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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/12/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1356/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in C.SO Parte_1
VITTORIO VENETO, 314 83035 GROTTAMINARDA, presso lo studio dell'avv. MINICHIELLO FRANCO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA Controparte_1
ARMANDO DIAZ 11 80100 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 18/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in data 2.4.25 il ricorrente ha esposto:
- di aver prestato attività lavorativa come agente di Polizia Penitenziaria;
1 - di essersi arruolato nel 1975;
- di essere stato congedato mentre era in servizio presso la Casa
Circondariale di IA IN (AV) con il grado di ispettore.
Ha convenuto in giudizio il , chiedendo di “condannare Controparte_1 il in persona del p.t. c.f. al riconoscimento a Controparte_1 CP_2
favore del ricorrente delle maggiorazioni RIA, e contestualmente imporre il versamento delle differenze retributive maturate e non percepite, nonché disporre il ricalcolo del trattamento pensionistico percepito;
In via gradata, nel caso in cui l'on.le Giudicante ritenga che il trattamento RI sia stato oggetto di prescrizione si chiede il risarcimento in forma specifica al fine di ottenere il ripristino della situazione giuridica antecedente all'attività legislativa dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale nella sentenza 4/2024, e al fine ottenere la condanna dalla convenuta al versamento del credito consistente nel mancato guadagno a causa del blocco disposto e susseguentemente dichiarato illegittimo, nei limiti della prescrizione dei ratei non percepiti. Con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il ministero che, richiamando il D.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44 deduceva che esso non aveva previsto alcun incremento del RIA per il periodo successivo a quello cui esso si riferiva né espressamente, né per effetto di automatismo tanto più che tale possibilità era stata esclusa dall'intervento del legislatore che, con norma di interpretazione autentica, l' art.51 co.3 L.388/2000, aveva chiarito che il 31.12.90 era la data limite della maturazione della retribuzione individuale di anzianità; richiamava copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito che aveva confermato al 31.12.1990 la data di arresto degli incrementi della retribuzione individuale di anzianità. Ha eccepito altresì la prescrizione e l'inapplicabilità della norma invocata al caso in esame.
2.
2 In primis, va rilevato che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” (SU 36197/2023).
Conseguentemente, tenuto conto dell'allegato atto interruttivo risalente al
08.04.2024, data in cui il ha inviato formale diffida e messa in mora al Pt_1
Ministero della Giustizia, devono ritenersi prescritte tutte le somme richieste sino all'8.4.19.
Ciò posto, occorre riportare il quadro normativo e giurisprudenziale in cui si colloca la fattispecie al vaglio.
Come è noto, antecedentemente alla contrattualizzazione del pubblico impiego, il trattamento economico dei pubblici dipendenti era disciplinato da un D.P.R., adottato in recepimento di un accordo siglato con le organizzazioni sindacali nel rispetto della procedura prevista dall'art. 6 della legge n. 93/83; D.P.R. che, per le amministrazioni regionali, veniva recepito con apposita legge regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge n.93/1983.
In particolare, il trattamento economico dei dipendenti delle regioni e degli enti locali era regolamentato dai D.P.R. nn. 347/1983 (recepito dalla legge regionale
27/1984), 268/1987 (recepito dalla legge regionale 23/1989) e 333/1990 (recepito dalla legge regionale 12/1991).
Il D.P.R. 347/83, che aveva introdotto il salario individuale di anzianità, disciplinava il periodo dall'1-01-1983 al 31-12-1984 protraendo i suoi effetti economici fino al 30-06-1985 (cfr. l'art. 1).
3 L'art. 41, lett. B) di detto decreto, nel prevedere l'istituto del salario individuale di anzianità, disponeva che “al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure...” (da un minimo di £.198.000 per la 1° qualifica dei dipendenti del comparto ad un massimo di £.840 per la 2° qualifica dirigenziale)
(cosiddetto 1° scatto RIA).
Per il personale assunto dopo l'1-01-1983 dette somme andavano riparametrate in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31-12-1984.
L'art. 41 ult.co., infine, prevedeva che, qualora il rinnovo dell'accordo – id est il successivo D.P.R. - non fosse intervenuto entro il biennio del successivo triennio contrattuale (1-01-1985 / 31-12-1987) al personale avrebbe dovuto essere corrisposto, a far data dall'101-1987, un ulteriore importo uguale a quello previsto, a titolo di acconto.
