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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 22/01/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 338/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5424/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N.45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi, 126 Is. 37 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010733657000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Come da intestazione del dispositivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone opposizione all'intimazione di pagamento 295 2025 901 0733657 per l'importo di euro 308,05, notificata il 21 giugno 2025 e basata sulla cartella di pagamento 295 2023 00050646 44, notificata il 4 agosto 2023.
Si è costituita AdER, agente della riscossione. La titolare del credito, Agenzia delle entrate, non lo è.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle entrate, cui il ricorso è stato notificato in data 2 luglio 2025 con consegna alla casella pec Email_2.
La opponente fa presente di avere impugnato la cartella 295 2023 00050646 44 innanzi a questa Corte la quale, con sentenza 3065/2024, ha accolto il ricorso. Evidenzia pertanto l'insussistenza del credito cui si riferisce l'intimazione.
AdER non nega la circostanza ma evidenzia di avere emesso provvedimento di sgravio, evidenziando che, in presenza di iscrizione a ruolo, l'emissione dell'intimazione era atto necessario.
Lo sgravio è intervenuto successivamente persino alla notifica del ricorso, ma nei confronti dell'agente della riscossione, virtualmente soccombente come la titolare del credito, sussistono evidenti ragioni che giustificano la compensazione delle spese. Spetta dunque alla sola Agenzia delle entrate rimborsare alla
Costa le spese, liquidate entro i valori tariffari minimi (data la semplicità della causa) dello scaglione di riferimento (il primo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di controversia. La causa viene decisa in unica udienza e non va pertanto liquidata la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia dell'Agenzia delle entrate, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensa le spese fra ricorrente e Agenzia delle entrate – Riscossione e condanna l'Agenzia delle entrate a rimborsare alla opponente le spese di lite, liquidate in 233,00 euro oltre accessori di legge.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5424/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N.45/c 98122 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi, 126 Is. 37 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259010733657000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 226/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Come da intestazione del dispositivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone opposizione all'intimazione di pagamento 295 2025 901 0733657 per l'importo di euro 308,05, notificata il 21 giugno 2025 e basata sulla cartella di pagamento 295 2023 00050646 44, notificata il 4 agosto 2023.
Si è costituita AdER, agente della riscossione. La titolare del credito, Agenzia delle entrate, non lo è.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia dell'Agenzia delle entrate, cui il ricorso è stato notificato in data 2 luglio 2025 con consegna alla casella pec Email_2.
La opponente fa presente di avere impugnato la cartella 295 2023 00050646 44 innanzi a questa Corte la quale, con sentenza 3065/2024, ha accolto il ricorso. Evidenzia pertanto l'insussistenza del credito cui si riferisce l'intimazione.
AdER non nega la circostanza ma evidenzia di avere emesso provvedimento di sgravio, evidenziando che, in presenza di iscrizione a ruolo, l'emissione dell'intimazione era atto necessario.
Lo sgravio è intervenuto successivamente persino alla notifica del ricorso, ma nei confronti dell'agente della riscossione, virtualmente soccombente come la titolare del credito, sussistono evidenti ragioni che giustificano la compensazione delle spese. Spetta dunque alla sola Agenzia delle entrate rimborsare alla
Costa le spese, liquidate entro i valori tariffari minimi (data la semplicità della causa) dello scaglione di riferimento (il primo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di controversia. La causa viene decisa in unica udienza e non va pertanto liquidata la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia dell'Agenzia delle entrate, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensa le spese fra ricorrente e Agenzia delle entrate – Riscossione e condanna l'Agenzia delle entrate a rimborsare alla opponente le spese di lite, liquidate in 233,00 euro oltre accessori di legge.