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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31480/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31480/2020 promossa da:
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ZOPPOLATO MAURIZIO PIERO e dell'avv. PELIZZO LAURA ( ), elettivamente domiciliata in VIA DANTE, 16 20121 MILANO presso lo C.F._1 studio dei difensori
ATTRICE contro
(C.F. ) in persona del Presidente della Giunta pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. TAMBORINO MARIA LUCIA e dell'avv. ZIMMITTI ALESSANDRA ( , elettivamente domiciliata in PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 20124 C.F._2
MILANO negli uffici dell'Avvocatura Regionale
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Part Con atto di citazione di data 4.9.2020 (in seguito ) conviene in giudizio la Parte_1
esponendo, in sintesi, che: Controparte_1
- sino al 2002 è stata concessionaria di più linee di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio lombardo, in particolare nel Comune e nella Provincia di Como;
- vige il principio europeo in base al quale l'Amministrazione titolare del servizio deve farsi carico dell'onere economico relativo agli obblighi imposti all'esercente nell'interesse generale;
tali obblighi non consentono infatti la gestione delle prestazioni secondo una logica meramente commerciale;
- l'adempimento degli obblighi comporta costi che, non trovando piena copertura negli introiti tariffari, vengono remunerati dall'Amministrazione secondo il meccanismo delle compensazioni economiche;
- il Reg. CEE 1191/69 all'art. 6 riconosce il diritto del concessionario alla compensazione nella misura non remunerata dai ricavi di gestione e in modo tale da garantire la copertura dei costi e un congruo utile;
- la legislazione nazionale dell'epoca prevedeva che il gestore avesse diritto ad ottenere contributi di esercizio al fine di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto;
i contributi avrebbero dovuto essere determinati secondo un costo economico standardizzato sulla base di criteri di rigorosa ed efficiente gestione;
- la legislazione regionale (L.R. 13/1995) ha definito i costi standardizzati;
- il successivo D. L.vo 422/1997 ha previsto il passaggio da un sistema di concessione a uno di contratto di servizio affidato con gara;
in tale sistema – diversamente da quanto accadeva in quello precedente – l'esercente, già in fase di partecipazione alla gara, è in condizione di valutare il peso degli obblighi di servizio e quello delle compensazioni riconosciute;
- i contributi sono stati erogati in base a parametri, fissati dalla LR 13/95 (e per lo più non aggiornati) distanti dalla realtà;
- la ha annualmente operato ingiustificate decurtazioni, trasferendo alle imprese importi CP_1
inferiori a quelli liquidati;
- il disavanzo complessivo ammonta a € 4.396.552,15;
pagina 2 di 17 Part
- ha promosso avanti al TAR Lombardia un'azione finalizzata ad ottenere l'integrale compensazione degli obblighi di esercizio per gli anni 2000, 2001, 2002 in relazione alla propria attività di esercente servizi di trasporto pubblico;
Part
- il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione e il diritto vantato da;
- con sentenza in sede d'appello il Consiglio di Stato ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, con conseguente riassunzione del giudizio avanti il G.O..
Conclude chiedendo la condanna della al pagamento in proprio favore di € 4.396.552,16 come CP_1
risultanti dai disavanzi di gestione per gli anni 2000, 2001, 2002; in subordine, la condanna al pagamento dell'importo di € 2.565.060,39 a titolo di refusione delle decurtazioni operate dalla
CP_1
Si costituisce in giudizio la evidenziando che: Controparte_1
- ha tempestivamente indicato i criteri di calcolo del contributo erogabile;
- la normativa regionale ha previsto che gli enti concedenti possano predisporre le variazioni agli atti di
Part concessione, con rideterminazione del contributo dovuto dall'ente pubblico;
nel caso di non risulta che vi sia stata alcuna variazione da parte degli enti concedenti;
si tratta in ogni caso di variazioni che dipendevano dagli enti locali, con conseguente carenza di legittimazione passiva della CP_1 quest'ultima ha dettato direttive solo dal 2008, quindi successivamente agli anni oggetto del presente contenzioso;
- non sono state prodotte le concessioni con l'indicazione degli obblighi di esercizio;
non è stato inoltre documentato il dettaglio dei servizi svolti, con i relativi compensi;
la mancata prova del titolo si configura come mancata osservanza dei criteri indicati dalla sentenza;
CP_2
Part
- chiede contraddittoriamente il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e il ripianamento dei disavanzi;
- le determinazioni definitive dei contributi vengono definite tenendo conto delle decurtazioni di risorse che hanno riguardato tutte le imprese, in funzione delle risorse disponibili sul bilancio regionale;
- la richiesta attorea è inammissibile per intervenuta acquiescenza, posto che la stessa non ha mai sostenuto la propria pretesa durante l'espletamento del servizio;
non sono stati impugnati o contestati i decreti di acconto, né i relativi criteri;
- è inoltre intervenuta la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c.;
pagina 3 di 17 Part
- è carente di legittimazione attiva, alla luce della costituzione di una nuova società, CP_3
alla quale nel 2007 è succeduta che succede in tutte le posizioni di credito e
[...] Controparte_4
debito del dante causa;
Part
- l'azione di è inammissibile in quanto non preceduta di idonea diffida;
- la ha ottemperato al proprio obbligo di compensazione economica;
la normativa comunitaria CP_1
è stata recepita sia dalla normativa statale che da quella regionale;
la giurisprudenza comunitaria ritiene che il pagamento dei costi costituisca il limite massimo dell'entità dell'aiuto, con conseguente divieto di ripiano dei disavanzi di gestione;
- la normativa regionale prevede la possibilità di ridurre o incrementare l'erogazione dei contributi regionali proporzionalmente agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie disponibili;
- non vi è l'obbligo di assicurare la copertura integrale degli oneri delle aziende;
- nel calcolo della compensazione devono essere inclusi anche gli effetti finanziari positivi e i ricavi provenienti dallo svolgimento del servizio.
Conclude chiedendo l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito, il rigetto delle domande Part di e in subordine, l'intervento della Commissione Europea.
***
Part La eccepisce l'intervenuta acquiescenza da parte di . L'eccezione è infondata. CP_1
Come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Milano (sentenza n. 8280/2019 pubblicata il
17.9.2019), “l'acquiescenza postula atti e comportamenti univoci posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto che dimostrano la sua chiara ed irrevocabile volontà di accettarne gli effetti. In quanto incidente sul fondamentale diritto di agire in giudizio, l'accertamento in ordine all'avvenuta accettazione del contenuto e degli effetti di un provvedimento lesivo deve essere accurato e volto a ricostruire tutti gli elementi che caratterizzano la dichiarazione negoziale, da cui deve risultare senza margini di incertezza la presenza di una chiara e definitiva intenzione di non rimettere in discussione l'assetto impresso dall'atto lesivo”. La proposizione del ricorso al TAR con richiesta di annullamento della nota prot. 0028937 del 17.7.2008 della di accertamento del diritto a percepire un CP_1
contributo ai sensi del Regolamento 1191/69 e di condanna al pagamento del corrispondente importo, unitamente alla corrispondenza intercorsa nella fase procedimentale amministrativa, escludono la configurabilità dell'ipotesi di acquiescenza.
pagina 4 di 17 *** Part È inoltre infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata della in quanto l'azione di non CP_1
è stata preceduta da una diffida.
Nessuna norma impone tale diffida quale requisito di ammissibilità dell'azione esercitata in questa sede.
***
Part La ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a , avendo la stessa cessato di CP_1
svolgere la propria attività dal 2003 e avendo costituito una nuova società (LPT Linea, alla quale nel
2007 è succeduta che succede in tutte le posizioni di debito e credito. Controparte_4
Part
ha evidenziato l'infondatezza della eccezione.
Si rileva in proposito che:
- le domande formulate dalla società attrice concernono gli esercizi dal 2000 al 2002, anni nei quali non si era ancora verificato alcuno dei fatti dedotti dalla si tratta pertanto di contributi CP_1
Part correttamente pretesi da , concernendo la sua posizione;
Part
- con la nota di data 24.12.2002 all'Assessorato ai Trasporti della Provincia di Como (doc. 20 ), comunica che “proseguirà i servizi in oggetto di competenza” (cioè i “Servizi di T.P.L. Controparte_3 in concessione per l'anno 2003 e relativi contributi”), indicando i nuovi dati per l'accredito degli Part importi;
precisa che in data 24.12.2002 le ha conferito il ramo d'azienda per la gestione del Cont servizio di;
non risulta dimostrato il trasferimento di partecipazioni azionarie, né sono stati prodotti documenti idonei a sostenere l'eccezione;
Part
- permane pertanto inalterato il diritto di a pretendere gli importi relativi al triennio in questa sede in discussione, con conseguente rigetto dell'eccezione medesima.
