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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/06/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 333/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di: diritti reali, possesso e trascrizione, promossa
DA
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
c.da (c.f. , nella qualità di TRUSTEE del CP_1 C.F._1
TRUST denominato “TRUST , con sede in Scicli, c.da Parte_1 CP_2
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Pepi,
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vittoria (RG), via Garibaldi
n. 71, come da mandato depositato agli atti
OPPONENTE
CONTRO
, con sede a ROMA (RM), piazza Controparte_3
SS. Apostoli, n. 66, codice fiscale/partita IVA , in persona del P.IVA_2
Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, nato il [...] a [...], codice Controparte_4 fiscale rappresentata e difesa, anche CodiceFiscale_2 disgiuntamente, dall'Avv. Mario FALLICA e dall'Avv. Antonio PISTONE, presso i cui indirizzi telematici è domiciliata, giusta mandato rilasciato ai sensi dell'art. 83 c.p.c. su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa costitutiva 3
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione , nella qualità di Parte_1 Parte_2 denominato “ , conveniva in giudizio la società
[...] Parte_3
, chiedendo “ 1) accertare e dichiarare la Controparte_3 nullità della trascrizione eseguita presso l'Agenzia del Territorio di Ragusa con nota del 17.10.2017 al registro particolare n. 10009, registro generale
14624 e per l'effetto ordinare ai registri della Conservatoria di Ragusa la cancellazione della medesima;
2) In subordine accertare e dichiarare che la nota di trascrizione eseguita presso l'Agenzia del territorio di Ragusa il
17.10.2017 al registro particolare n. 10009, registro generale 14624 non è opponibile al e che essa non produce alcune effetto nei Parte_3 confronti dei beni vincolati al medesimo . Pt_2
Si costituiva la , la quale Controparte_3 chiedeva “- rigettare la domanda attorea formulata in via principale e, per l'effetto, accertare e dichiarare la regolarità/validità della trascrizione eseguita presso l'Agenzia del Territorio di Ragusa con nota del 17.10.2017 al registro particolare n. 10009, registro generale 14624; - rigettare la domanda formulata in via subordinata e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la nota di trascrizione eseguita presso l'Agenzia del territorio di Ragusa il
17.10.2017 al registro particolare n. 10009, registro generale 14624 è 4
opponibile al e che essa produce regolare effetto nei Parte_3
confronti dei beni vincolati al medesimo - condannare l'opposto al Pt_2 risarcimento dei danni ai sensi dell'art.96 c.p.c. da determinarsi in via equitativa da parte del Decidente;
- riconoscere il favore di spese e compensi del presente giudizio”.
Ciò premesso, la domanda attorea non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, la convenuta è Controparte_3
divenuta piena proprietaria di terreni e fabbricati ubicati a sud ovest della contrada , in Scicli, al NCT del Comune di Scicli al Foglio 124, CP_1 particelle 46, 91, 92, 94, 121, 122, 123, 142, 198, 199, 200, 201, 235, 239, aggiudicandosi gli stessi nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 82/1984, riunita alle procedure n.102/1998 e n. 26/2009 R.G. Esecuzioni immobiliari del Tribunale di Ragusa (ex Trib. Di Modica).
I beni immobili descritti sono stati trasferiti alla citata società con decreto di trasferimento trascritto con nota del 17.10.2017 (al registro particolare n. 10009, registro generale 14624).
In particolare, il Giudice dell'Esecuzione ha disposto il trasferimento, con decreto del 17.09.2017, dei beni in favore della società convenuta, ordinando “al debitore esecutato o a chi per esso, di rilasciare immediatamente la consistenza immobiliare sopra descritta in piena e libera disponibilità degli aggiudicatari sopra generalizzati”.