La legge regionale 27/1984, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di Cont cui al , ne riproduceva integralmente le previsioni riguardanti la .
Il successivo D.P.R. 268/87 disciplinava il periodo 1-01-1985 / 31-12-1987 protraendo i suoi effetti economici fino al 30-06-1988 (art. 1).
L'art. 37 di detto decreto prevedeva che il suddetto acconto di cui all', costituisse aumento della retribuzione individuale di anzianità (cosiddetto 2° scatto RIA).
Il successivo inserito dall'art. 31 del D.P.R. 494/87, prevedeva, quale clausola di garanzia, che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il 30-
06-1989, al personale dovesse essere corrisposto a far data dall'1-01-1989 un ulteriore importo uguale a quello previsto dall'art. 41 del D.P.R. 347/83, a titolo di acconto.
Quindi, la legge regionale 23/1989, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al D.P.R. 268/87, ne riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RIA.
4 Da ultimo, il D.P.R. 333/90 disciplinava il periodo 1-01-1988 / 31-12-1990, con decorrenza (art.1) degli effetti economici dall'1-07-1988.
L'art. 44 prevedeva un ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, sempre nella stessa misura prevista dall'art. 41, lett. B) del D.P.R.
347/83, a decorrere dal 1° gennaio 1989 (cosiddetto 3° scatto RIA).
Anche quest'ultimo importo andava riparametrato, per il personale assunto dopo l'1-01-1987, in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31-12-1988.
L'importo erogato ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 333/90 riassorbiva l'acconto corrisposto ai sensi del su richiamato art. 38 del D.P.R.268/87. La legge regionale n.12/1991, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al
D.P.R. 333/90, ne riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RIA.
Occorre altresì precisare che il D.P.R. 333/1990 e la legge regionale 12/1991 non contenevano - a differenza dei DD.P.R. 347/1983 e 268/1987 e delle leggi regionali 27/1984 e 23/1989 - alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme a titolo di acconto in caso di mancata approvazione del successivo accordo che avrebbe dovuto disciplinare il periodo
1-01-1991/31-12-1993 se, nel frattempo, non fosse intervenuta la privatizzazione del pubblico impiego con relativa devoluzione ai contatti collettivi nazionali della regolamentazione, anche economica, del rapporto di lavoro.
Nè in alcuno degli atti normativi citati (DD.P.R. 347/83,e 268/87 e 333/90 e
LL.RR. 27/84, 23/88 e 12/91) è rinvenibile una norma che prevedesse un automatismo per la maturazione di ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità non espressamente previsti dalle norme stesse.
Successivamente, l'art. 7, comma 1, del D.L. 384/92 prevedeva che “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93....” (e, cioè, per il comparto di contrattazione regioni ed enti locali, il D.P.R. 333/90).
5 Tale disposizione normativa è stata interpretata dalla giurisprudenza come una proroga sino al 31/12/1993 del meccanismo di attribuzione della RIA, finché non
è intervenuto il Legislatore con una norma di interpretazione autentica, l'art. 51, comma 3 della legge 388/2000, con la quale si precisava che “L'art. 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384........si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla , relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
La ratio della norma di interpretazione autentica risiedeva nell'esigenza di mantenere ferme le decorrenze già previste - per la maturazione della retribuzione individuale di anzianità - dai diversi D.P.R che avevano disciplinato il rapporto di lavoro nei diversi comparti del pubblico impiego, come risulta evidente dall'inciso “non modifica la data del 31 dicembre 1990 già stabilita”.
L'inciso era chiaro nel prevedere che da tale data non erano più previsti incrementi della retribuzione individuale di anzianità che quindi – per gli assunti prima del 31-12-1990 – non veniva più incrementata;
con l'ulteriore conseguenza che i nuovi assunti dopo tale data nulla potessero pretendere a titolo di RIA.
Tale norma veniva sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che, con ordinanza n. 263/2002, dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.
Successivamente, il D. Lgs. 29/93, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega 421/92, nel demandare alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, abrogava la procedura di cui al citato
D.P.R. e disapplicava il D.P.R. 333/90 ed i corrispondenti decreti relativi agli altri comparti di contrattazione.
6 Le considerazioni fin qui esposte trovano conferma in una pronuncia della S.C. la quale, in merito alle maggiorazioni previste dall' art. 15- comma 4 del D.P.R.