***
La ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo invece legittimati gli CP_1
enti locali che hanno affidato i servizi di trasporto pubblico locale (Comune di Como e Provincia di
Como).
Si rileva in proposito che:
- la L 151/1981 attribuisce alle Regioni l'esercizio della potestà legislativa e di programmazione nella materia del trasporto pubblico locale (art. 1); gli art. 2, 3 indicano più specificamente le articolate pagina 5 di 17 competenze della in materia;
l'art. 6 stabilisce che i contributi di esercizio sono erogati dalla CP_1
Regione, sulla base di principi stabiliti con legge regionale;
- in proposito la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1099/2021, ha messo in evidenza che il pagamento dei contributi è effettuato in modo diretto dalla (pag. 10); CP_1
Part Part
- con la nota del 17.7.2008 (doc. 10 ) è la stessa rispondendo a , a evidenziare il CP_1 proprio ruolo affermando che, a causa della mancata copertura in sede di leggi finanziarie, “non ha potuto trasferire alcun ammontare di risorse alle aziende”;
- i contributi sono stati riconosciuti ed erogati dalla CP_1
L'eccezione non è pertanto fondata.
***
Part La eccepisce la prescrizione del diritto vantato da . CP_1
Si rileva in proposito che:
- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 438/2003, ha osservato che il diritto della società concessionaria al rimborso da parte della degli oneri per le agevolazioni tariffarie relativi al trasporto CP_1 pubblico “non deriva dal contratto di trasporto tra utente e società concessionaria, ma dal rapporto tra amministrazione concedente e società concessionaria, che può essere ricostruito in termini di contratto a favore del terzo o di provvedimento amministrativo, con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione dei diritti di credito”; la ratio della pronuncia è applicabile anche alla fattispecie in discussione;
Part
- con nota del 23.6.2008 ha diffidato la al pagamento degli importi relativi al triennio in CP_1
discussione in questa sede;
- non è contestata la circostanza che un'altra diffida fosse stata inviata nel 2006;
- con nota del 17.7.2008 la sul piano strettamente fattuale, dichiara di non avere coperto il CP_1
Part disavanzo di esercizio richiesto da;
- quest'ultima ha proposto ricorso al TAR nell'anno 2008;
- la allega che i costi di esercizio venivano determinati con criteri forfettari (costi economici CP_1
standardizzati e ricavi presunti), ma con aggiornamento annuale ancorato anche alle risorse effettivamente disponibili stanziate nel bilancio regionale;
si tratta quindi di una prestazione a contenuto variabile, non assimilabile a quella (richiamata dall'ente convenuto con specifica citazione pagina 6 di 17 giurisprudenziale) del pagamento dei canoni di locazione, che sono invece pattiziamente predeterminati sia nel loro importo in conto capitale, sia con riferimento alle eventuali variabili (es. variazioni
ISTAT);
- il termine iniziale di decorrenza della prescrizione, secondo la prospettazione della trova il CP_1
suo riferimento normativo negli artt. 131, 135 L.R. 11/2009; l'art. 131 prevede che “Il dirigente approva annualmente il piano di riparto dei contributi di esercizio … con successivo conguaglio in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno cui si riferiscono i contributi stessi, rapportando i contributi ai finanziamento annui”; l'art. 135 disciplina la materiale erogazione;
non sono note le date di comunicazione dei provvedimenti di cui all'art. 131, né quelle di erogazione dei contributi;
non è quindi possibile individuare con certezza la decorrenza del termine di cui all'art. 2935 c.c..
Ne deriva che non è dimostrato che sia intercorsa la prescrizione eccepita dalla CP_1
***
Quanto al merito, deve essere esaminato il profilo inerente l'esistenza del titolo e dei connessi obblighi di servizio.
SPT evidenzia in proposito che:
- sono stati prodotti gli atti di proroga delle concessioni, rilasciati dalla Provincia di Como con elencate le linee oggetto di proroga;
- è pacifico che sia intervenuta la relativa contribuzione regionale, in rapporto alla consistenza degli obblighi in termini di percorrenze chilometriche.
Part La Regione rileva l'insufficienza dei dati forniti da .
Si osserva in proposito che:
- con l'atto di proroga per l'anno 2000 (doc. 15 SPT), emesso dall'Amministrazione Provinciale di
Como, (“Concessione provvisoria autolinee extra-urbane”), si rilascia a SPT tale proroga “alle stesse condizioni in atto autorizzate dalla Giunta Regionale e dall'Amministrazione Provinciale, fatti salvi i provvedimenti che sono stati adottati o che saranno adottati in applicazione delle Leggi Regionali
25.01.1977 n. 10 02.041987 n.14 …”; l'allegato all'atto di proroga consiste nell'elenco delle autolinee extra-urbane prorogate per l'anno 2000, incluse alcune deviazioni;
tale atto non è in sé autosufficiente, fondandosi sul richiamo a una concessione provvisoria e a condizioni correlate a provvedimenti di più
Pubbliche Amministrazioni, facendo inoltre salvi i contenuti di ulteriori provvedimenti amministrativi;
pagina 7 di 17 vi è pertanto il riferimento a plurime fonti, il cui contenuto non è processualmente noto, sia nei contenuti, sia in parte quanto alla loro stessa effettiva esistenza;
- l'atto di proroga per l'anno 2001 (dc. 16 SPT) presenta le medesime caratteristiche, ad esse peraltro si aggiunge la nota di accompagnamento del 5.3.2001, nella quale l'Amministrazione Provinciale di
Como dichiara di restare “in attesa dei dati indicati nella scheda all. n. 2”; tale allegato fa riferimento a una serie di dati (indicatori di regolarità e di puntualità del servizio, standard di informazioni all'utenza e di pulizia sull'intero parco mezzi), dati da fornire per ogni singola linea, “rispetto alla totalità delle corse” per quanto concerne gli indicatori di regolarità del servizio (senza il medesimo riferimento, ad esempio, per gli indicatori di puntualità) e indicando una seria di parametri variabili;
si tratta inoltre di dati che non risulta siano scorporati a seconda del tipo di servizio e, quindi, con riferimento alle specifiche attività di trasporto che interessano in questa sede;
- quanto all'anno 2002, a fronte della domanda di proroga per l'anno 2002 “della concessione delle seguenti autolinee” (doc. 17 SPT), è stato prodotto sub doc. 18 un atto avente diverso contenuto, in particolare l'autorizzazione all'uso di autobus immatricolati in servizio di linea per corse fuori linea;
tale autorizzazione fa infatti rifermento a una istanza di SPT diversa da quella di cui al doc. 17; non vi è quindi la dimostrazione documentale dell'atto di proroga relativamente all'anno 2002;
- nessuno degli atti sopra indicati consente quindi di evincere quali fossero le condizioni originariamente previste negli atti di concessione;
- non è irrilevante sottolineare come, nella sentenza del 29.11.2018 del Tribunale UE (Nona Sezione) si dia atto (punto 82) che la ricorrente, cioè la società che esercitava in quella fattispecie il servizio di trasporto, aveva fornito “copia di numerosi disciplinari di concessioni sulla base delle quali essa svolgeva le sue attività e individua … le clausole relative agli obblighi specifici cui essa era soggetta”; si evidenzia inoltre (punto 85) che la Commissione valuta specificamente le concessioni e il loro contenuto, formulando osservazioni in proposito;
al punto 98 si esaminano analiticamente le concessioni, mettendo in evidenza vari aspetti (es. indicazione delle fermate, orari, numero di biglietti venduti, prezzo applicato); il punto 106 analizza, con rifermento al quantum della compensazione operata, la differenza tra l'anno 1997 e il 1998, interrogandosi sulla possibilità che la variazione quantitativa potesse essere dipesa da una modifica degli obblighi di servizio, attribuendo in tal modo rilevanza al fatto costitutivo del diritto vantato dalla società di trasporto, cioè la concessione;
la stessa pagina 8 di 17 sentenza assume come elemento decisivo di valutazione (sia pure nell'ambito di un contraddittorio che tocca il tema degli aiuti di Stato), “l'esatta portata degli obblighi di servizio pubblico”, affermando che poiché essa “non è stata stabilita, non è possibile sincerarsi del fatto che la compensazione in discussione non abbia ecceduto quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi sorti a carico della ricorrente per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico” (punto 110);
- la sentenza Altmark, inoltre, ammette il meccanismo della compensazione qualora sussistano più presupposti, il primo dei quali (punto 89) è che l'impresa beneficiaria sia stata “effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico” e che tali obblighi debbano “essere definiti in modo chiaro”; il giudice deve verificare se gli obblighi imposti all'impresa risultino distintamente, tra l'altro, dalla concessione;
il secondo presupposto (punto 90) è che “i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente”; ritorna quindi il richiamo al medesimo presupposto già esaminato e mancante nella fattispecie in esame, al quale si aggiunge la necessità che tali parametri siano stabiliti in via preventiva.
