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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/03/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1168/2023
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza del 12/03/2025.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di SA, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 12/3/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 1168 del R.G. dell'anno 2023, vertente t r a nata a [...] il [...], C.F.: residente in Parte_1 C.F._1
Sant'NI AT (NA) alla Via Scafati n. 194, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Toledo, n.
156, presso lo studio dell'Avv. NI Felaco;
dell'Avv. Ugo Fiore e dell'Avv. Mario Coppola che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente;
- Attrice -
E
( con sede in alla via Roma, pa1lazzo S.Agostino, in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresenta1ta e difesa dall'avv. Francesco Tedesco (cf.
) - in virtù di procura generale alle liti rep.n.79987 rogata in dal notaio C.F._2 CP_1 dr. in data 16/12/2019, giusta determina del dirigente del settore avvocatura, tutti Persona_1 elettivamente domiciliati in presso l'avvocatura dell'ente in largo Pioppi 1, CP_1
-Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danno da insidia stradale. Responsabilità ex art 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
, per sentirla condannare, previa dichiarazione di responsabilità ex art 2043 o 2051 c.c., al
[...] risarcimento dei danni patrimoniali riportati dalla sua autovettura, (tg. Parte_2
pagina 1 di 6 CP732WZ), in data 17/08/2021, condotta nell'occasione da il quale, mentre percorreva Controparte_2 la Strada Provinciale 24 B, che da Castiglione del Genovesi (SA) conduce a San Cipriano Picentino (SA) in direzione San Cipriano Picentino, all'altezza del palo luce n. 385 avvertiva un urto e di seguito la fuoriuscita dei due airbag, di cui il veicolo è dotato provocandone l'arresto.
sceso dall'auto, constatava che il veicolo aveva urtato uno spigolo sporgente di un Controparte_2 muro cieco, non segnalato e non delimitato che aveva causato ingenti danni alla carrozzeria;
immediatamente quindi contattava il Comando Municipale dei vigili di Castiglione del Genovesi riferendogli l'accaduto.
Successivamente alle ore 19.00 circa il Comandante e il Maresciallo dei Vigili del Comando di Polizia
Municipale del Comune di Castiglione del Genovesi (SA) si recavano sul posto redigendo apposito verbale di constatazione n. 2748 (versato in atti) in cui veniva descritto l'accaduto e in cui si constatava la mancata segnalazione e delimitazione del muretto.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva con molteplici lettere di messa in mora il risarcimento dei danni patiti alla Provincia.
L'ente locale non dava seguito alle richieste di e quest'ultima, quindi, adiva l'odierno Parte_1
Tribunale chiedendo: a) di accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del Controparte_1 in pers. del p.t., in ordine ai fatti descritti in premessa, ai sensi degli art. 2051 e/o 2043 c.c., e per CP_3
l'effetto condannarlo al pagamento in favore della SI.ra della somma ridotta di € 10.315,01, Parte_1 per il ristoro dei danni riportati dalla propria autovettura tipo WOLKSWAGEN BORA tg. CP732WZ, il tutto gravato da interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo, oppure al pagamento di quella somma che sarà ritenuta più equa e giusta dall'On.le Giudice, nei limiti di € 25.000,00.
