante data 16/02/2018, i citati testimoni e non hanno saputo precisare o altrimenti circostanziare le precedenti Pt_2 Tes_2 affermazioni secondo cui la loro potatura sarebbe avvenuta a dicembre 2019 ma si sono limitati a ribadire unicamente di aver effettuato la potatura del platano.
2.4 Alla luce di quanto evidenziato nei punti precedenti, deve rilevarsi che non è stata fornita alcuna prova in merito all'esecuzione delle prestazioni di fornitura delle piante e di potatura dei lecci, delle palme e dei cipressi per la quale è stata emessa la fattura n. 95/2019.
2.5 A diverso esito, invece, deve pervenirsi in relazione all'operazione di potatura del platano;
ritiene la Corte che, pur a fronte dell'esibizione della fotografia da parte del custode
[...]
recante data 16/02/2018 in cui viene raffigurata la pianta dopo la potatura, vi sia la prova Tes_1 dell'intervento operato sulla medesima pianta dai giardinieri e a dicembre del 2019. Pt_2 Tes_2
2.6 In primo luogo, i testimoni citati, i quali all'epoca dell'interrogatorio non erano più dipendenti della ditta che era nel frattempo cessata, hanno circostanziato con precisione e sicurezza Pt_1
7 l'intervento sul platano alla fine del 2019, affermando in particolare il di avervi provveduto Pt_2 personalmente.
2.7 In secondo luogo, la Corte evidenzia che non vi è un'ontologica incompatibilità fra la potatura del platano realizzata all'inizio del 2018 e l'intervento sulla medesima pianta effettuata alla fine del
2019, in base a quanto emerge dalla descrizione del preventivo inviato dalla ditta al Pt_1 condomino consigliere (doc. 3 convenuto : dal citato documento, infatti, si CP_5 Pt_1 deduce che l'intervento sulla pianta ha riguardato soltanto le dimensioni della chioma, ai fini di un suo ridimensionamento, e i rami secondari che insistevano in modo fitto sui rami portanti.
In altri termini, si trattava di un'operazione distinta rispetto alla potatura compiuta nel 2018, poiché non ha interessato la struttura portante dell'albero né i rami principali, ma è consistita unicamente nel controllo dello sviluppo della pianta in modo da preservarne “la maestosità del portamento e
l'insieme vegetativo”.
2.5 Consegue che deve ritenersi compiuta una sola potatura del platano, effettivamente realizzata al principio del 2018, e un successivo intervento meramente manutentivo condotto sulla medesima pianta alla fine del 2019.
2.6 La valutazione complessiva di questi elementi conduce a ritenere provata l'esecuzione della prestazione di “potatura” del platano da parte della ditta e per la quale, dunque, il pagamento Pt_1
è stato correttamente effettuato dal seppure in misura superiore rispetto al valore della CP_3 prestazione come motivato infra.
3. Il terzo motivo è infondato e deve essere rigettato.
3.1 In disparte le considerazioni in merito al carattere fraudolento della fattura, deve essere evidenziato che nessuna prova è stata fornita dall'appellante in merito al citato accordo intercorso con il condominio avente ad oggetto l'imputazione della fattura n. 95/2019 alla sola fornitura di piante al fine di usufruire di un'agevolazione fiscale.
3.2 Il pagamento del condominio non può costituire prova di una simile intesa, in considerazione del fatto che è stato lo stesso amministratore di condominio ad ammettere di aver proceduto CP_4 al pagamento della fattura, ignorando quali prestazioni fossero state concretamente eseguite (cfr. verbale di interrogatorio ud. 25/10/2023 pag. 2).
3.3 Tale pagamento, al contrario, si atteggia a requisito costitutivo della fattispecie di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ed è il presupposto logico-giuridico dell'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal . CP_3
4 Da quanto sopra premesso consegue che la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dal condominio è fondata in relazione al minor importo di € 3.914,00 in ragione del fatto che la restante
8 somma pari a € 1.300,00 a netto dell'IVA, costituente corrispettivo per la potatura del platano, secondo la quantificazione della prestazione contenuta nel preventivo inviato al che CP_5 appare ragionevole e congrua in relazione alla prestazione stessa, risulta essere stata pagata correttamente dal all' CP_3 Pt_1
5 Il parziale accoglimento dell'appello comporta il rigetto della richiesta di condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c, in quanto tale norma presuppone la soccombenza totale e CP_3 concreta (in termini Cass. n. 13181/1992).
