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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/09/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2604/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2604/2023
Il Giudice, dott.ssa Enrica Nasti, visto il decreto per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta, viste le note depositate e le istanze ivi contenute
P.Q.M.
decide come da separata sentenza.
Benevento, 15 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – I sezione civile – in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Enrica Nasti – ha pronunziato, all'udienza di discussione del 15 settembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2604 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, aventi ad oggetto: appello vertente,
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Ernesta Paniccia, come da procura in atti
APPELLANTE
E
, CP_1
APPELLATO NON COSTITUITO
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
APPELLATO NON COSTITUITO
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 3 Con sentenza n. 123 del 2023 il Giudice di Pace di Airola– decidendo sulla domanda proposta da CP_1
volta ad ottenere l'accoglimento dell'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.
[...]
20210305400000743– accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava nulla ed inesistente l'ingiunzione fiscale, con compesanzione delle spese.
Par Con atto di appello ritualmente notificato, avverso la predetta sentenza proponeva appello la Parte_1
[...
deducendo in sostanza l'erroneità della pronuncia impugnata per aver il giudice di prime cure ritenuto illegittima la maggiorazione di cui al comma 6 dell'artr. 27 della L. 689 /81.
e il non si costituivano in giudizio. CP_1 Controparte_2
Ciò premesso, l'appello è fondato.
Non merita invero rilievo il motivo di opposizione concernente l'illegittimità delle maggiorazioni applicate.
È noto che in materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo - e l'emissione della relativa cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (Cassazione civile sez. III, 29/09/2021, n.26308).
In definitiva, in accoglimento dell'appello, l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione va rigettata.
Non essendo stati riproposti i motivi di opposizione, alcuna ulteriore contestazione può essere delibata.
Giova sul punto solo rilevare che “in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (Cass. civ. sez. 1 del 23.09.2021 n. 25840).
La peculiarità della questione impone la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'appello proposto, così provvede:
- in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione;
- spese di entrambi i giudizi interamente compensate.
Così deciso in Benevento, in data 15 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2604/2023
Il Giudice, dott.ssa Enrica Nasti, visto il decreto per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta, viste le note depositate e le istanze ivi contenute
P.Q.M.
decide come da separata sentenza.
Benevento, 15 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – I sezione civile – in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Enrica Nasti – ha pronunziato, all'udienza di discussione del 15 settembre 2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2604 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, aventi ad oggetto: appello vertente,
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Ernesta Paniccia, come da procura in atti
APPELLANTE
E
, CP_1
APPELLATO NON COSTITUITO
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2
APPELLATO NON COSTITUITO
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 3 Con sentenza n. 123 del 2023 il Giudice di Pace di Airola– decidendo sulla domanda proposta da CP_1
volta ad ottenere l'accoglimento dell'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.
[...]
20210305400000743– accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava nulla ed inesistente l'ingiunzione fiscale, con compesanzione delle spese.
Par Con atto di appello ritualmente notificato, avverso la predetta sentenza proponeva appello la Parte_1
[...
deducendo in sostanza l'erroneità della pronuncia impugnata per aver il giudice di prime cure ritenuto illegittima la maggiorazione di cui al comma 6 dell'artr. 27 della L. 689 /81.
e il non si costituivano in giudizio. CP_1 Controparte_2
Ciò premesso, l'appello è fondato.
Non merita invero rilievo il motivo di opposizione concernente l'illegittimità delle maggiorazioni applicate.
È noto che in materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo - e l'emissione della relativa cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (Cassazione civile sez. III, 29/09/2021, n.26308).
In definitiva, in accoglimento dell'appello, l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione va rigettata.
Non essendo stati riproposti i motivi di opposizione, alcuna ulteriore contestazione può essere delibata.
Giova sul punto solo rilevare che “in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (Cass. civ. sez. 1 del 23.09.2021 n. 25840).
La peculiarità della questione impone la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'appello proposto, così provvede:
- in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione;
- spese di entrambi i giudizi interamente compensate.
Così deciso in Benevento, in data 15 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti pagina 3 di 3