43/90 (relativo al comparto enti pubblici non economici) per i dipendenti che avessero acquisito un'anzianità di servizio di anni 6 maturata al 1° luglio 1988, ovvero che avessero maturato detta anzianità entro il 31-12-1990, precisava che
“Invero l'art. 32 del CCNL 1994/1997 comparto enti pubblici non economici, include nella struttura della retribuzione del personale alla voce "trattamento fondamentale" oltre lo stipendio tabellare e la indennità integrativa speciale, anche il compenso per cui è causa, ossia "la retribuzione individuale di anzianità
e maggiorazioni per esperienza professionale a norma del D.P.R. n. 43 del 1990, art. 15, comma 4, ove acquisite". Pertanto, secondo il tenore letterale della disposizione, detta voce non compete automaticamente, ma spetta solo "ove acquisita", con ciò facendo riferimento alla stessa previsione della norma che l'aveva introdotta, ossia il D.P.R. n. 43 del 1990, la quale ne subordinava la spettanza alla maturazione, alla data del 31 dicembre 1990, dell'anzianità di sei anni nella qualifica. Il termine del 31 dicembre 1990 era rimasto inalterato anche a seguito della proroga fino al 31 dicembre 1993, che era stata prevista dal D.L.
19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 1, convertito nella L. 14 novembre
1992, n. 438: ossia, fino al 31 dicembre 1993 restava ferma la disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto, riconfermandosi fino a quella data la spettanza della indennità, tuttavia il termine di maturazione utile per averne diritto restava pur sempre quello del 31 dicembre 1990. Tale è il tenore della norma interpretativa di cui alla citata L. del 2000, che era diretta appunto ad evitare l'interpretazione per cui la proroga del beneficio avesse comportato anche il corrispondente slittamento del termine fissato per la maturazione della prescritta anzianità. Ne consegue che la clausola del contratto collettivo sul diritto al compenso, non poteva, in assenza di altre specificazioni, essere intesa come modificativa della medesima disposizione che lo aveva introdotto, ossia del
7 D.P.R. n. 53 del 1990; in altri termini, il CCNL reca lo stesso beneficio di cui al
D.P.R. citato, sottoponendone il diritto alla medesima condizione, ossia alla maturazione dell'anzianità di sei anni nella qualifica conseguita alla data del 31 dicembre 1990, perché l'espressione "ove acquisita" non può che fare riferimento alle condizioni di acquisizione previste dalla norma che per la prima volta aveva introdotto la maggiorazione per esperienza professionale, mentre non vi è traccia nel testo contrattuale dello slittamento in avanti del periodo previsto per il suo conseguimento. L'anzianità nella qualifica per il periodo successivo al 31 dicembre 1990 rimane dunque irrilevante” (cfr. Cass. n. 22586/2008).
In tale assetto normativo e giurisprudenziale è da ultimo intervenuta, con sentenza n. 4/2024 depositata il 11.1.2024 la Corte Costituzionale che, sottoposto nuovamente al vaglio l'art. 51 comma 3 L. 388/2000, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale qualificando l'intervento legislativo in parola non come norma di interpretazione autentica ma come vera e propria “legge innovativa con portata retroattiva” ritenuta illegittima in quanto “in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell'ordinamento giuridico di cui all'art. 3 Cost.”
Nelle motivazioni della sentenza si legge espressamente:
“L'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, – tenendo «ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni» – ha prorogato al triennio 1991-1993 l'efficacia dell'intero d.P.R. n.
44 del 1990 (per il comparto Regioni leggasi d.p.r. 333/90), la cui scadenza originaria era fissata al 31 dicembre 1990 (art. 1, comma 1, del d.P.R. citato).
Alla luce di tale proroga legislativa, l'«arco della vigenza contrattuale» – cui facevano riferimento i citati commi 4 e 5 dell'art. 9 di tale d.P.R. ai fini della
8 maturazione delle anzianità di servizio per il riconoscimento della maggiorazione della RIA – doveva chiaramente intendersi come riferito al nuovo termine di efficacia dello stesso d.P.R. (31 dicembre 1993) e non già al termine originariamente previsto (31 dicembre 1990).” La Corte Costituzionale ha altresì affermato: “Infatti, alla luce della proroga dell'intera disciplina contrattuale contenuta nel d.P.R. n. 44 del 1990 sino al 31 dicembre 1993 (leggasi dpr
633/90), la possibilità per i dipendenti di maturare l'anzianità di servizio necessaria alla maggiorazione della RIA anche nel corso del nuovo periodo di vigenza del d.P.R. n. 44 del 1990 (1991-1993) rispondeva pienamente a ragioni di eguaglianza e di giustizia del sistema retributivo. Semmai, è stata la disposizione censurata ad aver causato una ingiustificata differenziazione retributiva a danno di quei dipendenti pubblici che, diversamente da quanto avvenuto in relazione al triennio 1988-1990, non hanno potuto valorizzare l'anzianità di servizio maturata nel successivo triennio 1991-1993 ai fini delle maggiorazioni della RIA”.