La di SA si costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare la carenza di elementi CP_1 necessari ed indispensabili per individuare come insidia l'irregolarità lamentata;
la mancata segnalazione alla polizia municipale e l'assenza di qualsiasi ostacolo che avrebbe potuto impedire al conducente di avvedersi da lontano della presenza del muretto, a meno che il guidatore non fosse distratto;
riteneva incompatibili ed eccessivi i danni riportati dall'auto di parte attrice;
contestava la responsabilità oggettiva della CP_1 non ritenendo del tutto impossibile vedere fin da lontano il muretto in ragione dell'orario in cui l'evento è accaduto e della conformazione della strada (“infatti, se è vero che la carreggiata si restringe è altrettanto vero che tanto il muro quanto il profilo ed i margini della strada sono pienamente visibili;
quindi il pericolo è palesemente percepibile. In particolare, l'orario di accadimento era diurno (ore 18,50 del 17 agosto) (v. all. 7), il muro era avvistabile da lontano (v. foto
– all. 5-6), non pioveva (v. report pluviometrici – all. 8). Inoltre, anche se la strada si restringeva, la corsia seguiva un profilo, chiaramente visibile, che se correttamente percorso avrebbe portato ad evitare il muro”); in quanto l'insidia e il trabocchetto integra un pericolo occulto non visibile e non percepibile;
eccepiva infine che il danneggiato non aveva tenuto un comportamento improntato alla diligenza ordinaria per evitare la presunta anomalia;
pagina 2 di 6 declinava la sua responsabilità ed eccepiva la mancanza di rapporto causa- effetto dovuta alla disattenzione del conducente e alla sua mancata diligenza, ritenendo ai sensi dell'art. 1227 c.c. 1 co. un concorso di colpa idoneo a diminuire la responsabilità della pubblica amministrazione ed in ordine al quantum debeatur impugnava e contestava la somma richiesta non corrispondente agli effettivi danni.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa;
in subordine chiedeva di riconoscere la corresponsabilità del danneggiato.
La causa veniva istruita con testimoni, indi veniva fissata l'odierna udienza per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, prima di disaminare il caso concreto, occorre riassumere brevemente l'evoluzione giurisprudenziale sul risarcimento del danno c.d. da “insidia stradale” che configura la responsabilità dell'ente proprietario della strada prevista dall'art 2051. c.c.
Come noto, il rapporto di custodia presuppone un rapporto di fatto (quindi, un potere “fisico”) tra il custode, ossia tra il soggetto in grado di controllare la cosa, nel senso di neutralizzare il pericolo insito nella stessa, e la res, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante (proprietà, locazione, comodato, ecc).
Il particolare legame tra custode e res giustifica il peculiare regime di cui all'art. 2051 c.c., divenendo esso stesso il fondamento del criterio di imputazione del danno al soggetto, criterio che, cioè, prescinde dalla colpa.
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato il campo di applicazione dell'art. 2051 c.c., ricomprendendo nel concetto di custodia anche le strade pubbliche, non indiscriminatamente ma perlomeno in quanto “controllabili” dalla pubblica amministrazione competente.
Tale conclusione trova la sua sedes naturale in quel processo che, alla luce della progressiva erosione della centralità della colpa, ha dato luogo, in svariati ambiti della responsabilità civile, ad una marginalizzazione di tale criterio di imputazione.
Si osserva, infatti, che, in ossequio alla sempre più marcata concezione della responsabilità civile come strumento allocativo del danno, e quindi come complesso di norme finalizzate all'individuazione della sfera giuridica che può reputarsi maggiormente idonea a sopportare il “peso” del danno stesso, la giurisprudenza ritiene utile, in certi ambiti, la categoria della c.d. responsabilità oggettiva.
Il passaggio dal regime di imputabilità dell'art. 2043 c.c. a quello previsto dall'art. 2051 c.c. comporta l'esonero dell'utente della strada danneggiato dall'onere di provare la colpa del custode danneggiante, cioè, nel caso di specie, la negligenza della PA nel manutenere la strada.
pagina 3 di 6 In questo senso, si ritiene che la PA possa andare esente da colpa non già limitandosi ad allegare, ma dovendo provare il caso fortuito, che può estrinsecarsi tanto nella condotta dell'utente che si sia posta in contrasto con la condotta dell'utente medio, quanto nel fatto naturale o del terzo.
In altri termini, nell'impianto attuale, che ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. anche alle strade, la responsabilità della PA può escludersi solo laddove il custode fornisca la prova (liberatoria) del caso fortuito ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
Ex multis tale ultimo concetto è stato espresso dalla Cassazione in Sentenza n. 287 del 13/01/2015
“In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso”.
Di assoluto rilievo ed interesse è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni:
“a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.;
pagina 4 di 6 e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Quanto al riparto dell'onere della prova nei giudizi in cui si invoca la responsabilità ex art 2051 c.c. si richiama l'Ordinanza della Cassazione n. 27724 del 30/10/2018 “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
Lo scrivente Tribunale, adeguandosi ai principi ermeneutici sin qui tracciati, ritiene che la domanda sia infondata.