6 In ragione dell'accoglimento solo parziale dell'appello nonché in ragione della inammissibilità della domanda relativamente alla fattura non oggetto di contestazione svolta dall' pare equo Pt_1 compensare integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 2769 emessa dal Tribunale di Genova in data 31/10/2024, così provvede:
1) accerta e dichiara che la somma pari a € 3.914,00 versata dal condominio di 7 CP_3 alla ditta non era dovuta;
Parte_1
2) dichiara obbligato e condanna a versare al in Parte_1 Controparte_3 persona del legale amministratore pro tempore, la somma di € 3.914,00 maggiorata di interessi dal giorno del pagamento al saldo;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Genova, 26 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
Minuta redatta dal M.O.T. Dott. Andrea Diomeda.
9
N......................Sent.
N.....................Cron.
REPUBBLICA ITALIANA N......................Rep.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1051/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Pilade Lanero che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Toso in forza di mandato in atti e CP_2 presso il cui studio ha eletto domicilio;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto e previa riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
I – Nel merito: dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o irricevibile la domanda attorea e, comunque, rigettarla in quanto destituita di fondamento e/o sfornita di prova;
1 II – Dato atto della natura pretestuosa e temeraria rivestita dalla domanda di parte attrice, condannare il al risarcimento del danno, ai sensi dell'Art. 96 Controparte_3
c.p.c..
III – Accertare che la ditta individuale per le forniture effettuate e per le Parte_1 manutenzioni eseguite in favore del , nell'anno 2019, ha maturato Controparte_3 il diritto a percepire il compenso di Euro 12.370,00, oltre IVA ovvero il compenso che sarà ritenuto di giustizia e, per l'effetto, condannare il convenuto a corrispondere detto importo, CP_3 oltre oneri fiscali;
IV - Vinte le spese di lite del presente e del precedente grado di giudizio.
Per parte appellata:
“Il , così come sopra rappresentato e difeso, chiede che la Corte di Controparte_3
Appello di Genova voglia respingere l'appello proposto dal Signor avverso la Parte_1 sentenza n. 2769/2024, pubblicata in data 31/10/2024 dal Tribunale di Genova, confermando in toto la stessa.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 4/03/2022 il condominio di conveniva in CP_3 giudizio, nanti il Tribunale di Genova, quale titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, deducendo che:
- in data 20/12/2019 la ditta OL LU aveva emesso nei confronti del condominio la fattura n. 95/2019 per un importo pari a € 5.214,00 con la seguente causale “fornitura piante per vostro parco” e che tale fattura era stata pagata dal condominio in data 12/05/2020 in persona dell'allora amministratore tramite assegno bancario;
CP_4
- dai controlli eseguiti dal successivo amministratore di condominio emergeva che la fornitura non era mai stata eseguita e che quindi il relativo pagamento non era dovuto, in considerazione del fatto che a novembre 2019 la ditta aveva già fornito piante al condominio e aveva emesso la fattura n. 82/2019 con la causale “fornitura piante per vs. aree verdi” la quale era stata regolarmente saldata;
- richiesto di fornire giustificazioni in relazione all'emissione della seconda fattura, il sig. aveva dichiarato di non aver avuto contatti con l'amministratore ma di aver Pt_1 CP_4 seguito le indicazioni impartite dal condomino consigliere sig. Controparte_5
Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, il Condominio chiedeva: CP_3
2 - dichiararsi non dovuta la somma di € 5.214,00 di cui alla fattura n. 95/2019 e, per l'effetto, condannare quale titolare della ditta individuale omonima, poi cessata, al Parte_1 pagamento della predetta somma in favore del condominio di 7 con vittoria CP_3 delle spese di lite;
- in via istruttoria formulava capitoli di prova per testi, indicando il sig. Controparte_6 giardiniere e custode del Condominio, nonché per interrogatorio formale del convenuto.
