CASS
Sentenza 6 aprile 2022
Sentenza 6 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2022, n. 12900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12900 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: KH VI ( CUI 058PLIK ) nato il [...] avverso la sentenza del 02/07/2021 del GIUDICE DI PACE di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
Preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO, ha concluso con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e succ. modd., chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12900 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 09/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, resa il 2 luglio 2021, il Giudice di pace di Bari ha dichiarato VI CH colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5- quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo aveva condannato alla pena di euro 8.000,00 di multa, perché aveva violato l'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Bari, a seguito del decreto di espulsione del 20 novembre 2018, notificato in pari data, permanendo sul territorio dello Stato in assenza di giustificato motivo;
fatto commesso Bari, il 14 luglio 2019. Il decidente ha ritenuto instaurato il contraddittorio con l'imputato, dichiarato assente, e ha considerato accertata l'inottemperanza da parte sua al provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bari, con conseguente provvedimento di allontanamento del Questore di Bari, in ragione della commissione di un furto di una bicicletta da parte dello stesso CH, come era risultato dall'escussione del sovrintendente Angelo Miraglino, che aveva illustrato gli accertamenti espletati con la correlativa acquisizione della carta di identità georgiana in possesso dell'imputato, sprovvisto di permesso di soggiorno. 2. Avverso tale sentenza il difensore d'ufficio dell'imputato adducendo tre doglianze. 2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 420-bis, comma 2, e 420-quater cod. proc. pen., relazione all'art. 6 CEDU, per la mancata notificazione del decreto di citazione all'imputato. Il difensore deduce che, a cagione degli atti assunti nella verifica del contraddittorio, si era verificata l'omessa notificazione del decreto di citazione, ex art. 552, comma 3, cod. proc. pen., a CH, il quale, di conseguenza, non aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento penale a suo carico, considerato anche che egli non aveva nominato un difensore di fiducia, né era stato sottoposto a misura cautelare, né aveva ricevuto alcun atto del processo. Inoltre, si aggiunge, il verbale di elezione di domicilio non recava neanche il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, né un'ipotesi di accusa strutturata e, comunque, secondo la difesa, la conoscenza effettiva del processo non può essere fatta coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere ad iniziativa della Polizia giudiziaria - ossia il rilievo fotosegnaletico - espletato anteriormente alla formale instaurazione dello stesso procedimento, che si realizza soltanto con l'iscrizione della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. Inoltre, si evidenzia che, in presenza del difensore di ufficio, il giudice avrebbe dovuto acquisire la prova certa della sussistenza di un rapporto 2 professionale effettivo, in mancanza del quale l'imputato non avrebbe dovuto essere ritenuto assente, sicché, alla luce di queste considerazioni e in ossequio alla giurisprudenza della Corte Edu formatasi in relazione all'art. 6 CEDU, il Giudice di pace avrebbe dovuto procedere a norma dell'art. 420-quater cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 431 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ragione dell'asserita illegittimità dell'acquisizione da parte del Giudice di pace della relazione di Polizia giudiziaria relativa alla comparazione delle impronte a causa dell'assenza del consenso della difesa: trattandosi di atto di indagine ripetibile, l'acquisizione al fascicolo del dibattimento richiedeva il consenso delle parti interessate, di talché l'omessa prestazione di tale consenso aveva determinato l'inutilizzabilità del relativo elemento ai fini decisori, con conseguente carenza motivazionale circa l'esatta identificazione del presunto autore del reato. 2.3. Con il terzo motivo la difesa si duole dell'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, formulata in sede di discussione orale e ulteriormente illustrata con la memoria depositata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. 