***
SPT allega che la non ha contestato i conti economici riclassificati che le sono stati inviati. In CP_1
proposito si rileva che:
Part Part
- con nota del 23.6.2008 (doc. 9 ) dichiara di avere trasmesso alla al termine di ogni CP_1
esercizio, il conto economico riclassificato con cui ha esposto il risultato della gestione del servizio al netto degli introiti tariffati e dei contributi, evidenziando anno per anni i disavanzi;
Part
- con nota del 17.7.2008 (doc. 10 ) la risponde indicando come sono stati ripianati i CP_1 disavanzi negli anni dal 1994 al 1999 e sottolineando che, per gli anni successivi, “le leggi finanziarie nazionali non hanno stanziato alcun importo … e, conseguentemente, non ha Controparte_1 potuto trasferire alcun ammontare di risorse alle aziende in disavanzo”; indipendentemente da ogni valutazione sulla legittimità del principio affermato, non vi è alcun riconoscimento da parte dell'ente Part pubblico in merito alla congruità delle richieste di;
vi è solo un breve riepilogo di quanto accaduto negli anni precedenti e la spiegazione del motivo per cui non è possibile ripianare il disavanzo, qualunque sia la sua quantificazione;
la disponibilità, manifestata dall'ente pubblico, “ad affrontare con l'Azienda le problematiche di cui alla richiesta” è del tutto generica e non può esserle attribuito alcun valore ricognitivo;
pagina 9 di 17 Part
- le osservazioni svolte da in merito al riconoscimento, da parte della della congruità CP_1
degli importi richiesti sono in ogni caso relative alla fase amministrativa e, come tali, non consentono di considerare tali dati come acquisiti in sede giudiziale, a fronte di una contestazione che, sul piano processuale, è stata formalizzata già in sede di comparsa di costituzione e risposta.
***
Il giudizio è stato inizialmente proposto avanti il TAR Lombardia. Il Tribunale amministrativo, con sentenza n. 1934/20112 del 21.6.2011, ritenuta la propria giurisdizione, ha evidenziato che si è passati
“da un sistema basato su costi e ricavi standardizzati ad un sistema basato su costi e ricavi effettivi”; ritenuta la fondatezza delle ragioni di SPT, ha condannato la al pagamento dei contributi;
CP_1 quanto alla determinazione dell'ammontare, esso dovrà essere ricavato “sulla base dei dati certi ricavabili dalla contabilità dell'interessata, dai quali emerga la differenza fra i costi imputabili alla parte dell'attività dell'impresa interessata dall'obbligo di servizio pubblico e gli introiti corrispondenti”; anche in sede di giurisdizione amministrativa si pone pertanto l'accento sulla necessità che la determinazione dei contributi si fondi su dati caratterizzati da certezza.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7256/2019 del 2.7.2019, pur ravvisando il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che fa riferimento alla formulazione della domanda “secondo il criterio dei costi effettivi sostenuti”.
Entrambe le decisioni assumono quindi come dato indefettibile la certezza in ordine ai dati inerenti i costi correlati all'esercizio dell'attività interessata dall'obbligo di servizio pubblico.
Il dato è confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5043/2006, che nella parte finale, dedicata alla misura delle compensazioni, ha messo in evidenza che nella fattispecie in quella sede in esame i dati contabili forniti dalla società non erano stati in alcun modo contestati dall'Amministrazione; tale circostanza si è invece verificata nel presente giudizio.
***
Dalla CTU emerge che:
- la documentazione è stata in parte prodotta dalle parti, in parte acquisita dal CTU con il consenso delle medesime;
- non sono stati prodotti gli atti di concessione originari o altra documentazione dalla quale risulti con
Part certezza quali fossero in dettaglio tutti gli obblighi di servizio imposti a;
pagina 10 di 17 - tali obblighi non sono pertanto stati definiti in modo chiaro;
- gli atti di proroga sono limitati a due esercizi;
- non è possibile verificare quali obblighi di servizio abbiano alimentato i costi economici prodotti da
Part ;
- i prospetti “non sono corredati da alcuna documentazione sottostante che consenta di svolgere gli accertamenti di cui ai punti che seguono:
1) in particolare, che sia stata effettuata una corretta separazione tra attività di business e quelle riconducibili alle “altre attività”, costituite dalla gestione di parcheggi e noleggi;
il CTU precisa che
“neppure attraverso un'analisi dei bilanci di è stato possibile far fronte a tale carenza in Parte_1
quanto con riferimento ai ricavi è riportata una separazione degli stessi in base alle attività svolte ma non risulta possibile effettuare una riconciliazione con i dati riportati nei conti economici riclassificati, mentre con riferimento ai costi nei bilanci non è riportata alcuna scomposizione per attività” (pag. 32
CTU); rispondendo alle osservazioni del CTP di parte attrice sul punto, il CTU ha ribadito che
“permane l'impossibilità di verificare i dati alla base dei conti economici riclassificati, in quanto le necessarie informazioni e la relativa documentazione non sono presenti al fascicolo di causa” (pag. 41
CTU);
2) che le componenti economiche classificate quali “attività di trasporto pubblico” siano riferite esclusivamente agli specifici obblighi di servizio per i quali vengono richiesti i contributi;
il dato di cui il CTU segnala la carenza è sempre correlato alla mancata dimostrazione (con i caratteri di certezza cui
Part si è già fatto riferimento) in merito a quali fossero gli obblighi di servizio ai quali era sottoposta;
3) che sia stata seguita una corretta logica di separazione “tra le componenti economiche che concorrono all'attività caratteristica e quelle classificate come straordinarie”, data la non esaustività dell'informativa fornita a bilancio.
***
La già citata sentenza del Tribunale UE, Nona Sezione del 29.11.2018, richiamata la decisione del
Consiglio di Stato n. 5043/2006, nell'ambito dell'esame in merito alla sussistenza delle condizioni imposte dalla sentenza , ha affermato (per quanto qui di interesse) che: CP_2
- è necessario che i conti corrispondenti ai servizi oggetti ad obblighi di servizio pubblico e ad altre attività siano tenuti separati;
pagina 11 di 17 - è necessario essere in grado di valutare in modo sufficientemente preciso almeno la natura, la durata e la portata degli obblighi di servizio pubblico;
- è dunque necessario esaminare le concessioni sulla base delle quali l'impresa svolgeva la propria attività negli anni di riferimento;
si fa riferimento ai disciplinari delle concessioni, richiamando l'obbligo di garantire un servizio di trasporto nel corso di un periodo e su un percorso determinato, rispettando le fermate fisse e gli orari sottoposti all'approvazione delle autorità regionali;
vi è un richiamo all'obbligo della impresa di conservare la prova dei biglietti venduti e del prezzo applicato, nonché all'obbligo di trasportare alcune categorie di passeggeri a titolo gratuito;
tali concessioni prevedono altri obblighi, quali quello di trasportare un certo numero di persone e di non superare il carico massimo indicato nella carta di circolazione.
La sentenza, inoltre:
- sottolinea l'assenza di informazioni sul numero di linee gestite (pag. 17);
- richiama l'assoluta necessità di rispettare un obbligo di trasparenza;
- conclude che in tali condizioni non è possibile conoscere l'esatta portata degli obblighi di servizio pubblico di cui l'impresa era effettivamente incaricata.
La decisione, pur affrontando un tema solo parzialmente coincidente con quello di cui al presente procedimento, evidenzia come l'analisi dei parametri su cui si fonda l'obbligo di pubblico servizio è molto articolata e i dati devono essere specifici. Part Gli atti di proroga delle concessioni prodotti da sono limitati agli anni 2000 e 2001 e non contengono elementi utili a definire gli obblighi di servizio e il loro contenuto.
L'atto di proroga del 2001 include l'All. 2 (“Scheda qualità del servizio”), che però si limita a elencare gli indicatori di regolarità e puntualità del servizio, nonché gli standard di informazione all'utenza e di pulizia, senza in alcun modo fornire indicazioni concrete in ordine a ognuno dei parametri.
Part La stessa , con la domanda di proroga per l'anno 2002 (doc. 17) evidenzia come sia essenziale definire quali siano i servizi minimi e gli oneri di servizio pubblico;
la circostanza che tali indicazioni siano richieste con riferimento all'eventualità del passaggio al sistema contrattuale non fa venir meno il dato relativo all'essenzialità di tali informazioni. Part La nota di del 24.2.2002 (doc. 19) non aggiunge elementi utili di valutazione.