Dall'esame delle fotografie che ritraggono lo stato dei luoghi, inserite sia nel verbale dei vigili urbani che nella relazione allegata dalla convenuta , si nota effettivamente il muretto che determina il CP_1 restringimento della carreggiata stradale, privo di segnalazione, ma esso è talmente evidente, visibile ad occhio nudo da non poter costituire un'insidia.
La nozione enucleata dalla giurisprudenza di insidia e trabocchetto consiste in “un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto” (ex multis Cass., Sentenza n. 20943 del 30/09/2009). Ebbene, il muretto di restringimento della carreggiata era talmente evidente e visibile da non poter rappresentare una situazione di pericolo;
l'insidia era in altri termini visibile e per l'effetto l'evento dannoso era facilmente prevenibile ed evitabile.
Il conducente della ha impattato con la parte anteriore destra sullo spigolo del muretto Parte_2 perché era distratto o perché conduceva l'autovettura a velocità talmente elevata da essersi reso conto tardivamente del restringimento della carreggiata così da non riuscire a frenare o a sterzare tempestivamente sulla sinistra per evitare il muretto sporgente.
Pertanto, risulta integrata la prova liberatoria del caso fortuito ex art 2051 c.c. rappresentata dalla condotta di guida imperita, imprudente o negligente del conducente dell'auto danneggiata.
Tali considerazioni risultano ancor più valide ed efficaci se si pensa che il fatto è avvenuto intorno alle ore 19.00 del 17 agosto, quando era ancora presente la luce solare, e con il manto stradale perfettamente asciutto. Vi erano quindi le condizioni ambientali idonee affinchè il potesse CP_2 pagina 5 di 6 facilmente vedere il restringimento della carreggiata ed evitarlo con una condotta di guida attenta e diligente.
La domanda va rigettata con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese legali secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
[...]
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali a favore di parte convenuta che si liquidano in € 2.550,00 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario;
Così deciso in SA
12.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 6 di 6
All'esito della camera di consiglio dopo la discussione orale lo scrivente pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da intendersi facente parte integrante del verbale dell'odierna udienza del 12/03/2025.
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di SA, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 12/3/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al numero n. 1168 del R.G. dell'anno 2023, vertente t r a nata a [...] il [...], C.F.: residente in Parte_1 C.F._1
Sant'NI AT (NA) alla Via Scafati n. 194, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Toledo, n.
156, presso lo studio dell'Avv. NI Felaco;
dell'Avv. Ugo Fiore e dell'Avv. Mario Coppola che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente;
- Attrice -
E
( con sede in alla via Roma, pa1lazzo S.Agostino, in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresenta1ta e difesa dall'avv. Francesco Tedesco (cf.
) - in virtù di procura generale alle liti rep.n.79987 rogata in dal notaio C.F._2 CP_1 dr. in data 16/12/2019, giusta determina del dirigente del settore avvocatura, tutti Persona_1 elettivamente domiciliati in presso l'avvocatura dell'ente in largo Pioppi 1, CP_1
-Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danno da insidia stradale. Responsabilità ex art 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1
, per sentirla condannare, previa dichiarazione di responsabilità ex art 2043 o 2051 c.c., al
[...] risarcimento dei danni patrimoniali riportati dalla sua autovettura, (tg. Parte_2
pagina 1 di 6 CP732WZ), in data 17/08/2021, condotta nell'occasione da il quale, mentre percorreva Controparte_2 la Strada Provinciale 24 B, che da Castiglione del Genovesi (SA) conduce a San Cipriano Picentino (SA) in direzione San Cipriano Picentino, all'altezza del palo luce n. 385 avvertiva un urto e di seguito la fuoriuscita dei due airbag, di cui il veicolo è dotato provocandone l'arresto.
sceso dall'auto, constatava che il veicolo aveva urtato uno spigolo sporgente di un Controparte_2 muro cieco, non segnalato e non delimitato che aveva causato ingenti danni alla carrozzeria;
immediatamente quindi contattava il Comando Municipale dei vigili di Castiglione del Genovesi riferendogli l'accaduto.