3. Con successiva memoria il difensore ha illustrato le doglianze già formulate, sottolineando, peraltro, che il suindicato modus procedendi e la conseguente condanna hanno violato i principi fondamentali del diritto di difesa, garantiti dalla Costituzione e dalla CEDU, nonché dalla recente legge del 27 settembre 2021, n. 134, di delega al Governo al fine di introdurre norme volte allo svolgimento del processo in assenza dell'imputato soltanto quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli abbia conoscenza della pendenza del processo e che l'assenza sia dovuta a una scelta volontaria e consapevole. A conforto della tesi esposta sono stati richiamati gli sviluppi dell'elaborazione giurisprudenziale sul tema. 4. Con requisitoria scritta rassegnata ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sostenendo, fra l'altro, che avverso le sentenze del giudice di pace è ammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., soltanto l'impugnazione per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 della suddetta disposizione. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In premessa, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato, non meritando consenso il richiamo al disposto di cui all'art. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen., operato dal Procuratore generale per sostenere la limitazione dei motivi di ricorso avverso sentenze in unico grado del giudice di pace. La norma richiamata riguarda il regime dell'impugnazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace. Invece, il regime dell'impugnazione avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace in unico grado di merito è da individuarsi nell'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. 2. Posto ciò, il primo motivo di ricorso è da accogliere nei sensi che seguono e determina, in via dirimente, la necessità di annullare la sentenza impugnata. 3. L'esame degli atti, imposto dalla natura processuale della censura, rende chiara la carente situazione inerente all'instaurazione del contraddittorio con l'imputato, in modo ancora più evidente rispetto a quanto prospettato con la doglianza. Il dato, che lo stesso difensore dell'imputato ha dato per presupposto, secondo cui CH avrebbe eletto domicilio presso il medesimo difensore di ufficio (del merito), va invero corretto e specificato, alla stregua di quanto emerge dall'excursus procedimentale. All'udienza del 10 febbraio 2021, il Giudice di pace, nel controllare la regolare costituzione delle parti, evidenziava che l'atto introduttivo, inviato presso il difensore di ufficio domiciliatario, non poteva ritenersi ritualmente notificato, in quanto l'imputato, in effetti, non aveva eletto alcun domicilio (o, deve intendersi, alcun domicilio ritenuto rituale dal giudice procedente). Di conseguenza, era stata disposta la nuova notificazione dell'atto a CH, con ricerche a cura dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Bari, con rinvio per il prosieguo all'udienza del 5 maggio 2021. All'udienza del 5 maggio 2021, acquisito il verbale di vane ricerche redatto dalla Questura di Bari il 22.03.2021 e trasmesso in pari data, il Giudice di pace - dopo che il difensore di ufficio aveva anche specificato di non avere mai instaurato un rapporto professionale con l'imputato e di non avere la possibilità di rintracciarlo con conseguente prospettazione della necessità del rinvio ai sensi dell'art. 420 -quater cod. proc. pen. - aveva invece dichiarato l'irreperibilità di CH e aveva disposto la nuova notificazione dell'atto citazione e degli atti susseguenti in cancelleria e al difensore di ufficio nominato che, per ricezione 4 degli atti, aveva sottoscritto il verbale. Il processo era rinviato al 28 maggio 2021, in cui CH, non comparso, era stato ritenuto assente dal giudice che aveva disposto procedersi oltre, nonostante l'opposizione sollevata dal difensore, e aveva acquisito la documentazione prodotta dal Pubblico ministero, con rinvio all'udienza del 2 luglio 2021. A tale udienza, dopo l'escussione di un teste e le conclusioni delle parti, con memoria prodotta dalla difesa, era stata emessa la sentenza impugnata. 4. La constatazione di questa consecutio procedimentale rende chiaro che, nella fase della costituzione delle parti, il Giudice di pace, dopo aver dato atto della mancanza di domicilio eletto, o dichiarato, da parte dell'imputato e dopo aver promosso le ricerche di CH, risultate vane, a fronte dell'acclarata condizione di irreperibilità dell'imputato, ha dichiarato tale irreperibilità, ma non ha ritenuto di doversi attenere al disposto dell'art. 420-quater cod. proc. pen., applicabile al giudizio di primo grado, in virtù del richiamo di cui all'art. 484 cod. proc. pen. Al lume dell'art. 420-quater cod. proc. pen., infatti, fuori dei casi previsti dagli artt. 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria;