La consistenza dei servizi non risulta pertanto sufficientemente definita.
pagina 12 di 17 ***
Le parti hanno discusso in merito al contenuto del “Patto per il trasporto pubblico locale in CP_1
con Province, Comuni capoluogo, ANCI Lombardia, associazioni ed imprese di Trasporto Pubblico
Locale ..” (D.G.R. 19.11.2008 n. 8/8475). Part
allega che già dalle premesse del Patto si può evincere lo stato di crisi economica, a livello nazionale e locale, del trasporto pubblico locale a causa di un deficit di risorse (pag. 11 osservazioni alla CTU); per rimediare a tale situazione la si è determinata a stanziare risorse aggiuntive, a CP_1
fronte della rinuncia delle imprese alle pretese relative ai compensi per gli anni precedenti al 2008; si Part tratta di contributo al quale non ha potuto accedere, essendo stata trasferita l'attività ad altra società.
La evidenzia come la compensazione sia originata da motivi diversi da quelli cui SPT fa CP_1
riferimento.
La CTU non si esprime sul punto.
Si rileva in proposito che nelle premesse alla delibera si afferma: “Considerato lo stato di crisi economica a livello nazionale, e conseguentemente regionale, in cui versa il sistema del trasporto pubblico locale anche a seguito del mancato adeguamento dei trasferimenti statali il cui valore è rimasto invariato … e dell'aumento del costo dei carburanti con conseguente aumento della domanda di mobilità pubblica …”; conformemente, tra le norme citate nella prima parte del provvedimento vi è la L. 244/2007 (cioè la legge finanziaria 2007), in tema di accise sul gasolio per autotrazione;
si tratta dunque di richiami a plurimi fattori – parzialmente individuati nel costo dei carburanti, nonché nel mancato adeguamento dei trasferimenti statali (“anche”); il richiamo a tale provvedimento non risulta pertanto decisivo, in assenza di espressi richiami a dati più specifici e disponibili agli atti in merito alle ragioni dello stato di difficoltà del settore e a quali tra esse fossero sussistenti con riferimento alla
Part posizione di . Part La domanda formulata in via principale da non può quindi essere accolta.
Pt_1
chiede, in via subordinata, la condanna della al pagamento dell'importo di € 2.565.060,39
[...] CP_1
a titolo di refusione delle decurtazioni dalla stessa operate sui contributi liquidati in proprio favore ai sensi della L.151/91 e della L.R. 13/95.
pagina 13 di 17 La chiede il rigetto della domanda. CP_1
Sul punto dalla CTU emerge che:
Part
- la quota complessiva teorica spettante a per gli anni 2000, 2001, 2002 in relazione al servizio di trasporto interurbano è pari a € 45.371.177,00 (€ 15.123.725,00 per ogni annualità); tale importo emerge dai decreti regionali e coincide con quanto indicato dal CTP di SPT;
- la quota complessiva assegnata dalla è invece pari a € 42.806.116,00; la differenza tiene CP_1
conto delle risorse effettivamente disponibili;
- la quota complessiva effettivamente erogata è pari a € 42.806.117,00; si tratta dunque di un importo sostanzialmente conforme a quello assegnato;
- la differenza tra la quota teorica e quella assegnata è pari a € 2.565.060,00;
- non vi sono state contestazioni nel corso delle operazioni peritali con riferimento ai criteri di calcolo in applicazione della normativa regionale.
Sul piano normativo si rileva quanto segue.
Il Reg. CEE 1191/69 prevede che:
- “considerando che … il mantenimento di un obbligo di servizio pubblico definito nel presente regolamento, deciso dalle autorità competenti, comporta l'obbligo di compensare gli oneri che derivano per le imprese di trasporto”;
- gli oneri gravanti sulle imprese di trasporto in conseguenza del mantenimento degli obblighi di trasporto “formano oggetto di compensazioni determinate in base a metodi comuni indicati nel presente regolamento” (art. 1 co. 4);
- gli obblighi di servizio pubblico sono quelli che l'impresa, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni e comprende l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto, l'obbligo tariffario (art. 2);
- la decisione di mantenere un obbligo di servizio pubblico prevede, per gli oneri che ne derivano, la concessione di una compensazione secondo i metodi indicati agli artt. 10, 11, 12, 13 (art. 6).
La L. 151/1981 (“Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore”) ha la funzione di stabilire “i principi fondamentali cui le regioni a statuto ordinario devono attenersi nell'esercizio delle potestà legislative e di programmazione, in materia di pagina 14 di 17 trasporti pubblici locali” (art. 1); l'art. 6 stabilisce che “I contributi di esercizio … sono erogati dalla regione, sulla base di principi e procedure stabiliti con legge regionale … e sono determinati annualmente calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione … b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione”. La normativa richiamata prende dunque in considerazione, quale parametro di riferimento, il costo economico standardizzato del servizio pubblico.
La L.R. 25.3.1995, n. 13 (“Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in ) prevede, CP_1 all'art. 17, che l'ammontare dei contributi è “pari alle quote erogate nell'anno precedente alla stessa azienda incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi di trasporto urbano”; ciò “tenendo conto delle esigenze connesse alla razionalizzazione della spesa regionale e all'efficienza del servizio di trasporto pubblico nell'area milanese”.
Con decisione n. 5043/2006 il Consiglio di Stato Sez. V ha rilevato che:
- il Regolamento è caratterizzato da una “forza immediatamente dispositiva negli ordinamenti degli
Stati membri”; non vi sono ostacoli nella “integrazione dell'ordinamento interno con le indicate disposizioni dell'ordinamento comunitario”; si fa riferimento in particolare alla L. 151/1981;
l'immediata applicazione del Regolamento è affermata in termini integrativi rispetto alla normativa statale;
- viene censurata la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto esaustiva delle forme di riconoscimento dei costi la previsione normativa di cui alla L. 151/1981.
Con sentenza del Consiglio di Stato n. 438/2003 si è inoltre rilevato che la è tenuta a CP_1
rimborsare alla società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale gli oneri per le agevolazioni tariffarie imposte dall'amministrazione concedente, secondo il criterio di cui all'art. 11 del regolamento comunitario n. 1191/1969, previa dimostrazione da parte della società concessionaria degli elementi necessari per procedere alla liquidazione.
L'immediata applicabilità dei criteri indicati dal Regolamento esclude l'operatività dei limiti imposti dalla L. 151/81 e, soprattutto, dalla L.R. 13/1995, nella parte in cui subordina il riconoscimento dei contributi “agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi di trasporto urbano”;
pagina 15 di 17 ciò anche in considerazione del fatto che il Regolamento 1191/69 considera la Pubblica
Amministrazione nella sua veste unitaria, senza distinzioni tra competenze economiche statali e della singola Regione e senza disporre esenzioni in funzione delle risorse effettivamente disponibili.
***
Si deve dunque tenere presente che:
- il Regolamento 1191/69 è immediatamente operativo nell'ordinamento interno;
- ha efficacia integrativa rispetto alla normativa ordinaria;
- non è dunque dirimente il fatto che quest'ultima determini gli importi da corrispondere alle imprese che esercitano il servizio pubblico di trasporto a costi standardizzati, dovendosi in ogni caso utilizzare anche i criteri stabiliti dal Regolamento;
non è inoltre rilevante la circostanza che la normativa regionale subordini il riconoscimento degli importi dovuti sulla base dei criteri indicati dal
Regolamento 1191/1969 (criteri immediatamente operativi in ambito nazionale) alla concreta disponibilità di risorse.
Alla luce di tali dati, risulta quanto segue: Part
- la quota complessivamente erogata a è inferiore rispetto a quella ad essa assegnata dalla CP_1 nella misura di € 2.565.060,00; i dati numerici che conducono a tale risultato sono stati oggetto di concorde constatazione in sede di operazioni peritali e devono pertanto ritenersi come pacificamente acquisiti;
- la differenza tiene conto delle risorse effettivamente disponibili;
- tale criterio contrasta illegittimamente con i criteri stabiliti dal Regolamento 1191/1969.
Part Ne deriva che è dovuto a l'importo sopra indicato. Trattandosi di obbligazione di valuta, prospettata dall'attrice in termini di rimborso, non è dovuta la rivalutazione monetaria, in assenza di adeguato supporto probatorio. Non essendo nota la data del versamento degli importi erogati dalla gli interessi legali decorrono dalla domanda. CP_1
***
Le decisioni in tema di spese processuali e di CTU tengono conto del riconoscimento delle ragioni dell'attrice, nei limiti di valore entro i quali le sue domande vengono accolte.