Si costituiva in giudizio eccependo che: Parte_1
- dal 2017 aveva svolto attività di manutenzione del verde e di fornitura di piante in favore del
Controparte_3
- dopo aver espletato la citata attività anche nel corso del 2019, la ditta si era rivolta a novembre 2019 all'allora amministratore di condominio per chiedere il CP_4 pagamento della prestazione effettuata;
- l'amministratore , deducendo problemi di liquidità del condominio, aveva richiesto CP_4 alla ditta di emettere due fatture distinte, concordando contestualmente i tempi del loro pagamento. In particolare, veniva pattuito che la fattura n. 95/2019 dell'importo di €
5.214,00 sarebbe stata pagata nel corso dell'esercizio successivo;
- al fine di contenere i costi che il condominio avrebbe dovuto sopportare, le parti concordavano di imputare l'importo dovuto per le forniture e per le manutenzioni soltanto alla “fornitura di piante”, in considerazione della aliquota Iva più bassa delle forniture rispetto a quella prevista per l'attività di manutenzione.
Alla luce di quanto esposto, il convenuto deduceva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, essendo necessaria un'istruzione non sommaria e, in via principale e nel merito, domandava il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
Nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, il convenuto formulava domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del condominio al pagamento della somma complessiva di
€ 12.370 risultanti dalla fattura n. 82/2019 recante “importo dovuto € 7.630,00 più IVA” e dalla fattura n. 95/2019 recante “importo dovuto € 4.740,00 più IVA”, emesse per fornitura di piante e per l'attività di manutenzione consistita nella potatura dei lecci, delle palme, dei cipressi e del platano.
In via istruttoria, domandava l'ammissione di capitoli di prova, indicando quali testi il precedente amministratore , nonché i propri giardinieri e CP_4 Parte_2 Persona_1
Il Tribunale di Genova, disposto il mutamento del rito, accoglieva le istanze istruttorie dell'attore e del convenuto;
all'udienza del 25/10/2023 il Tribunale procedeva all'interrogatorio formale del
3 nuovo amministratore di condominio sig. e del convenuto sig. e successivamente CP_2 Pt_1 all'escussione testimoniale del precedente amministratore condominiale sig. , del giardiniere CP_4
e custode nonché dei giardinieri della ditta OL DE LP e Controparte_6 Per_1
[...]
All'udienza dell'1/02/2024 procedeva al confronto fra i testimoni Controparte_6 Parte_2
e i quali confermavano tutte le dichiarazioni precedentemente da ciascuno rese.
[...] Persona_1
Successivamente, con sentenza n. 2769/2024 del 31/10/2024, così provvedeva:
- accoglieva la domanda dell'attore e dichiarava che la somma di € 5.214,00 versata dal alla ditta in forza della fattura n. 95/2019 non era Controparte_3 Pt_1 dovuta;
- conseguentemente dichiarava obbligato e condannava a versare al Parte_1
la somma di € 5.214,00, maggiorato di interessi dal giorno Controparte_3 del pagamento al saldo;
- condannava il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidandole in € 3.330,00 oltre esborsi, rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA e spese di negoziazione assistita;
- disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per le valutazioni di competenza in ordine al reato di falsa testimonianza nei confronti dei testimoni Parte_2
e
[...] Persona_1
Secondo il Tribunale il carattere non dovuto della somma portata dalla fattura n. 95/2019 risultava per tabulas, in quanto tale documento non conteneva l'indicazione puntuale della natura, della qualità e della quantità dei beni e dei servizi che erano stati oggetto della prestazione: né poteva attribuirsi alcun rilievo al fatto che la fattura era stata emessa volutamente soltanto per la fornitura delle piante al fine di indicare una aliquota Iva minore.
In secondo luogo, l'ex amministratore di condominio sig. aveva dichiarato di aver pagato CP_4 nella consapevolezza che le prestazioni non fossero quelle indicate in fattura, pur non sapendo dire con precisione quali altre prestazioni fossero state svolte dal convenuto egli aveva spiegato Pt_1 di occuparsi soltanto della parte amministrativa e contabile mentre il custode e i condomini consiglieri, tra cui il sig. indicavano all'impresa quali interventi erano necessari di volta CP_5 in volta per la manutenzione e per la fornitura di piante.