poi, quando la notificazione in tali sensi non risulta possibile e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'art. 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Tale norma è stata disattesa dal giudice procedente, con determinazione della correlativa nullità della dichiarazione di assenza, non basata su una situazione contemplata dall'art. 420-bis cod. proc. pen., con la conseguente obliterazione del limite fissato dall'art. 420-quater cod. proc. pen. L'immediata opposizione sollevata dal difensore, quale che sia la tesi seguita in tema di qualificazione della conseguente nullità (peraltro da inquadrarsi anche tenendo conto del disposto dell'art. 604, comma 5-bis, prima parte, cod. proc. peri.), ha precluso ogni - eventualmente prospettabile - sanatoria del vizio. La rilevata nullità, trasmessasi, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., agli atti consecutivi sino alla sentenza impugnata, è ex se assorbente. Pertanto, le indicazioni fornite dall'elaborazione segnata dalle progressive affermazioni di principio espresse dalla giurisprudenza regolatrice (il riferimento è alle decisioni di Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01, Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dei). 2020, Ismail, Rv. 279420 - 01 e, in motivazione, Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - Il Consigli e est nsore Vircnzo Si ni- te, 01) - che pure avrebbero avuto rilievo nel caso di specie, per la verifica della (come si è visto, nemmeno dimostrata) situazione di domiciliazione dell'imputato presso il difensore di ufficio, senza che questi avesse instaurato un rapporto professionale effettivo tale da far ritenere acquisita la prova della conoscenza da parte dell'imputato del processo e dei suoi atti - restano sullo sfondo, essendo stato, peraltro, assodato, alla stregua degli elementi tratti dall'illustrato sviluppo procedimentale, che non è emersa alcuna dimostrazione dell'effettiva conoscenza del processo da parte di CH, assistito da difensore di ufficio, senza prova di alcun rapporto professionale tra il difensore e l'imputato. 5. Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo e assorbite le questioni poste con gli altri motivi, si deve annullare la sentenza impugnata. Tale annullamento va pronunciato con rinvio al giudice a quo, in diversa persona fisica, affinché, nel nuovo giudizio, muova dalla retta instaurazione del contraddittorio, nel rispetto della disciplina fissata dagli artt. 420-bis e 420- quater, in relazione all'art. 484, cod. proc. pen., e poi assuma gli atti consequenziali, in dipendenza dell'esito sortito dalla relativa fase, nei sensi dianzi puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Bari. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Presidente Ca o ZA
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
Preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO, ha concluso con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e succ. modd., chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12900 Anno 2022 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 09/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, resa il 2 luglio 2021, il Giudice di pace di Bari ha dichiarato VI CH colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5- quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo aveva condannato alla pena di euro 8.000,00 di multa, perché aveva violato l'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Bari, a seguito del decreto di espulsione del 20 novembre 2018, notificato in pari data, permanendo sul territorio dello Stato in assenza di giustificato motivo;
fatto commesso Bari, il 14 luglio 2019. Il decidente ha ritenuto instaurato il contraddittorio con l'imputato, dichiarato assente, e ha considerato accertata l'inottemperanza da parte sua al provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Bari, con conseguente provvedimento di allontanamento del Questore di Bari, in ragione della commissione di un furto di una bicicletta da parte dello stesso CH, come era risultato dall'escussione del sovrintendente Angelo Miraglino, che aveva illustrato gli accertamenti espletati con la correlativa acquisizione della carta di identità georgiana in possesso dell'imputato, sprovvisto di permesso di soggiorno. 2. Avverso tale sentenza il difensore d'ufficio dell'imputato adducendo tre doglianze. 