Le considerazioni sopra esposte assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna la al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1
2.565.060,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
2) Condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 Parte_1
liquidate in € 1.713,00 per spese, € 49.336,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle
[...]
spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_1
Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31480/2020 promossa da:
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ZOPPOLATO MAURIZIO PIERO e dell'avv. PELIZZO LAURA ( ), elettivamente domiciliata in VIA DANTE, 16 20121 MILANO presso lo C.F._1 studio dei difensori
ATTRICE contro
(C.F. ) in persona del Presidente della Giunta pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. TAMBORINO MARIA LUCIA e dell'avv. ZIMMITTI ALESSANDRA ( , elettivamente domiciliata in PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA, 1 20124 C.F._2
MILANO negli uffici dell'Avvocatura Regionale
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Part Con atto di citazione di data 4.9.2020 (in seguito ) conviene in giudizio la Parte_1
esponendo, in sintesi, che: Controparte_1
- sino al 2002 è stata concessionaria di più linee di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio lombardo, in particolare nel Comune e nella Provincia di Como;
- vige il principio europeo in base al quale l'Amministrazione titolare del servizio deve farsi carico dell'onere economico relativo agli obblighi imposti all'esercente nell'interesse generale;
tali obblighi non consentono infatti la gestione delle prestazioni secondo una logica meramente commerciale;
- l'adempimento degli obblighi comporta costi che, non trovando piena copertura negli introiti tariffari, vengono remunerati dall'Amministrazione secondo il meccanismo delle compensazioni economiche;
- il Reg. CEE 1191/69 all'art. 6 riconosce il diritto del concessionario alla compensazione nella misura non remunerata dai ricavi di gestione e in modo tale da garantire la copertura dei costi e un congruo utile;
- la legislazione nazionale dell'epoca prevedeva che il gestore avesse diritto ad ottenere contributi di esercizio al fine di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto;
i contributi avrebbero dovuto essere determinati secondo un costo economico standardizzato sulla base di criteri di rigorosa ed efficiente gestione;
- la legislazione regionale (L.R. 13/1995) ha definito i costi standardizzati;
- il successivo D. L.vo 422/1997 ha previsto il passaggio da un sistema di concessione a uno di contratto di servizio affidato con gara;
in tale sistema – diversamente da quanto accadeva in quello precedente – l'esercente, già in fase di partecipazione alla gara, è in condizione di valutare il peso degli obblighi di servizio e quello delle compensazioni riconosciute;
- i contributi sono stati erogati in base a parametri, fissati dalla LR 13/95 (e per lo più non aggiornati) distanti dalla realtà;
- la ha annualmente operato ingiustificate decurtazioni, trasferendo alle imprese importi CP_1
inferiori a quelli liquidati;
- il disavanzo complessivo ammonta a € 4.396.552,15;
pagina 2 di 17 Part
- ha promosso avanti al TAR Lombardia un'azione finalizzata ad ottenere l'integrale compensazione degli obblighi di esercizio per gli anni 2000, 2001, 2002 in relazione alla propria attività di esercente servizi di trasporto pubblico;
Part
- il TAR ha riconosciuto la propria giurisdizione e il diritto vantato da;
- con sentenza in sede d'appello il Consiglio di Stato ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, con conseguente riassunzione del giudizio avanti il G.O..
Conclude chiedendo la condanna della al pagamento in proprio favore di € 4.396.552,16 come CP_1
risultanti dai disavanzi di gestione per gli anni 2000, 2001, 2002; in subordine, la condanna al pagamento dell'importo di € 2.565.060,39 a titolo di refusione delle decurtazioni operate dalla
CP_1
Si costituisce in giudizio la evidenziando che: Controparte_1
- ha tempestivamente indicato i criteri di calcolo del contributo erogabile;
- la normativa regionale ha previsto che gli enti concedenti possano predisporre le variazioni agli atti di
Part concessione, con rideterminazione del contributo dovuto dall'ente pubblico;
nel caso di non risulta che vi sia stata alcuna variazione da parte degli enti concedenti;
si tratta in ogni caso di variazioni che dipendevano dagli enti locali, con conseguente carenza di legittimazione passiva della CP_1 quest'ultima ha dettato direttive solo dal 2008, quindi successivamente agli anni oggetto del presente contenzioso;
- non sono state prodotte le concessioni con l'indicazione degli obblighi di esercizio;
non è stato inoltre documentato il dettaglio dei servizi svolti, con i relativi compensi;
la mancata prova del titolo si configura come mancata osservanza dei criteri indicati dalla sentenza;
CP_2
Part
- chiede contraddittoriamente il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e il ripianamento dei disavanzi;
- le determinazioni definitive dei contributi vengono definite tenendo conto delle decurtazioni di risorse che hanno riguardato tutte le imprese, in funzione delle risorse disponibili sul bilancio regionale;
- la richiesta attorea è inammissibile per intervenuta acquiescenza, posto che la stessa non ha mai sostenuto la propria pretesa durante l'espletamento del servizio;
non sono stati impugnati o contestati i decreti di acconto, né i relativi criteri;
- è inoltre intervenuta la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c.;
pagina 3 di 17 Part
- è carente di legittimazione attiva, alla luce della costituzione di una nuova società, CP_3
alla quale nel 2007 è succeduta che succede in tutte le posizioni di credito e
[...] Controparte_4
debito del dante causa;
Part
- l'azione di è inammissibile in quanto non preceduta di idonea diffida;
- la ha ottemperato al proprio obbligo di compensazione economica;
la normativa comunitaria CP_1
è stata recepita sia dalla normativa statale che da quella regionale;
la giurisprudenza comunitaria ritiene che il pagamento dei costi costituisca il limite massimo dell'entità dell'aiuto, con conseguente divieto di ripiano dei disavanzi di gestione;
- la normativa regionale prevede la possibilità di ridurre o incrementare l'erogazione dei contributi regionali proporzionalmente agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie disponibili;
- non vi è l'obbligo di assicurare la copertura integrale degli oneri delle aziende;
- nel calcolo della compensazione devono essere inclusi anche gli effetti finanziari positivi e i ricavi provenienti dallo svolgimento del servizio.
Conclude chiedendo l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito, il rigetto delle domande Part di e in subordine, l'intervento della Commissione Europea.
***
Part La eccepisce l'intervenuta acquiescenza da parte di . L'eccezione è infondata. CP_1
Come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Milano (sentenza n. 8280/2019 pubblicata il
17.9.2019), “l'acquiescenza postula atti e comportamenti univoci posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto che dimostrano la sua chiara ed irrevocabile volontà di accettarne gli effetti. In quanto incidente sul fondamentale diritto di agire in giudizio, l'accertamento in ordine all'avvenuta accettazione del contenuto e degli effetti di un provvedimento lesivo deve essere accurato e volto a ricostruire tutti gli elementi che caratterizzano la dichiarazione negoziale, da cui deve risultare senza margini di incertezza la presenza di una chiara e definitiva intenzione di non rimettere in discussione l'assetto impresso dall'atto lesivo”. La proposizione del ricorso al TAR con richiesta di annullamento della nota prot. 0028937 del 17.7.2008 della di accertamento del diritto a percepire un CP_1
contributo ai sensi del Regolamento 1191/69 e di condanna al pagamento del corrispondente importo, unitamente alla corrispondenza intercorsa nella fase procedimentale amministrativa, escludono la configurabilità dell'ipotesi di acquiescenza.
pagina 4 di 17 *** Part È inoltre infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata della in quanto l'azione di non CP_1
è stata preceduta da una diffida.
Nessuna norma impone tale diffida quale requisito di ammissibilità dell'azione esercitata in questa sede.
***
Part La ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a , avendo la stessa cessato di CP_1
svolgere la propria attività dal 2003 e avendo costituito una nuova società (LPT Linea, alla quale nel
2007 è succeduta che succede in tutte le posizioni di debito e credito. Controparte_4
Part
ha evidenziato l'infondatezza della eccezione.
Si rileva in proposito che:
- le domande formulate dalla società attrice concernono gli esercizi dal 2000 al 2002, anni nei quali non si era ancora verificato alcuno dei fatti dedotti dalla si tratta pertanto di contributi CP_1
Part correttamente pretesi da , concernendo la sua posizione;
Part
- con la nota di data 24.12.2002 all'Assessorato ai Trasporti della Provincia di Como (doc. 20 ), comunica che “proseguirà i servizi in oggetto di competenza” (cioè i “Servizi di T.P.L. Controparte_3 in concessione per l'anno 2003 e relativi contributi”), indicando i nuovi dati per l'accredito degli Part importi;
precisa che in data 24.12.2002 le ha conferito il ramo d'azienda per la gestione del Cont servizio di;
non risulta dimostrato il trasferimento di partecipazioni azionarie, né sono stati prodotti documenti idonei a sostenere l'eccezione;
Part
- permane pertanto inalterato il diritto di a pretendere gli importi relativi al triennio in questa sede in discussione, con conseguente rigetto dell'eccezione medesima.