3.
Ciò posto in via generale, per quanto riguarda il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria occorre rilevare che poiché l'istituto della R.I.A. è stato introdotto dall'art. 3 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150 e che per tale categoria di personale non è stata contemplata alcuna maggiorazione della stessa, l'art. 51. comma 3, della legge 23 dicembre 2000. n. 388, è da riferire solo ai dipendenti appartenenti al Comparto Funzioni Centrali e al personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria beneficiari nel 1990 della R.I.A. come correttamente evidenziato da parte resistente.
Infatti, solo per queste ultime due categorie di personale il suddetto articolo era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l'operatività delle maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità in relazione al triennio 1991-1993 e solo per essi rileva la sentenza della Corte Costituzionale.
9 Per il personale di cui trattasi la RIA è stata incrementata con il D.P.R n.
147/1990 che, a differenza dell'adeguamento avvenuto per il personale del
Comparto Ministeri con il D.P.R 44/1990, non stabiliva alcuna peculiarità.
In definitiva, l'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, ha causato una sperequazione retributiva per i soli dipendenti pubblici appartenenti al Comparto Ministeri. Solo per questi ultimi, infatti, il suddetto articolo era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l'operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993.
Di conseguenza, la recente sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale non ha effetti sulla RIA del personale appartenente al comparto Difesa e Sicurezza, ma trova applicazione limitatamente al personale del Comparto Controparte_4
[...]
4.
La domanda è, dunque, infondata e va rigettata.
5.
Tenuto conto della complessità della questione trattata le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Benevento, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
10
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1356/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in C.SO Parte_1
VITTORIO VENETO, 314 83035 GROTTAMINARDA, presso lo studio dell'avv. MINICHIELLO FRANCO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA Controparte_1
ARMANDO DIAZ 11 80100 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv.
AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 18/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato in data 2.4.25 il ricorrente ha esposto:
- di aver prestato attività lavorativa come agente di Polizia Penitenziaria;
1 - di essersi arruolato nel 1975;
- di essere stato congedato mentre era in servizio presso la Casa
Circondariale di IA IN (AV) con il grado di ispettore.
Ha convenuto in giudizio il , chiedendo di “condannare Controparte_1 il in persona del p.t. c.f. al riconoscimento a Controparte_1 CP_2
favore del ricorrente delle maggiorazioni RIA, e contestualmente imporre il versamento delle differenze retributive maturate e non percepite, nonché disporre il ricalcolo del trattamento pensionistico percepito;
In via gradata, nel caso in cui l'on.le Giudicante ritenga che il trattamento RI sia stato oggetto di prescrizione si chiede il risarcimento in forma specifica al fine di ottenere il ripristino della situazione giuridica antecedente all'attività legislativa dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale nella sentenza 4/2024, e al fine ottenere la condanna dalla convenuta al versamento del credito consistente nel mancato guadagno a causa del blocco disposto e susseguentemente dichiarato illegittimo, nei limiti della prescrizione dei ratei non percepiti. Con vittoria di spese e competenze di causa, con attribuzione”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il ministero che, richiamando il D.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44 deduceva che esso non aveva previsto alcun incremento del RIA per il periodo successivo a quello cui esso si riferiva né espressamente, né per effetto di automatismo tanto più che tale possibilità era stata esclusa dall'intervento del legislatore che, con norma di interpretazione autentica, l' art.51 co.3 L.388/2000, aveva chiarito che il 31.12.90 era la data limite della maturazione della retribuzione individuale di anzianità; richiamava copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito che aveva confermato al 31.12.1990 la data di arresto degli incrementi della retribuzione individuale di anzianità. Ha eccepito altresì la prescrizione e l'inapplicabilità della norma invocata al caso in esame.
2.