Successivamente alle ore 19.00 circa il Comandante e il Maresciallo dei Vigili del Comando di Polizia
Municipale del Comune di Castiglione del Genovesi (SA) si recavano sul posto redigendo apposito verbale di constatazione n. 2748 (versato in atti) in cui veniva descritto l'accaduto e in cui si constatava la mancata segnalazione e delimitazione del muretto.
Tanto premesso, parte attrice chiedeva con molteplici lettere di messa in mora il risarcimento dei danni patiti alla Provincia.
L'ente locale non dava seguito alle richieste di e quest'ultima, quindi, adiva l'odierno Parte_1
Tribunale chiedendo: a) di accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del Controparte_1 in pers. del p.t., in ordine ai fatti descritti in premessa, ai sensi degli art. 2051 e/o 2043 c.c., e per CP_3
l'effetto condannarlo al pagamento in favore della SI.ra della somma ridotta di € 10.315,01, Parte_1 per il ristoro dei danni riportati dalla propria autovettura tipo WOLKSWAGEN BORA tg. CP732WZ, il tutto gravato da interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo, oppure al pagamento di quella somma che sarà ritenuta più equa e giusta dall'On.le Giudice, nei limiti di € 25.000,00.
La di SA si costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare la carenza di elementi CP_1 necessari ed indispensabili per individuare come insidia l'irregolarità lamentata;
la mancata segnalazione alla polizia municipale e l'assenza di qualsiasi ostacolo che avrebbe potuto impedire al conducente di avvedersi da lontano della presenza del muretto, a meno che il guidatore non fosse distratto;
riteneva incompatibili ed eccessivi i danni riportati dall'auto di parte attrice;
contestava la responsabilità oggettiva della CP_1 non ritenendo del tutto impossibile vedere fin da lontano il muretto in ragione dell'orario in cui l'evento è accaduto e della conformazione della strada (“infatti, se è vero che la carreggiata si restringe è altrettanto vero che tanto il muro quanto il profilo ed i margini della strada sono pienamente visibili;
quindi il pericolo è palesemente percepibile. In particolare, l'orario di accadimento era diurno (ore 18,50 del 17 agosto) (v. all. 7), il muro era avvistabile da lontano (v. foto
– all. 5-6), non pioveva (v. report pluviometrici – all. 8). Inoltre, anche se la strada si restringeva, la corsia seguiva un profilo, chiaramente visibile, che se correttamente percorso avrebbe portato ad evitare il muro”); in quanto l'insidia e il trabocchetto integra un pericolo occulto non visibile e non percepibile;
eccepiva infine che il danneggiato non aveva tenuto un comportamento improntato alla diligenza ordinaria per evitare la presunta anomalia;
pagina 2 di 6 declinava la sua responsabilità ed eccepiva la mancanza di rapporto causa- effetto dovuta alla disattenzione del conducente e alla sua mancata diligenza, ritenendo ai sensi dell'art. 1227 c.c. 1 co. un concorso di colpa idoneo a diminuire la responsabilità della pubblica amministrazione ed in ordine al quantum debeatur impugnava e contestava la somma richiesta non corrispondente agli effettivi danni.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa;
in subordine chiedeva di riconoscere la corresponsabilità del danneggiato.
La causa veniva istruita con testimoni, indi veniva fissata l'odierna udienza per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, prima di disaminare il caso concreto, occorre riassumere brevemente l'evoluzione giurisprudenziale sul risarcimento del danno c.d. da “insidia stradale” che configura la responsabilità dell'ente proprietario della strada prevista dall'art 2051. c.c.
Come noto, il rapporto di custodia presuppone un rapporto di fatto (quindi, un potere “fisico”) tra il custode, ossia tra il soggetto in grado di controllare la cosa, nel senso di neutralizzare il pericolo insito nella stessa, e la res, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante (proprietà, locazione, comodato, ecc).
Il particolare legame tra custode e res giustifica il peculiare regime di cui all'art. 2051 c.c., divenendo esso stesso il fondamento del criterio di imputazione del danno al soggetto, criterio che, cioè, prescinde dalla colpa.