2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 420-bis, comma 2, e 420-quater cod. proc. pen., relazione all'art. 6 CEDU, per la mancata notificazione del decreto di citazione all'imputato. Il difensore deduce che, a cagione degli atti assunti nella verifica del contraddittorio, si era verificata l'omessa notificazione del decreto di citazione, ex art. 552, comma 3, cod. proc. pen., a CH, il quale, di conseguenza, non aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento penale a suo carico, considerato anche che egli non aveva nominato un difensore di fiducia, né era stato sottoposto a misura cautelare, né aveva ricevuto alcun atto del processo. Inoltre, si aggiunge, il verbale di elezione di domicilio non recava neanche il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, né un'ipotesi di accusa strutturata e, comunque, secondo la difesa, la conoscenza effettiva del processo non può essere fatta coincidere con la conoscenza di un atto posto in essere ad iniziativa della Polizia giudiziaria - ossia il rilievo fotosegnaletico - espletato anteriormente alla formale instaurazione dello stesso procedimento, che si realizza soltanto con l'iscrizione della persona sottoposta a indagini nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. Inoltre, si evidenzia che, in presenza del difensore di ufficio, il giudice avrebbe dovuto acquisire la prova certa della sussistenza di un rapporto 2 professionale effettivo, in mancanza del quale l'imputato non avrebbe dovuto essere ritenuto assente, sicché, alla luce di queste considerazioni e in ossequio alla giurisprudenza della Corte Edu formatasi in relazione all'art. 6 CEDU, il Giudice di pace avrebbe dovuto procedere a norma dell'art. 420-quater cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell'art. 431 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ragione dell'asserita illegittimità dell'acquisizione da parte del Giudice di pace della relazione di Polizia giudiziaria relativa alla comparazione delle impronte a causa dell'assenza del consenso della difesa: trattandosi di atto di indagine ripetibile, l'acquisizione al fascicolo del dibattimento richiedeva il consenso delle parti interessate, di talché l'omessa prestazione di tale consenso aveva determinato l'inutilizzabilità del relativo elemento ai fini decisori, con conseguente carenza motivazionale circa l'esatta identificazione del presunto autore del reato. 2.3. Con il terzo motivo la difesa si duole dell'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, formulata in sede di discussione orale e ulteriormente illustrata con la memoria depositata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. 3. Con successiva memoria il difensore ha illustrato le doglianze già formulate, sottolineando, peraltro, che il suindicato modus procedendi e la conseguente condanna hanno violato i principi fondamentali del diritto di difesa, garantiti dalla Costituzione e dalla CEDU, nonché dalla recente legge del 27 settembre 2021, n. 134, di delega al Governo al fine di introdurre norme volte allo svolgimento del processo in assenza dell'imputato soltanto quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli abbia conoscenza della pendenza del processo e che l'assenza sia dovuta a una scelta volontaria e consapevole. A conforto della tesi esposta sono stati richiamati gli sviluppi dell'elaborazione giurisprudenziale sul tema. 4. Con requisitoria scritta rassegnata ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sostenendo, fra l'altro, che avverso le sentenze del giudice di pace è ammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., soltanto l'impugnazione per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 della suddetta disposizione. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In premessa, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato, non meritando consenso il richiamo al disposto di cui all'art. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen., operato dal Procuratore generale per sostenere la limitazione dei motivi di ricorso avverso sentenze in unico grado del giudice di pace. La norma richiamata riguarda il regime dell'impugnazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace. Invece, il regime dell'impugnazione avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace in unico grado di merito è da individuarsi nell'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. 2. Posto ciò, il primo motivo di ricorso è da accogliere nei sensi che seguono e determina, in via dirimente, la necessità di annullare la sentenza impugnata. 3. L'esame degli atti, imposto dalla natura processuale della censura, rende chiara la carente situazione inerente all'instaurazione del contraddittorio con l'imputato, in modo ancora più evidente rispetto a quanto prospettato con la doglianza. Il dato, che lo stesso difensore dell'imputato ha dato per presupposto, secondo cui CH avrebbe eletto domicilio presso il medesimo difensore di ufficio (del merito), va invero corretto e specificato, alla stregua di quanto emerge dall'excursus procedimentale. All'udienza del 10 febbraio 2021, il Giudice di pace, nel controllare la regolare costituzione delle parti, evidenziava che l'atto introduttivo, inviato presso il difensore di ufficio domiciliatario, non poteva ritenersi ritualmente notificato, in quanto l'imputato, in effetti, non aveva eletto alcun domicilio (o, deve intendersi, alcun domicilio ritenuto rituale dal giudice procedente). Di conseguenza, era stata disposta la