2 In primis, va rilevato che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” (SU 36197/2023).
Conseguentemente, tenuto conto dell'allegato atto interruttivo risalente al
08.04.2024, data in cui il ha inviato formale diffida e messa in mora al Pt_1
Ministero della Giustizia, devono ritenersi prescritte tutte le somme richieste sino all'8.4.19.
Ciò posto, occorre riportare il quadro normativo e giurisprudenziale in cui si colloca la fattispecie al vaglio.
Come è noto, antecedentemente alla contrattualizzazione del pubblico impiego, il trattamento economico dei pubblici dipendenti era disciplinato da un D.P.R., adottato in recepimento di un accordo siglato con le organizzazioni sindacali nel rispetto della procedura prevista dall'art. 6 della legge n. 93/83; D.P.R. che, per le amministrazioni regionali, veniva recepito con apposita legge regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge n.93/1983.
In particolare, il trattamento economico dei dipendenti delle regioni e degli enti locali era regolamentato dai D.P.R. nn. 347/1983 (recepito dalla legge regionale
27/1984), 268/1987 (recepito dalla legge regionale 23/1989) e 333/1990 (recepito dalla legge regionale 12/1991).
Il D.P.R. 347/83, che aveva introdotto il salario individuale di anzianità, disciplinava il periodo dall'1-01-1983 al 31-12-1984 protraendo i suoi effetti economici fino al 30-06-1985 (cfr. l'art. 1).
3 L'art. 41, lett. B) di detto decreto, nel prevedere l'istituto del salario individuale di anzianità, disponeva che “al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure...” (da un minimo di £.198.000 per la 1° qualifica dei dipendenti del comparto ad un massimo di £.840 per la 2° qualifica dirigenziale)
(cosiddetto 1° scatto RIA).
Per il personale assunto dopo l'1-01-1983 dette somme andavano riparametrate in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31-12-1984.
L'art. 41 ult.co., infine, prevedeva che, qualora il rinnovo dell'accordo – id est il successivo D.P.R. - non fosse intervenuto entro il biennio del successivo triennio contrattuale (1-01-1985 / 31-12-1987) al personale avrebbe dovuto essere corrisposto, a far data dall'101-1987, un ulteriore importo uguale a quello previsto, a titolo di acconto.
La legge regionale 27/1984, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di Cont cui al , ne riproduceva integralmente le previsioni riguardanti la .
Il successivo D.P.R. 268/87 disciplinava il periodo 1-01-1985 / 31-12-1987 protraendo i suoi effetti economici fino al 30-06-1988 (art. 1).
L'art. 37 di detto decreto prevedeva che il suddetto acconto di cui all', costituisse aumento della retribuzione individuale di anzianità (cosiddetto 2° scatto RIA).
Il successivo inserito dall'art. 31 del D.P.R. 494/87, prevedeva, quale clausola di garanzia, che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il 30-
06-1989, al personale dovesse essere corrisposto a far data dall'1-01-1989 un ulteriore importo uguale a quello previsto dall'art. 41 del D.P.R. 347/83, a titolo di acconto.
Quindi, la legge regionale 23/1989, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al D.P.R. 268/87, ne riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RIA.
4 Da ultimo, il D.P.R. 333/90 disciplinava il periodo 1-01-1988 / 31-12-1990, con decorrenza (art.1) degli effetti economici dall'1-07-1988.
L'art. 44 prevedeva un ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, sempre nella stessa misura prevista dall'art. 41, lett. B) del D.P.R.
347/83, a decorrere dal 1° gennaio 1989 (cosiddetto 3° scatto RIA).
Anche quest'ultimo importo andava riparametrato, per il personale assunto dopo l'1-01-1987, in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31-12-1988.
L'importo erogato ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 333/90 riassorbiva l'acconto corrisposto ai sensi del su richiamato art. 38 del D.P.R.268/87. La legge regionale n.12/1991, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al
D.P.R. 333/90, ne riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RIA.
Occorre altresì precisare che il D.P.R. 333/1990 e la legge regionale 12/1991 non contenevano - a differenza dei DD.P.R. 347/1983 e 268/1987 e delle leggi regionali 27/1984 e 23/1989 - alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme a titolo di acconto in caso di mancata approvazione del successivo accordo che avrebbe dovuto disciplinare il periodo
1-01-1991/31-12-1993 se, nel frattempo, non fosse intervenuta la privatizzazione del pubblico impiego con relativa devoluzione ai contatti collettivi nazionali della regolamentazione, anche economica, del rapporto di lavoro.