Il testimone attoreo aveva saputo indicare la tipologia e la quantità delle piante Testimone_1 che erano state fornite nel 2019, ricordando che la potatura dei lecci, delle palme, dei cipressi e del platano era stata effettuata solo una volta nel 2018. 4 Egli aveva elencato con precisione le piante che erano state fornite nel 2019 e che erano contenute nella fattura numero n. 82/2019, regolarmente pagata dal condominio e aveva escluso che nel 2019 fossero state effettuate potature: aveva altresì mostrato una fotografia archiviata nel proprio cellulare e recante la data del 16/02/2018 nella quale, a suo dire, era raffigurata l'operazione di potatura dei lecci e dei platani.
Il teste indicato dal convenuto aveva dichiarato di non ricordare quali forniture erano Parte_2 state effettuate nel 2019 ma aveva affermato di aver effettuato personalmente le potature dei lecci, del platano e delle palme.
Quanto alle dichiarazioni del teste quest'ultimo aveva riferito di aver consegnato Persona_1 alcune piante e di aver effettuato le potature dei lecci, delle palme e dei cipressi nel 2019: egli non si ricordava di lavori di potatura effettuati nel 2018 ma solo di quelli di potatura del platano eseguiti a dicembre 2019.
Il Tribunale non ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dei testi e in quanto imprecise sia Pt_2 Per_1 sul tipo di piante che erano state consegnate sia sulle circostanze temporali in cui sarebbero state eseguite le potature.
A diverse conclusioni non poteva neppure addivenirsi in base al preventivo depositato dal convenuto in cui era contenuto il riferimento alla potatura delle piante, in quanto tale documento non era stato trasmesso all'amministratore del condominio ma soltanto al condomino sig. CP_5
e comunque in esso non vi era la richiesta di potatura del platano da parte del condominio.
In considerazione di tali elementi, il Tribunale affermava il carattere non dovuto della somma pagata dal condominio nella fattura n. 95/2019 a favore di e rigettava per carenza di Parte_1 prova la domanda riconvenzionale del convenuto.
In data 19/11/2024 interponeva appello avverso la citata sentenza, articolando tre Parte_1 motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto veritiera solo la deposizione del teste in merito all'anno di potatura del platano. Testimone_1
Secondo l'appellante la foto contenuta nel cellulare del teste non raffigurava i lavori di potatura di una pianta, dato che non vi era segatura né tronchi o rami per terra, ma soltanto una “piattaforma aerea” che avrebbe potuto essere utilizzata anche per interventi diversi.
Con il secondo motivo, l'appellante deduceva che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto sussistente la fattispecie di indebito oggettivo, seppur in presenza di un'obbligazione da adempiere e derivante dalle forniture e dalle manutenzioni eseguite nel 2019.
5 Egli evidenziava che l'allora amministratore di condominio sig. si occupava soltanto della CP_4 gestione amministrativa e contabile dell'ente, mentre era il condomino consigliere il CP_5 soggetto delegato all'individuazione delle forniture e degli interventi necessari per il parco.
Pertanto, la trasmissione del preventivo al consigliere doveva ritenersi sufficiente a CP_5 comportare il sorgere di un'obbligazione a carico del condominio, senza la necessità di inviare il preventivo di spesa anche all'amministratore.
Con il terzo motivo, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto sussistente un accordo intercorso tra la ditta e il Condominio in merito all'imputazione della fattura soltanto alla fornitura di piante e non anche alla manutenzione e potatura di quelle già presenti.
La prova dell'accordo doveva desumersi dal comportamento concludente tenuto dal CP_3 che non aveva respinto la fattura ma l'aveva pagata.
Si costituiva in giudizio il il rigetto integrale dell'impugnazione Controparte_3 avversaria e la conferma dell'impugnata sentenza.
Con ordinanza dell'11/04/2025, rilevato l'esito negativo della proposta conciliativa formulata ex art. 350 comma 4 c.p.c., il Consigliere Istruttore fissava davanti a sé l'udienza di remissione della causa al Collegio per la decisione al 20/11/2025, sostituita con udienza di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. e assegnava alle parti i termini perentori previsti per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui infra.