***
La ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, ritenendo invece legittimati gli CP_1
enti locali che hanno affidato i servizi di trasporto pubblico locale (Comune di Como e Provincia di
Como).
Si rileva in proposito che:
- la L 151/1981 attribuisce alle Regioni l'esercizio della potestà legislativa e di programmazione nella materia del trasporto pubblico locale (art. 1); gli art. 2, 3 indicano più specificamente le articolate pagina 5 di 17 competenze della in materia;
l'art. 6 stabilisce che i contributi di esercizio sono erogati dalla CP_1
Regione, sulla base di principi stabiliti con legge regionale;
- in proposito la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1099/2021, ha messo in evidenza che il pagamento dei contributi è effettuato in modo diretto dalla (pag. 10); CP_1
Part Part
- con la nota del 17.7.2008 (doc. 10 ) è la stessa rispondendo a , a evidenziare il CP_1 proprio ruolo affermando che, a causa della mancata copertura in sede di leggi finanziarie, “non ha potuto trasferire alcun ammontare di risorse alle aziende”;
- i contributi sono stati riconosciuti ed erogati dalla CP_1
L'eccezione non è pertanto fondata.
***
Part La eccepisce la prescrizione del diritto vantato da . CP_1
Si rileva in proposito che:
- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 438/2003, ha osservato che il diritto della società concessionaria al rimborso da parte della degli oneri per le agevolazioni tariffarie relativi al trasporto CP_1 pubblico “non deriva dal contratto di trasporto tra utente e società concessionaria, ma dal rapporto tra amministrazione concedente e società concessionaria, che può essere ricostruito in termini di contratto a favore del terzo o di provvedimento amministrativo, con conseguente applicazione del termine ordinario di prescrizione dei diritti di credito”; la ratio della pronuncia è applicabile anche alla fattispecie in discussione;
Part
- con nota del 23.6.2008 ha diffidato la al pagamento degli importi relativi al triennio in CP_1
discussione in questa sede;
- non è contestata la circostanza che un'altra diffida fosse stata inviata nel 2006;
- con nota del 17.7.2008 la sul piano strettamente fattuale, dichiara di non avere coperto il CP_1
Part disavanzo di esercizio richiesto da;
- quest'ultima ha proposto ricorso al TAR nell'anno 2008;
- la allega che i costi di esercizio venivano determinati con criteri forfettari (costi economici CP_1
standardizzati e ricavi presunti), ma con aggiornamento annuale ancorato anche alle risorse effettivamente disponibili stanziate nel bilancio regionale;
si tratta quindi di una prestazione a contenuto variabile, non assimilabile a quella (richiamata dall'ente convenuto con specifica citazione pagina 6 di 17 giurisprudenziale) del pagamento dei canoni di locazione, che sono invece pattiziamente predeterminati sia nel loro importo in conto capitale, sia con riferimento alle eventuali variabili (es. variazioni
ISTAT);
- il termine iniziale di decorrenza della prescrizione, secondo la prospettazione della trova il CP_1
suo riferimento normativo negli artt. 131, 135 L.R. 11/2009; l'art. 131 prevede che “Il dirigente approva annualmente il piano di riparto dei contributi di esercizio … con successivo conguaglio in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno cui si riferiscono i contributi stessi, rapportando i contributi ai finanziamento annui”; l'art. 135 disciplina la materiale erogazione;
non sono note le date di comunicazione dei provvedimenti di cui all'art. 131, né quelle di erogazione dei contributi;
non è quindi possibile individuare con certezza la decorrenza del termine di cui all'art. 2935 c.c..
Ne deriva che non è dimostrato che sia intercorsa la prescrizione eccepita dalla CP_1
***
Quanto al merito, deve essere esaminato il profilo inerente l'esistenza del titolo e dei connessi obblighi di servizio.
SPT evidenzia in proposito che:
- sono stati prodotti gli atti di proroga delle concessioni, rilasciati dalla Provincia di Como con elencate le linee oggetto di proroga;
- è pacifico che sia intervenuta la relativa contribuzione regionale, in rapporto alla consistenza degli obblighi in termini di percorrenze chilometriche.
Part La Regione rileva l'insufficienza dei dati forniti da .
Si osserva in proposito che:
- con l'atto di proroga per l'anno 2000 (doc. 15 SPT), emesso dall'Amministrazione Provinciale di
Como, (“Concessione provvisoria autolinee extra-urbane”), si rilascia a SPT tale proroga “alle stesse condizioni in atto autorizzate dalla Giunta Regionale e dall'Amministrazione Provinciale, fatti salvi i provvedimenti che sono stati adottati o che saranno adottati in applicazione delle Leggi Regionali
25.01.1977 n. 10 02.041987 n.14 …”; l'allegato all'atto di proroga consiste nell'elenco delle autolinee extra-urbane prorogate per l'anno 2000, incluse alcune deviazioni;
tale atto non è in sé autosufficiente, fondandosi sul richiamo a una concessione provvisoria e a condizioni correlate a provvedimenti di più
Pubbliche Amministrazioni, facendo inoltre salvi i contenuti di ulteriori provvedimenti amministrativi;
pagina 7 di 17 vi è pertanto il riferimento a plurime fonti, il cui contenuto non è processualmente noto, sia nei contenuti, sia in parte quanto alla loro stessa effettiva esistenza;
- l'atto di proroga per l'anno 2001 (dc. 16 SPT) presenta le medesime caratteristiche, ad esse peraltro si aggiunge la nota di accompagnamento del 5.3.2001, nella quale l'Amministrazione Provinciale di
Como dichiara di restare “in attesa dei dati indicati nella scheda all. n. 2”; tale allegato fa riferimento a una serie di dati (indicatori di regolarità e di puntualità del servizio, standard di informazioni all'utenza e di pulizia sull'intero parco mezzi), dati da fornire per ogni singola linea, “rispetto alla totalità delle corse” per quanto concerne gli indicatori di regolarità del servizio (senza il medesimo riferimento, ad esempio, per gli indicatori di puntualità) e indicando una seria di parametri variabili;
si tratta inoltre di dati che non risulta siano scorporati a seconda del tipo di servizio e, quindi, con riferimento alle specifiche attività di trasporto che interessano in questa sede;
- quanto all'anno 2002, a fronte della domanda di proroga per l'anno 2002 “della concessione delle seguenti autolinee” (doc. 17 SPT), è stato prodotto sub doc. 18 un atto avente diverso contenuto, in particolare l'autorizzazione all'uso di autobus immatricolati in servizio di linea per corse fuori linea;
tale autorizzazione fa infatti rifermento a una istanza di SPT diversa da quella di cui al doc. 17; non vi è quindi la dimostrazione documentale dell'atto di proroga relativamente all'anno 2002;
- nessuno degli atti sopra indicati consente quindi di evincere quali fossero le condizioni originariamente previste negli atti di concessione;
- non è irrilevante sottolineare come, nella sentenza del 29.11.2018 del Tribunale UE (Nona Sezione) si dia atto (punto 82) che la ricorrente, cioè la società che esercitava in quella fattispecie il servizio di trasporto, aveva fornito “copia di numerosi disciplinari di concessioni sulla base delle quali essa svolgeva le sue attività e individua … le clausole relative agli obblighi specifici cui essa era soggetta”; si evidenzia inoltre (punto 85) che la Commissione valuta specificamente le concessioni e il loro contenuto, formulando osservazioni in proposito;
al punto 98 si esaminano analiticamente le concessioni, mettendo in evidenza vari aspetti (es. indicazione delle fermate, orari, numero di biglietti venduti, prezzo applicato); il punto 106 analizza, con rifermento al quantum della compensazione operata, la differenza tra l'anno 1997 e il 1998, interrogandosi sulla possibilità che la variazione quantitativa potesse essere dipesa da una modifica degli obblighi di servizio, attribuendo in tal modo rilevanza al fatto costitutivo del diritto vantato dalla società di trasporto, cioè la concessione;
la stessa pagina 8 di 17 sentenza assume come elemento decisivo di valutazione (sia pure nell'ambito di un contraddittorio che tocca il tema degli aiuti di Stato), “l'esatta portata degli obblighi di servizio pubblico”, affermando che poiché essa “non è stata stabilita, non è possibile sincerarsi del fatto che la compensazione in discussione non abbia ecceduto quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi sorti a carico della ricorrente per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico” (punto 110);
- la sentenza Altmark, inoltre, ammette il meccanismo della compensazione qualora sussistano più presupposti, il primo dei quali (punto 89) è che l'impresa beneficiaria sia stata “effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico” e che tali obblighi debbano “essere definiti in modo chiaro”; il giudice deve verificare se gli obblighi imposti all'impresa risultino distintamente, tra l'altro, dalla concessione;
il secondo presupposto (punto 90) è che “i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente”; ritorna quindi il richiamo al medesimo presupposto già esaminato e mancante nella fattispecie in esame, al quale si aggiunge la necessità che tali parametri siano stabiliti in via preventiva.