nuova notificazione dell'atto a CH, con ricerche a cura dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Bari, con rinvio per il prosieguo all'udienza del 5 maggio 2021. All'udienza del 5 maggio 2021, acquisito il verbale di vane ricerche redatto dalla Questura di Bari il 22.03.2021 e trasmesso in pari data, il Giudice di pace - dopo che il difensore di ufficio aveva anche specificato di non avere mai instaurato un rapporto professionale con l'imputato e di non avere la possibilità di rintracciarlo con conseguente prospettazione della necessità del rinvio ai sensi dell'art. 420 -quater cod. proc. pen. - aveva invece dichiarato l'irreperibilità di CH e aveva disposto la nuova notificazione dell'atto citazione e degli atti susseguenti in cancelleria e al difensore di ufficio nominato che, per ricezione 4 degli atti, aveva sottoscritto il verbale. Il processo era rinviato al 28 maggio 2021, in cui CH, non comparso, era stato ritenuto assente dal giudice che aveva disposto procedersi oltre, nonostante l'opposizione sollevata dal difensore, e aveva acquisito la documentazione prodotta dal Pubblico ministero, con rinvio all'udienza del 2 luglio 2021. A tale udienza, dopo l'escussione di un teste e le conclusioni delle parti, con memoria prodotta dalla difesa, era stata emessa la sentenza impugnata. 4. La constatazione di questa consecutio procedimentale rende chiaro che, nella fase della costituzione delle parti, il Giudice di pace, dopo aver dato atto della mancanza di domicilio eletto, o dichiarato, da parte dell'imputato e dopo aver promosso le ricerche di CH, risultate vane, a fronte dell'acclarata condizione di irreperibilità dell'imputato, ha dichiarato tale irreperibilità, ma non ha ritenuto di doversi attenere al disposto dell'art. 420-quater cod. proc. pen., applicabile al giudizio di primo grado, in virtù del richiamo di cui all'art. 484 cod. proc. pen. Al lume dell'art. 420-quater cod. proc. pen., infatti, fuori dei casi previsti dagli artt. 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria;
poi, quando la notificazione in tali sensi non risulta possibile e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'art. 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Tale norma è stata disattesa dal giudice procedente, con determinazione della correlativa nullità della dichiarazione di assenza, non basata su una situazione contemplata dall'art. 420-bis cod. proc. pen., con la conseguente obliterazione del limite fissato dall'art. 420-quater cod. proc. pen. L'immediata opposizione sollevata dal difensore, quale che sia la tesi seguita in tema di qualificazione della conseguente nullità (peraltro da inquadrarsi anche tenendo conto del disposto dell'art. 604, comma 5-bis, prima parte, cod. proc. peri.), ha precluso ogni - eventualmente prospettabile - sanatoria del vizio. La rilevata nullità, trasmessasi, ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen., agli atti consecutivi sino alla sentenza impugnata, è ex se assorbente. Pertanto, le indicazioni fornite dall'elaborazione segnata dalle progressive affermazioni di principio espresse dalla giurisprudenza regolatrice (il riferimento è alle decisioni di Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - 01, Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dei). 2020, Ismail, Rv. 279420 - 01 e, in motivazione, Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - Il Consigli e est nsore Vircnzo Si ni- te, 01) - che pure avrebbero avuto rilievo nel caso di specie, per la verifica della (come si è visto, nemmeno dimostrata) situazione di domiciliazione dell'imputato presso il difensore di ufficio, senza che questi avesse instaurato un rapporto professionale effettivo tale da far ritenere acquisita la prova della conoscenza da parte dell'imputato del processo e dei suoi atti - restano sullo sfondo, essendo stato, peraltro, assodato, alla stregua degli elementi tratti dall'illustrato sviluppo procedimentale, che non è emersa alcuna dimostrazione dell'effettiva conoscenza del processo da parte di CH, assistito da difensore di ufficio, senza prova di alcun rapporto professionale tra il difensore e l'imputato. 5. Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo e assorbite le questioni poste con gli altri motivi, si deve annullare la sentenza impugnata. Tale annullamento va pronunciato con rinvio al giudice a quo, in diversa persona fisica, affinché, nel nuovo giudizio, muova dalla retta instaurazione del contraddittorio, nel rispetto della disciplina fissata dagli artt. 420-bis e 420- quater, in relazione all'art. 484, cod. proc. pen., e poi assuma gli atti consequenziali, in dipendenza dell'esito sortito dalla relativa fase, nei sensi dianzi puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Bari. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Presidente Ca o ZA