Soltanto in data 07.04.2022, tuttavia, la Controparte_3
si è immessa nel possesso dei beni oggetto di aggiudicazione
[...] definitiva, di cui al decreto di trasferimento del 17.09.2017, concedendo all di rimanere all'interno del fondo, oggetto della predetta Parte_1 esecuzione, “al fine di avere modo di dismettere o trasferire gli animali di sua proprietà. 5
Con ricorso, depositato il 27.12.2021, proposto dal debitore esecutato, , avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, posto a fondamento dell'esecuzione per rilascio preannunziatagli dalla Controparte_5
, con atto di precetto del 23.07.2021, il reclamante,
[...] odierno attore, ben a conoscenza del titolo richiamato nel precetto opposto
– avendo la società aggiudicataria già in precedenza intrapreso analoga esecuzione per rilascio, in forza del richiamato decreto di trasferimento -, ha unicamente dedotto, nel merito, di non essere legittimato ad eseguire il preteso rilascio dell'immobile, perché detentore di esso non già in proprio, bensì nella qualità di trustee, essendo stato conferito in trust il bene con atto notarile del 30.12.2010.
Il Collegio ha deciso il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. ritenendo l'eccezione “del tutto destituita di fondamento, attesa ex art. 2913 c.c.
l'inopponibilità alla procedura esecutiva - e dunque anche alla procedente aggiudicataria, odierna reclamata - degli atti dispositivi compiuti dopo il pignoramento, e che pertanto il reclamo va rigettato perché infondato”.
Con successiva sentenza n. 1401/2022, pubblicata il 14.10.2022, nel procedimento R.G. n. 2882/2021, il Giudice adìto ha rigettato l'opposizione a precetto proposta dall Parte_1
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2913 c.c. deve affermarsi l'inopponibilità alla procedura esecutiva, introdotta ben prima della costituzione del trust, e dunque anche alla aggiudicataria, degli atti dispositivi compiuti dopo il pignoramento.
Il Trust deve ritenersi inefficace ipso iure nei confronti dell'aggiudicatario, allo stesso non risultando opponibili i diritti acquistati dai terzi, se essi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante (cfr. artt. 2913 e 2919 c.c.). 6
Alla luce di quanto osservato, l'opposizione è stata rigettata, e la relativa sentenza non è stata impugnata, acquistando pertanto efficacia di cosa giudicata tra le parti.
Il medesimo debitore esecutato, , ha effettuato il Parte_1
conferimento patrimoniale dei beni pignorati al costituito il Pt_2
30.12.2010, denominato , ossia in data sicuramente Parte_3 successiva rispetto all'instaurazione di tutte le procedure esecutive, poi riunite, nell'ambito delle quali la si era aggiudicata i beni. Controparte_3
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2913 c.c. non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.
A norma dell'art. 2914 c.c., poi, non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento.
L'art. 2915 c.c., secondo comma, prevede che non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenienti nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento.
E' evincibile dalle norme succitate il principio generale secondo cui gli atti dispositivi successivi al pignoramento non sono opponibili al creditore procedente, e a quelli intervenuti nell'esecuzione.
Tale disciplina è tesa ad evitare che, una volta effettuata la trascrizione del pignoramento ex art. 2643 c.c., il debitore possa porre in essere determinati atti di trasferimento, o di disposizione della res, assoggettata a procedura di esecuzione, così vanificandone gli effetti. 7
Il principio generale enunciato dall'art. 2913 c.c. - secondo cui non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento - opera anche nei confronti dei creditori intervenuti dopo la trascrizione dell'atto di alienazione, sempreché questo sia successivo al pignoramento.
Nella specie, sostiene l'attore che il decreto di trasferimento sarebbe stato trascritto contro un soggetto non più proprietario dei beni, senza entrare mai nella sfera di conoscenza del trustee.
Tali deduzioni, tuttavia, non sono condivisibili, atteso che, nella fattispecie in esame, debitore esecutato e trustee coincidono, trattandosi in entrambi i casi dell Parte_1
Dopo l'intervenuta notifica del titolo esecutivo e del precetto la società aveva posto in essere svariati Controparte_5 accessi, tutti aventi esito negativo, riuscendo ad immettersi nel possesso del bene soltanto in data 07.04.2022.
Nel corso dell'attività tesa al rilascio del bene l si è Parte_1 inizialmente qualificato come possessore di esso, mentre successivamente, nel corso del giudizio di opposizione a precetto per rilascio (n. R.G.
2882/2019), ha dichiarato di non essere legittimato a rilasciare l'immobile, perché detentore del medesimo non già in proprio, bensì nella qualità di trustee, essendo stato conferito in trust il bene in questione.