***
SPT allega che la non ha contestato i conti economici riclassificati che le sono stati inviati. In CP_1
proposito si rileva che:
Part Part
- con nota del 23.6.2008 (doc. 9 ) dichiara di avere trasmesso alla al termine di ogni CP_1
esercizio, il conto economico riclassificato con cui ha esposto il risultato della gestione del servizio al netto degli introiti tariffati e dei contributi, evidenziando anno per anni i disavanzi;
Part
- con nota del 17.7.2008 (doc. 10 ) la risponde indicando come sono stati ripianati i CP_1 disavanzi negli anni dal 1994 al 1999 e sottolineando che, per gli anni successivi, “le leggi finanziarie nazionali non hanno stanziato alcun importo … e, conseguentemente, non ha Controparte_1 potuto trasferire alcun ammontare di risorse alle aziende in disavanzo”; indipendentemente da ogni valutazione sulla legittimità del principio affermato, non vi è alcun riconoscimento da parte dell'ente Part pubblico in merito alla congruità delle richieste di;
vi è solo un breve riepilogo di quanto accaduto negli anni precedenti e la spiegazione del motivo per cui non è possibile ripianare il disavanzo, qualunque sia la sua quantificazione;
la disponibilità, manifestata dall'ente pubblico, “ad affrontare con l'Azienda le problematiche di cui alla richiesta” è del tutto generica e non può esserle attribuito alcun valore ricognitivo;
pagina 9 di 17 Part
- le osservazioni svolte da in merito al riconoscimento, da parte della della congruità CP_1
degli importi richiesti sono in ogni caso relative alla fase amministrativa e, come tali, non consentono di considerare tali dati come acquisiti in sede giudiziale, a fronte di una contestazione che, sul piano processuale, è stata formalizzata già in sede di comparsa di costituzione e risposta.
***
Il giudizio è stato inizialmente proposto avanti il TAR Lombardia. Il Tribunale amministrativo, con sentenza n. 1934/20112 del 21.6.2011, ritenuta la propria giurisdizione, ha evidenziato che si è passati
“da un sistema basato su costi e ricavi standardizzati ad un sistema basato su costi e ricavi effettivi”; ritenuta la fondatezza delle ragioni di SPT, ha condannato la al pagamento dei contributi;
CP_1 quanto alla determinazione dell'ammontare, esso dovrà essere ricavato “sulla base dei dati certi ricavabili dalla contabilità dell'interessata, dai quali emerga la differenza fra i costi imputabili alla parte dell'attività dell'impresa interessata dall'obbligo di servizio pubblico e gli introiti corrispondenti”; anche in sede di giurisdizione amministrativa si pone pertanto l'accento sulla necessità che la determinazione dei contributi si fondi su dati caratterizzati da certezza.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7256/2019 del 2.7.2019, pur ravvisando il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che fa riferimento alla formulazione della domanda “secondo il criterio dei costi effettivi sostenuti”.
Entrambe le decisioni assumono quindi come dato indefettibile la certezza in ordine ai dati inerenti i costi correlati all'esercizio dell'attività interessata dall'obbligo di servizio pubblico.
Il dato è confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5043/2006, che nella parte finale, dedicata alla misura delle compensazioni, ha messo in evidenza che nella fattispecie in quella sede in esame i dati contabili forniti dalla società non erano stati in alcun modo contestati dall'Amministrazione; tale circostanza si è invece verificata nel presente giudizio.
***
Dalla CTU emerge che:
- la documentazione è stata in parte prodotta dalle parti, in parte acquisita dal CTU con il consenso delle medesime;
- non sono stati prodotti gli atti di concessione originari o altra documentazione dalla quale risulti con
Part certezza quali fossero in dettaglio tutti gli obblighi di servizio imposti a;
pagina 10 di 17 - tali obblighi non sono pertanto stati definiti in modo chiaro;
- gli atti di proroga sono limitati a due esercizi;
- non è possibile verificare quali obblighi di servizio abbiano alimentato i costi economici prodotti da
Part ;
- i prospetti “non sono corredati da alcuna documentazione sottostante che consenta di svolgere gli accertamenti di cui ai punti che seguono:
1) in particolare, che sia stata effettuata una corretta separazione tra attività di business e quelle riconducibili alle “altre attività”, costituite dalla gestione di parcheggi e noleggi;
il CTU precisa che
“neppure attraverso un'analisi dei bilanci di è stato possibile far fronte a tale carenza in Parte_1
quanto con riferimento ai ricavi è riportata una separazione degli stessi in base alle attività svolte ma non risulta possibile effettuare una riconciliazione con i dati riportati nei conti economici riclassificati, mentre con riferimento ai costi nei bilanci non è riportata alcuna scomposizione per attività” (pag. 32
CTU); rispondendo alle osservazioni del CTP di parte attrice sul punto, il CTU ha ribadito che
“permane l'impossibilità di verificare i dati alla base dei conti economici riclassificati, in quanto le necessarie informazioni e la relativa documentazione non sono presenti al fascicolo di causa” (pag. 41
CTU);
2) che le componenti economiche classificate quali “attività di trasporto pubblico” siano riferite esclusivamente agli specifici obblighi di servizio per i quali vengono richiesti i contributi;
il dato di cui il CTU segnala la carenza è sempre correlato alla mancata dimostrazione (con i caratteri di certezza cui
Part si è già fatto riferimento) in merito a quali fossero gli obblighi di servizio ai quali era sottoposta;
3) che sia stata seguita una corretta logica di separazione “tra le componenti economiche che concorrono all'attività caratteristica e quelle classificate come straordinarie”, data la non esaustività dell'informativa fornita a bilancio.
***
La già citata sentenza del Tribunale UE, Nona Sezione del 29.11.2018, richiamata la decisione del
Consiglio di Stato n. 5043/2006, nell'ambito dell'esame in merito alla sussistenza delle condizioni imposte dalla sentenza , ha affermato (per quanto qui di interesse) che: CP_2
- è necessario che i conti corrispondenti ai servizi oggetti ad obblighi di servizio pubblico e ad altre attività siano tenuti separati;
pagina 11 di 17 - è necessario essere in grado di valutare in modo sufficientemente preciso almeno la natura, la durata e la portata degli obblighi di servizio pubblico;
- è dunque necessario esaminare le concessioni sulla base delle quali l'impresa svolgeva la propria attività negli anni di riferimento;
si fa riferimento ai disciplinari delle concessioni, richiamando l'obbligo di garantire un servizio di trasporto nel corso di un periodo e su un percorso determinato, rispettando le fermate fisse e gli orari sottoposti all'approvazione delle autorità regionali;
vi è un richiamo all'obbligo della impresa di conservare la prova dei biglietti venduti e del prezzo applicato, nonché all'obbligo di trasportare alcune categorie di passeggeri a titolo gratuito;
tali concessioni prevedono altri obblighi, quali quello di trasportare un certo numero di persone e di non superare il carico massimo indicato nella carta di circolazione.
La sentenza, inoltre:
- sottolinea l'assenza di informazioni sul numero di linee gestite (pag. 17);
- richiama l'assoluta necessità di rispettare un obbligo di trasparenza;
- conclude che in tali condizioni non è possibile conoscere l'esatta portata degli obblighi di servizio pubblico di cui l'impresa era effettivamente incaricata.
La decisione, pur affrontando un tema solo parzialmente coincidente con quello di cui al presente procedimento, evidenzia come l'analisi dei parametri su cui si fonda l'obbligo di pubblico servizio è molto articolata e i dati devono essere specifici. Part Gli atti di proroga delle concessioni prodotti da sono limitati agli anni 2000 e 2001 e non contengono elementi utili a definire gli obblighi di servizio e il loro contenuto.
L'atto di proroga del 2001 include l'All. 2 (“Scheda qualità del servizio”), che però si limita a elencare gli indicatori di regolarità e puntualità del servizio, nonché gli standard di informazione all'utenza e di pulizia, senza in alcun modo fornire indicazioni concrete in ordine a ognuno dei parametri.
Part La stessa , con la domanda di proroga per l'anno 2002 (doc. 17) evidenzia come sia essenziale definire quali siano i servizi minimi e gli oneri di servizio pubblico;
la circostanza che tali indicazioni siano richieste con riferimento all'eventualità del passaggio al sistema contrattuale non fa venir meno il dato relativo all'essenzialità di tali informazioni. Part La nota di del 24.2.2002 (doc. 19) non aggiunge elementi utili di valutazione.