1. Deve essere preliminarmente precisato quanto segue in relazione all'oggetto della domanda formulata dall' l'attore in riconvenzione domandava la condanna del condominio al Pt_1
pagamento della somma complessiva di € 12.370,00 risultanti dalla fattura n. 82/2019 recante
“importo dovuto € 7.630,00 oltre IVA” e dalla fattura n. 95/2019 recante “importo dovuto €
4.740,00 oltre IVA”.
In relazione alla fattura n. 82/2019 va evidenziato che il suo pagamento non è stato mai contestato dal e non ha costituito oggetto della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, CP_3 pertanto, non vi è interesse ad agire in capo all' in relazione a tale importo in relazione al Pt_1 quale ha reiterato la domanda in appello.
2. I primi due motivi di appello, vertendo sul carattere dovuto e non indebito della somma di cui alla fattura n. 95/2019, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei soli limiti di seguito esposti.
2.1 Secondo la giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cass. n. 21340/2025, “in tema di onere probatorio nell'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., deve ritenersi operante il normale
6 principio dell'onere della prova gravante sull'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia
l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi”: fornita tale prova, deve essere il convenuto a provare l'avvenuta esecuzione della prestazione e la sussistenza di una valida causa giustificatrice. È alla luce del citato principio che devono essere esaminate distintamente la fornitura di piante, la potatura dei lecci, delle palme e dei cipressi e, infine, la potatura del platano.
2.2 Per quando riguarda la fornitura delle piante, la Corte evidenzia che, a fronte della natura non risolutiva delle prove orali raccolte, si presenta dirimente la circostanza che il convenuto-attore in riconvenzione ha ammesso che la presunta fornitura di piante in realtà non è avvenuta, in quanto tale dicitura nella fattura era stata utilizzata allo scopo esclusivo di usufruire di un'aliquota Iva più bassa (cfr. comparsa di costituzione e risposta punti 7 e 8 pag. 3, reiterati nell'appello punto 6 pag.
2).
2.3 Né il predetto ha fornito la prova di avere effettivamente venduto tutte o alcune delle Pt_1 piante menzionate nella fattura n. 95/2019 oggetto di causa, posto che i testimoni da lui indotti non sono stati in grado di ricordare circostanze precise in relazione alla quantità e la qualità delle piante: infatti il teste ha affermato “sulle forniture non posso ricordare il numero preciso […] sono Pt_2 state portate parecchie piante e parecchi concimi” e il teste ha riferito che “abbiamo portato Tes_2 diversi tipi di piante” (cfr. verbale ud. 25/10/2023 pagg. 3 e 4).
2.3 Alle medesime conclusioni si perviene in relazione alle operazioni di potatura dei lecci, delle palme e dei cipressi: all'udienza di confronto dell'1/02/2024, a fronte delle dichiarazioni del custode e giardiniere che ha ribadito che la potatura di tale piante è avvenuta nel Testimone_1
2018 avvalendosi della fotografia scattata dal proprio cellulare e recante data 16/02/2018, i citati testimoni e non hanno saputo precisare o altrimenti circostanziare le precedenti Pt_2 Tes_2 affermazioni secondo cui la loro potatura sarebbe avvenuta a dicembre 2019 ma si sono limitati a ribadire unicamente di aver effettuato la potatura del platano.
2.4 Alla luce di quanto evidenziato nei punti precedenti, deve rilevarsi che non è stata fornita alcuna prova in merito all'esecuzione delle prestazioni di fornitura delle piante e di potatura dei lecci, delle palme e dei cipressi per la quale è stata emessa la fattura n. 95/2019.
2.5 A diverso esito, invece, deve pervenirsi in relazione all'operazione di potatura del platano;
ritiene la Corte che, pur a fronte dell'esibizione della fotografia da parte del custode
[...]
recante data 16/02/2018 in cui viene raffigurata la pianta dopo la potatura, vi sia la prova Tes_1 dell'intervento operato sulla medesima pianta dai giardinieri e a dicembre del 2019. Pt_2 Tes_2
2.6 In primo luogo, i testimoni citati, i quali all'epoca dell'interrogatorio non erano più dipendenti della ditta che era nel frattempo cessata, hanno circostanziato con precisione e sicurezza Pt_1
7 l'intervento sul platano alla fine del 2019, affermando in particolare il di avervi provveduto Pt_2 personalmente.