Ritiene, inoltre, l'attore che la nota di trascrizione identificherebbe nel solo il soggetto contro cui è eseguita la formalità, ignorando del Parte_1
tutto l'esistenza del trust.
A detta dell'attore “il decreto di trasferimento non solo non è stato regolarmente annotato ai registri della pubblicità immobiliare poiché trascritto contro un soggetto non più proprietario dei beni ma non è mai entrato nella sfera di conoscenza del trustee”. 8
Adduce, inoltre, il predetto che “i dati riportati sulla nota di trascrizione sono errati e ciò ingenera occultamento del soggetto contro il quale è avvenuto il mutamento giuridico, onde la trascrizione non può considerarsi idonea al raggiungimento del suo scopo e, quindi, non può essere valutata come validamente eseguita”.
Appare con evidenza come la parte attrice, anche nella qualità di trustee, fosse perfettamente a conoscenza della intervenuta trascrizione del decreto di trasferimento in favore della Controparte_5
, come desumibile dal tenore dell'opposizione a precetto,
[...] proposta nell'ambito del giudizio R.G. n. 2882/2021.
Il che esclude qualsivoglia forma di “occultamento del soggetto contro il quale è avvenuto il mutamento giuridico”, avendo il decreto di trasferimento, regolarmente trascritto, raggiunto la sfera di conoscibilità del trustee.
Nel caso di specie, infatti, sussiste un'assoluta identità tra soggetto esecutato e trustee, assumendo entrambe le qualità l Parte_1
La sentenza n. 1401/2022, pubblicata il 14.10.2022, nel procedimento
R.G. n. 2882/2021, instaurato innanzi al Tribunale di Ragusa, ha enunciato il principio secondo cui il TRUST OCCHIPINTI non può che ritenersi inefficace ipso iure rispetto all'odierna convenuta, aggiudicataria del bene, non risultando alla stessa opponibili i diritti acquistati dai terzi, se tali diritti non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante (cfr. artt. 2913 e 2919
c.c.). Il soggetto esecutato è rimasto nella titolarità dei beni, atteso che l'atto di costituzione del trust non può essere considerato regolarmente trascritto, e, quindi, è inefficace rispetto all'aggiudicatario, oltre a non essere opponibile a terzi.
E' significativo, peraltro, che la citata sentenza, seppure regolarmente notificata al difensore dell non è stata impugnata. Parte_1
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2665 c.c., l'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli 9
articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.
L'art. 2659, primo comma, n. 2, c.c., secondo cui nella nota di trascrizione devono essere indicati il titolo di cui si richiede la trascrizione e la data del medesimo, va interpretato in collegamento con il successivo art. 2665, il quale stabilisce che l'omissione o l'inesattezza delle indicazioni richieste nella nota non nuoce alla validità della trascrizione «eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto». Ne consegue che dalla nota deve risultare non solo l'atto in forza del quale si domanda la trascrizione ma anche il mutamento giuridico, oggetto precipuo della trascrizione stessa, che quell'atto produce in relazione al bene.
L'atto di disposizione di del 30.12.2010 è manifestamente Pt_2 inefficace ai sensi dell'art. 2913 c.c., che stabilisce la inefficacia degli atti di alienazione effettuati dopo la trascrizione del pignoramento.
Considerato che il primo pignoramento risale al 09.01.1985, come risultante dal decreto di trasferimento, ne consegue la assoluta inopponibilità del alla società convenuta. Pt_2
Alla luce delle considerazioni suespresse la domanda di parte attrice andrà rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
Inaccoglibile infine deve intendersi l'istanza di parte convenuta di condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in difetto di 10
prova certa di mala fede o colpa grave in capo all'attore, avuto riguardo al tenore delle difese dallo stesso svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
Rigetta la domanda proposta da , nella qualità di Parte_1
TRUSTEE del TRUST denominato “TRUST OCCHIPINTI”.
Condanna l'attore a rifondere le spese processuali sostenute dalla convenuta, , da liquidarsi in euro Controparte_3
1.600,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 06 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.sa R. Scollo