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato il campo di applicazione dell'art. 2051 c.c., ricomprendendo nel concetto di custodia anche le strade pubbliche, non indiscriminatamente ma perlomeno in quanto “controllabili” dalla pubblica amministrazione competente.
Tale conclusione trova la sua sedes naturale in quel processo che, alla luce della progressiva erosione della centralità della colpa, ha dato luogo, in svariati ambiti della responsabilità civile, ad una marginalizzazione di tale criterio di imputazione.
Si osserva, infatti, che, in ossequio alla sempre più marcata concezione della responsabilità civile come strumento allocativo del danno, e quindi come complesso di norme finalizzate all'individuazione della sfera giuridica che può reputarsi maggiormente idonea a sopportare il “peso” del danno stesso, la giurisprudenza ritiene utile, in certi ambiti, la categoria della c.d. responsabilità oggettiva.
Il passaggio dal regime di imputabilità dell'art. 2043 c.c. a quello previsto dall'art. 2051 c.c. comporta l'esonero dell'utente della strada danneggiato dall'onere di provare la colpa del custode danneggiante, cioè, nel caso di specie, la negligenza della PA nel manutenere la strada.
pagina 3 di 6 In questo senso, si ritiene che la PA possa andare esente da colpa non già limitandosi ad allegare, ma dovendo provare il caso fortuito, che può estrinsecarsi tanto nella condotta dell'utente che si sia posta in contrasto con la condotta dell'utente medio, quanto nel fatto naturale o del terzo.
In altri termini, nell'impianto attuale, che ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. anche alle strade, la responsabilità della PA può escludersi solo laddove il custode fornisca la prova (liberatoria) del caso fortuito ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
Ex multis tale ultimo concetto è stato espresso dalla Cassazione in Sentenza n. 287 del 13/01/2015
“In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso”.
Di assoluto rilievo ed interesse è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni:
“a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.;
pagina 4 di 6 e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Quanto al riparto dell'onere della prova nei giudizi in cui si invoca la responsabilità ex art 2051 c.c. si richiama l'Ordinanza della Cassazione n. 27724 del 30/10/2018 “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
Lo scrivente Tribunale, adeguandosi ai principi ermeneutici sin qui tracciati, ritiene che la domanda sia infondata.
Dall'esame delle fotografie che ritraggono lo stato dei luoghi, inserite sia nel verbale dei vigili urbani che nella relazione allegata dalla convenuta , si nota effettivamente il muretto che determina il CP_1 restringimento della carreggiata stradale, privo di segnalazione, ma esso è talmente evidente, visibile ad occhio nudo da non poter costituire un'insidia.
La nozione enucleata dalla giurisprudenza di insidia e trabocchetto consiste in “un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto” (ex multis Cass., Sentenza n. 20943 del 30/09/2009). Ebbene, il muretto di restringimento della carreggiata era talmente evidente e visibile da non poter rappresentare una situazione di pericolo;
l'insidia era in altri termini visibile e per l'effetto l'evento dannoso era facilmente prevenibile ed evitabile.
Il conducente della ha impattato con la parte anteriore destra sullo spigolo del muretto Parte_2 perché era distratto o perché conduceva l'autovettura a velocità talmente elevata da essersi reso conto tardivamente del restringimento della carreggiata così da non riuscire a frenare o a sterzare tempestivamente sulla sinistra per evitare il muretto sporgente.
Pertanto, risulta integrata la prova liberatoria del caso fortuito ex art 2051 c.c. rappresentata dalla condotta di guida imperita, imprudente o negligente del conducente dell'auto danneggiata.
Tali considerazioni risultano ancor più valide ed efficaci se si pensa che il fatto è avvenuto intorno alle ore 19.00 del 17 agosto, quando era ancora presente la luce solare, e con il manto stradale perfettamente asciutto. Vi erano quindi le condizioni ambientali idonee affinchè il potesse CP_2 pagina 5 di 6 facilmente vedere il restringimento della carreggiata ed evitarlo con una condotta di guida attenta e diligente.
La domanda va rigettata con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese legali secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
[...]
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali a favore di parte convenuta che si liquidano in € 2.550,00 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario;
Così deciso in SA
12.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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