Nè in alcuno degli atti normativi citati (DD.P.R. 347/83,e 268/87 e 333/90 e
LL.RR. 27/84, 23/88 e 12/91) è rinvenibile una norma che prevedesse un automatismo per la maturazione di ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità non espressamente previsti dalle norme stesse.
Successivamente, l'art. 7, comma 1, del D.L. 384/92 prevedeva che “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93....” (e, cioè, per il comparto di contrattazione regioni ed enti locali, il D.P.R. 333/90).
5 Tale disposizione normativa è stata interpretata dalla giurisprudenza come una proroga sino al 31/12/1993 del meccanismo di attribuzione della RIA, finché non
è intervenuto il Legislatore con una norma di interpretazione autentica, l'art. 51, comma 3 della legge 388/2000, con la quale si precisava che “L'art. 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384........si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla , relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
La ratio della norma di interpretazione autentica risiedeva nell'esigenza di mantenere ferme le decorrenze già previste - per la maturazione della retribuzione individuale di anzianità - dai diversi D.P.R che avevano disciplinato il rapporto di lavoro nei diversi comparti del pubblico impiego, come risulta evidente dall'inciso “non modifica la data del 31 dicembre 1990 già stabilita”.
L'inciso era chiaro nel prevedere che da tale data non erano più previsti incrementi della retribuzione individuale di anzianità che quindi – per gli assunti prima del 31-12-1990 – non veniva più incrementata;
con l'ulteriore conseguenza che i nuovi assunti dopo tale data nulla potessero pretendere a titolo di RIA.
Tale norma veniva sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che, con ordinanza n. 263/2002, dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.
Successivamente, il D. Lgs. 29/93, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega 421/92, nel demandare alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, abrogava la procedura di cui al citato
D.P.R. e disapplicava il D.P.R. 333/90 ed i corrispondenti decreti relativi agli altri comparti di contrattazione.
6 Le considerazioni fin qui esposte trovano conferma in una pronuncia della S.C. la quale, in merito alle maggiorazioni previste dall' art. 15- comma 4 del D.P.R.
43/90 (relativo al comparto enti pubblici non economici) per i dipendenti che avessero acquisito un'anzianità di servizio di anni 6 maturata al 1° luglio 1988, ovvero che avessero maturato detta anzianità entro il 31-12-1990, precisava che
“Invero l'art. 32 del CCNL 1994/1997 comparto enti pubblici non economici, include nella struttura della retribuzione del personale alla voce "trattamento fondamentale" oltre lo stipendio tabellare e la indennità integrativa speciale, anche il compenso per cui è causa, ossia "la retribuzione individuale di anzianità
e maggiorazioni per esperienza professionale a norma del D.P.R. n. 43 del 1990, art. 15, comma 4, ove acquisite". Pertanto, secondo il tenore letterale della disposizione, detta voce non compete automaticamente, ma spetta solo "ove acquisita", con ciò facendo riferimento alla stessa previsione della norma che l'aveva introdotta, ossia il D.P.R. n. 43 del 1990, la quale ne subordinava la spettanza alla maturazione, alla data del 31 dicembre 1990, dell'anzianità di sei anni nella qualifica. Il termine del 31 dicembre 1990 era rimasto inalterato anche a seguito della proroga fino al 31 dicembre 1993, che era stata prevista dal D.L.
19 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 1, convertito nella L. 14 novembre
1992, n. 438: ossia, fino al 31 dicembre 1993 restava ferma la disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto, riconfermandosi fino a quella data la spettanza della indennità, tuttavia il termine di maturazione utile per averne diritto restava pur sempre quello del 31 dicembre 1990. Tale è il tenore della norma interpretativa di cui alla citata L. del 2000, che era diretta appunto ad evitare l'interpretazione per cui la proroga del beneficio avesse comportato anche il corrispondente slittamento del termine fissato per la maturazione della prescritta anzianità. Ne consegue che la clausola del contratto collettivo sul diritto al compenso, non poteva, in assenza di altre specificazioni, essere intesa come modificativa della medesima disposizione che lo aveva introdotto, ossia del
7 D.P.R. n. 53 del 1990; in altri termini, il CCNL reca lo stesso beneficio di cui al
D.P.R. citato, sottoponendone il diritto alla medesima condizione, ossia alla maturazione dell'anzianità di sei anni nella qualifica conseguita alla data del 31 dicembre 1990, perché l'espressione "ove acquisita" non può che fare riferimento alle condizioni di acquisizione previste dalla norma che per la prima volta aveva introdotto la maggiorazione per esperienza professionale, mentre non vi è traccia nel testo contrattuale dello slittamento in avanti del periodo previsto per il suo conseguimento. L'anzianità nella qualifica per il periodo successivo al 31 dicembre 1990 rimane dunque irrilevante” (cfr. Cass. n. 22586/2008).