La consistenza dei servizi non risulta pertanto sufficientemente definita.
pagina 12 di 17 ***
Le parti hanno discusso in merito al contenuto del “Patto per il trasporto pubblico locale in CP_1
con Province, Comuni capoluogo, ANCI Lombardia, associazioni ed imprese di Trasporto Pubblico
Locale ..” (D.G.R. 19.11.2008 n. 8/8475). Part
allega che già dalle premesse del Patto si può evincere lo stato di crisi economica, a livello nazionale e locale, del trasporto pubblico locale a causa di un deficit di risorse (pag. 11 osservazioni alla CTU); per rimediare a tale situazione la si è determinata a stanziare risorse aggiuntive, a CP_1
fronte della rinuncia delle imprese alle pretese relative ai compensi per gli anni precedenti al 2008; si Part tratta di contributo al quale non ha potuto accedere, essendo stata trasferita l'attività ad altra società.
La evidenzia come la compensazione sia originata da motivi diversi da quelli cui SPT fa CP_1
riferimento.
La CTU non si esprime sul punto.
Si rileva in proposito che nelle premesse alla delibera si afferma: “Considerato lo stato di crisi economica a livello nazionale, e conseguentemente regionale, in cui versa il sistema del trasporto pubblico locale anche a seguito del mancato adeguamento dei trasferimenti statali il cui valore è rimasto invariato … e dell'aumento del costo dei carburanti con conseguente aumento della domanda di mobilità pubblica …”; conformemente, tra le norme citate nella prima parte del provvedimento vi è la L. 244/2007 (cioè la legge finanziaria 2007), in tema di accise sul gasolio per autotrazione;
si tratta dunque di richiami a plurimi fattori – parzialmente individuati nel costo dei carburanti, nonché nel mancato adeguamento dei trasferimenti statali (“anche”); il richiamo a tale provvedimento non risulta pertanto decisivo, in assenza di espressi richiami a dati più specifici e disponibili agli atti in merito alle ragioni dello stato di difficoltà del settore e a quali tra esse fossero sussistenti con riferimento alla
Part posizione di . Part La domanda formulata in via principale da non può quindi essere accolta.
Pt_1
chiede, in via subordinata, la condanna della al pagamento dell'importo di € 2.565.060,39
[...] CP_1
a titolo di refusione delle decurtazioni dalla stessa operate sui contributi liquidati in proprio favore ai sensi della L.151/91 e della L.R. 13/95.
pagina 13 di 17 La chiede il rigetto della domanda. CP_1
Sul punto dalla CTU emerge che:
Part
- la quota complessiva teorica spettante a per gli anni 2000, 2001, 2002 in relazione al servizio di trasporto interurbano è pari a € 45.371.177,00 (€ 15.123.725,00 per ogni annualità); tale importo emerge dai decreti regionali e coincide con quanto indicato dal CTP di SPT;
- la quota complessiva assegnata dalla è invece pari a € 42.806.116,00; la differenza tiene CP_1
conto delle risorse effettivamente disponibili;
- la quota complessiva effettivamente erogata è pari a € 42.806.117,00; si tratta dunque di un importo sostanzialmente conforme a quello assegnato;
- la differenza tra la quota teorica e quella assegnata è pari a € 2.565.060,00;
- non vi sono state contestazioni nel corso delle operazioni peritali con riferimento ai criteri di calcolo in applicazione della normativa regionale.
Sul piano normativo si rileva quanto segue.
Il Reg. CEE 1191/69 prevede che:
- “considerando che … il mantenimento di un obbligo di servizio pubblico definito nel presente regolamento, deciso dalle autorità competenti, comporta l'obbligo di compensare gli oneri che derivano per le imprese di trasporto”;
- gli oneri gravanti sulle imprese di trasporto in conseguenza del mantenimento degli obblighi di trasporto “formano oggetto di compensazioni determinate in base a metodi comuni indicati nel presente regolamento” (art. 1 co. 4);
- gli obblighi di servizio pubblico sono quelli che l'impresa, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni e comprende l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto, l'obbligo tariffario (art. 2);
- la decisione di mantenere un obbligo di servizio pubblico prevede, per gli oneri che ne derivano, la concessione di una compensazione secondo i metodi indicati agli artt. 10, 11, 12, 13 (art. 6).
La L. 151/1981 (“Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore”) ha la funzione di stabilire “i principi fondamentali cui le regioni a statuto ordinario devono attenersi nell'esercizio delle potestà legislative e di programmazione, in materia di pagina 14 di 17 trasporti pubblici locali” (art. 1); l'art. 6 stabilisce che “I contributi di esercizio … sono erogati dalla regione, sulla base di principi e procedure stabiliti con legge regionale … e sono determinati annualmente calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione … b) i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione”. La normativa richiamata prende dunque in considerazione, quale parametro di riferimento, il costo economico standardizzato del servizio pubblico.
La L.R. 25.3.1995, n. 13 (“Norme per il riordino del trasporto pubblico locale in ) prevede, CP_1 all'art. 17, che l'ammontare dei contributi è “pari alle quote erogate nell'anno precedente alla stessa azienda incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi di trasporto urbano”; ciò “tenendo conto delle esigenze connesse alla razionalizzazione della spesa regionale e all'efficienza del servizio di trasporto pubblico nell'area milanese”.
Con decisione n. 5043/2006 il Consiglio di Stato Sez. V ha rilevato che:
- il Regolamento è caratterizzato da una “forza immediatamente dispositiva negli ordinamenti degli
Stati membri”; non vi sono ostacoli nella “integrazione dell'ordinamento interno con le indicate disposizioni dell'ordinamento comunitario”; si fa riferimento in particolare alla L. 151/1981;
l'immediata applicazione del Regolamento è affermata in termini integrativi rispetto alla normativa statale;
- viene censurata la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto esaustiva delle forme di riconoscimento dei costi la previsione normativa di cui alla L. 151/1981.
Con sentenza del Consiglio di Stato n. 438/2003 si è inoltre rilevato che la è tenuta a CP_1
rimborsare alla società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale gli oneri per le agevolazioni tariffarie imposte dall'amministrazione concedente, secondo il criterio di cui all'art. 11 del regolamento comunitario n. 1191/1969, previa dimostrazione da parte della società concessionaria degli elementi necessari per procedere alla liquidazione.
L'immediata applicabilità dei criteri indicati dal Regolamento esclude l'operatività dei limiti imposti dalla L. 151/81 e, soprattutto, dalla L.R. 13/1995, nella parte in cui subordina il riconoscimento dei contributi “agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi di trasporto urbano”;
pagina 15 di 17 ciò anche in considerazione del fatto che il Regolamento 1191/69 considera la Pubblica
Amministrazione nella sua veste unitaria, senza distinzioni tra competenze economiche statali e della singola Regione e senza disporre esenzioni in funzione delle risorse effettivamente disponibili.
***
Si deve dunque tenere presente che:
- il Regolamento 1191/69 è immediatamente operativo nell'ordinamento interno;
- ha efficacia integrativa rispetto alla normativa ordinaria;
- non è dunque dirimente il fatto che quest'ultima determini gli importi da corrispondere alle imprese che esercitano il servizio pubblico di trasporto a costi standardizzati, dovendosi in ogni caso utilizzare anche i criteri stabiliti dal Regolamento;
non è inoltre rilevante la circostanza che la normativa regionale subordini il riconoscimento degli importi dovuti sulla base dei criteri indicati dal
Regolamento 1191/1969 (criteri immediatamente operativi in ambito nazionale) alla concreta disponibilità di risorse.
Alla luce di tali dati, risulta quanto segue: Part
- la quota complessivamente erogata a è inferiore rispetto a quella ad essa assegnata dalla CP_1 nella misura di € 2.565.060,00; i dati numerici che conducono a tale risultato sono stati oggetto di concorde constatazione in sede di operazioni peritali e devono pertanto ritenersi come pacificamente acquisiti;
- la differenza tiene conto delle risorse effettivamente disponibili;
- tale criterio contrasta illegittimamente con i criteri stabiliti dal Regolamento 1191/1969.
Part Ne deriva che è dovuto a l'importo sopra indicato. Trattandosi di obbligazione di valuta, prospettata dall'attrice in termini di rimborso, non è dovuta la rivalutazione monetaria, in assenza di adeguato supporto probatorio. Non essendo nota la data del versamento degli importi erogati dalla gli interessi legali decorrono dalla domanda. CP_1
***
Le decisioni in tema di spese processuali e di CTU tengono conto del riconoscimento delle ragioni dell'attrice, nei limiti di valore entro i quali le sue domande vengono accolte.
Le considerazioni sopra esposte assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna la al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1
2.565.060,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
2) Condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 Parte_1
liquidate in € 1.713,00 per spese, € 49.336,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle
[...]
spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_1
Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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