2.7 In secondo luogo, la Corte evidenzia che non vi è un'ontologica incompatibilità fra la potatura del platano realizzata all'inizio del 2018 e l'intervento sulla medesima pianta effettuata alla fine del
2019, in base a quanto emerge dalla descrizione del preventivo inviato dalla ditta al Pt_1 condomino consigliere (doc. 3 convenuto : dal citato documento, infatti, si CP_5 Pt_1 deduce che l'intervento sulla pianta ha riguardato soltanto le dimensioni della chioma, ai fini di un suo ridimensionamento, e i rami secondari che insistevano in modo fitto sui rami portanti.
In altri termini, si trattava di un'operazione distinta rispetto alla potatura compiuta nel 2018, poiché non ha interessato la struttura portante dell'albero né i rami principali, ma è consistita unicamente nel controllo dello sviluppo della pianta in modo da preservarne “la maestosità del portamento e
l'insieme vegetativo”.
2.5 Consegue che deve ritenersi compiuta una sola potatura del platano, effettivamente realizzata al principio del 2018, e un successivo intervento meramente manutentivo condotto sulla medesima pianta alla fine del 2019.
2.6 La valutazione complessiva di questi elementi conduce a ritenere provata l'esecuzione della prestazione di “potatura” del platano da parte della ditta e per la quale, dunque, il pagamento Pt_1
è stato correttamente effettuato dal seppure in misura superiore rispetto al valore della CP_3 prestazione come motivato infra.
3. Il terzo motivo è infondato e deve essere rigettato.
3.1 In disparte le considerazioni in merito al carattere fraudolento della fattura, deve essere evidenziato che nessuna prova è stata fornita dall'appellante in merito al citato accordo intercorso con il condominio avente ad oggetto l'imputazione della fattura n. 95/2019 alla sola fornitura di piante al fine di usufruire di un'agevolazione fiscale.
3.2 Il pagamento del condominio non può costituire prova di una simile intesa, in considerazione del fatto che è stato lo stesso amministratore di condominio ad ammettere di aver proceduto CP_4 al pagamento della fattura, ignorando quali prestazioni fossero state concretamente eseguite (cfr. verbale di interrogatorio ud. 25/10/2023 pag. 2).
3.3 Tale pagamento, al contrario, si atteggia a requisito costitutivo della fattispecie di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ed è il presupposto logico-giuridico dell'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal . CP_3
4 Da quanto sopra premesso consegue che la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dal condominio è fondata in relazione al minor importo di € 3.914,00 in ragione del fatto che la restante
8 somma pari a € 1.300,00 a netto dell'IVA, costituente corrispettivo per la potatura del platano, secondo la quantificazione della prestazione contenuta nel preventivo inviato al che CP_5 appare ragionevole e congrua in relazione alla prestazione stessa, risulta essere stata pagata correttamente dal all' CP_3 Pt_1
5 Il parziale accoglimento dell'appello comporta il rigetto della richiesta di condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c, in quanto tale norma presuppone la soccombenza totale e CP_3 concreta (in termini Cass. n. 13181/1992).
6 In ragione dell'accoglimento solo parziale dell'appello nonché in ragione della inammissibilità della domanda relativamente alla fattura non oggetto di contestazione svolta dall' pare equo Pt_1 compensare integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale Parte_1 riforma della sentenza n. 2769 emessa dal Tribunale di Genova in data 31/10/2024, così provvede:
1) accerta e dichiara che la somma pari a € 3.914,00 versata dal condominio di 7 CP_3 alla ditta non era dovuta;
Parte_1
2) dichiara obbligato e condanna a versare al in Parte_1 Controparte_3 persona del legale amministratore pro tempore, la somma di € 3.914,00 maggiorata di interessi dal giorno del pagamento al saldo;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Genova, 26 novembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott. Marcello Arturo Castiglione
Minuta redatta dal M.O.T. Dott. Andrea Diomeda.
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