In tale assetto normativo e giurisprudenziale è da ultimo intervenuta, con sentenza n. 4/2024 depositata il 11.1.2024 la Corte Costituzionale che, sottoposto nuovamente al vaglio l'art. 51 comma 3 L. 388/2000, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale qualificando l'intervento legislativo in parola non come norma di interpretazione autentica ma come vera e propria “legge innovativa con portata retroattiva” ritenuta illegittima in quanto “in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell'ordinamento giuridico di cui all'art. 3 Cost.”
Nelle motivazioni della sentenza si legge espressamente:
“L'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, come convertito, – tenendo «ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni» – ha prorogato al triennio 1991-1993 l'efficacia dell'intero d.P.R. n.
44 del 1990 (per il comparto Regioni leggasi d.p.r. 333/90), la cui scadenza originaria era fissata al 31 dicembre 1990 (art. 1, comma 1, del d.P.R. citato).
Alla luce di tale proroga legislativa, l'«arco della vigenza contrattuale» – cui facevano riferimento i citati commi 4 e 5 dell'art. 9 di tale d.P.R. ai fini della
8 maturazione delle anzianità di servizio per il riconoscimento della maggiorazione della RIA – doveva chiaramente intendersi come riferito al nuovo termine di efficacia dello stesso d.P.R. (31 dicembre 1993) e non già al termine originariamente previsto (31 dicembre 1990).” La Corte Costituzionale ha altresì affermato: “Infatti, alla luce della proroga dell'intera disciplina contrattuale contenuta nel d.P.R. n. 44 del 1990 sino al 31 dicembre 1993 (leggasi dpr
633/90), la possibilità per i dipendenti di maturare l'anzianità di servizio necessaria alla maggiorazione della RIA anche nel corso del nuovo periodo di vigenza del d.P.R. n. 44 del 1990 (1991-1993) rispondeva pienamente a ragioni di eguaglianza e di giustizia del sistema retributivo. Semmai, è stata la disposizione censurata ad aver causato una ingiustificata differenziazione retributiva a danno di quei dipendenti pubblici che, diversamente da quanto avvenuto in relazione al triennio 1988-1990, non hanno potuto valorizzare l'anzianità di servizio maturata nel successivo triennio 1991-1993 ai fini delle maggiorazioni della RIA”.
3.
Ciò posto in via generale, per quanto riguarda il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria occorre rilevare che poiché l'istituto della R.I.A. è stato introdotto dall'art. 3 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150 e che per tale categoria di personale non è stata contemplata alcuna maggiorazione della stessa, l'art. 51. comma 3, della legge 23 dicembre 2000. n. 388, è da riferire solo ai dipendenti appartenenti al Comparto Funzioni Centrali e al personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria beneficiari nel 1990 della R.I.A. come correttamente evidenziato da parte resistente.
Infatti, solo per queste ultime due categorie di personale il suddetto articolo era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l'operatività delle maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità in relazione al triennio 1991-1993 e solo per essi rileva la sentenza della Corte Costituzionale.
9 Per il personale di cui trattasi la RIA è stata incrementata con il D.P.R n.
147/1990 che, a differenza dell'adeguamento avvenuto per il personale del
Comparto Ministeri con il D.P.R 44/1990, non stabiliva alcuna peculiarità.
In definitiva, l'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, ha causato una sperequazione retributiva per i soli dipendenti pubblici appartenenti al Comparto Ministeri. Solo per questi ultimi, infatti, il suddetto articolo era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l'operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993.
Di conseguenza, la recente sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale non ha effetti sulla RIA del personale appartenente al comparto Difesa e Sicurezza, ma trova applicazione limitatamente al personale del Comparto Controparte_4
[...]
4.
La domanda è, dunque, infondata e va rigettata.
5.
Tenuto conto della complessità della questione trattata le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Benevento, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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